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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/12/2025, n. 2788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2788 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2416/2022 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Marianna Lopiano PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato GIUDICE rel.
Dott.ssa Giovanna Di Meo GIUDICE riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2416 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad
OGGETTO: separazione giudiziale, e vertente
T R A
nata a [...] il [...] – C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Poggiomarino alla via Dante C.F._1
Alighieri n. 53, presso lo studio dell'Avv. Antonella Salomone, dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce al ricorso, parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera n. 2022/1031/GP del 29.03.2022 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] – C.F. , CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Poggiomarino alla via Cav. Di Vittorio Veneto n. 16, presso lo studio dell'Avv. Mariagrazia Battaglia, dalla quale è rappresentato e difeso in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
NONCHE'
1 Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 19.05.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la difesa di parte ricorrente ha concluso chiedendo “di aumentare
l'assegno di mantenimento in favore della sig.ra , al fine di poter Parte_1 adempiere i ratei del mutuo, nella misura di euro 320,00, nonché l'assegno di mantenimento per la figlia minore pari a euro 300,00 oppure obbligare il sig. CP_1 al versamento della sua quota parte di mutuo”; infine si è riportata ai propri scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
La difesa di parte resistente, nel riportarsi ai propri scritti difensivi, ha insistito per la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della sig.ra per le fondate ragioni già espresse in atti, fermo restando l'obbligo di Pt_1 mantenimento in favore della minore.
Il P.M., con parere del 10.12.2025, chiedeva pronunciarsi la separazione dei coniugi, con conferma delle statuizioni provvisorie.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02.05.2022, chiedeva che Parte_1 fosse pronunciata la separazione personale dal coniuge con addebito a quest'ultimo. Precisava di aver contratto matrimonio con in data CP_1
08.06.2002 in Poggiomarino, e che dal rapporto con il resistente erano nati due figli: (nato l'[...]) e (nata il [...]). Per_1 Per_2
A sostegno della domanda la ricorrente deduceva che l'unione coniugale si era contraddistinta, negli ultimi tempi, per aspri e insanabili contrasti insorti a causa del carattere violento e pressante del marito. In particolare, allegava che, a causa delle continue violenze psicologiche e fisiche perpetrate dal in suo CP_1 danno, era costretta a sporgere querela nei confronti del marito in data
17.03.2022 e che, a seguito della denuncia, questi veniva allontanato dalla casa
2 coniugale dal Comando dei Carabinieri della Stazione di Poggiomarino intervenuti al momento della violenza.
Ancora deduceva che, avendo da sempre gestito l'intero stipendio del marito ed essendosi sacrificata per la vita familiare, nell'attualità si trovava in uno stato di assoluta indigenza economica, in ragione del quale era costretta ad accettare lavori saltuari, contrariamente al marito il quale, operaio presso una ditta di installazione di impianti, percepiva uno stipendio mesile di circa euro 1.860,00, oltre a svolgere nei giorni del sabato e della domenica lavoretti “a nero” per circa euro 1.000,00 mensili;
che da alcuni anni, i coniugi avevano acquistato l'immobile sito in Poggiomarino alla via T. Losco n. 120, adibito a casa coniugale e, per tale ragione, avevano acceso un mutuo cointestato di circa euro 400,00 mensili.
Ciò posto, chiedeva dichiararsi la separazione giudiziale Parte_1 dei coniugi con addebito a carico del resistente;
assegnare la casa coniugale alla ricorrente;
disporre l'affidamento congiunto dei figli, con collocazione presso la madre e diritto di visita del padre;
porre a carico di un assegno CP_1 mensile per il mantenimento del coniuge e un assegno mensile non inferiore ad euro 800,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, nonché il pagamento dell'intera rata del mutuo pari ad euro 400,00.
Si costituiva , il quale si associava alla domanda di CP_1 separazione personale proposta dalla ricorrente, ma contestava quanto dalla stessa allegato in ordine all'origine della crisi coniugale, riconducendola, piuttosto, ad un'ossessiva gelosia della moglie, la quale aveva preso controllo su tutto quanto appartenesse al marito (telefono cellulare, carte di credito, password); in particolare, allegava che la moglie nutriva una forte gelosia anche nei confronti delle sue sorelle, al punto da costringerlo a ridurre i rapporti con la sua famiglia di origine;
negava le condotte violente che gli venivano attribuite dalla ricorrente, deducendo che l' iniziava a lamentare certe violenze Pt_1 solo nel momento in cui constatava la sua volontà di avere un rapporto disteso con la propria famiglia;
che, invero, il procedimento a suo carico risultava archiviato;
negava, altresì, l'intervento dei Carabinieri a sedare l'asserita violenza, come dimostrato dall'assenza di qualsivoglia verbale in merito, e deduceva che gli stessi erano intervenuti in occasione del suo rientro esclusivamente finalizzato a riprendere i propri effetti personali e fortemente ostacolato dalla ricorrente;
in
3 ordine alla situazione economica allegava che la moglie, oltre a svolgere in casa l'attività di sarta, riservando a sé gli introiti, aveva sempre gestito il suo stipendio, come dalla stessa dedotto in ricorso, mentre esso deducente, operario presso una ditta di impianti, percepiva uno stipendio inferiore rispetto a quello dedotto dalla ricorrente (circa euro 1.7000 mensili) e a partire dall'anno 2020, a causa di ernie lombosacrali, aveva dovuto fortemente ridurre la propria attività lavorativa limitandosi a quella contrattuale;
che anche il figlio , ormai Per_1 maggiorenne, aveva ottenuto un contratto di lavoro e si stava adoperando per raggiungere una piena autonomia;
che a marzo del 2022, a seguito di un'animata discussione, si era allontanato dalla residenza familiare, per evitare l'ulteriore deterioramento dei rapporti, ormai fortemente compromessi, continuando tuttavia a garantire alla famiglia tutte le necessità di vita, nonché lasciando alla Pt_1 la gestione del conto cointestato;
che a tale allontanamento, seguivano condotte ostruzionistiche della moglie, tese ad impedirgli il recupero dei suoi effetti personali e a scoraggiarlo dal trascorrere del tempo con i figli, minacciandolo di azioni legali finalizzate ad ottenere un riconoscimento di esclusivo esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore.
Tanto premesso chiedeva di dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito a carico della ricorrente;
disporre la vendita dell'appartamento familiare, in comproprietà tra i coniugi, con restituzione delle somme da lui versate a titolo di mutuo;
disporre la voltura di tutte le utenze in capo alla con pagamento delle rispettive spese;
disporre l'affido congiunto della Pt_1 figlia minore, con diritto di visita del padre;
in subordine, in caso di assegnazione esclusiva della casa familiare alla disporre il pagamento della metà del Pt_1 mutuo, e di tutti i prestiti, in favore del;
in caso di riconoscimento di un CP_1 assegno di mantenimento in favore della disporre altresì in Pt_1 compensazione il pagamento della metà del mutuo e dei prestiti sostenuti dal
; disporre al 50% tra le parti il pagamento del mutuo e dei prestiti accesi per CP_1 la casa familiare in comproprietà tra gli stessi;
infine, porre a suo carico un contributo pari ad euro 250,00 mensili per il mantenimento della figlia minore.
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza di comparizione dei coniugi del
14.02.2022, il Presidente adottava i seguenti provvedimenti: autorizzava i coniugi a vivere separatamente;
assegnava la casa coniugale ad;
affidava Parte_1 la figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione privilegiata presso la
4 madre e diritto di visita del padre;
poneva a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla moglie l'assegno mensile di complessivi euro 300,00 per il contributo al mantenimento della figlia minore, nonché il 50% delle spese scolastiche e mediche;
poneva, infine, a carico del resistente l'ulteriore obbligo di corrispondere alla moglie l'assegno mensile di euro 100,00 quale contributo al suo mantenimento.
