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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/11/2025, n. 4566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4566 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
In persona del Giudice dott.ssa Claudia Spiga, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al N. 11733 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2021
TRA
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Costantino Parte_1
LO e BI GI
ATTRICE IN OPPOSIZIONE
E
nella qualità di mandataria di in persona del legale CP_1 CP_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Avv. Cristian Sgaramella
CONVENUTA
CONCLUSIONI delle PARTI: come da note ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 21.5.2025
MOTIVI della DECISIONE ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
2923/2021, con il quale le era stato ingiunto di pagare in favore di CP_2 la somma di € 15.799,00, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo, nonché spese e competenze legali del procedimento monitorio, a titolo di saldo del contratto di conto corrente n. 633906.40 (ex 321,14) dalla stessa acceso presso la ed estinto in Controparte_3 data 12 luglio 2019. A sostegno dell'opposizione la ha allegato, oltre che la prescrizione Parte_1 della domanda di pagamento, la carenza di legittimazione attiva di CP_2 per mancata prova della cessione del credito da BMPS s.p.a. ad e CP_4 da quest'ultima a e della notifica al debitore ceduto. Ha altresì CP_2 dedotto la mancanza di prova del credito ingiunto, rappresentando che non aveva mai sottoscritto alcun rapporto di conto corrente recante n. 633906.40, in quanto il contratto del 30.03.2000 prodotto ex adverso riguardava il c/c n.
321,14, e che la “Lettera contratto di credito” del 14.07.2005 non era mai stata dalla stessa sottoscritta. Inoltre il primo estratto conto allegato al ricorso monitorio risaliva al 2009, mancando pertanto le risultanze di nove anni di movimentazioni;
da ultimo, ha contestato l'illegittima capitalizzazione degli interessi debitori e l'applicazione di una CMS indeterminata.
a mezzo della mandataria si è costituita in giudizio CP_2 CP_1 eccependo, preliminarmente, la nullità dell'atto introduttivo del giudizio per genericità e indeterminatezza dei fatti costitutivi dell'opposizione interposta, insistendo sulla propria legittimazione attiva e rappresentando che il contratto di conto corrente n. 321,14, concluso in data 30.03.2000 dalla con Parte_1
BMPS s.p.a., era stato successivamente identificato, in conseguenza del mutamento di filiale, con il numero n. 633906.40, trattandosi pertanto del medesimo contratto. Ancora, nel contestare tutto quanto affermato da parte attrice, ha dedotto di aver regolarmente provveduto all'invio degli estratti conto all'opponente, senza riscontrare alcuna contestazione da parte della stessa e di aver concluso validamente i richiamati contratti con specifica indicazione delle relative condizioni, ivi comprese le commissioni e i tassi applicati. Ha quindi concluso per il rigetto dell'opposizione.
La causa – istruita a mezzo di c.t.u. contabile – è stata posta in decisione all'udienza di trattazione scritta del 21 maggio 2025.
***
1. Deve preliminarmente respingersi l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo del giudizio per indeterminatezza della domanda avanzata.
Dalla disamina dell'atto di citazione risulta infatti che l'opponente ha inteso contestare la titolarità del credito in capo all'ingiungente e la mancanza di documentazione contrattuale idonea a provare l'esistenza del credito ingiunto.
La citazione introduttiva risulta quindi ossequiosa del precetto di cui all'art. 163 c.p.c., essendo evincibile sia “la cosa oggetto della domanda” sia
“l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni”.
Sempre in via preliminare va rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente.
Ed invero il termine decennale dell'azione contrattuale esperita dalla banca in monitorio inizia a decorrere dalla data di chiusura del rapporto avvenuta nella specie il 12.7.2019 e quindi alla data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (del 21.4.2021) non era dunque decorso il termine di prescrizione.
2. Nel merito va premesso che il contratto bancario, per rispettare gli obblighi di forma, determinatezza e specificità previsti dal d.lgs. 385/1993, deve essere scritto, deve essere sottoscritto dal cliente e – nel prevedere tassi d'interesse, spese e commissioni – deve quantificarne il valore (assoluto o percentuale), la base di calcolo (nella seconda ipotesi) e l'intervallo temporale di riferimento.
La banca, ove sia contrattualmente previsto, può altresì mutare unilateralmente le condizioni già convenute, in senso sfavorevole al cliente,
a condizione che gliene dia comunicazione scritta, avvisandolo della facoltà di recedere (cfr. Cass. sez. III civ. n. 8548/12 che ha altresì ribadito come tale obbligo non sussista allorquando “la variazione del saggio di interesse o di altre condizioni sia stata concordemente subordinata dalle parti alle corrispondenti variazioni di elementi obiettivi ed esterni (quali, ad esempio, il tasso di cambio di una valuta), trattandosi, in tal caso, di modifica non unilaterale del contratto, della quale il cliente ha assunto preventivamente il rischio”).
