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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 22/12/2025, n. 1966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1966 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3734/2018
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento, deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, promosso da
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
Parte_4 Parte_5
- parti ricorrenti -
Avv.to Piera A.M. Roseti
Email_1
CONTRO
Controparte_1
- parte resistente -
Avv.ti Umberto Ferrato, Carmela Filice e Manuela Varani E
Email_2
E
Email_4
t Email_5
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 28.9.2018 i ricorrenti, premesso di essere stati utilizzati come lavoratori di pubblica utilità (cc.dd. LPU) dalla Comunità del di Castrovillari dal Pt_6 Pt_7
21.9.1998 fino al 31.12.2014, in progetto assentito dalla Regione Calabria, hanno agito in giudizio per ottenere il riconoscimento della contribuzione figurativa relativa alle prestazioni rese deducendo di aver chiesto all' , senza ricevere riscontro, l'accredito dei detti contributi e di aver CP_2 successivamente e senza esito presentato ricorso amministrativo.
A sostegno della loro pretesa, evidenziavano una disparità di trattamento tra la loro categoria e quella, secondo la giurisprudenza di legittimità, ad essa equiparabile dei lavoratori socialmente utili (cc.dd.
LSU), in favore della quale l' , ai sensi di quanto all'epoca previsto dall'art. 1, comma 9 L. CP_2
608/1996, ha riconosciuto d'ufficio la contribuzione figurativa utile, fino al 31.7.1995, ai fini del diritto e della misura della pensione e, dall'1.8.1995 in poi ai soli fini del raggiungimento dei requisiti assicurativi del diritto alla pensione continuando, tra l'altro, a farlo pure dopo l'abrogazione del citato articolo da parte del D. Lgs. n. 81/2000, sebbene esclusivamente nei confronti dei lavoratori impegnati in progetti a carico del Fondo per l'Occupazione.
Hanno, quindi, chiesto: di accertare e dichiarare il loro diritto al riconoscimento della contribuzione figurativa per il periodo indicato in ricorso e di ordinare, per l'effetto, all' , di accreditare i CP_2 contributi figurativi sulla rispettiva posizione contributivo-previdenziale nonché di condannare l' ad ogni ulteriore adempimento amministrativo ritenuto necessario. Il tutto con vittoria di CP_1 spese e competenze di lite da distrarre.
L' , costituitosi in giudizio, ha eccepito preliminarmente, in punto di rito, il suo difetto di CP_2 legittimazione passiva nonché la prescrizione degli accrediti contributivi dovuti;
infine, nel merito, ha chiesto di rigettare integralmente il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto e non provato.
Ritenuta matura per la decisione, la causa viene decisa così come di seguito.
***
La domanda è fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito precisati.
Anzitutto, non può trovare accoglimento l'eccezione di carenza di legittimazione passiva promossa dall' . Nonostante, infatti, l' abbia sostenuto che le parti ricorrenti avrebbero dovuto CP_2 CP_1 rivolgere le proprie richieste alla Regione Calabria, deve osservarsi che la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di chiarire che nell'ambito della gestione e del finanziamento dei progetti per lavori di pubblica utilità sussiste un rapporto trilaterale intercorrente tra Stato, Regioni ed enti pubblici utilizzatori dei lavoratori, in virtù del quale la Regione riceve dallo Stato le risorse vincolate per la loro realizzazione e, di conseguenza, il lavoratore può rivolgere all'ente regionale solo istanze afferenti al sussidio a lui spettante per il lavoro prestato (cfr. Cass. n. 6670/2012 – e, da ultimo, Cass. n. 6201/2022 – ove si legge che «la Regione Calabria è destinataria» unicamente «della pretesa creditoria del lavoratore che voglia far valere che il corrispettivo a lui spettante è stato quantificato in violazione di legge»).
