TRIB
Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/03/2025, n. 3348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3348 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice rel. dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. R.G.A.C. 25509 del 2022, vertente
TRA
- ), nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Romina Lanza, giusta procura in atti;
-ricorrente-
E
- ( ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Pesciarelli, giusta procura in atti;
-resistente- NONCHÉ
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUSIONI: all'udienza del 16.10.2024 le parti precisavano le conclusioni come da note scritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, il sig. adiva questo Tribunale Parte_1 esponendo che: aveva contratto matrimonio con in data 18.04.2009 Controparte_1
a MA (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di MA al n. 00028 parte 2 serie A01 anno 2009), dal quale erano nati i figli (16.02.2011) e Per_1 Per_2
(24.04.2015); venuta meno la comunione materiale e spirituale, essi avevano deciso di separarsi consensualmente, giusto decreto di omologazione n. cronol. 2913/2019 del 04/02/2019 del Tribunale di MA, formalizzando un accordo che prevedeva l'affido condiviso dei figli minori e un assegno paterno per il loro mantenimento di € 1.800 mensili, somma comprensiva delle spese straordinarie.
Tanto premesso, decorsi i termini di legge, parte ricorrente chiedeva fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la conferma del regime di affidamento e collocamento dei figli e, in modifica di quanto statuito in sede di separazione, un contributo complessivo per il loro mantenimento di € 400 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, in considerazione delle risorse economiche attuali e della sua situazione di precarietà lavorativa.
Si costituiva in giudizio la signora la quale, contestando tutto Controparte_1 quanto dedotto e prodotto ex adverso con riguardo al presunto aumento della propria capacità economica e al peggioramento del trattamento retributivo percepito dalla controparte come comandante di volo, aderiva alla domanda di divorzio e chiedeva la conferma degli accordi assunti in sede di separazione.
In data 09.12.2022 il Presidente f.f., sentite le parti, evidenziato che risultava pendente procedimento per la modifica delle condizioni della separazione (RG n. 6557/2022 VG), in parziale modifica dei provvedimenti di separazione, che si confermavano per il resto, disponeva che il padre corrispondesse alla madre per il mantenimento dei figli e Per_1
un mantenimento di € 1.200 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Per_2 Alla prima udienza istruttoria, il g.i. assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e riservava la causa in decisione sullo status. All'udienza del 18.10.2023 il Giudice istruttore, rilevato che le istanze istruttorie articolate riguardavano circostanze irrilevanti, generiche e negative, ritenuta la causa istruita e matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 16.10.2024, onerando le parti al deposito di documentazione patrimoniale e reddituale aggiornata.
Con sentenza non definitiva sullo status n. 15646/2023 pubbl. il 30/10/2023, il Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo la prosecuzione del giudizio sulle ulteriori questioni.
Nelle more del giudizio, con decreto n. cronol. 3350/2024 del 20/02/2024 RG n.
6557/2022 VG, il Tribunale di MA dichiarava la cessazione della materia del contendere con riguardo al procedimento di modifica delle condizioni di separazione pendente tra le parti. All'udienza cartolare del 16.10.2024 il GI riservava la causa al Collegio per la decisione con termini di legge per comparse e memorie.
Preso atto che, con sentenza non definitiva sullo status (n. 15646/2023 pubbl. il 30/10/2023), è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, questo Tribunale è chiamato a pronunciarsi sulle ulteriori domande, e segnatamente quella relativa al mantenimento dei figli minori e . Per_1 Per_2
Affidamento, collocamento e mantenimento dei figli Le parti sono genitori di (13 anni) e (9 anni), entrambi conviventi con la Per_1 Per_2 madre (in MA, Via Giuseppe Tornielli n. 32).
I genitori hanno chiesto entrambi la conferma del regime di affidamento e collocamento dei figli così come statuito in sede di separazione. Dall'istruttoria complessivamente svolta è emerso che non vi sono ragioni per derogare al regime legale dell'affido condiviso -regime privilegiato per il corretto sviluppo e crescita dei minori, spettando ai genitori l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per i figli -riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute- da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi, e l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana (ad esempio per la scelta delle persone da frequentare, per l'alimentazione, per le attività ludiche e di svago) nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé.