È evidente, dunque, che il debito rappresentato da interessi, commissioni e spese, se non si fonda su clausole validamente pattuite nel rispetto degli obblighi di cui sopra, sarà inesistente, sicché indebito sarà il relativo pagamento di cui gli estratti conto danno prova.
3. Ciò posto, il primo motivo di opposizione avente ad oggetto la pretesa carenza di legittimazione attiva in capo a è infondato. CP_2
Deve ritenersi, infatti, che, in base alla documentazione depositata da parte opposta in allegato alla comparsa di costituzione nel presente giudizio, è possibile ricostruire le cessioni di crediti succedutesi nel tempo, superando le deduzioni di parte opponente e affermando la titolarità del credito azionato in capo all'odierna opposta.
Ed in particolare:
- con contratto di cessione del 23 dicembre 2019 (cfr. allegato a della comparsa di costituzione), la società ha acquistato pro soluto, ai sensi e per gli CP_4 effetti degli articoli 1, 4 e 7.1 della legge sulla cartolarizzazione n. 130 del 30 aprile 1999, da e da Controparte_3 [...] tutti i crediti derivanti da finanziamenti erogati in Controparte_5 diverse forme tecniche vantati verso debitori classificati "in sofferenza" nel periodo compreso tra il mese di ottobre 1983 e il mese di agosto 2019, con notizia datane mediante pubblicazione di avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, parte seconda n. 7, del 16 gennaio 2020 (cfr. allegato n. 2 del fascicolo monitorio, a sua volta allegato alla comparsa);
- con contratto di cessione del 4 febbraio 2020 (cfr. allegato b della comparsa di costituzione), la società (precedentemente, ha acquistato CP_2 Controparte_6 pro soluto, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, dalla società CP_4 tutti i crediti in sofferenza sorti nel periodo intercorrente tra la data del 14
[...] luglio 1987 e del 21 agosto 2019, divenendone così esclusiva titolare, come da avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2020 (cfr. allegato n. 3 fascicolo monitorio).
Secondo quanto previsto dall'art. 58 del d.lgs 385/1993, in caso di cessione a
Banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, “la Banca cessionaria dà notizia dell'avventa cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” (commi 1 e 2) e siffatti adempimenti pubblicitari producono, nei confronti dei debitori ceduti, “gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c.”, e cioè i medesimi effetti dell'accettazione o della notificazione (comma
4).
Se correttamente si rileva che la pubblicazione della cessione vale ad assolvere gli oneri di pubblicità prescritti ma non anche a fornire la prova dell'effettiva inclusione tra i contratti ceduti anche di quello da cui scaturisce il credito fatto valere dal cessionario, è dunque necessario che la cedente assolva al proprio onere probatorio in relazione al secondo profilo.
Al riguardo va osservato come la prova della cessione di un credito, secondo quanto affermato dalla Corte di cassazione (cfr. Cass. 8323/2025) “non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma e, quindi, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito”.
Si è così affermata l'idoneità probatoria dello stralcio del contratto pubblicato laddove lo stesso consenta, attraverso l'individuazione delle caratteristiche dei rapporti ceduti, di fornire certezza in relazione all'identificazione del credito ceduto.
Alla medesima conclusione deve ritenersi di poter giungere anche laddove la prova sia stata fornita a mezzo della dichiarazione del cedente.
Anche in questa ipotesi, infatti, deve riconoscersi idoneità probatoria alla dichiarazione del cedente, e cioè di colui che è stato parte del contratto che ha determinato la cessione, e la cui dichiarazione vale ad escludere in capo allo stesso la titolarità del credito.
Applicando i principi così esposti al caso di specie, deve ritenersi che, sulla scorta dei contratti di cessione prodotti in atti, degli stralci degli avvisi di cessione pubblicati in G.U. e della certificazione del credito, depositata in sede monitoria, dalla cedente BMPS s.p.a. (allegato n. 7 del fascicolo monitorio), il credito derivante dal saldo del conto corrente n. 633906.40 (ex
321,14) intestato a contraddistinto con numero NDC Parte_1
71049931 (compreso nell'elenco contenuto nell'avviso di cessione - allegato d della comparsa) rientra tra quelli oggetto di cessione, donde l'esclusiva titolarità dello stesso in capo a CP_2
4. Con riferimento al secondo motivo di opposizione, avente ad oggetto la carenza di prova del credito azionato e di documentazione contrattuale, va osservato quanto segue.
In primo luogo, non può accogliersi la deduzione di parte opponente in ordine alla mancata sottoscrizione del contratto n. 633906.40. A ben vedere, infatti, il contratto di conto corrente di corrispondenza del 30.03.2000 è stato debitamente sottoscritto dall'odierna opponente esso recava Parte_1 originariamente il n. 321,14 (cfr. allegato n. 5 del fascicolo monitorio), quindi, in conseguenza del cambio di filiale (cfr. estratti conto allegati alla memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. n. 2 di parte opposta, da cui si evince che, nel terzo Contr trimestre 2018, la filiale era quella di Palermo via Notarbartolo, mentre Contr nel quarto trimestre 2018 la filiale era quella di via della Libertà) ha assunto il n. 633906.40.
