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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/07/2025, n. 10600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10600 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
RGAC 20132 ANNO 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE ER ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 20132 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in deliberazione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 16 aprile 2025 sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti e vertente
TRA
(cf ), elettivamente domiciliata in Roma, in via Parte_1 C.F._1
Lattanzio n. 27 presso lo studio dell'avv. Stefano Cruciani che la rappresenta e difende giusta procura alle liti su foglio allegato all'atto di citazione
ATTRICE
E
(cf ) in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Casale de Merode
n. 31 presso lo studio dell'avv. Daniela Dragone che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita su foglio allegato alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO e ATTORE in riconvenzionale
E
(cf ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Fracassino n. 4 lo studio dell'avv. Francesca
D'Orsi che la rappresenta e difende giusta procura generale alle liti in atti TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
CHIAMATA IN CAUSA
E
( già in persona del legale Controparte_3 Controparte_4
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Guido d'Arezzo n. 32
presso lo studio dell'avv. Matteo Mungari che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti.
CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: risarcimento danni ex art. 2051 e 2043 cc.
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 16 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice ha convenuto in giudizio il CP_1
convenuto al fine di veder accertare la responsabilità dello stesso per i danni subiti dal suo veicolo Mini Countryman targato FS570YS per effetto dell'urto sulla parte anteriore dello stesso della parte sinistra del cancello automatico che si era improvvisamente richiuso dopo essere stato aperto dalla attrice mentre entrava.
Ha dedotto, inoltre che la parte del cancello lato sinistro era già danneggiata e chele fotocellule erano mal funzionanti.
Aveva richiesto il risarcimento del danno subito dal proprio veicolo al che , CP_1
tuttavia non aveva fornito risposte né risultava aver denunziato il sinistro alla Assicurazione.
Essendo risultati inutili gli sforzi posti in essere per definire la controversia nella fase stragiudiziale e non essendo andata a buon fine la negoziazione assistita ha introdotto il presente giudizio ritenendo sussistere la responsabilità per custodia da parte del
. CP_1
RGAC 35270 ANNO 2019 Pag. 2 di 12 G.U. ER AR
ER AR TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Si è costituito il contestando il fatto storico dedotto dalla attrice non CP_1
ritenendolo credibile non ritenendo possibile che l'apparato avesse determinato la chiusura del cancello.
Infatti nella dichiarazione resa ha indicato che era entrata quando l'anta destra del cancello era completamente aperta mentre l'anta sinistra era aperta solo a metà, quando il cancello sinistro aveva iniziato a richiudersi urtando il veicolo.
Di conseguenza il veicolo era entrato quando il cancello non era completamente aperto urtando con il parafango anteriore sinistro il cancello sinistro che aveva iniziato a richiudersi.
In realtà il veicolo è entrato mentre il cancello si stava aprendo ed ha urtato con tra il bordo del cancello sinistro che non si era totalmente aperto come confermato dalle perizie svolte sul cancello che avevano indicato che la velocità e la forza dell'anta del cancello non poteva cagionare i danni presenti sull'autoveicolo dell'attrice che deponevano per un urto da parte del veicolo in movimento.
Inoltre, ha indicato che il , dopo essere stato avvisato di altro fatto, aveva CP_1
interdetto l'accesso l'uso dell'area adibita ad autorimessa fino alla messa a norma dell'accesso, situazione che era ben conosciuta dalla attrice, condomina dello stabile.
Ha dedotto la sussistenza del caso fortuito quale causa di esclusione della responsabilità
dal momento che l'attrice era a canoscenza del fatto che la zona del condominio che portava ai garage non era a norma e quindi doveva essere utilizzata con la massima prudenza. Anche se il cancello non aveva mai presentato un difetto di funzionamento.
Ha chiesto la condanna della attrice ai sensi dell'articolo 96 cpc ed ha proposto domanda riconvenzionale per richiedere il risarcimento del danno cagionato al cancello dall'urto da parte del veicolo della attrice.
RGAC 35270 ANNO 2019 Pag. 3 di 12 G.U. ER AR
ER AR TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Ha chiesto la autorizzazione a chiamare in causa la Assicurazione che garantiva in
Condominio per la responsabilità.