Confermando il collocamento dei minori presso la madre, garantendo continuità delle loro abitudini domestiche nell'immobile costituente l'habitat familiare, il Collegio dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli secondo le modalità già in essere, come stabilite nell'ordinanza presidenziale confermativa degli accordi assunti in separazione dalle parti e comunque: almeno un pomeriggio infrasettimanale dall'uscita di scuola sino alle 20:30 e per due giorni consecutivi a settimane alterne;
durante le vacanze natalizie ad anni alterni il 24 e il 25 dicembre con un genitore e 31 dicembre e 1 gennaio con l'altro, il 6 gennaio ad anni alterni con ciascun genitore;
durante il periodo pasquale, previo accordo, il giorno di Pasqua con un genitore e il lunedì dell'Angelo con l'altro, oppure entrambe le giornate con un genitore ad anni alterni;
durante le vacanze estive almeno 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno.
Con riguardo al contributo per il mantenimento dei figli, nell'ordinanza del 09.12.2022 il Presidente f.f., avuto riguardo alla diminuzione di reddito del padre e alla complessiva situazione patrimoniale di entrambe le parti, in parziale modifica dei provvedimenti separativi, aveva rideterminato il contributo paterno per il mantenimento dei figli (concordato in separazione in € 1800) disponendo che il sig. corrispondesse alla Pt_1 sig.ra la somma di € 1.200, oltre alla metà delle spese straordinarie. CP_1
Per determinare il contributo da porre a carico dei genitori, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti e considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Nella specie, il sig. -come risulta dalla documentazione versata in atti, cfr. Pt_1 dichiarazione sostitutiva del 07.10.2024 e modelli reddituali- svolge la professione di pilota di linea presso la Compagnia di navigazione aerea SKY ALPS srl (dal 18.12.2023), percependo ad oggi una retribuzione mensile netta pari a € 6.800 circa, con oscillazioni tra € 5288,00 mensili (marzo 2024) ed € 7959,00 mensili (giugno 2024) come emerge dalle buste paga relative ai mesi da marzo a novembre 2024 (cfr. dichiarazione sostitutiva ott. 2024 e produzione del 15.11.24). Pt_1 Pt_1
Il sig. è proprietario pro quota, unitamente alla propria madre e ai due fratelli, giusta Pt_1 successione paterna, dei seguenti cespiti immobiliari: il 22,22% di un appartamento in MA, Via del Casaletto 521; l'11,11% di un appartamento in località Villasimius (CA). Oltre a ciò, il ricorrente svolge attività imprenditoriale, detenendo la quota di 1/3 in compartecipazione della società (costituita nel 2016), con sede in Gallarate CP_2
(VA) avente ad oggetto la gestione del locale bar, “Quid Lounge”, in località Gallarate, che non ha mai distribuito utili. Infine, ha dichiarato di sostenere spese per il pagamento del canone dell'abitazione ove vive pari a € 950 mensili, oltre oneri condominiali. Dalle scritture contabili della a cui il partecipa da quasi 10 anni, si evince CP_2 Pt_1 un volume d'affari rilevante, nonché disponibilità liquide che hanno portato negli anni totali a pareggio ma che, di recente, hanno portato a registrare utili di € 20.779.