Che si tratti dello stesso contratto è dimostrato, peraltro, dalla circostanza (cfr. allegato e della comparsa) che l'estratto conto del terzo trimestre 2018 recante il numero di conto 321,14 chiudeva con un saldo finale, al 30 settembre 2018, di euro 11.573,96 e l'estratto conto del quarto trimestre 2018, recante il nuovo numero di conto corrente, 633906.40, riportava quale saldo iniziale la medesima somma di euro 11.573,96.
Se, per un verso, non può dubitarsi dell'avvenuta sottoscrizione ad opera dell'odierna opponente del contratto di conto corrente n. 633906.40 (ex
321,14), e pertanto della sua validità e rilevanza probatoria, deve per altro verso escludersi, come correttamente dedotto dall'odierna opponente, la validità e la rilevanza probatoria della “Lettera – contratto di credito” del
14.07.2005 (allegato n. 6 del fascicolo monitorio).
Richiamando i principi pocanzi espressi in punto di obblighi di forma del contratto bancario, il contratto del 14.07.2005, avente ad oggetto un affidamento, valido fino al 31.12.2005, di euro 5.000,00, è nullo per difetto di sottoscrizione della cliente, odierna attrice (vd. pg. 3 del richiamato all. n.
6 del monitorio).
Del pari, correttamente l'opponente ha dedotto la mancanza nella documentazione prodotta da parte creditrice di nove anni di estratti conto (dal 2000 al 2009), essendo stati versati in atti gli estratti conto a partire dal primo trimestre 2009 e fino al 15.07.2019.
Com'è noto, ove sia la Banca ad agire per il pagamento, essa non può sottrarsi all'onere di provare il proprio credito invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni dalla data dell'ultima registrazione ex artt. 2220 c.c. e 119 T.U.B., poiché tale obbligo, volto ad assicurare una più penetrante tutela dei terzi estranei all'attività imprenditoriale, non può sollevarla dall'onere della prova piena del proprio credito vantato anche per il periodo ulteriore (cfr. Cass. civ. sez. I, n.7972 del
20/04/2016).
Spettando alla banca attrice dare prova della fondatezza delle proprie ragioni, la ricostruzione dell'andamento del rapporto deve essere effettuata mediante la produzione degli estratti conto a partire dall'apertura del conto, iniziando dal saldo del primo estratto conto disponibile se a credito per il cliente;
nel caso, come quello in esame, in cui, invece, il primo estratto conto disponibile sia a debito per il cliente, occorrere ripartire dal c.d. saldo zero (in questo senso cfr. Cass. civ., sez. I, n. 9201/2015; cfr. Cass. n. 9695/2011, Cass. n.
1842/2011, Cass. n. 23974/2010).
Sul punto, infatti, nei rapporti bancari di conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio:
a) nella prima ipotesi l'accertamento del dare e avere può attuarsi con l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, atti quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare (tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo), così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti;
in mancanza di tali dati la domanda deve essere respinta;
b) nel caso di domanda proposta dal correntista l'accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l'utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
ci si può inoltre avvalere di quegli elementi che consentano di affermare che il debito nell'intervallo non documentato sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso;
diversamente si devono elaborare i conteggi partendo da tale saldo debitore (cfr. Cass. civ., sez. I, n.11543/2019).
Ciò posto, correttamente il c.t.u., in sede di integrazione della consulenza
(depositata il 21.12.2023), ha rideterminato il saldo del conto corrente, originariamente calcolato (nella prima versione della consulenza depositata in data 21.08.2023) in € 3.385,35 a debito per il correntista, considerando il saldo pari a zero alla data del primo estratto conto disponibile depositato dalla banca e al contempo applicando il tasso debitore previsto in contratto, in luogo di quello tasso sostitutivo di cui all'art. 117 TUB originariamente ipotizzato, pervenendo, ferma, come si vedrà, l'esclusione della e Pt_2 dell'illegittima capitalizzazione degli interessi, ad un saldo negativo per il correntista pari a € 560,91.
La mancanza di nove anni di estratti conto (dal 2000 al 2009) e la circostanza che, conseguentemente, il c.t.u., nel rideterminare il saldo del conto, ha considerato quale saldo iniziale un saldo pari a zero rendono irrilevante la sopra riferita nullità del contratto di affidamento, avente quale range di validità i sei mesi dal 14.07.2005 al 31.12.2005, trattandosi di periodo antecedente a quello cui si riferiscono gli estratti conto prodotti, per i quali si
è riportato il saldo a zero.