Diversamente, con riguardo all'accredito dei contributi utili ai fini pensionistici, il prestatore di lavoro deve rivolgersi all' , com'è correttamente accaduto nel caso di specie. CP_2
Conformemente alla disciplina legislativa la quale, ai sensi dell'art. 8 c. 19 D.Lgs. n. 468/97 e dell'art. 7 c. 9 L. 223/91, stabilisce il riconoscimento d'ufficio da parte dell'ente previdenziale della contribuzione c.d. figurativa – a prescindere, cioè, dal materiale versamento da parte del datore di lavoro delle somme occorrenti per la copertura della stessa – ed alla giurisprudenza di legittimità la quale ha pure precisato che «sull'ente utilizzatore non gravano gli oneri per il pagamento dell'assegno, al di fuori di quelli relativi all'assicurazione obbligatoria presso l' e per la CP_3 responsabilità civile verso terzi nonché di quelli attinenti all'importo integrativo per le ore eccedenti CP_ rispetto a quelle remunerate con la prestazione a carico dell (cfr. Cass. già cit), nel presente giudizio la legitimatio ad causam non può che essere dell' (cfr. anche Corte d'Appello di CP_2
Catanzaro, sentenza n. 98/2021).
Si evidenzia, infatti, per maggiore chiarezza, che sempre secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass. n. 6346/2022 in motivazione, oltreché Cass. n. 6180/2016 e Cass. n. 8573/2016) non è configurabile un vero e proprio rapporto 'di lavoro' tra i lavoratori LPU e le Amministrazioni
Pubbliche che si sono avvalse delle loro prestazioni. Dunque, neanche l'ente pubblico utilizzatore della di Castrovillari avrebbe potuto considerarsi titolare passivo del Parte_8 rapporto da convenire in giudizio, non potendo esso qualificarsi come parte datoriale né essendo obbligato dalla legge a versare materialmente contributi previdenziali cc.dd. effettivi sul sussidio accordato agli LPU.
Tanto premesso, prima di procedere al vaglio della fondatezza della pretesa contributiva, appare opportuno in questa sede ricostruire il quadro normativo di riferimento in cui la stessa si inserisce.
Orbene, il già citato art. 8 D. Lgs. n. 468/1997 prevede(va) che “Per i periodi di impegno nelle attività socialmente utili per i quali è erogato l'assegno di cui al comma 3, trova applicazione il riconoscimento d'ufficio di cui al comma 9 dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991 n. 223, ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento. È comunque consentita la possibilità di riscatto dei periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili ai fini pensionistici, ai sensi della normativa vigente in materia, con particolare riguardo agli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 30 aprile 1997 n. 184”.
L'art. 7 c. 9 Legge n. 223/91 stabilisce poi che “I periodi di godimento dell'indennità di mobilità, ad esclusione di quelli per i quali si fa luogo alla corresponsione anticipata sono riconosciuti d'ufficio utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e ai fini della determinazione della misura della pensione stessa. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 1 per la copertura della contribuzione figurativa sono versate dalla gestione di cui al comma 11 alle gestioni pensionistiche competenti”.
Ora, il D. Lgs. n. 468/1997 è stato abrogato dal D. Lgs. n. 150/2015 il quale, tuttavia, all'art. 26, c.
11, prevede – con formulazione analoga a quella contenuta nell'abrogato art. 8 D. Lgs. n. 468/1997
– che “per i periodi di impegno nelle attività di lavori socialmente utili per i quali è erogato l'assegno di cui al comma 5, trova applicazione il riconoscimento d'ufficio di cui al comma 9 dell'articolo 7 della legge n. 223 del 1991, ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento. È comunque consentita la possibilità di riscatto dei periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili ai fini pensionistici, ai sensi della normativa vigente in materia, con particolare riguardo agli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184”.
Pertanto, considerato che ai fini che qui interessano sussiste piena equiparazione tra le figure dei lavoratori socialmente utili (LSU) e dei lavoratori di pubblica utilità (LPU), si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha statuito, a tal proposito, che “Per i lavoratori socialmente utili, la contribuzione figurativa a carico dell' sussiste indipendentemente dalla iscrizione nelle liste di CP_2 mobilità, per tutti i periodi d'impegno nelle attività di pubblica utilità, senza alcun limite temporale, come si evince dall'interpretazione letterale del combinato disposto degli artt. 10, comma 3, del d.lgs
n. 81 del 2000, e 8, comma 19, del d.lgs 468 del 1997; detto principio vale anche per i lavoratori di pubblica utilità e ciò in ragione del rilievo che il rapporto tra le due categorie (LSU e LPU) si pone in termini di specificazione all'interno di quella vasta tipologia di attività finalizzate alla tutela delle fasce deboli sul piano occupazionale e volte a facilitare l'ingresso sul mercato del lavoro” (Cass. n.
6346/2022 già cit.).