Si è costituita la società deducendo la mancata prova del fatto e del Controparte_2
nesso di causalità evidenziando come non fosse stata fornita la prova del difetto di manutenzione del cancello che risultava perfettamente funzionante. Non avendo il ricevuto segnalazioni di disservizi in ordine al funzionamento del cancello. CP_1
Ha dedotto che ricevuta la denunzia del sinistro aveva svolto una istruttoria acquisendo informazione dalla ditta produttrice della motorizzazione del cancello e che aveva anche la manutenzione del funzionamento dello stesso e che aveva indicato di non aver riscontrato malfunzionamento del cancello e che i danni non erano compatibili con il funzionamento del cancello.
Ha indicato che la garanzia, in ogni caso, non copriva le spese stragiudiziali e non garantiva la rivalutazione monetaria e gli interessi, essendo l'indennizzo assicurativo una obbligazione di valuta e non di valore.
La attrice veniva autorizzata a chiamare in causa la società (ora CP_4 [...]
che assicurava il veicolo. CP_3
Si è costituita la società (ora Controparte_4 Controparte_3
Escussi due testi, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 16 aprile 2025 ove la stessa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La azione proposta dall'attrice è diretta al risarcimento dei danni subiti a Parte_1
seguito del danneggiamento del veicolo Mini Countryman targato FS570YS avvenuta il giorno 6 ottobre 2021, verso le ore 13,20, avvenuto per effetto dell'urto sulla parte
RGAC 35270 ANNO 2019 Pag. 4 di 12 G.U. ER AR
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anteriore sinistra dello stesso della parte sinistra del cancello automatico che si era improvvisamente richiuso dopo essere stato aperto dalla attrice mentre entrava ponendo a base della domanda la responsabilità sia ai sensi dell'articolo 2051 per omessa custodia sia ai sensi dell'articolo 2043 per insidia.
Si deve, quindi, procedere a verificare se nei fatti possa ritenersi integrata la fattispecie prevista dall'art. 2051 cc e se parte convenuta abbia fornito la prova liberatoria consistente nella verificazione di un fatto eccezionale o nel fatto dell'attore, tenuto conto che in materia di responsabilità da cose in custodia, la sussistenza del caso fortuito, idoneo ad interrompere il nesso causale, forma oggetto di un onere probatorio che grava sul custode,
soggiacendo, pertanto, alle relative preclusioni istruttorie, ma non anche di un'eccezione in senso stretto, sicché la relativa deduzione non incorre nella preclusione fissata, per il primo grado, dall'art. 167, comma 2, c.p.c. (Cass. Sez. III, 23 giugno 2016, n. 13005) o la fattispecie prevista dall'articolo 2043 cc.
Sotto questo aspetto occorre osservare che la norma di cui all'art. 2051 cc trova applicazione con esclusivo riguardo ai danni che derivino dall'intrinseco determinismo delle cose medesime, per la loro consistenza obiettiva, o per effetto di agenti che ne abbiano alterato la natura ed il comportamento. Detta norma, pertanto, non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni per sua natura, cioè per il suo intrinseco potere, in quanto anche in relazione alle cose prive di un proprio determinismo, sussiste il dovere di controllo e custodia, allorquando il fortuito o il fatto dell'uomo possano prevedibilmente intervenire come causa esclusiva o come concausa,
nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso, eccitando lo sviluppo di un agente, di un elemento fattuale che conferiscano alla cosa l'idoneità al nocumento dal momento che ai sensi dell'art. 2051 c.c., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di
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possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito. (Cass. Sez. III, 22 giugno 2016,
n. 12895)
Si tratta, quindi, di verificare se il fatto dell'uomo possa essere individuato nelle condizioni in cui si sarebbe trovato il funzionamento del cancello di ingresso del garage al momento dell'urto.
La norma di cui all'art. 2051 cc, però, pur postulando una presunzione di responsabilità in capo al custode, presunzione, comunque, da intendere sussistente, senza ulteriori accertamenti di fatto sulla effettiva possibilità di vigilanza quando la estensione delle strade affidate alla responsabilità della società siano tali da far ritenere possibile un efficace e costante servizio di vigilanza tale da poter impedire l'insorgere la causa di pericolo per gli utenti (cfr. ad es. Cass. Sez. III 26 settembre 2006, n. 20827), impone, comunque a chi agisce di provare il fatto ed il nesso di causalità tra le lesioni ed il fatto.
