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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 10/07/2025, n. 794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 794 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. n. 2777/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento per la dichiarazione di divorzio di cittadini romeni residenti in Italia
promosso con ricorso congiunto presentato dai coniugi
e , Parte_1 Parte_2
entrambi con l'avv. IMPARATO ROBERTO e CUNIAL VANIA
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da ricorso depositato e dichiarano di fare acquiescenza avverso l'emananda sentenza, rinunciando ai termini per proporre l'impugnazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto agli atti.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato i coniugi sopra indicati hanno richiesto congiuntamente lo scioglimento del matrimonio tra gli stessi contratto in data 22/08/2001.
I coniugi medesimi, comparsi dinanzi al Presidente f.f. all'udienza del 05/06/2025 – sostituita dal deposito di note ex art. 127ter cod. proc. civ. – hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso.
1 In data 02/07/2025 le parti provvedevano al deposito del certificato di matrimonio trascritto in
Italia nel comune di Riese Pio X e la causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione.
1.1 Rilevato che emergono profili di internazionalità – essendo le parti nate in Romania – si impone innanzitutto una preliminare analisi circa la sussistenza di giurisdizione del Giudice
adito e della eventuale conseguente legge applicabile.
Nulla quaestio in ordine alla giurisdizione del giudice italiano a conoscere della presente domanda, essendo nel territorio nazionale l'ultima residenza abituale dei coniugi. Dagli atti emerge infatti che la famiglia ha risieduto e risiede tuttora in Riese Pio X (TV) alla Via Alcide
De Gasperi n. 28/F (cfr. doc. 1).
Sussistono, quindi, i presupposti di cui all'art. 3, lett. a) i) del Regolamento (UE) 2019/1111
del 25/06/2019, applicabile ratione temporis, posto che la causa de qua è stata iscritta a ruolo in data 06/05/2025 e quindi successivamente all'01/08/2022, data di entrata in vigore del predetto Regolamento.
Per quanto attiene alla legge sostanziale applicabile alla fattispecie de qua, le parti hanno chiesto che il proprio divorzio venga disciplinato secondo la legge romena, essendo la legge dello Stato di cui entrambi hanno la cittadinanza.
Poiché il presente giudizio è stato radicato successivamente al 21/06/2012, trova applicazione il Regolamento (UE) n. 1259/2010. Nello specifico si applica l'art. 5 del predetto regolamento che disciplina appunto la scelta della legge applicabile dalle parti e prevede che “
1. I coniugi
possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione
personale purché si tratti di una delle seguenti leggi: a) la legge dello Stato della residenza
abituale dei coniugi al momento della conclusione dell'accordo; o b) la legge dello Stato
dell'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora al momento della
conclusione dell'accordo; o c) la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al
momento della conclusione dell'accordo; o d) la legge del foro.”.
Sussistendo i presupposti di cui alla lettera c) deve quindi applicarsi la legge romena, quale legge dello Stato di cui i coniugi hanno la cittadinanza.
2 2. Tanto preliminarmente premesso, nel merito, la domanda avanzata congiuntamente dalle parti e la constatata presenza dei requisiti normativamente richiesti per tale pronuncia, impone l'accoglimento della domanda.
Infatti, ai sensi dell'art. 373, lett. a), del codice civile rumeno – che non prevede l'istituto della separazione – il divorzio può essere ottenuto previo accordo dei coniugi.
Nel caso di specie sussiste il consenso inequivocabile delle parti, espresso congiuntamente con la proposizione del ricorso consensuale.
Infine, le condizioni concordate tra i coniugi rispondono all'interesse della prole, non presentano profili di illegittimità e il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto il 22/08/2001 a
Braila – Romania (atto n. 756 ivi registrato) da nata a [...] - Parte_1
Romania il 22/11/1982 e nato a [...] - Romania il Parte_2
15/12/1974 e trascritto al n. 86, Parte II, Serie C, Anno 2025, del registro degli atti di matrimonio del Comune di RIESE PIO X alle seguenti condizioni:
1) il figlio minore viene affidato in via condivisa ai genitori e manterrà Persona_1
stabile residenza presso la madre nell'immobile di Riese Pio X (TV) Via Alcide De Gasperi n.
28/F, con potere di visita che verrà concordato tra i genitori.
2) L'abitazione familiare viene assegnata alla sig.ra affinché ci viva con i Parte_1
figli.
3) Il marito rilascerà l'abitazione coniugale entro il termine di 3 mesi dall'udienza di comparizione delle parti avanti il Presidente.
4) Il padre contribuirà al mantenimento di con il versamento di un Persona_1
assegno mensile di mantenimento di € 80,00, oltre rivalutazione istat;
contribuirà inoltre nella misura del 50% alle spese mediche, scolastiche e straordinarie relative al minore, secondo quanto previsto dal protocollo adottato in materia dal Tribunale di Treviso.
5) Il marito a semplice richiesta della moglie si rende disponibile a cedere il 50%
3 dell'abitazione coniugale alla moglie “una tantum”.
6) A far data dal rilascio da parte del sig. della casa familiare, la Parte_2
moglie si accollerà l'intera rata del mutuo a tasso fisso attualmente di € 670,00 acceso presso la Banca Monte dei Paschi di Siena relativo all'abitazione coniugale.
7) L'auto modello NISSAN X-TRAIL targata FK412GW resterà al sig. Parte_2
e l'auto modello Volkswagen Polo targa ED124SS resterà alla sig.ra
[...] Parte_1
[...]
8) Dall'udienza di comparizione delle parti il marito si accollerà l'intera rata pari ad € 462,72
del finanziamento acceso presso la Banca Monte dei Paschi di Siena relativo alle due autovetture.
Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Treviso, 02/07/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
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