La sig.ra , -come risulta dalla documentazione reddituale e patrimoniale in CP_1 atti-, è giornalista parlamentare presso RAI Parlamento con incarico di vicecaporedattore, percependo una retribuzione mensile netta di circa € 4.600 all'attualità (Redditi netti 2021: € 50.800; Redditi netti 2022: € 53.339; Redditi netti 2023: € 55.805). Parte resistente è proprietaria dell'immobile dove abita con i figli (sito in MA, Via Giuseppe Tornielli n. 32), per il quale è gravata da due mutui stipulati con Intesa Sanpaolo Spa, uno per l'importo di € 811,15 mensili e l'altro di € 230,72 mensili. Sostiene in via prevalente se non esclusiva una serie di spese per i figli che ha documentato (colf, spese per eventi)
Pertanto, sulla scorta della documentazione reddituale e patrimoniale depositata dalle parti, dato atto delle accresciute esigenze di vita e dell'aumento delle necessità dei figli, conviventi con la madre, che provvede alle spese abitative in esclusiva, con la casa familiare di cui è proprietaria e di cui paga il mutuo, tenuto riguardo dei tempi di cura, accudimento e permanenza dei ragazzi presso ciascun genitore, assolutamente prevalenti quelli della madre, il Tribunale, fermi i provvedimenti provvisori emessi, dispone che il padre corrisponda alla madre l'importo mensile di € 1.580 (€ 790 per ciascun figlio), con decorrenza dal mese successivo al deposito del presente provvedimento. Affinché l'importo predetto rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie in base al protocollo del tribunale di MA del 17.12.2014. L'assegno è così determinato, fatti salvi i provvedimenti provvisori emessi, considerando i redditi di entrambi i genitori, l'età dei figli e le spese connesse all'età. Affinché l'importo predetto rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT.
Deve essere, altresì, specificamente regolamentato il contributo di ciascun genitore alle spese straordinarie, da intendersi come quelle spese concernenti eventi eccezionali ed imprevedibili nella vita della prole e quelli concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento come specificato nel protocollo di intesa tra tribunale di MA e foro del
17.12.2014.
Spese di lite
Le ragioni della decisione e della materia trattata giustificano la compensazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dato atto che, con sentenza non definitiva n.
15646/2023 pubbl. il 30/10/2023, è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 18.04.2009 in MA, fatti salvi i provvedimenti provvisori emessi, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- affida i figli minori e ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto Per_1 Per_2 della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per i figli - riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute - da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi, ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé, disponendone il collocamento presso la madre;
- dispone che il padre tenga con sé i figli minori così come disposto in motivazione;
- determina in € 1.580 (€ 790 ciascuno) il contributo mensile dovuto da per Parte_1 il mantenimento figli, da corrispondere a presso il di lei domicilio, Controparte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, con adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza;
- dispone che le spese straordinarie siano ripartite tra entrambi i genitori nella misura del
50% ciascuno;
- compensa tra le parti le spese di giudizio. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
MA, 20.02.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice rel. dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. R.G.A.C. 25509 del 2022, vertente
TRA
- ), nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Romina Lanza, giusta procura in atti;
-ricorrente-
E
- ( ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Pesciarelli, giusta procura in atti;
-resistente- NONCHÉ
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUSIONI: all'udienza del 16.10.2024 le parti precisavano le conclusioni come da note scritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, il sig. adiva questo Tribunale Parte_1 esponendo che: aveva contratto matrimonio con in data 18.04.2009 Controparte_1
a MA (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di MA al n. 00028 parte 2 serie A01 anno 2009), dal quale erano nati i figli (16.02.2011) e Per_1 Per_2
(24.04.2015); venuta meno la comunione materiale e spirituale, essi avevano deciso di separarsi consensualmente, giusto decreto di omologazione n. cronol. 2913/2019 del 04/02/2019 del Tribunale di MA, formalizzando un accordo che prevedeva l'affido condiviso dei figli minori e un assegno paterno per il loro mantenimento di € 1.800 mensili, somma comprensiva delle spese straordinarie.
Tanto premesso, decorsi i termini di legge, parte ricorrente chiedeva fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la conferma del regime di affidamento e collocamento dei figli e, in modifica di quanto statuito in sede di separazione, un contributo complessivo per il loro mantenimento di € 400 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, in considerazione delle risorse economiche attuali e della sua situazione di precarietà lavorativa.
Si costituiva in giudizio la signora la quale, contestando tutto Controparte_1 quanto dedotto e prodotto ex adverso con riguardo al presunto aumento della propria capacità economica e al peggioramento del trattamento retributivo percepito dalla controparte come comandante di volo, aderiva alla domanda di divorzio e chiedeva la conferma degli accordi assunti in sede di separazione.