Se, poi, il danno sia determinato non da cause intrinseche al bene (quale il vizio costruttivo o manutentivo) bensì da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, come nel caso di specie, quali ad esempio l'abbandono improvviso sulla strada di oggetti pericolosi, è
configurabile il caso fortuito quando si sia in presenza di alterazioni repentine e non specificamente prevedibili dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata per garantire un intervento tempestivo, non possono essere rimosse e segnalate per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (cfr Cass. Sez. III, 21
settembre 2012, n. 16057).
Nel caso di specie parte attrice in relazione alla domanda formulata ai sensi dell'articolo
2051 cc deve provare sia la circostanza della presenza di una insidia che lo ha fatto cadere
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o qualora il danno non derivi da un dinamismo interno della "res", in relazione alla sua struttura o funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo d'essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso (Cass. Sez. VI-III,
ord. 20 ottobre 2015, n. 21212), sia il nesso di causalità nel duplice aspetto del fatto che la sua caduta è avvenuta per effetto della presenza di tale insidia, e di quello che i danni di cui viene chiesto il risarcimento si sono verificati per effetto di tale caduta (cfr Cass. Sez. III, 15
luglio 2011, n. 15839; Cass. sez. III, 1° aprile 2010 n. 8005; Cass. sez. III, 25 luglio 2008, n.
20427; Cass. sez. II, 29 novembre 2006, n. 25243).
Detto principio è stato confermato anche dalla giurisprudenza recente della corte di cassazione anche per la responsabilità da custodia secondo la quale l'ente proprietario risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà
tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso (cfr Cass. Sez. III, 22 ottobre 2013, n.
23919; Cass. Sez. III, 26 maggio 2014, n. 11664; Cass. Sez. III, 18 febbraio 2014, n. 3793)
e allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi,
sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla
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cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (cfr Cass. Sez. III, 17 ottobre 2013, n. 23584). In particolare sempre la cassazione ha ritenuto che il principio secondo cui, ricorrendo la fattispecie della responsabilità da cosa in custodia, il comportamento colposo del danneggiato può - in base ad un ordine crescente di gravità - o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 cod. civ.), deve a maggiore ragione valere ove si inquadri la fattispecie del danno da insidia stradale nella previsione di cui all'art. 2043 cod. civ. (In applicazione di tale principio, la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha ritenuto che il comportamento del soggetto danneggiato - transitato a piedi in una strada talmente dissestata da obbligare i pedoni a procedere in fila indiana - avrebbe dovuto essere improntato ad un onere di massima prudenza in quanto la situazione di pericolo di caduta era altamente prevedibile, ritenendo, pertanto, che l'evento lesivo in concreto verificatasi,
conseguente all'inciampo in un tombino malfermo e mobile, fosse da ricondurre alla esclusiva responsabilità del soggetto danneggiato). (Cass. Sez. III, 20 gennaio 2014, n.
999).
Nel caso di responsabilità ex articolo 2043 cc incombe sull'attore l'onere di provare tutti gli elementi della responsabilità ed in particolare oltre la condotta colposa, il danno, il nesso di causalità anche i requisiti dell'insidia, vale a dire la invisibilità e la imprevedibilità della stessa.
Parte attrice nell'atto di citazione ha dedotto che l'urto sulla parte anteriore sinistra del suo veicolo ad opera della parte sinistra del cancello automatico che si era improvvisamente richiuso dopo essere stato aperto dalla attrice mentre entrava.
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In particolare era risultato che le due ante del cancello si erano mosse in modo diverso il quanto mentre l'anta destra era completamente spalancata, l'anta sinistra era aperta per metà quando aveva iniziato a richiudersi.
Sono state depositate fotografie del cancello dalla circa quali è possibile verificare la presenza sull'anta sinistra, circa a metà della stessa di un danno nella parte inferiore,
danno estraneo all''urto che ha interessato il bordo laterale dell'anta sinistra e la parte anteriore sinistra del veicolo.
Il. Cancello risulta essere stato riparato con fattura in data 13 dicembre 2021 e la riparazione ha interessato anche il motore di automazione che è statp sosptituiti in relazione all'anta sinistra, oltre alla riparazione dei danni presenti sulla stessa che avvano riguardato anche gli elementi posti al centro dell'anta sinistra e depongono per la importanza del danno riconducibile alla forza del cancello nel richiudersi e del veicolo nell'entrare.