All'udienza del 19.12.2022, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, il G.I. assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., rinviando all'udienza del 17.04.2023 per l'adozione dei provvedimenti conseguenti, poi differita al 04.10.2023.
Alla su menzionata udienza, sostituita dallo scambio di note scritta ex art. 127 ter c.p.c., rilevato che parte attrice aveva instato in via preliminare per una modifica dell'assegno di mantenimento, alla luce del mancato adempimento da parte del resistente dell'obbligo di pagare la rata del mutuo cointestato ai coniugi e ritenuta l'opportunità di sentire le parti in ordine alla predetta richiesta, il G.I. rinviava la causa per la comparizione personale delle parti all'udienza del
24.01.2024.
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza di comparizione dei coniugi del
24.01.2024, il Giudice relatore rigettava la richiesta della ricorrente di modifica dei provvedimenti adottati dal Presidente in data 20.09.2022; rigettava e dichiarava inammissibili le richieste istruttorie formulate dalle parti e rinviava la causa all'udienza del 02.12.2024 per la precisazione delle conclusioni, invitando le parti a depositare le ultime tre dichiarazioni dei redditi, o certificazione negativa di reddito rilasciata dalla Agenzia delle Entrate e copia dei titoli di proprietà di beni immobili.
Alla suindicata udienza, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il G.I. rinviava la causa all'udienza del 19.05.2025 in prosieguo precisazione delle conclusioni, all'esito della quale rimetteva la causa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti - con decorrenza dal 28.05.2025 - giorni
60 per il deposito delle comparse conclusionali e giorni 20 per il deposito delle memorie di replica. Disponeva trasmettersi il fascicolo al P.M. affinché rendesse le sue conclusioni.
Il P.M., letti gli atti, con parere depositato il 10.12.2025, chiedeva pronunciarsi la separazione dei coniugi, con conferma delle statuizioni provvisorie
5 La separazione tra i coniugi va, dunque, pronunciata, ai sensi dell'art. 151 comma 1 comma c.c.
Ritiene, infatti, il Collegio, investito della domanda (che comprende quella di separazione per mera intollerabilità della convivenza, cfr. in proposito Cass.
n.3249/89), che debba comunque essere dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risultando incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità della ricostruzione di una serena vita coniugale.
Nella specie risulta, alla luce delle rispettive prospettazioni e del negativo esito del tentativo di conciliazione, esperito dal Presidente in sede di comparizione dei coniugi, essersi ormai concretizzata la fine della comunione spirituale e materiale dei coniugi, di guisa che una sua restaurazione sembra non più possibile, con la conseguente pronuncia di separazione coniugale.
La ricorrente ha domandato la pronuncia della separazione, addebitandone la responsabilità al marito, senza riuscire, tuttavia, a provare in modo rigoroso gli elementi di addebito, di guisa che la richiesta relativa non può essere accolta.
La in particolare, ha fondato la richiesta di addebito sui Pt_1 comportamenti lesivi degli obblighi derivanti dal matrimonio da parte del , CP_1 ed in particolare scaturenti dal carattere violento del marito;
la stessa ha allegato che tale violenza verbale e successivamente fisica è stata alla base di molteplici contrasti tra i coniugi, per la qual cosa è stata costretta a sporgere querela in data 17.03.2022 nei confronti del coniuge;
che a seguito della denuncia, resasi necessaria per le continue violenze psicologiche e fisiche, il veniva CP_1 allontanato dalla casa coniugale dal Comando dei Carabinieri della Stazione di
Poggiomarino.
Al riguardo va puntualizzato che, ai fini della pronunzia del l'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, invece, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
6 Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole, si rende necessaria una accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che "in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 cc. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito" (cf. Cass., 28 settembre 2001,
n. 12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ., 16 novembre 2005, n. 23071; in termini Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14840 del
27/06/2006 - Rv. 589896).
Nel caso specifico, la ricorrente non ha fornito questa prova.
Infatti, la si è limitata a produrre la denuncia-querela di cui Pt_1 sopra, ove quest'ultima ha dedotto di un episodio di violenza nei suoi confronti da parte del marito, (che in occasione di un litigio l'avrebbe violentemente spinta contro il muro) seppure questo inserito in un contesto sicuramente già di profonda crisi coniugale. Nella stessa querela, sporta il 17.03.2022, la Pt_1 premette che la sua convivenza con il marito è diventata burrascosa negli ultimi due anni a causa dei suoi pessimi rapporti con la famiglia di origine del , (cfr CP_1 querela, allegato 3 al ricorso) sicché si deve ritenere che l'episodio denunziato sia il frutto, più che la causa, di un clima di intollerabilità della convivenza venutosi a creare già da tempo fra le parti a causa di incompatibilità caratteriali.
7 Si rimanda anche al ricorso stesso depositato dalla ove Pt_1 quest'ultima si riferiva a comportamenti che rendevano intollerabile la prosecuzione della convivenza già da tempo e che coinvolgevano, peraltro, anche la famiglia d'origine del;
ulteriore prova, questa, di una crisi coniugale CP_1 sicuramente preesistente rispetto all'episodio di aggressione fisica di cui alla querela, difatti accaduto molto tempo prima della proposizione del ricorso da parte della ricorrente.
Le accuse rivolte da ciascun coniuge verso l'altro dimostrano che la crisi dei coniugi è stata generata dalla reciproca incomprensione ed incompatibilità dei caratteri, e non da un comportamento o evento specifico;
per cui è evidente che tra i coniugi sussisteva una forte crisi matrimoniale in epoca precedente alla proposizione della domanda di separazione con addebito.
La riconosciuta disaffezione da parte di entrambi i litiganti verso l'altro coniuge, sfociata nella presente lite giudiziaria, risulta quindi una conseguenza del progressivo sgretolamento dell'unità familiare e non può essere ricondotta specificamente ad uno dei comportamenti lamentati dalla coniuge, essendo emerso dalle allegazioni delle parti, sostanzialmente, che da tempo il rapporto era entrato in crisi e che era proseguito nei termini precisati.
Pertanto, è evidente che l'allontanamento dei coniugi ha avuto origini molto prima dell'episodio citato da parte ricorrente, il quale perciò non si può considerare idoneo a fondare una pronuncia di addebito a carico dell'altro coniuge, dal momento che fa seguito ad una situazione già divenuta intollerabile
(Cass. 30 gennaio 2013 n. 2183; Cass. 10 aprile 2008 n. 9338; Cass. 3 agosto
2007 n. 17056).
Per tali ragioni, la domanda di addebito avanzata dalla va Pt_1 rigettata.
Quanto, poi, alla richiesta proposta in via riconvenzionale dal , in CP_1 ordine all'addebito della separazione alla moglie, per avere quest'ultima violato i doveri derivanti dal matrimonio, assumendo comportamenti di gelosia ossessiva nei confronti del marito, si evidenzia che questa circostanza non è stata provata, in questo caso, dal resistente. Al contrario, ciò che emerge dal quadro istruttorio
è una situazione di profonda crisi (come su esposto) alimentata e perpetrata da entrambi i coniugi e sfociante in reciproci atteggiamenti ostili e avversi.