5. L'ultimo motivo di opposizione, avente ad oggetto l'illegittima applicazione di commissioni, spese e interessi non dovuti, risulta fondato. Il conto corrente n. 633906.40, stando alle risultanze della consulenza tecnica, presentava le seguenti condizioni contrattuali:
- Tasso creditore con capitalizzazione annuale pari a 1,125%;
- Tasso debitore con capitalizzazione trimestrale pari a 13,000%;
- Commissione trimestrale di Massimo Scoperto pari a 0,5000%;
- Valute:
- contanti (giorni): 0;
- A/c MPS (giorni): 0;
- A/c altri Istituti (giorni): 6;
- A/b MPS su sportello (giorni): 0; Contr
- A/b su piazza (giorni): 4; Contr
- A/b fuori piazza (giorni): 4;
- A/b altri Istituti su piazza (giorni): 6;
- A/b altri Istituti fuori piazza (giorni):6;
- Spese tenuta conto:
- fino a n. 10 operazioni trimestrali: Lire 4.995;
- oltre per operazione: Lire 1.162;
- Spese fisse di chiusura: Lire 114.934;
- Produz. E/c periodico: Lire 3.485.
In relazione ai tassi, l'art. 7 del contratto prevedeva che: “
1. I rapporti di dare
e avere relativi ai conti creditori vengono chiusi contabilmente con la periodicità pattuita e indicata nel presente contratto (annuale), portando in conto gli interessi, le commissioni e le spese non addebitate ed applicando nei tempi e con le modalità di legge le trattenute fiscali.
2. I rapporti che risultino anche saltuariamente debitori vengono chiusi contabilmente con la periodicità pattuita e indicata nel presente contratto (trimestrale), applicando agli interessi dovuti dal correntista e alle spese e commissioni previste al comma precedente e addebitate in conto valuta data di regolamento”.
Tale previsione contrattuale contrasta con l'art. 120 del T.U.B., ratione temporis vigente, il quale, al punto 2, così recitava: “ Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”.
La mancanza della medesima periodicità nella capitalizzazione degli interessi
(annuale per gli interessi creditori e trimestrale per gli interessi debitori) consente di affermare la nullità della clausola contrattuale di capitalizzazione degli interessi.
In relazione alla C.M.S., va accolta la censura di parte opponente, poiché pattuita in termini non sufficientemente determinati. Non si evince, infatti, nel contratto, né il periodo al quale la commissione si riferisce, né i criteri per determinare l'importo su cui viene calcolata la commissione.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità chiarisce che: “è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata” (Cass. civ., sez. I, n. 18664/2023).
Correttamente, dunque, il c.t.u., in sede di rideterminazione del saldo, ha provveduto a espungere tale voce di costo.
6. A seguito della rideterminazione del credito vantato dalla il CP_2 decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, non risultando un saldo a debito del cliente pari a € 15.799,00, quanto piuttosto un saldo negativo per il correntista pari a € 560,91, da cui detrarre, come correttamente rilevato da parte opponente, la somma di € 195,64 conteggiata a titolo di “Interessi e competenze” nel primo estratto conto presente in atti e non dovuta in quanto calcolata su un saldo che è stato azzerato, la somma addebitata a titolo di non meglio precisati costi per "ADD. CONSUM.IT" a partire dal 06/06/2011 e sino al 6/02/2012 per un totale di € 24,99, non risultando in atti alcuna pattuizione sul punto e, infine, la somma di € 40,75 addebitata a titolo di ulteriori interessi, senza alcuna previsione contrattuale, tra 2017 e 2018.
Va conseguentemente condannata parte attrice a pagare alla la CP_2 somma di € 299,53, oltre interessi legali di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. dalla chiusura del conto (12.07.2019) sino alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (21.04.2021) e a decorrere da detto momento gli interessi di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. sino al soddisfo.
7. Le spese seguono la soccombenza della convenuta opposta in ragione della fondatezza delle censure mosse dall'opponente e dello scarto tra l'importo ingiunto e quello accertato all'esito del giudizio, e si liquidano secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e succ. mod., tenendo conto del valore della controversia, in € 5.077,00 oltre le spese vive pari a € 118,50 e iva cpa e rimborso forfettario come per legge.
Le spese di c.t.u., come già liquidate, vanno poste a carico dell'opposta.
Pqm
revoca il d.i. n. 2923/2021; condanna l'opponente a pagare alla la somma di € 299,53, oltre CP_2 interessi legali di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. dalla chiusura del conto
(12.07.2019) sino alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo
(21.04.2021) e a decorrere da detto momento gli interessi di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. sino al soddisfo;
pone le spese di lite, che si liquidano secondo i parametri di cui al d.m.
55/2014 e succ. mod., tenendo conto del valore della controversia, in €
5.077,00, oltre spese vive pari a € 118,50, iva e cpa come per legge, a carico della convenuta opposta;
pone le spese di c.t.u. come già liquidate a carico della parte convenuta.