Tuttavia anche la riparazione non può essere considerata risolutiva della dinamica dell'incidente tenuto conto che la ditta che la ha operata era anche la ditta che, secondo quanto indicato dal condominio, era il soggetto che doveva tenere in efficienza il cancello evitando che lo stesso potesse chiudersi mentre un veicolo stava entrando anche se il cancello fosse in fase di chiusura al momento dell'ingresso del veicolo stesso.
L'accertamento posto in essere dalla Assicurazione, secondo il teste escusso, venne eseguito dopo che il cancello era stato riparato e quindi nulla è stato verificato nella perizia espletata che si è limitata ad assumere informazioni sul funzionamento del cancello alla società che lo aveva installato e ne aveva la manutenzione anche se non è stata chiarita la frequenza degli interventi di manutenzione.
Nel corso del giudizio è stato escusso il teste il quale ha riferito di aver Testimone_1
assistito all'incidente in quanto il quel periodo era conduttore di un appartamento sito nel
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e si trovava dinanzi all'ingresso del garage mentre stava portando a spasso il CP_1
cane. Ha dichiarato di aver visto il veicolo della attrice entrare nel garage passando dal cancello sulla strada ed essere urtato sulla parte anteriore sinistra dall'anta sinistra del cancello che si era improvvisamente richiusa mentre l'anta destra era rimasta completamente aperta. Ha confermato, in particolare che il cancello aveva colpito il veicolo mentre stava passando e che l'anta non si era richiusa lentamente ma aveva fatto uno scatto improvviso indicando che un fatto simile era accaduto anche a lui mentre passava con un motociclo.
Quanto dedotto dalla attrice, quindi, ha trovato conferma nella deposizione del teste escusso che ha anche riferito che il fatto era avvenuto mentre il veicolo era in movimento in quanto stava entrando, con ciò spiegando la entità dei danni riscontrati sulla parte anteriore del veicolo della attrice determinati val cancello che si chiudeva e dal veicolo che entrava.
La perizia della Assicurazione risulta essere stata svolta dopo la avvenuta riparazione del cancello da parte della ditta che aveva la manutenzione ed è basata su valutazione fornite dalla stessa senza che sia stata verificata la condizione delle parti sostituite né si sia considerato il fatto che i danni riportati dal veicolo non erano conseguenza del solo movimento del cancello ma anche del movimento contemporaneo del veicolo della attrice che si stava oltrepassando il cancello.
Deve, pertanto, essere accolta la domanda attrice.
Deve essere condannato il condominio a rimborsare alla attrice la somma di euro 4.679,60
corrisposta per la riparazione.
Deve essere riconosciuto anche l'importo per 1.200 per le spese stragiudiziali sostenute per la attività svolta dal difensore essendo la stessa giustificata.
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ER AR TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Deve essere condannata la società a manlevare il per la Controparte_2 CP_1
somma di euro 4.679,80 e per le spese di giudizio e per quelle di difesa sostenute per il presente giudizio
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P Q M
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta con atto di citazione ritualmente notificato da nei confronti del condominio di Roma, Parte_1
visa G.A. 112 nonché nei confronti della società e CP_1 Controparte_2 [...]
Controparte_3
* dichiara la responsabilità del condominio di nella causazione del Controparte_1
danno per omessa custodia e, per l'effetto, respinge la domanda riconvenzionale proposta dal condominio convenuto;
* condanna il a pagare alla attrice la somma Controparte_1
complessiva di euro 5.879,60, oltre interessi legali dal fatto alla data della presente sentenza;
* condanna il a pagare alla attrice le spese del Controparte_1
presente giudizio, spese che liquida in euro 6.264, di cui euro 6.000 per onorari delle fasi processuali, euro 254 per spese, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%;
condanna la società a manlevare il condominio di via Sartorio n. 12 per Controparte_2
quanto sarà chiamato a pagare limitatamente alla somma di euro 4.679,0 oltre interessi dalla data del fatto alla sentenza, oltre le spese del presente giudizio nei confronti della attrice ed alle spese sostenute per la difesa;
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* condanna il a pagare alla società Controparte_1 [...]
le spese del presente giudizio, spese che liquida nella misura di euro 3.000, CP_3
di ci euro 3.000 per onorari delle fasi di giudizio, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%;
Così deciso in Roma, il giorno 11 luglio 2025.
Il Giudice
(ER AR)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE ER ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 20132 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in deliberazione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 16 aprile 2025 sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti e vertente
TRA
(cf ), elettivamente domiciliata in Roma, in via Parte_1 C.F._1
Lattanzio n. 27 presso lo studio dell'avv. Stefano Cruciani che la rappresenta e difende giusta procura alle liti su foglio allegato all'atto di citazione
ATTRICE
E
(cf ) in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Casale de Merode
n. 31 presso lo studio dell'avv. Daniela Dragone che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita su foglio allegato alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO e ATTORE in riconvenzionale
E
(cf ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Fracassino n. 4 lo studio dell'avv. Francesca
D'Orsi che la rappresenta e difende giusta procura generale alle liti in atti TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
CHIAMATA IN CAUSA
E
( già in persona del legale Controparte_3 Controparte_4
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Guido d'Arezzo n. 32
presso lo studio dell'avv. Matteo Mungari che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti.
CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: risarcimento danni ex art. 2051 e 2043 cc.
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 16 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice ha convenuto in giudizio il CP_1
convenuto al fine di veder accertare la responsabilità dello stesso per i danni subiti dal suo veicolo Mini Countryman targato FS570YS per effetto dell'urto sulla parte anteriore dello stesso della parte sinistra del cancello automatico che si era improvvisamente richiuso dopo essere stato aperto dalla attrice mentre entrava.
Ha dedotto, inoltre che la parte del cancello lato sinistro era già danneggiata e chele fotocellule erano mal funzionanti.
Aveva richiesto il risarcimento del danno subito dal proprio veicolo al che , CP_1
tuttavia non aveva fornito risposte né risultava aver denunziato il sinistro alla Assicurazione.
Essendo risultati inutili gli sforzi posti in essere per definire la controversia nella fase stragiudiziale e non essendo andata a buon fine la negoziazione assistita ha introdotto il presente giudizio ritenendo sussistere la responsabilità per custodia da parte del
. CP_1
RGAC 35270 ANNO 2019 Pag. 2 di 12 G.U. ER AR
ER AR TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Si è costituito il contestando il fatto storico dedotto dalla attrice non CP_1
ritenendolo credibile non ritenendo possibile che l'apparato avesse determinato la chiusura del cancello.
Infatti nella dichiarazione resa ha indicato che era entrata quando l'anta destra del cancello era completamente aperta mentre l'anta sinistra era aperta solo a metà, quando il cancello sinistro aveva iniziato a richiudersi urtando il veicolo.
Di conseguenza il veicolo era entrato quando il cancello non era completamente aperto urtando con il parafango anteriore sinistro il cancello sinistro che aveva iniziato a richiudersi.
In realtà il veicolo è entrato mentre il cancello si stava aprendo ed ha urtato con tra il bordo del cancello sinistro che non si era totalmente aperto come confermato dalle perizie svolte sul cancello che avevano indicato che la velocità e la forza dell'anta del cancello non poteva cagionare i danni presenti sull'autoveicolo dell'attrice che deponevano per un urto da parte del veicolo in movimento.
Inoltre, ha indicato che il , dopo essere stato avvisato di altro fatto, aveva CP_1
interdetto l'accesso l'uso dell'area adibita ad autorimessa fino alla messa a norma dell'accesso, situazione che era ben conosciuta dalla attrice, condomina dello stabile.
Ha dedotto la sussistenza del caso fortuito quale causa di esclusione della responsabilità
dal momento che l'attrice era a canoscenza del fatto che la zona del condominio che portava ai garage non era a norma e quindi doveva essere utilizzata con la massima prudenza. Anche se il cancello non aveva mai presentato un difetto di funzionamento.
Ha chiesto la condanna della attrice ai sensi dell'articolo 96 cpc ed ha proposto domanda riconvenzionale per richiedere il risarcimento del danno cagionato al cancello dall'urto da parte del veicolo della attrice.
RGAC 35270 ANNO 2019 Pag. 3 di 12 G.U. ER AR
ER AR TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Ha chiesto la autorizzazione a chiamare in causa la Assicurazione che garantiva in
Condominio per la responsabilità.