8 Per tali ragioni, anche la domanda di addebito avanzata dal va CP_1 rigettata.
Per quanto riguarda il regime di affido della figlia minore , (nata il Per_2
03.04.2008) è bene ricordare che il principio di bigenitorialità, che informa il diritto di famiglia, impone che, in via prioritaria, ai sensi dell'art. 155 bis c.c., il giudice affidi i figli minori ad entrambi i genitori;
conseguentemente, l'affido esclusivo costituisce una deroga eccezionale a tale principio ed è giustificato solo ove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza, etc. (cfr. Cass. Civ., 16953/2008, 24841/2010).
In caso di separazione, sia consensuale che giudiziale, e comunque in ipotesi di conflitto tra genitori, il tribunale ha, quindi, il dovere di valutare, prioritariamente, la possibilità dei figli, siano essi naturali o legittimi, di essere affidati ad entrambi i genitori;
l'affidamento esclusivo dei figli ad uno solo dei genitori potrà essere disposto solo qualora l'affidamento ad entrambi sia contrario all'interesse del minore stesso.
Il giudice deve valutare tutti gli elementi certi ed idonei da cui possa derivare, in caso di affidamento condiviso, un effettivo e motivato pregiudizio al minore.
La dottrina e la giurisprudenza, in mancanza di previsione normativa, hanno elaborato una serie di casi in cui l'affidamento del minore risulterebbe pregiudizievole. In particolare si ritiene che si possa ricorrere a tale scelta: 1) in caso di violenza sui figli;
2) in caso di violenza sul coniuge anche in presenza del figlio o, comunque, di un atteggiamento denigratorio tenuto da uno dei genitori nei confronti dell'altro; 3) se vi sono forti carenze di un genitore sul piano affettivo
(violazione degli obblighi di assistenza, irreperibilità del genitore, uso di alcool, di sostanze stupefacenti, ecc.); 4) in caso di elevata conflittualità tra i coniugi, tale da pregiudicare il benessere e la salute psico-fisica dei figli.
In particolare, la S.C., ha affermato che “la mera conflittualità esistente tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti separatizi, non preclude il ricorso a tale regime preferenziale solo se si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole. Assume invece connotati ostativi alla relativa applicazione ove si esprima
9 in forme atte ad alterare e a porre in pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e dunque tale da pregiudicare il loro superiore interesse” (Cass. civ.,
5108/2012).
Nel caso in esame, va evidenziato che dalle allegazioni delle parti, non sono emersi elementi tali da giustificare una modifica dei provvedimenti adottati provvisoriamente in sede di udienza presidenziale in merito all'affido condiviso della minore e della collocazione prevalente presso la madre, avendo peraltro le parti rassegnato conclusioni conformi in merito.
Con riguardo alla richiesta di assegnazione della casa coniugale sita in
Poggiomarino alla via T. Losco n. 20, si ribadisce il principio consolidato che la stessa debba essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicché è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi del previgente articolo 155 quater c.c., che dell'attuale art. 337 sexies c.c. (Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n.
25604 del 12/10/2018).
Se ne conferma, quindi, l'assegnazione alla genitore collocatario Pt_1 della figlia minore . Per_2
Tenuto conto dell'età della ragazza (di anni 17), prossima al compimento dei diciotto anni (in data 03.04.2026), il Collegio ritiene di non prevedere un calendario di visite, rimettendo alla minore, se e quando lo vorrà, di incontrare il padre.
Per quanto concerne i profili patrimoniali, va, rilevato che, come pacifico tra le parti in causa, il primo figlio della coppia (nato l'[...]) è Per_1 economicamente autosufficiente, sicché nulla deve disporsi in merito al mantenimento dello stesso.
Va, invece, previsto in capo al padre il versamento di un assegno quale contributo al mantenimento della figlia minore . Per_2
Va, invero, precisato che l'obbligo di mantenere i figli minori, e quelli maggiorenni conviventi non economicamente indipendenti, continua a ricadere su
10 entrambi i coniugi prevedendo l'art. 337 ter c.c., al comma IV, che salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Difatti, per come chiarito, anche di recente, dalla giurisprudenza della
Corte di Cassazione, fatta propria dal Collegio, l'affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori è istituto che, in quanto fondato sull'esclusivo interesse del minore, non fa venir meno l'obbligo patrimoniale di uno dei genitori di contribuire, con la corresponsione di un assegno, al mantenimento dei figli, in relazione alle loro esigenze di vita, sulla base del contesto familiare e sociale di appartenenza, rimanendo per converso escluso che l'istituto stesso implichi, come conseguenza “automatica”, che ciascuno dei genitori debba provvedere paritariamente, in modo diretto ed autonomo, alle predette esigenze (Cass. civ.
Sez. I, Sent., 01-07-2015, n. 13504).
In ordine all'entità dell'assegno a titolo di contributo nel mantenimento della figlia da porsi a carico del padre, valutata ogni circostanza, e tenuto Per_2 conto per un verso dell'età della stessa (di anni 17) e delle sue crescenti esigenze,
e per altro verso delle situazioni reddituali delle parti, il Collegio ritiene di determinare lo stesso nella somma mensile di euro 300,00, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT.
Nella specie, il ricorrente, di professione elettricista presso la ditta “Seti”, ha dichiarato di percepire mensilmente la somma di euro 1.700,00 (come da buste paga in atti e C.U. 2022 pari ad euro 23.686,96 lordi annui;
C.U. 2021 pari ad euro 21.510,51 lordi annui e C.U. 2020 pari ad euro 23.557,84 lordi annui).
Lo stesso sentito di nuovo personalmente all'udienza del 24.01.2024, in occasione della richiesta della di modifica dell'importo dell'assegno di Pt_1 mantenimento in suo favore, ha dichiarato di aver sempre versato da solo la rata del mutuo cointestato pari ad euro 430,00, ma di non essere più riuscito a sostenere il relativo costo a far data dal novembre 2022, per difficoltà
11 economiche;
di aver avuto una riduzione dello stipendio da euro 1.700,00 ad euro
1.600,00 mensili per riduzione della sua capacità lavorativa per problemi alla schiena;
di dover pagare una rata per un prestito contratto con Findomestic pari ad euro 166,80 mensili, e di essere onerato (dopo aver lasciato la casa dei genitori) di un pagamento mensile di euro 350,00 per la locazione dell'immobile in cui vive. Di contro, la che nell'assunto del resistente lavorerebbe da Pt_1 sempre come sarta in casa, alla medesima udienza ha dichiarato di aver semplicemente svolto fino al 2021 dei lavori di cucitura in casa per i mercatini di
Natale, e di aver iniziato a lavorare come collaboratrice domestica presso un'abitazione privata riuscendo a conseguire un reddito mensile di euro 300,00 mensili e che stava pagando da sola la rata del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale (cfr verbale di udienza del 24.01.2024).
In sede di note di trattazione scritta per l'udienza del 01.12.2024 la ha allegato che nelle more, aveva sottoscritto un contratto di lavoro Pt_1 semestrale per tre ore al giorno scaduto a maggio 2024 con busta paga di circa €
350,00 mensili, depositando il relativo il cud.
Pertanto, il Collegio reputa adeguato determinare l'assegno mensile da porsi a carico di a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore CP_1
, in euro 300,00, a conferma di quanto stabilito con provvedimenti Per_2 provvisori presidenziali.
Solo in sede di comparsa conclusionale la ha chiesto il Pt_1 riconoscimento in suo favore del diritto a percepire in misura integrale l'assegno unico erogato dall'Inps per la figlia minore.
La domanda è inammissibile, in via del tutto assorbente, in quanto tardivamente formulata oltre i termini di rito all'uopo preposti;
in ogni caso in ordine al predetto assegno va precisato che per legge, salvo diverso accordo tra i coniugi o diversa statuizione del tribunale, lo stesso compete a ciascun genitore nella misura del 50%.
