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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 05/02/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione civile - in composizione monocratica ed in persona della Giudice, Dott.ssa Simona Graziuso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2087/2014 R.Gen.Aff.Cont. pendente
TRA
(c.f.: ) Parte_1 C.F._1
(c.f.: ) Parte_2 CodiceFiscale_2
Quali rappresentanti degli eredi di , tutti rappresentati e difesi in virtù di Parte_1 procura in atti dall'Avv. Manzo Francesco
PARTE ATTRICE
E
(c.f.: ) rappresentato e difeso, in virtù di Controparte_1 CodiceFiscale_3 procura in atti, dall'Avv. Fortunato Cosimo Damiano
PARTE CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, quali rappresentanti degli eredi di Parte_3 Parte_2 Parte_1
hanno proposto azione risarcitoria nei confronti di rappresentando: Controparte_1
- che il compendio ereditario di comprendeva un'azienda per la produzione Parte_1
di vino rosso e di olio, la cui gestione era stata conferita al convenuto mediante procura speciale, poi revocata per il venir meno del rapporto fiduciario;
- che ciò nonostante il convenuto aveva continuato a occupare gli immobili facenti parte dell'azienda, impedendone l'accesso agli eredi;
- che il perdurare dell'occupazione aveva generato una serie di danni e in particolare: danni da rovina delle coltivazioni, per mancata cura dell'azienda da parte del convenuto, danni da mancato reddito d'azienda, danni derivanti dall'impossibilità di vendere i beni, stante il divieto di accesso alle proprietà che il convenuto aveva sempre opposto, danni da perdita di chance, subiti a causa della mancanza di disponibilità del reddito derivante dall'azienda, con cui avrebbero potuto pagare i debiti ereditari.
Gli attori hanno, pertanto, chiesto al Tribunale: “ 1) perché in accoglimento delle richieste attoree, Venga dichiarata la esclusiva responsività del convenuto in Controparte_1
ordine ai gravi danni prodotti agli istanti, per tutte le doglianze esposte in premessa della presente citazione;
2) di conseguenza, perché il sia condannato al pagamento della somma Controparte_1
di euro 1.593.284, 70 a favore degli istanti nelle rispettive qualità, di cui euro 323.290,00 per danni alle colture, costi di reimpianto e mancata rendita delle coltivazioni rovinate - euro
138.940,70 per i costi sostenuti dall'amministrazione giudiziaria per la manutenzione ed il reimpianto delle viti e degli olivi e resi vani dalla mancata cura delle coltivazioni, - euro
981.054,00 per la mancata vendita delle terre a causa dell'impedimento all'accesso alle stesse;
- euro 150.000,00 per danni da perdita di “chance" il tutto oltre interessi e quota di rivalutazione monetaria;
3) in subordine, perché il convenuto sia condannato al pagamento di quella diversa somma, maggiore o minore, Che il Sig. Giudice riterrà condannare ed anche secondo valutazione equitativa per quanto attiene ai danni da perdita di "chance", oltre quota di rivalutazione monetaria ed interessi
4) perché il convenuto sia condannato al pagamento delle spese processuali in favore degli attori, con attribuzione al procuratore anticipatario;
5) perché venga accolta ogni altra richiesta contenuta in citazione.”
Il convenuto, costituendosi in giudizio, ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto e ha chiesto al Tribunale di dichiarare le domande di parte attrice improcedibili, inammissibili o comunque infondate.
Nel corso del giudizio il convenuto ha rappresentato che tra le stesse parti pendeva dinanzi allo stesso Tribunale altro giudizio (r.g. 1815/2011) e ha chiesto pertanto la riunione dei due giudizi;
la richiesta è stata rigettata, pendendo i procedimenti in fasi diverse.
Esperita l'istruttoria mediante produzioni documentali e prova per testi, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti difensivi conclusionali. Il Tribunale osserva: le domande proposte sono improponibili, dovendosi riconoscere la fondatezza dell'eccezione di giudicato formulata dal convenuto con le note di trattazione scritta depositate in data 6/5/2022, con le quali è stata depositata sentenza del Tribunale di
Castrovillari, emessa tra le stesse parti nel procedimento n. 1815/2011 R.G., passata in giudicato, avente a oggetto la medesima domanda di risarcimento dei danni oggetto del presente giudizio.
Deve, sul punto, premettersi che l'eccezione di giudicato esterno non è soggetta a preclusioni per quanto riguarda la sua allegazione in sede di merito, in quanto prescinde da qualsiasi volontà dispositiva della parte e in considerazione del suo rilievo pubblicistico è rilevabile d'ufficio (cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 48 del 07/01/2021).