Si è costituita la società deducendo la mancata prova del fatto e del Controparte_2
nesso di causalità evidenziando come non fosse stata fornita la prova del difetto di manutenzione del cancello che risultava perfettamente funzionante. Non avendo il ricevuto segnalazioni di disservizi in ordine al funzionamento del cancello. CP_1
Ha dedotto che ricevuta la denunzia del sinistro aveva svolto una istruttoria acquisendo informazione dalla ditta produttrice della motorizzazione del cancello e che aveva anche la manutenzione del funzionamento dello stesso e che aveva indicato di non aver riscontrato malfunzionamento del cancello e che i danni non erano compatibili con il funzionamento del cancello.
Ha indicato che la garanzia, in ogni caso, non copriva le spese stragiudiziali e non garantiva la rivalutazione monetaria e gli interessi, essendo l'indennizzo assicurativo una obbligazione di valuta e non di valore.
La attrice veniva autorizzata a chiamare in causa la società (ora CP_4 [...]
che assicurava il veicolo. CP_3
Si è costituita la società (ora Controparte_4 Controparte_3
Escussi due testi, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 16 aprile 2025 ove la stessa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La azione proposta dall'attrice è diretta al risarcimento dei danni subiti a Parte_1
seguito del danneggiamento del veicolo Mini Countryman targato FS570YS avvenuta il giorno 6 ottobre 2021, verso le ore 13,20, avvenuto per effetto dell'urto sulla parte
RGAC 35270 ANNO 2019 Pag. 4 di 12 G.U. ER AR
ER AR TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
anteriore sinistra dello stesso della parte sinistra del cancello automatico che si era improvvisamente richiuso dopo essere stato aperto dalla attrice mentre entrava ponendo a base della domanda la responsabilità sia ai sensi dell'articolo 2051 per omessa custodia sia ai sensi dell'articolo 2043 per insidia.
Si deve, quindi, procedere a verificare se nei fatti possa ritenersi integrata la fattispecie prevista dall'art. 2051 cc e se parte convenuta abbia fornito la prova liberatoria consistente nella verificazione di un fatto eccezionale o nel fatto dell'attore, tenuto conto che in materia di responsabilità da cose in custodia, la sussistenza del caso fortuito, idoneo ad interrompere il nesso causale, forma oggetto di un onere probatorio che grava sul custode,
soggiacendo, pertanto, alle relative preclusioni istruttorie, ma non anche di un'eccezione in senso stretto, sicché la relativa deduzione non incorre nella preclusione fissata, per il primo grado, dall'art. 167, comma 2, c.p.c. (Cass. Sez. III, 23 giugno 2016, n. 13005) o la fattispecie prevista dall'articolo 2043 cc.
Sotto questo aspetto occorre osservare che la norma di cui all'art. 2051 cc trova applicazione con esclusivo riguardo ai danni che derivino dall'intrinseco determinismo delle cose medesime, per la loro consistenza obiettiva, o per effetto di agenti che ne abbiano alterato la natura ed il comportamento. Detta norma, pertanto, non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni per sua natura, cioè per il suo intrinseco potere, in quanto anche in relazione alle cose prive di un proprio determinismo, sussiste il dovere di controllo e custodia, allorquando il fortuito o il fatto dell'uomo possano prevedibilmente intervenire come causa esclusiva o come concausa,
nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso, eccitando lo sviluppo di un agente, di un elemento fattuale che conferiscano alla cosa l'idoneità al nocumento dal momento che ai sensi dell'art. 2051 c.c., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di
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possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito. (Cass. Sez. III, 22 giugno 2016,
n. 12895)
Si tratta, quindi, di verificare se il fatto dell'uomo possa essere individuato nelle condizioni in cui si sarebbe trovato il funzionamento del cancello di ingresso del garage al momento dell'urto.
La norma di cui all'art. 2051 cc, però, pur postulando una presunzione di responsabilità in capo al custode, presunzione, comunque, da intendere sussistente, senza ulteriori accertamenti di fatto sulla effettiva possibilità di vigilanza quando la estensione delle strade affidate alla responsabilità della società siano tali da far ritenere possibile un efficace e costante servizio di vigilanza tale da poter impedire l'insorgere la causa di pericolo per gli utenti (cfr. ad es. Cass. Sez. III 26 settembre 2006, n. 20827), impone, comunque a chi agisce di provare il fatto ed il nesso di causalità tra le lesioni ed il fatto.