Palermo, lì 14.11.2025 Il Giudice
dott.ssa Claudia Spiga
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
In persona del Giudice dott.ssa Claudia Spiga, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al N. 11733 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2021
TRA
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Costantino Parte_1
LO e BI GI
ATTRICE IN OPPOSIZIONE
E
nella qualità di mandataria di in persona del legale CP_1 CP_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Avv. Cristian Sgaramella
CONVENUTA
CONCLUSIONI delle PARTI: come da note ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 21.5.2025
MOTIVI della DECISIONE ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
2923/2021, con il quale le era stato ingiunto di pagare in favore di CP_2 la somma di € 15.799,00, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo, nonché spese e competenze legali del procedimento monitorio, a titolo di saldo del contratto di conto corrente n. 633906.40 (ex 321,14) dalla stessa acceso presso la ed estinto in Controparte_3 data 12 luglio 2019. A sostegno dell'opposizione la ha allegato, oltre che la prescrizione Parte_1 della domanda di pagamento, la carenza di legittimazione attiva di CP_2 per mancata prova della cessione del credito da BMPS s.p.a. ad e CP_4 da quest'ultima a e della notifica al debitore ceduto. Ha altresì CP_2 dedotto la mancanza di prova del credito ingiunto, rappresentando che non aveva mai sottoscritto alcun rapporto di conto corrente recante n. 633906.40, in quanto il contratto del 30.03.2000 prodotto ex adverso riguardava il c/c n.
321,14, e che la “Lettera contratto di credito” del 14.07.2005 non era mai stata dalla stessa sottoscritta. Inoltre il primo estratto conto allegato al ricorso monitorio risaliva al 2009, mancando pertanto le risultanze di nove anni di movimentazioni;
da ultimo, ha contestato l'illegittima capitalizzazione degli interessi debitori e l'applicazione di una CMS indeterminata.
a mezzo della mandataria si è costituita in giudizio CP_2 CP_1 eccependo, preliminarmente, la nullità dell'atto introduttivo del giudizio per genericità e indeterminatezza dei fatti costitutivi dell'opposizione interposta, insistendo sulla propria legittimazione attiva e rappresentando che il contratto di conto corrente n. 321,14, concluso in data 30.03.2000 dalla con Parte_1
BMPS s.p.a., era stato successivamente identificato, in conseguenza del mutamento di filiale, con il numero n. 633906.40, trattandosi pertanto del medesimo contratto. Ancora, nel contestare tutto quanto affermato da parte attrice, ha dedotto di aver regolarmente provveduto all'invio degli estratti conto all'opponente, senza riscontrare alcuna contestazione da parte della stessa e di aver concluso validamente i richiamati contratti con specifica indicazione delle relative condizioni, ivi comprese le commissioni e i tassi applicati. Ha quindi concluso per il rigetto dell'opposizione.
La causa – istruita a mezzo di c.t.u. contabile – è stata posta in decisione all'udienza di trattazione scritta del 21 maggio 2025.
***
1. Deve preliminarmente respingersi l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo del giudizio per indeterminatezza della domanda avanzata.
Dalla disamina dell'atto di citazione risulta infatti che l'opponente ha inteso contestare la titolarità del credito in capo all'ingiungente e la mancanza di documentazione contrattuale idonea a provare l'esistenza del credito ingiunto.
La citazione introduttiva risulta quindi ossequiosa del precetto di cui all'art. 163 c.p.c., essendo evincibile sia “la cosa oggetto della domanda” sia
“l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni”.
Sempre in via preliminare va rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente.
Ed invero il termine decennale dell'azione contrattuale esperita dalla banca in monitorio inizia a decorrere dalla data di chiusura del rapporto avvenuta nella specie il 12.7.2019 e quindi alla data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (del 21.4.2021) non era dunque decorso il termine di prescrizione.
2. Nel merito va premesso che il contratto bancario, per rispettare gli obblighi di forma, determinatezza e specificità previsti dal d.lgs. 385/1993, deve essere scritto, deve essere sottoscritto dal cliente e – nel prevedere tassi d'interesse, spese e commissioni – deve quantificarne il valore (assoluto o percentuale), la base di calcolo (nella seconda ipotesi) e l'intervallo temporale di riferimento.
La banca, ove sia contrattualmente previsto, può altresì mutare unilateralmente le condizioni già convenute, in senso sfavorevole al cliente,
a condizione che gliene dia comunicazione scritta, avvisandolo della facoltà di recedere (cfr. Cass. sez. III civ. n. 8548/12 che ha altresì ribadito come tale obbligo non sussista allorquando “la variazione del saggio di interesse o di altre condizioni sia stata concordemente subordinata dalle parti alle corrispondenti variazioni di elementi obiettivi ed esterni (quali, ad esempio, il tasso di cambio di una valuta), trattandosi, in tal caso, di modifica non unilaterale del contratto, della quale il cliente ha assunto preventivamente il rischio”).
È evidente, dunque, che il debito rappresentato da interessi, commissioni e spese, se non si fonda su clausole validamente pattuite nel rispetto degli obblighi di cui sopra, sarà inesistente, sicché indebito sarà il relativo pagamento di cui gli estratti conto danno prova.
3. Ciò posto, il primo motivo di opposizione avente ad oggetto la pretesa carenza di legittimazione attiva in capo a è infondato. CP_2
Deve ritenersi, infatti, che, in base alla documentazione depositata da parte opposta in allegato alla comparsa di costituzione nel presente giudizio, è possibile ricostruire le cessioni di crediti succedutesi nel tempo, superando le deduzioni di parte opponente e affermando la titolarità del credito azionato in capo all'odierna opposta.
Ed in particolare:
- con contratto di cessione del 23 dicembre 2019 (cfr. allegato a della comparsa di costituzione), la società ha acquistato pro soluto, ai sensi e per gli CP_4 effetti degli articoli 1, 4 e 7.1 della legge sulla cartolarizzazione n. 130 del 30 aprile 1999, da e da Controparte_3 [...] tutti i crediti derivanti da finanziamenti erogati in Controparte_5 diverse forme tecniche vantati verso debitori classificati "in sofferenza" nel periodo compreso tra il mese di ottobre 1983 e il mese di agosto 2019, con notizia datane mediante pubblicazione di avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, parte seconda n. 7, del 16 gennaio 2020 (cfr. allegato n. 2 del fascicolo monitorio, a sua volta allegato alla comparsa);
- con contratto di cessione del 4 febbraio 2020 (cfr. allegato b della comparsa di costituzione), la società (precedentemente, ha acquistato CP_2 Controparte_6 pro soluto, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, dalla società CP_4 tutti i crediti in sofferenza sorti nel periodo intercorrente tra la data del 14
[...] luglio 1987 e del 21 agosto 2019, divenendone così esclusiva titolare, come da avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2020 (cfr. allegato n. 3 fascicolo monitorio).
Secondo quanto previsto dall'art. 58 del d.lgs 385/1993, in caso di cessione a
Banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, “la Banca cessionaria dà notizia dell'avventa cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” (commi 1 e 2) e siffatti adempimenti pubblicitari producono, nei confronti dei debitori ceduti, “gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c.”, e cioè i medesimi effetti dell'accettazione o della notificazione (comma
4).
Se correttamente si rileva che la pubblicazione della cessione vale ad assolvere gli oneri di pubblicità prescritti ma non anche a fornire la prova dell'effettiva inclusione tra i contratti ceduti anche di quello da cui scaturisce il credito fatto valere dal cessionario, è dunque necessario che la cedente assolva al proprio onere probatorio in relazione al secondo profilo.
Al riguardo va osservato come la prova della cessione di un credito, secondo quanto affermato dalla Corte di cassazione (cfr. Cass. 8323/2025) “non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma e, quindi, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito”.
Si è così affermata l'idoneità probatoria dello stralcio del contratto pubblicato laddove lo stesso consenta, attraverso l'individuazione delle caratteristiche dei rapporti ceduti, di fornire certezza in relazione all'identificazione del credito ceduto.
Alla medesima conclusione deve ritenersi di poter giungere anche laddove la prova sia stata fornita a mezzo della dichiarazione del cedente.
Anche in questa ipotesi, infatti, deve riconoscersi idoneità probatoria alla dichiarazione del cedente, e cioè di colui che è stato parte del contratto che ha determinato la cessione, e la cui dichiarazione vale ad escludere in capo allo stesso la titolarità del credito.
Applicando i principi così esposti al caso di specie, deve ritenersi che, sulla scorta dei contratti di cessione prodotti in atti, degli stralci degli avvisi di cessione pubblicati in G.U. e della certificazione del credito, depositata in sede monitoria, dalla cedente BMPS s.p.a. (allegato n. 7 del fascicolo monitorio), il credito derivante dal saldo del conto corrente n. 633906.40 (ex
321,14) intestato a contraddistinto con numero NDC Parte_1
71049931 (compreso nell'elenco contenuto nell'avviso di cessione - allegato d della comparsa) rientra tra quelli oggetto di cessione, donde l'esclusiva titolarità dello stesso in capo a CP_2
4. Con riferimento al secondo motivo di opposizione, avente ad oggetto la carenza di prova del credito azionato e di documentazione contrattuale, va osservato quanto segue.
In primo luogo, non può accogliersi la deduzione di parte opponente in ordine alla mancata sottoscrizione del contratto n. 633906.40. A ben vedere, infatti, il contratto di conto corrente di corrispondenza del 30.03.2000 è stato debitamente sottoscritto dall'odierna opponente esso recava Parte_1 originariamente il n. 321,14 (cfr. allegato n. 5 del fascicolo monitorio), quindi, in conseguenza del cambio di filiale (cfr. estratti conto allegati alla memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. n. 2 di parte opposta, da cui si evince che, nel terzo Contr trimestre 2018, la filiale era quella di Palermo via Notarbartolo, mentre Contr nel quarto trimestre 2018 la filiale era quella di via della Libertà) ha assunto il n. 633906.40.