A carico di ciascun genitore, inoltre, va posta la metà delle spese straordinarie per la figlia minore, purché previamente concordate, mentre per le sole spese straordinarie obbligatorie (ad es. le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate) sostenute da un
12 genitore devono essere rimborsate per la metà all'altro genitore indipendentemente dal previo accordo.
La ricorrente ha, poi, chiesto prevedersi a carico del resistente un assegno di mantenimento in proprio favore.
Sul punto preme osservare che i presupposti che devono concorrere affinché il giudice conceda l'assegno di mantenimento sono sostanzialmente tre: la non addebitabilità della separazione al coniuge a cui favore viene disposto il mantenimento, la mancanza per il beneficiario di adeguati redditi propri, la sussistenza di una disparità economica tra i due coniugi, dovendosi precisare che con il termine di “reddito” il legislatore ha voluto riferirsi non solo al denaro ma anche ad ogni altra diversa utilità, purché economicamente valutabili (tra le altre
Cass. 4543/1998; Cass. 19291/2005; Cass. 6769/2007; Cass. 2445/2015). La ratio della disposizione è comunemente individuata nella tutela del coniuge più debole e nell'obbligo del coniuge economicamente più dotato di assicurare, laddove consentito dai suoi redditi, la conservazione del medesimo tenore di vita goduto prima della separazione.
Ancora, in tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica. Peraltro, l'attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche (In applicazione di tale principio la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva negato un contributo al mantenimento alla moglie in considerazione della sua giovane età, delle sue buone condizioni di salute, del possesso di un diploma di laurea, dell'esperienza professionale pregressa, senza, tuttavia, valutare le condizioni reddituali e patrimoniale al momento dell'accertamento della sussistenza del diritto) (ex multis Cass. Sez. 1, Sentenza
n. 12121 del 02/07/2004; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18547 del 25/08/2006;
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3502 del 13/02/2013; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n.
6427 del 04/04/2016).
13 Tali essendo i principi giurisprudenziali regolatori della materia fatti propri dal Collegio, nella fattispecie in esame, per le stesse motivazioni su esposte per quanto riguarda la capacità reddituale del e dal tenore di vita goduto dai CP_1 coniugi, si ritiene congruo fissare, a conferma di quanto disposto in sede presidenziale, in euro 100,00 l'assegno di mantenimento dovuto dal in CP_1 favore della Tenuto conto, infatti, dell'età della ricorrente (di anni 49) e Pt_1 del fatto che quest'ultima non abbia mai lavorato in costanza di matrimonio, occupandosi al massimo di lavori di cucitura in occasione del Natale oppure come collaboratrice domestica, risulta difficilmente realizzabile l'ipotesi che le aspettative economiche di quest'ultima possano in futuro migliorare. Difatti, la stessa ha, da ultimo, dichiarato di lavorare stagionalmente (per sei mesi) con una paga di euro 350,00 al mese ed è comunque gravata in quota parte del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale: considerando, dunque, le entrate e le uscite del sussiste, in ogni caso, uno squilibrio reddituale fra i due CP_1 coniugi, anch'esso presupposto per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento per il coniuge più debole.
Vanno, infine, disattese le domande del aventi ad oggetto la vendita CP_1 dell'appartamento familiare sito in Poggiomarino alla via T. Losco n. 20, la condanna dell' a corrispondere la metà di tutte le spese (mutuo, bollette, Pt_1 lavori di ristrutturazione della casa coniugale…) relative all'immobile attualmente abitato dalla ricorrente, trattandosi di domande di formulazione del tutto generica ed estranee al thema decidendum della lite inerente alla domanda di separazione personale coniugi.
In particolare in relazione alla domanda di vendita del bene si osserva che il avrebbe dovuto spiegare una domanda di scioglimento della comunione sul CP_1 bene, che ben potrà far valere in altra sede, e che, per quanto concerne la voltura delle utenze si osserva che il coniuge assegnatario della casa coniugale subentra in tutti i diritti e doveri correlati al godimento che gli è stato riconosciuto dal giudice e ha diritto/dovere ad effettuare la voltura a suo nome delle utenze relative all'immobile che - salvo diversa determinazione giudiziale - saranno quindi a suo carico.
Va altresì disattesa la domanda disporre il pagamento del mutuo a carico del coniuge assegnatario della casa coniugale.
14 Le vicende relative ai rapporti personali tra i coniugi non hanno alcun effetto diretto sul contratto di mutuo stipulato originariamente.
Nella fattispecie l'importo dell'assegno di mantenimento previsto a carico del in favore della figlia minore e della moglie, conviventi nella predetta CP_1 abitazione, è stato determinato partendo dal presupposto che entrambi i coniugi sono tenuti al pagamento di un mezzo delle rate del mutuo. In tal caso, il coniuge che continua a pagare le rate in via esclusiva ha diritto di regresso nei confronti dell'altro inadempiente per la quota di mutuo che gli compete.
E' pacifico il principio secondo cui l'esclusivo godimento dell'immobile da parte del coniuge cointestatario del bene determina sì un vantaggio suscettibile di valutazione economica e dunque rilevante ai fini della quantificazione del contributo economico dovuto al coniuge per i figli, ma non libera l'altro, comunque intestatario del bene, dall'obbligo di corrispondere le rate di mutuo gravante sull'immobile di cui è cointestatario.
Le spese di lite, attesa la natura della controversia e l'accoglimento solo parziale delle rispettive richieste, che costituisce un'ipotesi di soccombenza reciproca, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia come innanzi proposta, così provvede:
• pronuncia la separazione dei coniugi (nata a [...] Parte_1
GR il 02.07.1976) e (nato a [...] il [...]); CP_1
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all' Ufficiale dello stato Civile del Comune di
Poggiomarino per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (Atto n. 21, parte II, serie A dei registri degli atti di matrimonio dell'anno 2002);
• rigetta le reciproche richieste di addebito della separazione;
• affida congiuntamente ad entrambi i genitori la figlia minore , con Per_2 residenza preferenziale presso la madre, cui assegna altresì la casa coniugale sita in Poggiomarino alla via T. Losco n. 20, perché continui ad abitarvi con la predetta figlia minore;
15 • nulla dispone in merito ad un calendario di visite tra il padre e la figlia
, in quanto quasi maggiorenne, rimettendo a quest'ultima, se e Per_2 quando lo vorrà, di incontrare il padre;
• pone a carico di l'obbligo di corrispondere ad CP_1 Parte_1
, per il mantenimento della figlia minore , l'assegno
[...] Per_2 mensile di 300,00 da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
• pone a carico di ciascun genitore la metà delle spese straordinarie per la figlia minore, purché previamente concordate, mentre per le sole spese straordinarie obbligatorie (ad es. le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate) sostenute da un genitore devono essere rimborsate per la metà all'altro genitore indipendentemente dal previo accordo;
• pone a carico di l'assegno mensile di euro 100,00 a titolo CP_1 di mantenimento di . Detta somma va versata a Parte_1 quest'ultima entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutata annualmente secondo indici ISTAT;
• dichiara inammissibile la domanda della di corresponsione Pt_1 integrale in suo favore dell'assegno unico universale per la figlia minore;
• rigetta le domande del resistente aventi ad oggetto la vendita dell'appartamento familiare, la condanna della a corrispondere Pt_1 la metà di tutte le spese relative all'immobile, nonché di pagamento del mutuo in carico all'assegnatario;
• compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata nella Camera di Consiglio del 10.12.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott.ssa Maria Rosaria Barbato dott.ssa Marianna Lopiano
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Marianna Lopiano PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato GIUDICE rel.
