Articolo 28 della Legge 24 marzo 1958, n. 195
Articolo 24Articolo 24 ter
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27 settembre 1958
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30 marzo 2002
Art. 28. (((Contestazioni).)) (( 1. I seggi elettorali e l'ufficio centrale elettorale costituito presso la Corte suprema di cassazione provvedono a maggioranza circa le contestazioni sorte durante le operazioni di voto.
2. La commissione centrale elettorale provvede a maggioranza circa le contestazioni sulla validita' delle schede.
3. Delle contestazioni e delle decisioni relative e' dato atto nel verbale delle operazioni elettorali ))
Entrata in vigore il 30 marzo 2002