Il giudicato esterno, al pari di quello interno, risponde, infatti alla finalità d'interesse pubblico di eliminare l'incertezza delle situazioni giuridiche e di rendere stabili le decisioni, sicché il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, di tal che il Giudice, al quale ne risulti l'esistenza, non è vincolato dalla posizione assunta dalle parti in giudizio, dovendo procedere al suo rilievo e valutazione anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (cfr. tra le altre Cass. Civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 27161 del 25/10/2018, Cass.
Sez. L - , Sentenza n. 8607 del 03/04/2017).
Deve quindi ritenersi che la predetta eccezione, seppur proposta tardivamente dal convenuto, debba essere ad ogni modo vagliata.
Nel caso di specie, dalla lettura della sentenza n. 525/2022 ( giudizio r.g. n. 1815/2011) passata in autorità di cosa giudicata in data 29/11/2022, si evince che la domanda risarcitoria proposta nel presente giudizio è del tutto identica a quella oggetto di causa nel procedimento definito con la predetta sentenza.
Ne deriva che è palese che parte attrice abbia riproposto nel presente giudizio una domanda identica a quella già oggetto del precedente giudizio r.g. n. 1815/2011, definito con sentenza di rigetto, passata in giudicato (sentenza n. 525/2022).
Sul punto deve rilevarsi che l'attrice ha sostenuto l'infondatezza dell'eccezione di giudicato, sul presupposto che con la predetta sentenza il Tribunale avesse rigettato la domanda di risarcimento danni perché non provata “perché il giudizio R.G. 1815/2011 aveva come principale domanda la richiesta di riconoscimento dell'abusiva occupazione e di restituzione dei terreni, richiesta che è stata pienamente accolta, mentre solo di riflesso si richiedeva anche il risarcimento danni, ma quest'ultima domanda non è poi stata coltivata, in quanto si
è preferito presentare un autonomo giudizio per il risarcimento dei danni, che è il presente”
(cfr. comparsa conclusionale di parte attrice). Il Tribunale tuttavia ritiene che, una volta accertata l'identità delle domande proposte nel presente giudizio con quelle oggetto della pronuncia passata in giudicato, le ragioni del rigetto delle domande nel predetto giudizio sono del tutto irrilevanti, atteso che come affermato da risalente pronuncia della giurisprudenza di legittimità ( Cass. Civ. Sez. 3,
Sentenza n. 3238 del 16/05/1986) con principio non più superato ed anzi seguito dalla successiva univoca giurisprudenza ( tra cui Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n. 1682 del
18/02/1991 e Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 7302 del 29/05/2001) “l'ordinamento giuridico vigente conosce le sentenze definitive e le sentenze non definitive, ma non anche le sentenze cosiddette di "rigetto allo stato". Pertanto, la sentenza di rigetto della domanda, una volta che sia divenuta giudicato formale, non può non costituire giudicato sostanziale, nel senso che, a seguito di quella decisione, la domanda deve ritenersi definitivamente rigettata e non più riproponibile in altro giudizio fra le stesse parti.”
A ciò consegue che l'accertamento dell'inesistenza di un diritto mediante il dispositivo di rigetto della domanda, una volta formatosi il giudicato formale, costituisce giudicato sostanziale, nel senso che la domanda deve ritenersi definitivamente rigettata e non è più riproponibile in un nuovo giudizio tra le stesse parti, in applicazione, altresì del principio in virtù del quale il giudicato copre il dedotto e il deducibile e riguarda, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, estendendosi, non soltanto alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia (ex multis Cass. Civ. Sez. 2 - , Sentenza n. 6091 del
04/03/2020).
Nel caso di specie, pertanto, stante il rapporto di identità tra le domande proposte nei due giudizi, la loro riproposizione ex novo nel presente giudizio deve ritenersi preclusa.
A quanto premesso consegue che le domande proposte in questa sede devono essere dichiarate improponibili (cfr. Csss. Civ. Sez. 5 - , Ordinanza n. 28386 del 15/10/2021) in quanto hanno già costituito oggetto di decisione, passata in giudicato, resa nel merito tra le stesse parti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico di parte attrice;
valutata la complessità della causa, l'attività espletata e tenuto conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147 del 13/08/2022 (nonché degli aumenti e diminuzioni a tali valori medi legittimamente operabili in base all'art. 4, comma 1 D.M. 10 marzo 2014, n. 55) relativamente ai procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al Tribunale di valore compreso tra € 1.000.000,00 ed € 2.000.000,00, le spese di lite sono liquidate in € 20.000,00 (fase di studio: € 3.000,00; fase introduttiva: € 2.000,00; fase istruttoria: € 9.000,00; fase decisionale: € 6.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione civile - in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al 2087/2014 del R. Gen. Aff. Cont. ogni contraria domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così provvede:
1. DICHIARA improponibili le domande proposte da parte attrice;
2. CONDANNA parte attrice a rimborsare a le spese di lite che si Controparte_1 liquidano in € 20.000,00 per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in data 05/02/2025.
La Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione civile - in composizione monocratica ed in persona della Giudice, Dott.ssa Simona Graziuso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2087/2014 R.Gen.Aff.Cont. pendente
TRA
(c.f.: ) Parte_1 C.F._1
(c.f.: ) Parte_2 CodiceFiscale_2
Quali rappresentanti degli eredi di , tutti rappresentati e difesi in virtù di Parte_1 procura in atti dall'Avv. Manzo Francesco
PARTE ATTRICE
E
(c.f.: ) rappresentato e difeso, in virtù di Controparte_1 CodiceFiscale_3 procura in atti, dall'Avv. Fortunato Cosimo Damiano
PARTE CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, quali rappresentanti degli eredi di Parte_3 Parte_2 Parte_1
hanno proposto azione risarcitoria nei confronti di rappresentando: Controparte_1
- che il compendio ereditario di comprendeva un'azienda per la produzione Parte_1
di vino rosso e di olio, la cui gestione era stata conferita al convenuto mediante procura speciale, poi revocata per il venir meno del rapporto fiduciario;
- che ciò nonostante il convenuto aveva continuato a occupare gli immobili facenti parte dell'azienda, impedendone l'accesso agli eredi;
- che il perdurare dell'occupazione aveva generato una serie di danni e in particolare: danni da rovina delle coltivazioni, per mancata cura dell'azienda da parte del convenuto, danni da mancato reddito d'azienda, danni derivanti dall'impossibilità di vendere i beni, stante il divieto di accesso alle proprietà che il convenuto aveva sempre opposto, danni da perdita di chance, subiti a causa della mancanza di disponibilità del reddito derivante dall'azienda, con cui avrebbero potuto pagare i debiti ereditari.
Gli attori hanno, pertanto, chiesto al Tribunale: “ 1) perché in accoglimento delle richieste attoree, Venga dichiarata la esclusiva responsività del convenuto in Controparte_1
ordine ai gravi danni prodotti agli istanti, per tutte le doglianze esposte in premessa della presente citazione;
2) di conseguenza, perché il sia condannato al pagamento della somma Controparte_1
di euro 1.593.284, 70 a favore degli istanti nelle rispettive qualità, di cui euro 323.290,00 per danni alle colture, costi di reimpianto e mancata rendita delle coltivazioni rovinate - euro
138.940,70 per i costi sostenuti dall'amministrazione giudiziaria per la manutenzione ed il reimpianto delle viti e degli olivi e resi vani dalla mancata cura delle coltivazioni, - euro
981.054,00 per la mancata vendita delle terre a causa dell'impedimento all'accesso alle stesse;
- euro 150.000,00 per danni da perdita di “chance" il tutto oltre interessi e quota di rivalutazione monetaria;
3) in subordine, perché il convenuto sia condannato al pagamento di quella diversa somma, maggiore o minore, Che il Sig. Giudice riterrà condannare ed anche secondo valutazione equitativa per quanto attiene ai danni da perdita di "chance", oltre quota di rivalutazione monetaria ed interessi
4) perché il convenuto sia condannato al pagamento delle spese processuali in favore degli attori, con attribuzione al procuratore anticipatario;
5) perché venga accolta ogni altra richiesta contenuta in citazione.”
Il convenuto, costituendosi in giudizio, ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto e ha chiesto al Tribunale di dichiarare le domande di parte attrice improcedibili, inammissibili o comunque infondate.
Nel corso del giudizio il convenuto ha rappresentato che tra le stesse parti pendeva dinanzi allo stesso Tribunale altro giudizio (r.g. 1815/2011) e ha chiesto pertanto la riunione dei due giudizi;
la richiesta è stata rigettata, pendendo i procedimenti in fasi diverse.
Esperita l'istruttoria mediante produzioni documentali e prova per testi, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti difensivi conclusionali. Il Tribunale osserva: le domande proposte sono improponibili, dovendosi riconoscere la fondatezza dell'eccezione di giudicato formulata dal convenuto con le note di trattazione scritta depositate in data 6/5/2022, con le quali è stata depositata sentenza del Tribunale di
Castrovillari, emessa tra le stesse parti nel procedimento n. 1815/2011 R.G., passata in giudicato, avente a oggetto la medesima domanda di risarcimento dei danni oggetto del presente giudizio.
Deve, sul punto, premettersi che l'eccezione di giudicato esterno non è soggetta a preclusioni per quanto riguarda la sua allegazione in sede di merito, in quanto prescinde da qualsiasi volontà dispositiva della parte e in considerazione del suo rilievo pubblicistico è rilevabile d'ufficio (cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 48 del 07/01/2021).