Dott.ssa Giovanna Di Meo GIUDICE riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2416 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad
OGGETTO: separazione giudiziale, e vertente
T R A
nata a [...] il [...] – C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Poggiomarino alla via Dante C.F._1
Alighieri n. 53, presso lo studio dell'Avv. Antonella Salomone, dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce al ricorso, parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera n. 2022/1031/GP del 29.03.2022 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] – C.F. , CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Poggiomarino alla via Cav. Di Vittorio Veneto n. 16, presso lo studio dell'Avv. Mariagrazia Battaglia, dalla quale è rappresentato e difeso in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
NONCHE'
1 Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 19.05.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la difesa di parte ricorrente ha concluso chiedendo “di aumentare
l'assegno di mantenimento in favore della sig.ra , al fine di poter Parte_1 adempiere i ratei del mutuo, nella misura di euro 320,00, nonché l'assegno di mantenimento per la figlia minore pari a euro 300,00 oppure obbligare il sig. CP_1 al versamento della sua quota parte di mutuo”; infine si è riportata ai propri scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
La difesa di parte resistente, nel riportarsi ai propri scritti difensivi, ha insistito per la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della sig.ra per le fondate ragioni già espresse in atti, fermo restando l'obbligo di Pt_1 mantenimento in favore della minore.
Il P.M., con parere del 10.12.2025, chiedeva pronunciarsi la separazione dei coniugi, con conferma delle statuizioni provvisorie.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02.05.2022, chiedeva che Parte_1 fosse pronunciata la separazione personale dal coniuge con addebito a quest'ultimo. Precisava di aver contratto matrimonio con in data CP_1
08.06.2002 in Poggiomarino, e che dal rapporto con il resistente erano nati due figli: (nato l'[...]) e (nata il [...]). Per_1 Per_2
A sostegno della domanda la ricorrente deduceva che l'unione coniugale si era contraddistinta, negli ultimi tempi, per aspri e insanabili contrasti insorti a causa del carattere violento e pressante del marito. In particolare, allegava che, a causa delle continue violenze psicologiche e fisiche perpetrate dal in suo CP_1 danno, era costretta a sporgere querela nei confronti del marito in data
17.03.2022 e che, a seguito della denuncia, questi veniva allontanato dalla casa
2 coniugale dal Comando dei Carabinieri della Stazione di Poggiomarino intervenuti al momento della violenza.
Ancora deduceva che, avendo da sempre gestito l'intero stipendio del marito ed essendosi sacrificata per la vita familiare, nell'attualità si trovava in uno stato di assoluta indigenza economica, in ragione del quale era costretta ad accettare lavori saltuari, contrariamente al marito il quale, operaio presso una ditta di installazione di impianti, percepiva uno stipendio mesile di circa euro 1.860,00, oltre a svolgere nei giorni del sabato e della domenica lavoretti “a nero” per circa euro 1.000,00 mensili;
che da alcuni anni, i coniugi avevano acquistato l'immobile sito in Poggiomarino alla via T. Losco n. 120, adibito a casa coniugale e, per tale ragione, avevano acceso un mutuo cointestato di circa euro 400,00 mensili.
Ciò posto, chiedeva dichiararsi la separazione giudiziale Parte_1 dei coniugi con addebito a carico del resistente;
assegnare la casa coniugale alla ricorrente;
disporre l'affidamento congiunto dei figli, con collocazione presso la madre e diritto di visita del padre;
porre a carico di un assegno CP_1 mensile per il mantenimento del coniuge e un assegno mensile non inferiore ad euro 800,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, nonché il pagamento dell'intera rata del mutuo pari ad euro 400,00.
Si costituiva , il quale si associava alla domanda di CP_1 separazione personale proposta dalla ricorrente, ma contestava quanto dalla stessa allegato in ordine all'origine della crisi coniugale, riconducendola, piuttosto, ad un'ossessiva gelosia della moglie, la quale aveva preso controllo su tutto quanto appartenesse al marito (telefono cellulare, carte di credito, password); in particolare, allegava che la moglie nutriva una forte gelosia anche nei confronti delle sue sorelle, al punto da costringerlo a ridurre i rapporti con la sua famiglia di origine;
negava le condotte violente che gli venivano attribuite dalla ricorrente, deducendo che l' iniziava a lamentare certe violenze Pt_1 solo nel momento in cui constatava la sua volontà di avere un rapporto disteso con la propria famiglia;
che, invero, il procedimento a suo carico risultava archiviato;
negava, altresì, l'intervento dei Carabinieri a sedare l'asserita violenza, come dimostrato dall'assenza di qualsivoglia verbale in merito, e deduceva che gli stessi erano intervenuti in occasione del suo rientro esclusivamente finalizzato a riprendere i propri effetti personali e fortemente ostacolato dalla ricorrente;
in
3 ordine alla situazione economica allegava che la moglie, oltre a svolgere in casa l'attività di sarta, riservando a sé gli introiti, aveva sempre gestito il suo stipendio, come dalla stessa dedotto in ricorso, mentre esso deducente, operario presso una ditta di impianti, percepiva uno stipendio inferiore rispetto a quello dedotto dalla ricorrente (circa euro 1.7000 mensili) e a partire dall'anno 2020, a causa di ernie lombosacrali, aveva dovuto fortemente ridurre la propria attività lavorativa limitandosi a quella contrattuale;
che anche il figlio , ormai Per_1 maggiorenne, aveva ottenuto un contratto di lavoro e si stava adoperando per raggiungere una piena autonomia;
che a marzo del 2022, a seguito di un'animata discussione, si era allontanato dalla residenza familiare, per evitare l'ulteriore deterioramento dei rapporti, ormai fortemente compromessi, continuando tuttavia a garantire alla famiglia tutte le necessità di vita, nonché lasciando alla Pt_1 la gestione del conto cointestato;
che a tale allontanamento, seguivano condotte ostruzionistiche della moglie, tese ad impedirgli il recupero dei suoi effetti personali e a scoraggiarlo dal trascorrere del tempo con i figli, minacciandolo di azioni legali finalizzate ad ottenere un riconoscimento di esclusivo esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore.
Tanto premesso chiedeva di dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito a carico della ricorrente;
disporre la vendita dell'appartamento familiare, in comproprietà tra i coniugi, con restituzione delle somme da lui versate a titolo di mutuo;
disporre la voltura di tutte le utenze in capo alla con pagamento delle rispettive spese;
disporre l'affido congiunto della Pt_1 figlia minore, con diritto di visita del padre;
in subordine, in caso di assegnazione esclusiva della casa familiare alla disporre il pagamento della metà del Pt_1 mutuo, e di tutti i prestiti, in favore del;
in caso di riconoscimento di un CP_1 assegno di mantenimento in favore della disporre altresì in Pt_1 compensazione il pagamento della metà del mutuo e dei prestiti sostenuti dal
; disporre al 50% tra le parti il pagamento del mutuo e dei prestiti accesi per CP_1 la casa familiare in comproprietà tra gli stessi;
infine, porre a suo carico un contributo pari ad euro 250,00 mensili per il mantenimento della figlia minore.
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza di comparizione dei coniugi del
14.02.2022, il Presidente adottava i seguenti provvedimenti: autorizzava i coniugi a vivere separatamente;
assegnava la casa coniugale ad;
affidava Parte_1 la figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione privilegiata presso la
4 madre e diritto di visita del padre;
poneva a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla moglie l'assegno mensile di complessivi euro 300,00 per il contributo al mantenimento della figlia minore, nonché il 50% delle spese scolastiche e mediche;
poneva, infine, a carico del resistente l'ulteriore obbligo di corrispondere alla moglie l'assegno mensile di euro 100,00 quale contributo al suo mantenimento.
All'udienza del 19.12.2022, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, il G.I. assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., rinviando all'udienza del 17.04.2023 per l'adozione dei provvedimenti conseguenti, poi differita al 04.10.2023.
Alla su menzionata udienza, sostituita dallo scambio di note scritta ex art. 127 ter c.p.c., rilevato che parte attrice aveva instato in via preliminare per una modifica dell'assegno di mantenimento, alla luce del mancato adempimento da parte del resistente dell'obbligo di pagare la rata del mutuo cointestato ai coniugi e ritenuta l'opportunità di sentire le parti in ordine alla predetta richiesta, il G.I. rinviava la causa per la comparizione personale delle parti all'udienza del
24.01.2024.
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza di comparizione dei coniugi del
24.01.2024, il Giudice relatore rigettava la richiesta della ricorrente di modifica dei provvedimenti adottati dal Presidente in data 20.09.2022; rigettava e dichiarava inammissibili le richieste istruttorie formulate dalle parti e rinviava la causa all'udienza del 02.12.2024 per la precisazione delle conclusioni, invitando le parti a depositare le ultime tre dichiarazioni dei redditi, o certificazione negativa di reddito rilasciata dalla Agenzia delle Entrate e copia dei titoli di proprietà di beni immobili.
Alla suindicata udienza, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il G.I. rinviava la causa all'udienza del 19.05.2025 in prosieguo precisazione delle conclusioni, all'esito della quale rimetteva la causa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti - con decorrenza dal 28.05.2025 - giorni
60 per il deposito delle comparse conclusionali e giorni 20 per il deposito delle memorie di replica. Disponeva trasmettersi il fascicolo al P.M. affinché rendesse le sue conclusioni.
Il P.M., letti gli atti, con parere depositato il 10.12.2025, chiedeva pronunciarsi la separazione dei coniugi, con conferma delle statuizioni provvisorie
5 La separazione tra i coniugi va, dunque, pronunciata, ai sensi dell'art. 151 comma 1 comma c.c.
Ritiene, infatti, il Collegio, investito della domanda (che comprende quella di separazione per mera intollerabilità della convivenza, cfr. in proposito Cass.
n.3249/89), che debba comunque essere dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risultando incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità della ricostruzione di una serena vita coniugale.
Nella specie risulta, alla luce delle rispettive prospettazioni e del negativo esito del tentativo di conciliazione, esperito dal Presidente in sede di comparizione dei coniugi, essersi ormai concretizzata la fine della comunione spirituale e materiale dei coniugi, di guisa che una sua restaurazione sembra non più possibile, con la conseguente pronuncia di separazione coniugale.
La ricorrente ha domandato la pronuncia della separazione, addebitandone la responsabilità al marito, senza riuscire, tuttavia, a provare in modo rigoroso gli elementi di addebito, di guisa che la richiesta relativa non può essere accolta.
La in particolare, ha fondato la richiesta di addebito sui Pt_1 comportamenti lesivi degli obblighi derivanti dal matrimonio da parte del , CP_1 ed in particolare scaturenti dal carattere violento del marito;
la stessa ha allegato che tale violenza verbale e successivamente fisica è stata alla base di molteplici contrasti tra i coniugi, per la qual cosa è stata costretta a sporgere querela in data 17.03.2022 nei confronti del coniuge;
che a seguito della denuncia, resasi necessaria per le continue violenze psicologiche e fisiche, il veniva CP_1 allontanato dalla casa coniugale dal Comando dei Carabinieri della Stazione di
Poggiomarino.
Al riguardo va puntualizzato che, ai fini della pronunzia del l'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, invece, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
6 Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole, si rende necessaria una accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che "in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 cc. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito" (cf. Cass., 28 settembre 2001,
n. 12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ., 16 novembre 2005, n. 23071; in termini Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14840 del
27/06/2006 - Rv. 589896).
Nel caso specifico, la ricorrente non ha fornito questa prova.
Infatti, la si è limitata a produrre la denuncia-querela di cui Pt_1 sopra, ove quest'ultima ha dedotto di un episodio di violenza nei suoi confronti da parte del marito, (che in occasione di un litigio l'avrebbe violentemente spinta contro il muro) seppure questo inserito in un contesto sicuramente già di profonda crisi coniugale. Nella stessa querela, sporta il 17.03.2022, la Pt_1 premette che la sua convivenza con il marito è diventata burrascosa negli ultimi due anni a causa dei suoi pessimi rapporti con la famiglia di origine del , (cfr CP_1 querela, allegato 3 al ricorso) sicché si deve ritenere che l'episodio denunziato sia il frutto, più che la causa, di un clima di intollerabilità della convivenza venutosi a creare già da tempo fra le parti a causa di incompatibilità caratteriali.
7 Si rimanda anche al ricorso stesso depositato dalla ove Pt_1 quest'ultima si riferiva a comportamenti che rendevano intollerabile la prosecuzione della convivenza già da tempo e che coinvolgevano, peraltro, anche la famiglia d'origine del;
ulteriore prova, questa, di una crisi coniugale CP_1 sicuramente preesistente rispetto all'episodio di aggressione fisica di cui alla querela, difatti accaduto molto tempo prima della proposizione del ricorso da parte della ricorrente.
Le accuse rivolte da ciascun coniuge verso l'altro dimostrano che la crisi dei coniugi è stata generata dalla reciproca incomprensione ed incompatibilità dei caratteri, e non da un comportamento o evento specifico;
per cui è evidente che tra i coniugi sussisteva una forte crisi matrimoniale in epoca precedente alla proposizione della domanda di separazione con addebito.
La riconosciuta disaffezione da parte di entrambi i litiganti verso l'altro coniuge, sfociata nella presente lite giudiziaria, risulta quindi una conseguenza del progressivo sgretolamento dell'unità familiare e non può essere ricondotta specificamente ad uno dei comportamenti lamentati dalla coniuge, essendo emerso dalle allegazioni delle parti, sostanzialmente, che da tempo il rapporto era entrato in crisi e che era proseguito nei termini precisati.
Pertanto, è evidente che l'allontanamento dei coniugi ha avuto origini molto prima dell'episodio citato da parte ricorrente, il quale perciò non si può considerare idoneo a fondare una pronuncia di addebito a carico dell'altro coniuge, dal momento che fa seguito ad una situazione già divenuta intollerabile
(Cass. 30 gennaio 2013 n. 2183; Cass. 10 aprile 2008 n. 9338; Cass. 3 agosto
2007 n. 17056).
Per tali ragioni, la domanda di addebito avanzata dalla va Pt_1 rigettata.
Quanto, poi, alla richiesta proposta in via riconvenzionale dal , in CP_1 ordine all'addebito della separazione alla moglie, per avere quest'ultima violato i doveri derivanti dal matrimonio, assumendo comportamenti di gelosia ossessiva nei confronti del marito, si evidenzia che questa circostanza non è stata provata, in questo caso, dal resistente. Al contrario, ciò che emerge dal quadro istruttorio
è una situazione di profonda crisi (come su esposto) alimentata e perpetrata da entrambi i coniugi e sfociante in reciproci atteggiamenti ostili e avversi.