In data 09.12.2022 il Presidente f.f., sentite le parti, evidenziato che risultava pendente procedimento per la modifica delle condizioni della separazione (RG n. 6557/2022 VG), in parziale modifica dei provvedimenti di separazione, che si confermavano per il resto, disponeva che il padre corrispondesse alla madre per il mantenimento dei figli e Per_1
un mantenimento di € 1.200 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Per_2 Alla prima udienza istruttoria, il g.i. assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e riservava la causa in decisione sullo status. All'udienza del 18.10.2023 il Giudice istruttore, rilevato che le istanze istruttorie articolate riguardavano circostanze irrilevanti, generiche e negative, ritenuta la causa istruita e matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 16.10.2024, onerando le parti al deposito di documentazione patrimoniale e reddituale aggiornata.
Con sentenza non definitiva sullo status n. 15646/2023 pubbl. il 30/10/2023, il Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo la prosecuzione del giudizio sulle ulteriori questioni.
Nelle more del giudizio, con decreto n. cronol. 3350/2024 del 20/02/2024 RG n.
6557/2022 VG, il Tribunale di MA dichiarava la cessazione della materia del contendere con riguardo al procedimento di modifica delle condizioni di separazione pendente tra le parti. All'udienza cartolare del 16.10.2024 il GI riservava la causa al Collegio per la decisione con termini di legge per comparse e memorie.
Preso atto che, con sentenza non definitiva sullo status (n. 15646/2023 pubbl. il 30/10/2023), è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, questo Tribunale è chiamato a pronunciarsi sulle ulteriori domande, e segnatamente quella relativa al mantenimento dei figli minori e . Per_1 Per_2
Affidamento, collocamento e mantenimento dei figli Le parti sono genitori di (13 anni) e (9 anni), entrambi conviventi con la Per_1 Per_2 madre (in MA, Via Giuseppe Tornielli n. 32).
I genitori hanno chiesto entrambi la conferma del regime di affidamento e collocamento dei figli così come statuito in sede di separazione. Dall'istruttoria complessivamente svolta è emerso che non vi sono ragioni per derogare al regime legale dell'affido condiviso -regime privilegiato per il corretto sviluppo e crescita dei minori, spettando ai genitori l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per i figli -riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute- da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi, e l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana (ad esempio per la scelta delle persone da frequentare, per l'alimentazione, per le attività ludiche e di svago) nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé.
Confermando il collocamento dei minori presso la madre, garantendo continuità delle loro abitudini domestiche nell'immobile costituente l'habitat familiare, il Collegio dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli secondo le modalità già in essere, come stabilite nell'ordinanza presidenziale confermativa degli accordi assunti in separazione dalle parti e comunque: almeno un pomeriggio infrasettimanale dall'uscita di scuola sino alle 20:30 e per due giorni consecutivi a settimane alterne;
durante le vacanze natalizie ad anni alterni il 24 e il 25 dicembre con un genitore e 31 dicembre e 1 gennaio con l'altro, il 6 gennaio ad anni alterni con ciascun genitore;
durante il periodo pasquale, previo accordo, il giorno di Pasqua con un genitore e il lunedì dell'Angelo con l'altro, oppure entrambe le giornate con un genitore ad anni alterni;
durante le vacanze estive almeno 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno.
Con riguardo al contributo per il mantenimento dei figli, nell'ordinanza del 09.12.2022 il Presidente f.f., avuto riguardo alla diminuzione di reddito del padre e alla complessiva situazione patrimoniale di entrambe le parti, in parziale modifica dei provvedimenti separativi, aveva rideterminato il contributo paterno per il mantenimento dei figli (concordato in separazione in € 1800) disponendo che il sig. corrispondesse alla Pt_1 sig.ra la somma di € 1.200, oltre alla metà delle spese straordinarie. CP_1
Per determinare il contributo da porre a carico dei genitori, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti e considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Nella specie, il sig. -come risulta dalla documentazione versata in atti, cfr. Pt_1 dichiarazione sostitutiva del 07.10.2024 e modelli reddituali- svolge la professione di pilota di linea presso la Compagnia di navigazione aerea SKY ALPS srl (dal 18.12.2023), percependo ad oggi una retribuzione mensile netta pari a € 6.800 circa, con oscillazioni tra € 5288,00 mensili (marzo 2024) ed € 7959,00 mensili (giugno 2024) come emerge dalle buste paga relative ai mesi da marzo a novembre 2024 (cfr. dichiarazione sostitutiva ott. 2024 e produzione del 15.11.24). Pt_1 Pt_1
Il sig. è proprietario pro quota, unitamente alla propria madre e ai due fratelli, giusta Pt_1 successione paterna, dei seguenti cespiti immobiliari: il 22,22% di un appartamento in MA, Via del Casaletto 521; l'11,11% di un appartamento in località Villasimius (CA). Oltre a ciò, il ricorrente svolge attività imprenditoriale, detenendo la quota di 1/3 in compartecipazione della società (costituita nel 2016), con sede in Gallarate CP_2
(VA) avente ad oggetto la gestione del locale bar, “Quid Lounge”, in località Gallarate, che non ha mai distribuito utili. Infine, ha dichiarato di sostenere spese per il pagamento del canone dell'abitazione ove vive pari a € 950 mensili, oltre oneri condominiali. Dalle scritture contabili della a cui il partecipa da quasi 10 anni, si evince CP_2 Pt_1 un volume d'affari rilevante, nonché disponibilità liquide che hanno portato negli anni totali a pareggio ma che, di recente, hanno portato a registrare utili di € 20.779.