Che si tratti dello stesso contratto è dimostrato, peraltro, dalla circostanza (cfr. allegato e della comparsa) che l'estratto conto del terzo trimestre 2018 recante il numero di conto 321,14 chiudeva con un saldo finale, al 30 settembre 2018, di euro 11.573,96 e l'estratto conto del quarto trimestre 2018, recante il nuovo numero di conto corrente, 633906.40, riportava quale saldo iniziale la medesima somma di euro 11.573,96.
Se, per un verso, non può dubitarsi dell'avvenuta sottoscrizione ad opera dell'odierna opponente del contratto di conto corrente n. 633906.40 (ex
321,14), e pertanto della sua validità e rilevanza probatoria, deve per altro verso escludersi, come correttamente dedotto dall'odierna opponente, la validità e la rilevanza probatoria della “Lettera – contratto di credito” del
14.07.2005 (allegato n. 6 del fascicolo monitorio).
Richiamando i principi pocanzi espressi in punto di obblighi di forma del contratto bancario, il contratto del 14.07.2005, avente ad oggetto un affidamento, valido fino al 31.12.2005, di euro 5.000,00, è nullo per difetto di sottoscrizione della cliente, odierna attrice (vd. pg. 3 del richiamato all. n.
6 del monitorio).
Del pari, correttamente l'opponente ha dedotto la mancanza nella documentazione prodotta da parte creditrice di nove anni di estratti conto (dal 2000 al 2009), essendo stati versati in atti gli estratti conto a partire dal primo trimestre 2009 e fino al 15.07.2019.
Com'è noto, ove sia la Banca ad agire per il pagamento, essa non può sottrarsi all'onere di provare il proprio credito invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni dalla data dell'ultima registrazione ex artt. 2220 c.c. e 119 T.U.B., poiché tale obbligo, volto ad assicurare una più penetrante tutela dei terzi estranei all'attività imprenditoriale, non può sollevarla dall'onere della prova piena del proprio credito vantato anche per il periodo ulteriore (cfr. Cass. civ. sez. I, n.7972 del
20/04/2016).
Spettando alla banca attrice dare prova della fondatezza delle proprie ragioni, la ricostruzione dell'andamento del rapporto deve essere effettuata mediante la produzione degli estratti conto a partire dall'apertura del conto, iniziando dal saldo del primo estratto conto disponibile se a credito per il cliente;
nel caso, come quello in esame, in cui, invece, il primo estratto conto disponibile sia a debito per il cliente, occorrere ripartire dal c.d. saldo zero (in questo senso cfr. Cass. civ., sez. I, n. 9201/2015; cfr. Cass. n. 9695/2011, Cass. n.
1842/2011, Cass. n. 23974/2010).
Sul punto, infatti, nei rapporti bancari di conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio:
a) nella prima ipotesi l'accertamento del dare e avere può attuarsi con l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, atti quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare (tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo), così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti;
in mancanza di tali dati la domanda deve essere respinta;
b) nel caso di domanda proposta dal correntista l'accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l'utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
ci si può inoltre avvalere di quegli elementi che consentano di affermare che il debito nell'intervallo non documentato sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso;
diversamente si devono elaborare i conteggi partendo da tale saldo debitore (cfr. Cass. civ., sez. I, n.11543/2019).
Ciò posto, correttamente il c.t.u., in sede di integrazione della consulenza
(depositata il 21.12.2023), ha rideterminato il saldo del conto corrente, originariamente calcolato (nella prima versione della consulenza depositata in data 21.08.2023) in € 3.385,35 a debito per il correntista, considerando il saldo pari a zero alla data del primo estratto conto disponibile depositato dalla banca e al contempo applicando il tasso debitore previsto in contratto, in luogo di quello tasso sostitutivo di cui all'art. 117 TUB originariamente ipotizzato, pervenendo, ferma, come si vedrà, l'esclusione della e Pt_2 dell'illegittima capitalizzazione degli interessi, ad un saldo negativo per il correntista pari a € 560,91.
La mancanza di nove anni di estratti conto (dal 2000 al 2009) e la circostanza che, conseguentemente, il c.t.u., nel rideterminare il saldo del conto, ha considerato quale saldo iniziale un saldo pari a zero rendono irrilevante la sopra riferita nullità del contratto di affidamento, avente quale range di validità i sei mesi dal 14.07.2005 al 31.12.2005, trattandosi di periodo antecedente a quello cui si riferiscono gli estratti conto prodotti, per i quali si
è riportato il saldo a zero.
5. L'ultimo motivo di opposizione, avente ad oggetto l'illegittima applicazione di commissioni, spese e interessi non dovuti, risulta fondato. Il conto corrente n. 633906.40, stando alle risultanze della consulenza tecnica, presentava le seguenti condizioni contrattuali:
- Tasso creditore con capitalizzazione annuale pari a 1,125%;
- Tasso debitore con capitalizzazione trimestrale pari a 13,000%;
- Commissione trimestrale di Massimo Scoperto pari a 0,5000%;
- Valute:
- contanti (giorni): 0;
- A/c MPS (giorni): 0;
- A/c altri Istituti (giorni): 6;
- A/b MPS su sportello (giorni): 0; Contr
- A/b su piazza (giorni): 4; Contr
- A/b fuori piazza (giorni): 4;
- A/b altri Istituti su piazza (giorni): 6;
- A/b altri Istituti fuori piazza (giorni):6;
- Spese tenuta conto:
- fino a n. 10 operazioni trimestrali: Lire 4.995;
- oltre per operazione: Lire 1.162;
- Spese fisse di chiusura: Lire 114.934;
- Produz. E/c periodico: Lire 3.485.
In relazione ai tassi, l'art. 7 del contratto prevedeva che: “
1. I rapporti di dare
e avere relativi ai conti creditori vengono chiusi contabilmente con la periodicità pattuita e indicata nel presente contratto (annuale), portando in conto gli interessi, le commissioni e le spese non addebitate ed applicando nei tempi e con le modalità di legge le trattenute fiscali.
2. I rapporti che risultino anche saltuariamente debitori vengono chiusi contabilmente con la periodicità pattuita e indicata nel presente contratto (trimestrale), applicando agli interessi dovuti dal correntista e alle spese e commissioni previste al comma precedente e addebitate in conto valuta data di regolamento”.
Tale previsione contrattuale contrasta con l'art. 120 del T.U.B., ratione temporis vigente, il quale, al punto 2, così recitava: “ Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”.
La mancanza della medesima periodicità nella capitalizzazione degli interessi
(annuale per gli interessi creditori e trimestrale per gli interessi debitori) consente di affermare la nullità della clausola contrattuale di capitalizzazione degli interessi.
In relazione alla C.M.S., va accolta la censura di parte opponente, poiché pattuita in termini non sufficientemente determinati. Non si evince, infatti, nel contratto, né il periodo al quale la commissione si riferisce, né i criteri per determinare l'importo su cui viene calcolata la commissione.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità chiarisce che: “è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata” (Cass. civ., sez. I, n. 18664/2023).
Correttamente, dunque, il c.t.u., in sede di rideterminazione del saldo, ha provveduto a espungere tale voce di costo.
6. A seguito della rideterminazione del credito vantato dalla il CP_2 decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, non risultando un saldo a debito del cliente pari a € 15.799,00, quanto piuttosto un saldo negativo per il correntista pari a € 560,91, da cui detrarre, come correttamente rilevato da parte opponente, la somma di € 195,64 conteggiata a titolo di “Interessi e competenze” nel primo estratto conto presente in atti e non dovuta in quanto calcolata su un saldo che è stato azzerato, la somma addebitata a titolo di non meglio precisati costi per "ADD. CONSUM.IT" a partire dal 06/06/2011 e sino al 6/02/2012 per un totale di € 24,99, non risultando in atti alcuna pattuizione sul punto e, infine, la somma di € 40,75 addebitata a titolo di ulteriori interessi, senza alcuna previsione contrattuale, tra 2017 e 2018.
Va conseguentemente condannata parte attrice a pagare alla la CP_2 somma di € 299,53, oltre interessi legali di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. dalla chiusura del conto (12.07.2019) sino alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (21.04.2021) e a decorrere da detto momento gli interessi di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. sino al soddisfo.
7. Le spese seguono la soccombenza della convenuta opposta in ragione della fondatezza delle censure mosse dall'opponente e dello scarto tra l'importo ingiunto e quello accertato all'esito del giudizio, e si liquidano secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e succ. mod., tenendo conto del valore della controversia, in € 5.077,00 oltre le spese vive pari a € 118,50 e iva cpa e rimborso forfettario come per legge.
Le spese di c.t.u., come già liquidate, vanno poste a carico dell'opposta.
Pqm
revoca il d.i. n. 2923/2021; condanna l'opponente a pagare alla la somma di € 299,53, oltre CP_2 interessi legali di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. dalla chiusura del conto
(12.07.2019) sino alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo
(21.04.2021) e a decorrere da detto momento gli interessi di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. sino al soddisfo;
pone le spese di lite, che si liquidano secondo i parametri di cui al d.m.
55/2014 e succ. mod., tenendo conto del valore della controversia, in €
5.077,00, oltre spese vive pari a € 118,50, iva e cpa come per legge, a carico della convenuta opposta;
pone le spese di c.t.u. come già liquidate a carico della parte convenuta.
Palermo, lì 14.11.2025 Il Giudice
dott.ssa Claudia Spiga