8 Per tali ragioni, anche la domanda di addebito avanzata dal va CP_1 rigettata.
Per quanto riguarda il regime di affido della figlia minore , (nata il Per_2
03.04.2008) è bene ricordare che il principio di bigenitorialità, che informa il diritto di famiglia, impone che, in via prioritaria, ai sensi dell'art. 155 bis c.c., il giudice affidi i figli minori ad entrambi i genitori;
conseguentemente, l'affido esclusivo costituisce una deroga eccezionale a tale principio ed è giustificato solo ove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza, etc. (cfr. Cass. Civ., 16953/2008, 24841/2010).
In caso di separazione, sia consensuale che giudiziale, e comunque in ipotesi di conflitto tra genitori, il tribunale ha, quindi, il dovere di valutare, prioritariamente, la possibilità dei figli, siano essi naturali o legittimi, di essere affidati ad entrambi i genitori;
l'affidamento esclusivo dei figli ad uno solo dei genitori potrà essere disposto solo qualora l'affidamento ad entrambi sia contrario all'interesse del minore stesso.
Il giudice deve valutare tutti gli elementi certi ed idonei da cui possa derivare, in caso di affidamento condiviso, un effettivo e motivato pregiudizio al minore.
La dottrina e la giurisprudenza, in mancanza di previsione normativa, hanno elaborato una serie di casi in cui l'affidamento del minore risulterebbe pregiudizievole. In particolare si ritiene che si possa ricorrere a tale scelta: 1) in caso di violenza sui figli;
2) in caso di violenza sul coniuge anche in presenza del figlio o, comunque, di un atteggiamento denigratorio tenuto da uno dei genitori nei confronti dell'altro; 3) se vi sono forti carenze di un genitore sul piano affettivo
(violazione degli obblighi di assistenza, irreperibilità del genitore, uso di alcool, di sostanze stupefacenti, ecc.); 4) in caso di elevata conflittualità tra i coniugi, tale da pregiudicare il benessere e la salute psico-fisica dei figli.
In particolare, la S.C., ha affermato che “la mera conflittualità esistente tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti separatizi, non preclude il ricorso a tale regime preferenziale solo se si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole. Assume invece connotati ostativi alla relativa applicazione ove si esprima
9 in forme atte ad alterare e a porre in pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e dunque tale da pregiudicare il loro superiore interesse” (Cass. civ.,
5108/2012).
Nel caso in esame, va evidenziato che dalle allegazioni delle parti, non sono emersi elementi tali da giustificare una modifica dei provvedimenti adottati provvisoriamente in sede di udienza presidenziale in merito all'affido condiviso della minore e della collocazione prevalente presso la madre, avendo peraltro le parti rassegnato conclusioni conformi in merito.
Con riguardo alla richiesta di assegnazione della casa coniugale sita in
Poggiomarino alla via T. Losco n. 20, si ribadisce il principio consolidato che la stessa debba essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicché è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi del previgente articolo 155 quater c.c., che dell'attuale art. 337 sexies c.c. (Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n.
25604 del 12/10/2018).
Se ne conferma, quindi, l'assegnazione alla genitore collocatario Pt_1 della figlia minore . Per_2
Tenuto conto dell'età della ragazza (di anni 17), prossima al compimento dei diciotto anni (in data 03.04.2026), il Collegio ritiene di non prevedere un calendario di visite, rimettendo alla minore, se e quando lo vorrà, di incontrare il padre.
Per quanto concerne i profili patrimoniali, va, rilevato che, come pacifico tra le parti in causa, il primo figlio della coppia (nato l'[...]) è Per_1 economicamente autosufficiente, sicché nulla deve disporsi in merito al mantenimento dello stesso.
Va, invece, previsto in capo al padre il versamento di un assegno quale contributo al mantenimento della figlia minore . Per_2
Va, invero, precisato che l'obbligo di mantenere i figli minori, e quelli maggiorenni conviventi non economicamente indipendenti, continua a ricadere su
10 entrambi i coniugi prevedendo l'art. 337 ter c.c., al comma IV, che salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Difatti, per come chiarito, anche di recente, dalla giurisprudenza della
Corte di Cassazione, fatta propria dal Collegio, l'affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori è istituto che, in quanto fondato sull'esclusivo interesse del minore, non fa venir meno l'obbligo patrimoniale di uno dei genitori di contribuire, con la corresponsione di un assegno, al mantenimento dei figli, in relazione alle loro esigenze di vita, sulla base del contesto familiare e sociale di appartenenza, rimanendo per converso escluso che l'istituto stesso implichi, come conseguenza “automatica”, che ciascuno dei genitori debba provvedere paritariamente, in modo diretto ed autonomo, alle predette esigenze (Cass. civ.
Sez. I, Sent., 01-07-2015, n. 13504).
In ordine all'entità dell'assegno a titolo di contributo nel mantenimento della figlia da porsi a carico del padre, valutata ogni circostanza, e tenuto Per_2 conto per un verso dell'età della stessa (di anni 17) e delle sue crescenti esigenze,
e per altro verso delle situazioni reddituali delle parti, il Collegio ritiene di determinare lo stesso nella somma mensile di euro 300,00, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT.
Nella specie, il ricorrente, di professione elettricista presso la ditta “Seti”, ha dichiarato di percepire mensilmente la somma di euro 1.700,00 (come da buste paga in atti e C.U. 2022 pari ad euro 23.686,96 lordi annui;
C.U. 2021 pari ad euro 21.510,51 lordi annui e C.U. 2020 pari ad euro 23.557,84 lordi annui).
Lo stesso sentito di nuovo personalmente all'udienza del 24.01.2024, in occasione della richiesta della di modifica dell'importo dell'assegno di Pt_1 mantenimento in suo favore, ha dichiarato di aver sempre versato da solo la rata del mutuo cointestato pari ad euro 430,00, ma di non essere più riuscito a sostenere il relativo costo a far data dal novembre 2022, per difficoltà
11 economiche;
di aver avuto una riduzione dello stipendio da euro 1.700,00 ad euro
1.600,00 mensili per riduzione della sua capacità lavorativa per problemi alla schiena;
di dover pagare una rata per un prestito contratto con Findomestic pari ad euro 166,80 mensili, e di essere onerato (dopo aver lasciato la casa dei genitori) di un pagamento mensile di euro 350,00 per la locazione dell'immobile in cui vive. Di contro, la che nell'assunto del resistente lavorerebbe da Pt_1 sempre come sarta in casa, alla medesima udienza ha dichiarato di aver semplicemente svolto fino al 2021 dei lavori di cucitura in casa per i mercatini di
Natale, e di aver iniziato a lavorare come collaboratrice domestica presso un'abitazione privata riuscendo a conseguire un reddito mensile di euro 300,00 mensili e che stava pagando da sola la rata del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale (cfr verbale di udienza del 24.01.2024).
In sede di note di trattazione scritta per l'udienza del 01.12.2024 la ha allegato che nelle more, aveva sottoscritto un contratto di lavoro Pt_1 semestrale per tre ore al giorno scaduto a maggio 2024 con busta paga di circa €
350,00 mensili, depositando il relativo il cud.
Pertanto, il Collegio reputa adeguato determinare l'assegno mensile da porsi a carico di a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore CP_1
, in euro 300,00, a conferma di quanto stabilito con provvedimenti Per_2 provvisori presidenziali.
Solo in sede di comparsa conclusionale la ha chiesto il Pt_1 riconoscimento in suo favore del diritto a percepire in misura integrale l'assegno unico erogato dall'Inps per la figlia minore.
La domanda è inammissibile, in via del tutto assorbente, in quanto tardivamente formulata oltre i termini di rito all'uopo preposti;
in ogni caso in ordine al predetto assegno va precisato che per legge, salvo diverso accordo tra i coniugi o diversa statuizione del tribunale, lo stesso compete a ciascun genitore nella misura del 50%.