La previsione normativa del riconoscimento d'ufficio, da parte dell'ente previdenziale, della contribuzione figurativa, esclude perciò – come già esposto – che debba riscontrarsi l'effettivo versamento, da parte del datore di lavoro delle somme occorrenti per la copertura della stessa, rilevando soltanto l'effettivo coinvolgimento in progetti di PU nei periodi cui la richiesta di accreditamento si riferisce.
Ora, nella specie è documentata l'attività svolta dai ricorrenti in qualità di LPU in favore della
. Ed invero, dalle attestazioni prodotte dai ricorrenti (cfr. all. fasc. Parte_8 ricorrente) si ricava che essi sono stati impegnati in lavori di pubblica utilità nel periodo indicato in ricorso.
Sotto altro aspetto, però, deve essere vagliata l'eccepita prescrizione dei contributi previdenziali oggetto di giudizio. La prescrizione dei contributi previdenziali è posta a tutela di un interesse pubblico di ordine generale, legato anche all'equilibrio finanziario degli enti previdenziali.
Differentemente dalla materia civile, dove l'eccezione di prescrizione è nella disponibilità delle parti, in materia previdenziale l'ente creditore non può rinunciarvi.
La natura della prescrizione contributiva è quella di una prescrizione estintiva che opera di diritto, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità.
Infatti, come statuito dalla Corte di cassazione, “nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti - ai sensi dell'art. 3, nono comma, della legge n. 335 del 1995 - anche per le contribuzioni relative a periodi precedenti la entrata in vigore della stessa legge (decimo comma del medesimo art. 3) e con riferimento a qualsiasi forma di previdenza obbligatoria. Ne consegue che, una volta esaurito il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva (non già preclusiva) - poiché l'ente previdenziale creditore non può rinunziarvi -, opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio” (cfr. Cass. 6340/2005, Cass.
23164/2007, Cass. n. 21830/2014, Cass. n. 9600/2018, Cass n 9865/2019, Cass. n. 5757/2019). E, ancora, “In tema di indennità di mobilità, gli oneri previsti dall'art. 5, comma 4, della l. n. 223 del
1991, qualificati "contributi" dall'art. 3, comma 3, della stessa legge e dovuti, in base al principio di automaticità delle prestazioni, anche nel caso in cui il datore di lavoro non corrisponda le somme a suo carico, hanno natura contributiva, con conseguente applicazione del termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 3 della l. n. 335 del 1995” (Cass. n. 30699/2017).
Orbene, nel caso di specie i ricorrenti hanno agito per l'accreditamento di quei contributi figurativi: si versa, dunque, in ambito contributivo, sicché trova applicazione il termine di prescrizione di cui all'art. 3 L. n. 335/95.
Ciò posto, dal momento che risulta che i ricorrenti hanno chiesto all' l'aggiornamento della CP_2 posizione contributiva con domanda inoltrata in via amministrativa da e Pt_1 Pt_2 Pt_3 cumulativamente il 20.8.2014 e solo in seguito individualmente, mentre da e in data Pt_5 Pt_4
1.7.2017, ne discende che devono dichiararsi prescritti i contributi maturati in capo ai lavoratori prima del 20.8.2009 e quelli maturati in capo a e a prima Pt_1 Pt_2 Pt_3 Pt_5 Pt_4 dell'1.7.2012.
Pertanto, la domanda dei ricorrenti, in ragione della maturata prescrizione, può essere accolta limitatamente al quinquennio antecedente alla domanda proposta in via amministrativa fino alla data in cui in cui è terminata l'attività di pubblica utilità, ossia dal 20.8.2009 al 31.12.2014 per Pt_1
e e dal 1.7.2012 al 31.12.2014 per . Pt_2 Pt_3 Controparte_4
Il parziale accoglimento della domanda giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, nella persona del Giudice unico del Lavoro dott.ssa Manuela Esposito, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto dei ricorrenti all'accreditamento dei contributi figurativi relativi al periodo dal 20.8.2009 al 31.12.2014 per e e dal 1.7.2012 al 31.12.2014 per e condanna Pt_1 Pt_2 Pt_3 Controparte_4
l' , in persona del legale rappresentante p.t., a provvedere agli accreditamenti di cui sopra;
CP_2
2. compensa per intero le spese di lite.
Castrovillari, 22.12.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Marianna Dicosta - Addetta all'Ufficio Per il Processo ai sensi del D.L. 80/2021 (conv. in L. 113/2021), per come modif. dal D.L. 215/2023 (conv. in L. 18/ 2024).
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento, deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, promosso da
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
Parte_4 Parte_5
- parti ricorrenti -
Avv.to Piera A.M. Roseti
Email_1
CONTRO
Controparte_1
- parte resistente -
Avv.ti Umberto Ferrato, Carmela Filice e Manuela Varani E
Email_2
E
Email_4
t Email_5
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 28.9.2018 i ricorrenti, premesso di essere stati utilizzati come lavoratori di pubblica utilità (cc.dd. LPU) dalla Comunità del di Castrovillari dal Pt_6 Pt_7
21.9.1998 fino al 31.12.2014, in progetto assentito dalla Regione Calabria, hanno agito in giudizio per ottenere il riconoscimento della contribuzione figurativa relativa alle prestazioni rese deducendo di aver chiesto all' , senza ricevere riscontro, l'accredito dei detti contributi e di aver CP_2 successivamente e senza esito presentato ricorso amministrativo.
A sostegno della loro pretesa, evidenziavano una disparità di trattamento tra la loro categoria e quella, secondo la giurisprudenza di legittimità, ad essa equiparabile dei lavoratori socialmente utili (cc.dd.
LSU), in favore della quale l' , ai sensi di quanto all'epoca previsto dall'art. 1, comma 9 L. CP_2
608/1996, ha riconosciuto d'ufficio la contribuzione figurativa utile, fino al 31.7.1995, ai fini del diritto e della misura della pensione e, dall'1.8.1995 in poi ai soli fini del raggiungimento dei requisiti assicurativi del diritto alla pensione continuando, tra l'altro, a farlo pure dopo l'abrogazione del citato articolo da parte del D. Lgs. n. 81/2000, sebbene esclusivamente nei confronti dei lavoratori impegnati in progetti a carico del Fondo per l'Occupazione.
Hanno, quindi, chiesto: di accertare e dichiarare il loro diritto al riconoscimento della contribuzione figurativa per il periodo indicato in ricorso e di ordinare, per l'effetto, all' , di accreditare i CP_2 contributi figurativi sulla rispettiva posizione contributivo-previdenziale nonché di condannare l' ad ogni ulteriore adempimento amministrativo ritenuto necessario. Il tutto con vittoria di CP_1 spese e competenze di lite da distrarre.
L' , costituitosi in giudizio, ha eccepito preliminarmente, in punto di rito, il suo difetto di CP_2 legittimazione passiva nonché la prescrizione degli accrediti contributivi dovuti;
infine, nel merito, ha chiesto di rigettare integralmente il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto e non provato.
Ritenuta matura per la decisione, la causa viene decisa così come di seguito.
***
La domanda è fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito precisati.
Anzitutto, non può trovare accoglimento l'eccezione di carenza di legittimazione passiva promossa dall' . Nonostante, infatti, l' abbia sostenuto che le parti ricorrenti avrebbero dovuto CP_2 CP_1 rivolgere le proprie richieste alla Regione Calabria, deve osservarsi che la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di chiarire che nell'ambito della gestione e del finanziamento dei progetti per lavori di pubblica utilità sussiste un rapporto trilaterale intercorrente tra Stato, Regioni ed enti pubblici utilizzatori dei lavoratori, in virtù del quale la Regione riceve dallo Stato le risorse vincolate per la loro realizzazione e, di conseguenza, il lavoratore può rivolgere all'ente regionale solo istanze afferenti al sussidio a lui spettante per il lavoro prestato (cfr. Cass. n. 6670/2012 – e, da ultimo, Cass. n. 6201/2022 – ove si legge che «la Regione Calabria è destinataria» unicamente «della pretesa creditoria del lavoratore che voglia far valere che il corrispettivo a lui spettante è stato quantificato in violazione di legge»).
Diversamente, con riguardo all'accredito dei contributi utili ai fini pensionistici, il prestatore di lavoro deve rivolgersi all' , com'è correttamente accaduto nel caso di specie. CP_2
Conformemente alla disciplina legislativa la quale, ai sensi dell'art. 8 c. 19 D.Lgs. n. 468/97 e dell'art. 7 c. 9 L. 223/91, stabilisce il riconoscimento d'ufficio da parte dell'ente previdenziale della contribuzione c.d. figurativa – a prescindere, cioè, dal materiale versamento da parte del datore di lavoro delle somme occorrenti per la copertura della stessa – ed alla giurisprudenza di legittimità la quale ha pure precisato che «sull'ente utilizzatore non gravano gli oneri per il pagamento dell'assegno, al di fuori di quelli relativi all'assicurazione obbligatoria presso l' e per la CP_3 responsabilità civile verso terzi nonché di quelli attinenti all'importo integrativo per le ore eccedenti CP_ rispetto a quelle remunerate con la prestazione a carico dell (cfr. Cass. già cit), nel presente giudizio la legitimatio ad causam non può che essere dell' (cfr. anche Corte d'Appello di CP_2
Catanzaro, sentenza n. 98/2021).
Si evidenzia, infatti, per maggiore chiarezza, che sempre secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass. n. 6346/2022 in motivazione, oltreché Cass. n. 6180/2016 e Cass. n. 8573/2016) non è configurabile un vero e proprio rapporto 'di lavoro' tra i lavoratori LPU e le Amministrazioni
Pubbliche che si sono avvalse delle loro prestazioni. Dunque, neanche l'ente pubblico utilizzatore della di Castrovillari avrebbe potuto considerarsi titolare passivo del Parte_8 rapporto da convenire in giudizio, non potendo esso qualificarsi come parte datoriale né essendo obbligato dalla legge a versare materialmente contributi previdenziali cc.dd. effettivi sul sussidio accordato agli LPU.
Tanto premesso, prima di procedere al vaglio della fondatezza della pretesa contributiva, appare opportuno in questa sede ricostruire il quadro normativo di riferimento in cui la stessa si inserisce.
Orbene, il già citato art. 8 D. Lgs. n. 468/1997 prevede(va) che “Per i periodi di impegno nelle attività socialmente utili per i quali è erogato l'assegno di cui al comma 3, trova applicazione il riconoscimento d'ufficio di cui al comma 9 dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991 n. 223, ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento. È comunque consentita la possibilità di riscatto dei periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili ai fini pensionistici, ai sensi della normativa vigente in materia, con particolare riguardo agli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 30 aprile 1997 n. 184”.
L'art. 7 c. 9 Legge n. 223/91 stabilisce poi che “I periodi di godimento dell'indennità di mobilità, ad esclusione di quelli per i quali si fa luogo alla corresponsione anticipata sono riconosciuti d'ufficio utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e ai fini della determinazione della misura della pensione stessa. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 1 per la copertura della contribuzione figurativa sono versate dalla gestione di cui al comma 11 alle gestioni pensionistiche competenti”.
Ora, il D. Lgs. n. 468/1997 è stato abrogato dal D. Lgs. n. 150/2015 il quale, tuttavia, all'art. 26, c.
11, prevede – con formulazione analoga a quella contenuta nell'abrogato art. 8 D. Lgs. n. 468/1997
– che “per i periodi di impegno nelle attività di lavori socialmente utili per i quali è erogato l'assegno di cui al comma 5, trova applicazione il riconoscimento d'ufficio di cui al comma 9 dell'articolo 7 della legge n. 223 del 1991, ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento. È comunque consentita la possibilità di riscatto dei periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili ai fini pensionistici, ai sensi della normativa vigente in materia, con particolare riguardo agli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184”.
Pertanto, considerato che ai fini che qui interessano sussiste piena equiparazione tra le figure dei lavoratori socialmente utili (LSU) e dei lavoratori di pubblica utilità (LPU), si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha statuito, a tal proposito, che “Per i lavoratori socialmente utili, la contribuzione figurativa a carico dell' sussiste indipendentemente dalla iscrizione nelle liste di CP_2 mobilità, per tutti i periodi d'impegno nelle attività di pubblica utilità, senza alcun limite temporale, come si evince dall'interpretazione letterale del combinato disposto degli artt. 10, comma 3, del d.lgs
n. 81 del 2000, e 8, comma 19, del d.lgs 468 del 1997; detto principio vale anche per i lavoratori di pubblica utilità e ciò in ragione del rilievo che il rapporto tra le due categorie (LSU e LPU) si pone in termini di specificazione all'interno di quella vasta tipologia di attività finalizzate alla tutela delle fasce deboli sul piano occupazionale e volte a facilitare l'ingresso sul mercato del lavoro” (Cass. n.
6346/2022 già cit.).