Il giudicato esterno, al pari di quello interno, risponde, infatti alla finalità d'interesse pubblico di eliminare l'incertezza delle situazioni giuridiche e di rendere stabili le decisioni, sicché il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, di tal che il Giudice, al quale ne risulti l'esistenza, non è vincolato dalla posizione assunta dalle parti in giudizio, dovendo procedere al suo rilievo e valutazione anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (cfr. tra le altre Cass. Civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 27161 del 25/10/2018, Cass.
Sez. L - , Sentenza n. 8607 del 03/04/2017).
Deve quindi ritenersi che la predetta eccezione, seppur proposta tardivamente dal convenuto, debba essere ad ogni modo vagliata.
Nel caso di specie, dalla lettura della sentenza n. 525/2022 ( giudizio r.g. n. 1815/2011) passata in autorità di cosa giudicata in data 29/11/2022, si evince che la domanda risarcitoria proposta nel presente giudizio è del tutto identica a quella oggetto di causa nel procedimento definito con la predetta sentenza.
Ne deriva che è palese che parte attrice abbia riproposto nel presente giudizio una domanda identica a quella già oggetto del precedente giudizio r.g. n. 1815/2011, definito con sentenza di rigetto, passata in giudicato (sentenza n. 525/2022).
Sul punto deve rilevarsi che l'attrice ha sostenuto l'infondatezza dell'eccezione di giudicato, sul presupposto che con la predetta sentenza il Tribunale avesse rigettato la domanda di risarcimento danni perché non provata “perché il giudizio R.G. 1815/2011 aveva come principale domanda la richiesta di riconoscimento dell'abusiva occupazione e di restituzione dei terreni, richiesta che è stata pienamente accolta, mentre solo di riflesso si richiedeva anche il risarcimento danni, ma quest'ultima domanda non è poi stata coltivata, in quanto si
è preferito presentare un autonomo giudizio per il risarcimento dei danni, che è il presente”
(cfr. comparsa conclusionale di parte attrice). Il Tribunale tuttavia ritiene che, una volta accertata l'identità delle domande proposte nel presente giudizio con quelle oggetto della pronuncia passata in giudicato, le ragioni del rigetto delle domande nel predetto giudizio sono del tutto irrilevanti, atteso che come affermato da risalente pronuncia della giurisprudenza di legittimità ( Cass. Civ. Sez. 3,
Sentenza n. 3238 del 16/05/1986) con principio non più superato ed anzi seguito dalla successiva univoca giurisprudenza ( tra cui Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n. 1682 del
18/02/1991 e Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 7302 del 29/05/2001) “l'ordinamento giuridico vigente conosce le sentenze definitive e le sentenze non definitive, ma non anche le sentenze cosiddette di "rigetto allo stato". Pertanto, la sentenza di rigetto della domanda, una volta che sia divenuta giudicato formale, non può non costituire giudicato sostanziale, nel senso che, a seguito di quella decisione, la domanda deve ritenersi definitivamente rigettata e non più riproponibile in altro giudizio fra le stesse parti.”
A ciò consegue che l'accertamento dell'inesistenza di un diritto mediante il dispositivo di rigetto della domanda, una volta formatosi il giudicato formale, costituisce giudicato sostanziale, nel senso che la domanda deve ritenersi definitivamente rigettata e non è più riproponibile in un nuovo giudizio tra le stesse parti, in applicazione, altresì del principio in virtù del quale il giudicato copre il dedotto e il deducibile e riguarda, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, estendendosi, non soltanto alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia (ex multis Cass. Civ. Sez. 2 - , Sentenza n. 6091 del
04/03/2020).
Nel caso di specie, pertanto, stante il rapporto di identità tra le domande proposte nei due giudizi, la loro riproposizione ex novo nel presente giudizio deve ritenersi preclusa.
A quanto premesso consegue che le domande proposte in questa sede devono essere dichiarate improponibili (cfr. Csss. Civ. Sez. 5 - , Ordinanza n. 28386 del 15/10/2021) in quanto hanno già costituito oggetto di decisione, passata in giudicato, resa nel merito tra le stesse parti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico di parte attrice;
valutata la complessità della causa, l'attività espletata e tenuto conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147 del 13/08/2022 (nonché degli aumenti e diminuzioni a tali valori medi legittimamente operabili in base all'art. 4, comma 1 D.M. 10 marzo 2014, n. 55) relativamente ai procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al Tribunale di valore compreso tra € 1.000.000,00 ed € 2.000.000,00, le spese di lite sono liquidate in € 20.000,00 (fase di studio: € 3.000,00; fase introduttiva: € 2.000,00; fase istruttoria: € 9.000,00; fase decisionale: € 6.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione civile - in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al 2087/2014 del R. Gen. Aff. Cont. ogni contraria domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così provvede:
1. DICHIARA improponibili le domande proposte da parte attrice;
2. CONDANNA parte attrice a rimborsare a le spese di lite che si Controparte_1 liquidano in € 20.000,00 per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in data 05/02/2025.
La Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso