Art. 28. (((Contestazioni).)) (( 1. I seggi elettorali e l'ufficio centrale elettorale costituito presso la Corte suprema di cassazione provvedono a maggioranza circa le contestazioni sorte durante le operazioni di voto.
2. La commissione centrale elettorale provvede a maggioranza circa le contestazioni sulla validita' delle schede.
3. Delle contestazioni e delle decisioni relative e' dato atto nel verbale delle operazioni elettorali ))
2. La commissione centrale elettorale provvede a maggioranza circa le contestazioni sulla validita' delle schede.
3. Delle contestazioni e delle decisioni relative e' dato atto nel verbale delle operazioni elettorali ))