Se, poi, il danno sia determinato non da cause intrinseche al bene (quale il vizio costruttivo o manutentivo) bensì da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, come nel caso di specie, quali ad esempio l'abbandono improvviso sulla strada di oggetti pericolosi, è
configurabile il caso fortuito quando si sia in presenza di alterazioni repentine e non specificamente prevedibili dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata per garantire un intervento tempestivo, non possono essere rimosse e segnalate per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (cfr Cass. Sez. III, 21
settembre 2012, n. 16057).
Nel caso di specie parte attrice in relazione alla domanda formulata ai sensi dell'articolo
2051 cc deve provare sia la circostanza della presenza di una insidia che lo ha fatto cadere
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o qualora il danno non derivi da un dinamismo interno della "res", in relazione alla sua struttura o funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo d'essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso (Cass. Sez. VI-III,
ord. 20 ottobre 2015, n. 21212), sia il nesso di causalità nel duplice aspetto del fatto che la sua caduta è avvenuta per effetto della presenza di tale insidia, e di quello che i danni di cui viene chiesto il risarcimento si sono verificati per effetto di tale caduta (cfr Cass. Sez. III, 15
luglio 2011, n. 15839; Cass. sez. III, 1° aprile 2010 n. 8005; Cass. sez. III, 25 luglio 2008, n.
20427; Cass. sez. II, 29 novembre 2006, n. 25243).
Detto principio è stato confermato anche dalla giurisprudenza recente della corte di cassazione anche per la responsabilità da custodia secondo la quale l'ente proprietario risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà
tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso (cfr Cass. Sez. III, 22 ottobre 2013, n.
23919; Cass. Sez. III, 26 maggio 2014, n. 11664; Cass. Sez. III, 18 febbraio 2014, n. 3793)
e allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi,
sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla
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cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (cfr Cass. Sez. III, 17 ottobre 2013, n. 23584). In particolare sempre la cassazione ha ritenuto che il principio secondo cui, ricorrendo la fattispecie della responsabilità da cosa in custodia, il comportamento colposo del danneggiato può - in base ad un ordine crescente di gravità - o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 cod. civ.), deve a maggiore ragione valere ove si inquadri la fattispecie del danno da insidia stradale nella previsione di cui all'art. 2043 cod. civ. (In applicazione di tale principio, la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha ritenuto che il comportamento del soggetto danneggiato - transitato a piedi in una strada talmente dissestata da obbligare i pedoni a procedere in fila indiana - avrebbe dovuto essere improntato ad un onere di massima prudenza in quanto la situazione di pericolo di caduta era altamente prevedibile, ritenendo, pertanto, che l'evento lesivo in concreto verificatasi,
conseguente all'inciampo in un tombino malfermo e mobile, fosse da ricondurre alla esclusiva responsabilità del soggetto danneggiato). (Cass. Sez. III, 20 gennaio 2014, n.
999).
Nel caso di responsabilità ex articolo 2043 cc incombe sull'attore l'onere di provare tutti gli elementi della responsabilità ed in particolare oltre la condotta colposa, il danno, il nesso di causalità anche i requisiti dell'insidia, vale a dire la invisibilità e la imprevedibilità della stessa.
Parte attrice nell'atto di citazione ha dedotto che l'urto sulla parte anteriore sinistra del suo veicolo ad opera della parte sinistra del cancello automatico che si era improvvisamente richiuso dopo essere stato aperto dalla attrice mentre entrava.
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In particolare era risultato che le due ante del cancello si erano mosse in modo diverso il quanto mentre l'anta destra era completamente spalancata, l'anta sinistra era aperta per metà quando aveva iniziato a richiudersi.
Sono state depositate fotografie del cancello dalla circa quali è possibile verificare la presenza sull'anta sinistra, circa a metà della stessa di un danno nella parte inferiore,
danno estraneo all''urto che ha interessato il bordo laterale dell'anta sinistra e la parte anteriore sinistra del veicolo.
Il. Cancello risulta essere stato riparato con fattura in data 13 dicembre 2021 e la riparazione ha interessato anche il motore di automazione che è statp sosptituiti in relazione all'anta sinistra, oltre alla riparazione dei danni presenti sulla stessa che avvano riguardato anche gli elementi posti al centro dell'anta sinistra e depongono per la importanza del danno riconducibile alla forza del cancello nel richiudersi e del veicolo nell'entrare.
Tuttavia anche la riparazione non può essere considerata risolutiva della dinamica dell'incidente tenuto conto che la ditta che la ha operata era anche la ditta che, secondo quanto indicato dal condominio, era il soggetto che doveva tenere in efficienza il cancello evitando che lo stesso potesse chiudersi mentre un veicolo stava entrando anche se il cancello fosse in fase di chiusura al momento dell'ingresso del veicolo stesso.
L'accertamento posto in essere dalla Assicurazione, secondo il teste escusso, venne eseguito dopo che il cancello era stato riparato e quindi nulla è stato verificato nella perizia espletata che si è limitata ad assumere informazioni sul funzionamento del cancello alla società che lo aveva installato e ne aveva la manutenzione anche se non è stata chiarita la frequenza degli interventi di manutenzione.
Nel corso del giudizio è stato escusso il teste il quale ha riferito di aver Testimone_1
assistito all'incidente in quanto il quel periodo era conduttore di un appartamento sito nel
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e si trovava dinanzi all'ingresso del garage mentre stava portando a spasso il CP_1
cane. Ha dichiarato di aver visto il veicolo della attrice entrare nel garage passando dal cancello sulla strada ed essere urtato sulla parte anteriore sinistra dall'anta sinistra del cancello che si era improvvisamente richiusa mentre l'anta destra era rimasta completamente aperta. Ha confermato, in particolare che il cancello aveva colpito il veicolo mentre stava passando e che l'anta non si era richiusa lentamente ma aveva fatto uno scatto improvviso indicando che un fatto simile era accaduto anche a lui mentre passava con un motociclo.
Quanto dedotto dalla attrice, quindi, ha trovato conferma nella deposizione del teste escusso che ha anche riferito che il fatto era avvenuto mentre il veicolo era in movimento in quanto stava entrando, con ciò spiegando la entità dei danni riscontrati sulla parte anteriore del veicolo della attrice determinati val cancello che si chiudeva e dal veicolo che entrava.
La perizia della Assicurazione risulta essere stata svolta dopo la avvenuta riparazione del cancello da parte della ditta che aveva la manutenzione ed è basata su valutazione fornite dalla stessa senza che sia stata verificata la condizione delle parti sostituite né si sia considerato il fatto che i danni riportati dal veicolo non erano conseguenza del solo movimento del cancello ma anche del movimento contemporaneo del veicolo della attrice che si stava oltrepassando il cancello.
Deve, pertanto, essere accolta la domanda attrice.
Deve essere condannato il condominio a rimborsare alla attrice la somma di euro 4.679,60
corrisposta per la riparazione.
Deve essere riconosciuto anche l'importo per 1.200 per le spese stragiudiziali sostenute per la attività svolta dal difensore essendo la stessa giustificata.
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Deve essere condannata la società a manlevare il per la Controparte_2 CP_1
somma di euro 4.679,80 e per le spese di giudizio e per quelle di difesa sostenute per il presente giudizio
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P Q M
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta con atto di citazione ritualmente notificato da nei confronti del condominio di Roma, Parte_1
visa G.A. 112 nonché nei confronti della società e CP_1 Controparte_2 [...]
Controparte_3
* dichiara la responsabilità del condominio di nella causazione del Controparte_1
danno per omessa custodia e, per l'effetto, respinge la domanda riconvenzionale proposta dal condominio convenuto;
* condanna il a pagare alla attrice la somma Controparte_1
complessiva di euro 5.879,60, oltre interessi legali dal fatto alla data della presente sentenza;
* condanna il a pagare alla attrice le spese del Controparte_1
presente giudizio, spese che liquida in euro 6.264, di cui euro 6.000 per onorari delle fasi processuali, euro 254 per spese, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%;
condanna la società a manlevare il condominio di via Sartorio n. 12 per Controparte_2
quanto sarà chiamato a pagare limitatamente alla somma di euro 4.679,0 oltre interessi dalla data del fatto alla sentenza, oltre le spese del presente giudizio nei confronti della attrice ed alle spese sostenute per la difesa;
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* condanna il a pagare alla società Controparte_1 [...]
le spese del presente giudizio, spese che liquida nella misura di euro 3.000, CP_3
di ci euro 3.000 per onorari delle fasi di giudizio, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%;
Così deciso in Roma, il giorno 11 luglio 2025.
Il Giudice
(ER AR)
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