La previsione normativa del riconoscimento d'ufficio, da parte dell'ente previdenziale, della contribuzione figurativa, esclude perciò – come già esposto – che debba riscontrarsi l'effettivo versamento, da parte del datore di lavoro delle somme occorrenti per la copertura della stessa, rilevando soltanto l'effettivo coinvolgimento in progetti di PU nei periodi cui la richiesta di accreditamento si riferisce.
Ora, nella specie è documentata l'attività svolta dai ricorrenti in qualità di LPU in favore della
. Ed invero, dalle attestazioni prodotte dai ricorrenti (cfr. all. fasc. Parte_8 ricorrente) si ricava che essi sono stati impegnati in lavori di pubblica utilità nel periodo indicato in ricorso.
Sotto altro aspetto, però, deve essere vagliata l'eccepita prescrizione dei contributi previdenziali oggetto di giudizio. La prescrizione dei contributi previdenziali è posta a tutela di un interesse pubblico di ordine generale, legato anche all'equilibrio finanziario degli enti previdenziali.
Differentemente dalla materia civile, dove l'eccezione di prescrizione è nella disponibilità delle parti, in materia previdenziale l'ente creditore non può rinunciarvi.
La natura della prescrizione contributiva è quella di una prescrizione estintiva che opera di diritto, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità.
Infatti, come statuito dalla Corte di cassazione, “nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti - ai sensi dell'art. 3, nono comma, della legge n. 335 del 1995 - anche per le contribuzioni relative a periodi precedenti la entrata in vigore della stessa legge (decimo comma del medesimo art. 3) e con riferimento a qualsiasi forma di previdenza obbligatoria. Ne consegue che, una volta esaurito il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva (non già preclusiva) - poiché l'ente previdenziale creditore non può rinunziarvi -, opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio” (cfr. Cass. 6340/2005, Cass.
23164/2007, Cass. n. 21830/2014, Cass. n. 9600/2018, Cass n 9865/2019, Cass. n. 5757/2019). E, ancora, “In tema di indennità di mobilità, gli oneri previsti dall'art. 5, comma 4, della l. n. 223 del
1991, qualificati "contributi" dall'art. 3, comma 3, della stessa legge e dovuti, in base al principio di automaticità delle prestazioni, anche nel caso in cui il datore di lavoro non corrisponda le somme a suo carico, hanno natura contributiva, con conseguente applicazione del termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 3 della l. n. 335 del 1995” (Cass. n. 30699/2017).
Orbene, nel caso di specie i ricorrenti hanno agito per l'accreditamento di quei contributi figurativi: si versa, dunque, in ambito contributivo, sicché trova applicazione il termine di prescrizione di cui all'art. 3 L. n. 335/95.
Ciò posto, dal momento che risulta che i ricorrenti hanno chiesto all' l'aggiornamento della CP_2 posizione contributiva con domanda inoltrata in via amministrativa da e Pt_1 Pt_2 Pt_3 cumulativamente il 20.8.2014 e solo in seguito individualmente, mentre da e in data Pt_5 Pt_4
1.7.2017, ne discende che devono dichiararsi prescritti i contributi maturati in capo ai lavoratori prima del 20.8.2009 e quelli maturati in capo a e a prima Pt_1 Pt_2 Pt_3 Pt_5 Pt_4 dell'1.7.2012.
Pertanto, la domanda dei ricorrenti, in ragione della maturata prescrizione, può essere accolta limitatamente al quinquennio antecedente alla domanda proposta in via amministrativa fino alla data in cui in cui è terminata l'attività di pubblica utilità, ossia dal 20.8.2009 al 31.12.2014 per Pt_1
e e dal 1.7.2012 al 31.12.2014 per . Pt_2 Pt_3 Controparte_4
Il parziale accoglimento della domanda giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, nella persona del Giudice unico del Lavoro dott.ssa Manuela Esposito, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto dei ricorrenti all'accreditamento dei contributi figurativi relativi al periodo dal 20.8.2009 al 31.12.2014 per e e dal 1.7.2012 al 31.12.2014 per e condanna Pt_1 Pt_2 Pt_3 Controparte_4
l' , in persona del legale rappresentante p.t., a provvedere agli accreditamenti di cui sopra;
CP_2
2. compensa per intero le spese di lite.
Castrovillari, 22.12.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Marianna Dicosta - Addetta all'Ufficio Per il Processo ai sensi del D.L. 80/2021 (conv. in L. 113/2021), per come modif. dal D.L. 215/2023 (conv. in L. 18/ 2024).