A carico di ciascun genitore, inoltre, va posta la metà delle spese straordinarie per la figlia minore, purché previamente concordate, mentre per le sole spese straordinarie obbligatorie (ad es. le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate) sostenute da un
12 genitore devono essere rimborsate per la metà all'altro genitore indipendentemente dal previo accordo.
La ricorrente ha, poi, chiesto prevedersi a carico del resistente un assegno di mantenimento in proprio favore.
Sul punto preme osservare che i presupposti che devono concorrere affinché il giudice conceda l'assegno di mantenimento sono sostanzialmente tre: la non addebitabilità della separazione al coniuge a cui favore viene disposto il mantenimento, la mancanza per il beneficiario di adeguati redditi propri, la sussistenza di una disparità economica tra i due coniugi, dovendosi precisare che con il termine di “reddito” il legislatore ha voluto riferirsi non solo al denaro ma anche ad ogni altra diversa utilità, purché economicamente valutabili (tra le altre
Cass. 4543/1998; Cass. 19291/2005; Cass. 6769/2007; Cass. 2445/2015). La ratio della disposizione è comunemente individuata nella tutela del coniuge più debole e nell'obbligo del coniuge economicamente più dotato di assicurare, laddove consentito dai suoi redditi, la conservazione del medesimo tenore di vita goduto prima della separazione.
Ancora, in tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica. Peraltro, l'attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche (In applicazione di tale principio la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva negato un contributo al mantenimento alla moglie in considerazione della sua giovane età, delle sue buone condizioni di salute, del possesso di un diploma di laurea, dell'esperienza professionale pregressa, senza, tuttavia, valutare le condizioni reddituali e patrimoniale al momento dell'accertamento della sussistenza del diritto) (ex multis Cass. Sez. 1, Sentenza
n. 12121 del 02/07/2004; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18547 del 25/08/2006;
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3502 del 13/02/2013; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n.
6427 del 04/04/2016).
13 Tali essendo i principi giurisprudenziali regolatori della materia fatti propri dal Collegio, nella fattispecie in esame, per le stesse motivazioni su esposte per quanto riguarda la capacità reddituale del e dal tenore di vita goduto dai CP_1 coniugi, si ritiene congruo fissare, a conferma di quanto disposto in sede presidenziale, in euro 100,00 l'assegno di mantenimento dovuto dal in CP_1 favore della Tenuto conto, infatti, dell'età della ricorrente (di anni 49) e Pt_1 del fatto che quest'ultima non abbia mai lavorato in costanza di matrimonio, occupandosi al massimo di lavori di cucitura in occasione del Natale oppure come collaboratrice domestica, risulta difficilmente realizzabile l'ipotesi che le aspettative economiche di quest'ultima possano in futuro migliorare. Difatti, la stessa ha, da ultimo, dichiarato di lavorare stagionalmente (per sei mesi) con una paga di euro 350,00 al mese ed è comunque gravata in quota parte del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale: considerando, dunque, le entrate e le uscite del sussiste, in ogni caso, uno squilibrio reddituale fra i due CP_1 coniugi, anch'esso presupposto per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento per il coniuge più debole.
Vanno, infine, disattese le domande del aventi ad oggetto la vendita CP_1 dell'appartamento familiare sito in Poggiomarino alla via T. Losco n. 20, la condanna dell' a corrispondere la metà di tutte le spese (mutuo, bollette, Pt_1 lavori di ristrutturazione della casa coniugale…) relative all'immobile attualmente abitato dalla ricorrente, trattandosi di domande di formulazione del tutto generica ed estranee al thema decidendum della lite inerente alla domanda di separazione personale coniugi.
In particolare in relazione alla domanda di vendita del bene si osserva che il avrebbe dovuto spiegare una domanda di scioglimento della comunione sul CP_1 bene, che ben potrà far valere in altra sede, e che, per quanto concerne la voltura delle utenze si osserva che il coniuge assegnatario della casa coniugale subentra in tutti i diritti e doveri correlati al godimento che gli è stato riconosciuto dal giudice e ha diritto/dovere ad effettuare la voltura a suo nome delle utenze relative all'immobile che - salvo diversa determinazione giudiziale - saranno quindi a suo carico.
Va altresì disattesa la domanda disporre il pagamento del mutuo a carico del coniuge assegnatario della casa coniugale.
14 Le vicende relative ai rapporti personali tra i coniugi non hanno alcun effetto diretto sul contratto di mutuo stipulato originariamente.
Nella fattispecie l'importo dell'assegno di mantenimento previsto a carico del in favore della figlia minore e della moglie, conviventi nella predetta CP_1 abitazione, è stato determinato partendo dal presupposto che entrambi i coniugi sono tenuti al pagamento di un mezzo delle rate del mutuo. In tal caso, il coniuge che continua a pagare le rate in via esclusiva ha diritto di regresso nei confronti dell'altro inadempiente per la quota di mutuo che gli compete.
E' pacifico il principio secondo cui l'esclusivo godimento dell'immobile da parte del coniuge cointestatario del bene determina sì un vantaggio suscettibile di valutazione economica e dunque rilevante ai fini della quantificazione del contributo economico dovuto al coniuge per i figli, ma non libera l'altro, comunque intestatario del bene, dall'obbligo di corrispondere le rate di mutuo gravante sull'immobile di cui è cointestatario.
Le spese di lite, attesa la natura della controversia e l'accoglimento solo parziale delle rispettive richieste, che costituisce un'ipotesi di soccombenza reciproca, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia come innanzi proposta, così provvede:
• pronuncia la separazione dei coniugi (nata a [...] Parte_1
GR il 02.07.1976) e (nato a [...] il [...]); CP_1
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all' Ufficiale dello stato Civile del Comune di
Poggiomarino per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (Atto n. 21, parte II, serie A dei registri degli atti di matrimonio dell'anno 2002);
• rigetta le reciproche richieste di addebito della separazione;
• affida congiuntamente ad entrambi i genitori la figlia minore , con Per_2 residenza preferenziale presso la madre, cui assegna altresì la casa coniugale sita in Poggiomarino alla via T. Losco n. 20, perché continui ad abitarvi con la predetta figlia minore;
15 • nulla dispone in merito ad un calendario di visite tra il padre e la figlia
, in quanto quasi maggiorenne, rimettendo a quest'ultima, se e Per_2 quando lo vorrà, di incontrare il padre;
• pone a carico di l'obbligo di corrispondere ad CP_1 Parte_1
, per il mantenimento della figlia minore , l'assegno
[...] Per_2 mensile di 300,00 da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
• pone a carico di ciascun genitore la metà delle spese straordinarie per la figlia minore, purché previamente concordate, mentre per le sole spese straordinarie obbligatorie (ad es. le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate) sostenute da un genitore devono essere rimborsate per la metà all'altro genitore indipendentemente dal previo accordo;
• pone a carico di l'assegno mensile di euro 100,00 a titolo CP_1 di mantenimento di . Detta somma va versata a Parte_1 quest'ultima entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutata annualmente secondo indici ISTAT;
• dichiara inammissibile la domanda della di corresponsione Pt_1 integrale in suo favore dell'assegno unico universale per la figlia minore;
• rigetta le domande del resistente aventi ad oggetto la vendita dell'appartamento familiare, la condanna della a corrispondere Pt_1 la metà di tutte le spese relative all'immobile, nonché di pagamento del mutuo in carico all'assegnatario;
• compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata nella Camera di Consiglio del 10.12.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott.ssa Maria Rosaria Barbato dott.ssa Marianna Lopiano
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