La sig.ra , -come risulta dalla documentazione reddituale e patrimoniale in CP_1 atti-, è giornalista parlamentare presso RAI Parlamento con incarico di vicecaporedattore, percependo una retribuzione mensile netta di circa € 4.600 all'attualità (Redditi netti 2021: € 50.800; Redditi netti 2022: € 53.339; Redditi netti 2023: € 55.805). Parte resistente è proprietaria dell'immobile dove abita con i figli (sito in MA, Via Giuseppe Tornielli n. 32), per il quale è gravata da due mutui stipulati con Intesa Sanpaolo Spa, uno per l'importo di € 811,15 mensili e l'altro di € 230,72 mensili. Sostiene in via prevalente se non esclusiva una serie di spese per i figli che ha documentato (colf, spese per eventi)
Pertanto, sulla scorta della documentazione reddituale e patrimoniale depositata dalle parti, dato atto delle accresciute esigenze di vita e dell'aumento delle necessità dei figli, conviventi con la madre, che provvede alle spese abitative in esclusiva, con la casa familiare di cui è proprietaria e di cui paga il mutuo, tenuto riguardo dei tempi di cura, accudimento e permanenza dei ragazzi presso ciascun genitore, assolutamente prevalenti quelli della madre, il Tribunale, fermi i provvedimenti provvisori emessi, dispone che il padre corrisponda alla madre l'importo mensile di € 1.580 (€ 790 per ciascun figlio), con decorrenza dal mese successivo al deposito del presente provvedimento. Affinché l'importo predetto rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie in base al protocollo del tribunale di MA del 17.12.2014. L'assegno è così determinato, fatti salvi i provvedimenti provvisori emessi, considerando i redditi di entrambi i genitori, l'età dei figli e le spese connesse all'età. Affinché l'importo predetto rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT.
Deve essere, altresì, specificamente regolamentato il contributo di ciascun genitore alle spese straordinarie, da intendersi come quelle spese concernenti eventi eccezionali ed imprevedibili nella vita della prole e quelli concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento come specificato nel protocollo di intesa tra tribunale di MA e foro del
17.12.2014.
Spese di lite
Le ragioni della decisione e della materia trattata giustificano la compensazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dato atto che, con sentenza non definitiva n.
15646/2023 pubbl. il 30/10/2023, è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 18.04.2009 in MA, fatti salvi i provvedimenti provvisori emessi, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- affida i figli minori e ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto Per_1 Per_2 della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per i figli - riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute - da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi, ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé, disponendone il collocamento presso la madre;
- dispone che il padre tenga con sé i figli minori così come disposto in motivazione;
- determina in € 1.580 (€ 790 ciascuno) il contributo mensile dovuto da per Parte_1 il mantenimento figli, da corrispondere a presso il di lei domicilio, Controparte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, con adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza;
- dispone che le spese straordinarie siano ripartite tra entrambi i genitori nella misura del
50% ciascuno;
- compensa tra le parti le spese di giudizio. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
MA, 20.02.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi