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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 25/11/2025, n. 4678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4678 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 4770/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro Dott.ssa Ida
PO all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 24.11.2025, ha depositato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4770/2024 R.G. vertente
TRA
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dagli Parte_1
avv.ti Ettore Leperino e Alfonso Leperino, elettivamente domiciliata in Napoli alla via Giuseppe
Ricciardi n. 28, come in atti
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t, rappresentata e difesa dall'avv. Annalisa Sarnataro, elettivamente domiciliata presso la sede dell'ente sita in Frattamaggiore (NA) alla via Michelangelo Lupoli n. 27, come in atti
Resistente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di ricorso depositato in data 12.04.2024 parte ricorrente in epigrafe ha dedotto:
- di essere stata assunta dalla nel 1999 e di aver acquisito il profilo Controparte_2 professionale di assistente amministrativo del CCNL Comparto Sanità con inquadramento nella Categoria C4 nell'anno 2008/2009 e fino al giugno 2023 data nella quale si è
1 trasferita per mobilità presso l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Antonio
Cardarelli;
- di essere stata assegnata con il profilo professionale suddetto all'U.O.C. “Acquisizione
Beni e Servizi” presso il Palazzo Rescigno sito in Frattamaggiore (NA) alla via Lupoli;
- di essere stata nominata Economo Servizi Gerali con deliberazione n. 1330 del 21/11/2018 in sostituzione del collega posto in quiescenza perché in possesso di Persona_1 adeguata competenza in materia nonché già collaboratrice nello specifico ufficio economale oltre che per carenza di personale afferente alla Categoria D in servizio presso l Pt_2
- che il profilo professionale del collega sostituito per lo svolgimento del Persona_1 medesimo ufficio era di “collaboratore amministrativo professionale – esperto” Categoria
DS;
- che per tali ragioni a far data dal 01.01.2019 la ricorrente è stata assegnata all'unità operativa di Provveditorato ed Economato con mansioni di Economo Servizi Centrale nella gestione del Conto Corrente n. 300010 a lei stessa intestato;
- che sono state a lei assegnate dalla medesima data di presa dell'incarico due unità operative dell'area amministrativa in supporto il sig. inquadrato nel Persona_2 profilo di “assistente amministrativo”, categoria C, ed il sig. Parte_3 inquadrato nel profilo di “coadiutore amministrativo”, categoria BS;
- di aver svolto attività lavorativa dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 15:30, provvedendo: agli ordini di acquisti di tutte le Unità Operative Complesse afferenti alla
Direzione Strategica e di taluni Dipartimenti aziendali facenti capo alla , Controparte_2 autonomamente acquisendo i preventivi dai vari fornitori e scegliendo i più convenienti, effettuando gli ordini con la propria utenza sulle piattaforme dedicate, ricevendo e verificando i documenti di trasporto nonché predisponendo i pagamenti;
alla gestione del conto corrente istruendo e redigendo la delibera per la costituzione di un fondo per gli economi delegati, chiudendo trimestralmente il rendiconto della propria cassa economale nonché redigendo e istruendo la determina per i dati verificati e rielaborati ai fini del reintegro del c.d. speso;
alla formalizzazione della proposta di nomina degli economi delegati istruendo apposita delibera nonché formando gli stessi neo nominati;
predisponendo la determina di chiusura del bilancio annuale nonché coadiuvando e collaborando con il Direttore dell'Esecuzione dei contratti in materia di appalti;
partecipando in quanto membro delle staff del RUP nelle procedura di gara per la fornitura
2 di dispositivi medici verificando la conformità amministrativa e contabile dei contratti di appalto;
- di aver tanto svolto completamente in autonomia tanto coordinando le unità operative tanto procedendo alla formazione delle stesse, avendo come unico referente gerarchico il
Provveditore come previsto dall'art.3 del Regolamento per la gestione dei fondi economato incassi e pagamenti;
- Che con delibera n. 1837 del 2021 l ha disposto che l 'economato delegato deve CP_1 essere un funzionario con posizione organizzativa, non riconosciuta alla ricorrente.
Tanto premesso in fatto ha adito il Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del Lavoro chiedendo: “A)Accertare e dichiarare che la ricorrente ha svolto mansioni superiori di
“Collaboratore Amministrativo Professionale”, di cui alla categoria D del CCNL Comparto Sanità, confluito nell‟Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari dall‟1 gennaio 2023, quanto meno per il periodo dall‟1 gennaio 2019 fino al giugno 2023; B) Accertare e dichiarare che la stessa ha diritto, anche ai sensi dell‟art. 28 CCNL Comparto Sanità 1998 – 2001, a percepire le differenze retributive maturate, per il periodo dall‟1 gennaio 2019 al giugno 2023, tra la fascia economica iniziale della categoria D, profilo professionale di “Collaboratore Amministrativo Professionale”, e la fascia economica iniziale della categoria C, profilo professionale di “Assistente Amministrativo”
e, dall‟1 gennaio 2023 fino ad oggi, tra l‟Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari e l‟Area degli Assistenti, oltre alle ulteriori differenze economiche maturate anche in relazione alle voci accessorie della retribuzione collegate alla superiore categoria D (compenso per lavoro straordinario, indennità incentivazione e miglioramento del servizio, ecc.) e per l‟effetto
C)Condannare la , in persona del Direttore Generale pro tempore, a corrispondere Controparte_3 alla ricorrente le differenze retributive maturate, per il periodo dall‟1 gennaio 2029 al giugno 2023, tra la fascia economica iniziale della categoria D, profilo professionale di “Collaboratore
Amministrativo Professionale”, e la fascia economica iniziale della categoria C, profilo professionale di “Assistente Amministrativo” e, dall‟1 gennaio 2023 fino ad oggi, tra l‟Area dei
Professionisti della Salute e dei Funzionari e l‟Area degli Assistenti, oltre le ulteriori differenze economiche maturate in relazione alle voci accessorie della retribuzione collegate alla superiore categoria D (compenso per lavoro straordinario, indennità incentivazione e miglioramento del servizio, ecc.), oltre interessi legali, il tutto da quantificarsi in separato giudizio” il tutto con vittoria delle spese di lite con attribuzione al procuratore antistatari.
Regolarmente instaurato il contraddittorio si è costituta la la quale ha contestato Controparte_2 quanto dedotto in ricorso concludendo per il rigetto dello stesso perché infondato in fatto ed in diritto.
3 Ammessa ed espletata l'istruttoria per il tramite dell'escussione dei testi, disposta la sostituzione dell'udienza del 24.11.2025 con la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa, con la presente sentenza, depositata nel termine previsto dalla norma citata, sulle note di trattazione scritta delle parti.
***
Il thema decidendum del presente giudizio ha ad oggetto il riconoscimento dell'espletamento di mansioni di un livello di inquadramento superiore rispetto a quello formalizzato nel contratto di lavoro all'interno di un rapporto di pubblico impiego, con le conseguenti differenze retributive maturate.
In via preliminare deve ricostruirsi l'assetto normativo e giurisprudenziale di riferimento.
In tema di espletamento di fatto di mansioni superiori norma cardine è rappresentata dall'articolo 52 del D.Lgs. n.165 del 2001 il quale statuisce che: “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a). L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione”.
Il legislatore ha però previsto ipotesi derogatorie a tale comando normativo di cui al secondo comma del medesimo articolo ove si prevedono regimi speciali medio tempore in ipotesi di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto e di vacanza di posti in organico, per il tempo necessario alla definizione dei procedimenti di copertura degli stessi e comunque per no più di 12 mesi. Al comma 5 inoltre ha previsto che: “Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave”.
Quanto detto osserva il Tribunale che in tema di pubblico impiego privatizzato l'esercizio di mansioni superiori in nessun caso può fa sorgere il diritto alla definitiva acquisizione della diversa qualifica, tanto che, ove l'assegnazione venga disposta dal datore senza che ricorrano i presupposti previsti dalla legge, la stessa è affetta da nullità e il dipendente può solo rivendicare il trattamento retributivo corrispondente alla qualità e quantità del lavoro prestato, limitatamente al periodo in cui la prestazione
è stata eseguita.
4 Tuttavia, il diritto al compenso per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori, invece, può essere riconosciuto nella misura indicata nel Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 52, comma 5, e non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni o alle previsioni dei contratti collettivi, posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all'intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all'articolo 36 Cost..
Tale inquadramento normativo è sorretto altresì da costante giurisprudenza di legittimità secondo la quale, in materia di pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori, da riconoscersi nella misura indicata nel Decreto Legislativo n. 165 del
2001, articolo 52, comma 5, non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni o alle previsioni dei contratti collettivi, posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all'intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all'articolo
36 Cost..
Inoltre, in materia di ius variandi la Suprema Corte con ordinanza resta il 26 novembre 2020 depositata in data 12.02.2021 n. 3666 ha precisato che: ““E' erronea l'affermazione che il legislatore avrebbe introdotto nell'impiego pubblico, con riguardo allo ius variandi, il concetto di equivalenza sostanziale.
4.3. Come affermato e ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 29264 del 2019, 21485 del 2020) il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, comma 1, stabilendo, nel testo anteriore alla riforma di cui al D.Lgs. n. 150 del 2009, che lo ius variandi possa essere esercitato all'interno delle mansioni
"considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale dei contratti collettivi", rimette palesemente alla fonte negoziale l'identificazione, rilevante anche ai fini e per gli effetti dei successivi commi 3, 4 e 5 in tema di mansioni superiori, di quanto, rispetto alle attività di lavoro svolte, possa dirsi rientrare o meno nei compiti propri della classificazione ricevuta. Tale orientamento non appare smentito neppure dalla citata riforma dell'art. 52, di cui al D.Lgs. n. 150 del 2009.
Infatti, la previsione dell'inquadramento in aree funzionali, al cui interno la progressione economica
è regolata esclusivamente sulla base di fasce di merito (comma 1-bis), in una con la persistente previsione per cui i trattamenti economici (che come è normale sono scanditi sulla base della tipologia del lavoro svolto) sono definiti dalla contrattazione collettiva (art. 45, comma 1) e soprattutto con la generale competenza di tale contrattazione rispetto alla disciplina del rapporto di lavoro (art. 40, comma 1), fanno pianamente comprendere come, pur non contenendo più l'art. 52,
5 comma 1, un espresso rinvio in proposito, la classificazione, nei termini appena detti, resti appannaggio dei CCNL.
Vale dunque il consolidato orientamento per cui "in tema di pubblico impiego privatizzato, il D.Lgs.
n. 165 del 2001, art. 52 assegna rilievo solo al criterio dell'equivalenza formale delle mansioni, con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che il giudice possa sindacare la natura equivalente della mansione, non potendosi avere riguardo alla norma generale di cui all'art. 2103 c.c." (Cass. 16 luglio
2018, n. 18817; Cass. 26 marzo 2014, n. 7106; Cass. 5 agosto 2010, n. 18283; Cass. 11 maggio 2010,
n. 11405; Cass. 21 maggio 2009, n. 11835; Cass., S.U., 4 aprile 2008., n. 8740)”.
Tanto premesso in diritto come generale inquadramento deve essere calato nella fattispecie concreta oggetto del presente giudizio.
Parte ricorrente ha correttamente dedotto ed allegato in ricorso di essere stata inquadrata nella categoria C fascia 3 qualifica di assistente amministrativo del C.C.N.L. Comparto Sanità. La suddivisione dei profili di inquadramento ha subito delle modifiche nel corso del rapporto di lavoro dovendosi ricostruirlo alla luce delle discipline contrattuali a partire dal C.C.N.L. Comparto Sanità
1998-2001 sino a quello siglato per il biennio 2019-2021.
Specificamente il secondo il C.C.N.L. Comparto Sanità 1998-2001 con riferimento alla Categoria C enuncia: “ Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche specialistiche di base, capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti. Profili professionali. […] PERSONALE
AMMINISTRATIVO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO Svolge mansioni amministrativo-contabili complesse - anche mediante l'ausilio di apparecchi terminali meccanografici o elettronici o di altro macchinario - quali, ad esempio, ricezione e l'istruttoria di documenti, compiti di segreteria, attività di informazione ai cittadini, collaborazione ad attività di programmazione, studio e ricerca”.
La medesima fonte contrattuale con riferimento alla Categoria D enuncia: “Appartengono a questa categoria i lavoratori che, ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale;
Appartengono altresì a questa categoria - nel livello economico D super
6 (Ds) - i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che, oltre alle conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, richiedono a titolo esemplificativo e anche disgiuntamente: autonomia e responsabilità dei risultati conseguiti;
ampia discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative di assegnazione;
funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane;
coordinamento di attività didattica;
iniziative di programmazione e proposta. Profili professionali. […] COLLABORATORE AMMINISTRATIVO-
PROFESSIONALE Svolge attività amministrative che comportano un'autonoma elaborazione di atti preliminari e istruttori dei provvedimenti di competenza dell'unità operativa in cui è inserito;
collabora con il personale inserito nella posizione Ds e con i dirigenti nelle attività di studio e programmazione. Le attività lavorative del collaboratore amministrativo-professionale possono svolgersi - oltre che nel settore amministrativo - anche nei settori statistico, sociologico e legale, secondo le esigenze organizzative e funzionali delle aziende ed enti nonché i requisiti culturali e professionali posseduti dal personale interessato”.
Tale assetto di classificazione dei profili professionali come integrato dall'allegato 1 del CCNL integrativo del 20.09.2001 e dall'allegato 1 del CCNL del 19.04.004 è stato successivamente modificato con il C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Sanita' triennio 2019 – 2021 sottoscritto il 02.11.2022 il quale agli articoli 15, 16 e 17 ne dava la disciplina di primo inquadramento rimandando alle declaratorie all'interno dell'Allegato 1. La principale novità risiede nell'introduzione dell'articolazione in cinque aree del personale sulla base di differenti livelli di conoscenza, abilità e competenze professionali ed in particolare in: a) Area del personale di supporto b) Area degli operatori c) Area degli assistenti d) Area dei professionisti della salute e dei funzionari e) Area del personale di elevata qualificazione.
Per quanto attiene al caso di spece, devono dunque essere analizzate le declaratorie di cui all'Area
Assistenti (nella quale è confluita la precedente Categoria C) e di quelle di cui all'Area dei professionisti della salute e dei funzionari (nella quale è confluita la precedente Categoria D).
Specificatamente appartengono all'Area Assistenti: “[…] i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche specialistiche di base, buona conoscenza informatica, capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti. […] Personale del ruolo amministrativo Assistente amministrativo Svolge mansioni amministrativo-contabili complesse - anche mediante l'ausilio di tecnologia elettronica e/o informatica - quali, ad esempio, ricezione e l'istruttoria di documenti, compiti di segreteria, attività di informazione ai cittadini, collaborazione ad attività di
7 programmazione, studio e ricerca. Requisiti per l'accesso: diploma di istruzione secondaria di secondo grado”.
Appartengono all'Area dei professionisti della salute e dei funzionari, invece: “[…] i lavoratori strutturalmente inseriti nei processi clinici, assistenziali e produttivi e nei sistemi di erogazione dei servizi e delle attività dirette al controllo e alla protezione dell'ambiente, alla prevenzione, all'esposizione, all'analisi dei fattori di rischio potenzialmente nocivi e pericolosi per la salute e la sicurezza degli ambienti di lavoro e per l'uomo e di tutti gli esseri viventi, quali quelli garantiti dai
Dipartimenti di Prevenzione e dalle ARPA che, nel quadro di indirizzi generali, assicurano il presidio di importanti e diversi processi, svolgono attività di vigilanza, controllo, ispezione, analisi e valutazione, monitoraggio e prevenzione concorrendo al raggiungimento degli obiettivi stabiliti, assicurando la qualità̀ dei servizi e dei risultati, la circolarità̀ delle comunicazioni,
l'integrazione/facilitazione dei processi, la consulenza, il coordinamento delle eventuali risorse affidate, anche attraverso la responsabilità diretta di strutture organizzative di media complessità.
[…] Collaboratore amministrativo-professionale Svolge attività amministrative che comportano una autonoma elaborazione di atti preliminari e istruttori dei provvedimenti di competenza dell'unità operativa in cui è inserito;
collabora con il personale inserito nell'Area dei professionisti della salute e dei funzionari e con i dirigenti nelle attività di studio e programmazione. Le attività lavorative del collaboratore amministrativo-professionale possono svolgersi - oltre che nel settore amministrativo
- anche nei settori statistico, sociologico e legale, secondo le esigenze organizzative e funzionali delle
Aziende o Enti nonché i requisiti culturali e professionali posseduti dal personale interessato.
Requisiti per l'accesso: laurea corrispondente allo specifico settore di attività di assegnazione, secondo le indicazioni del bando”.
Tanto premesso, nel caso di specie, parte ricorrente ha provato il proprio livello di inquadramento nel periodo dedotto alla ex categoria C attuale area assistenti (cfr. buste paga allegate al ricorso).
Cont È stato inoltre dedotto e non contestato da parte resistente la circostanza per la quale l convenuta ha conferito l'incarico di Economo Servizi Centrali alla ricorrente con deliberazione n. 1330 del
21.11.2018. Con la suddetta deliberazione è stato preso atto tanto della possibilità di nominare l'attuale parte istante, inquadrata nella ex Categoria C, Economo Centrale stante la modifica al
Regolamento per la gestione del Fondo economale così come modificato dalla deliberazione n. 1243 del 02.11.2018, anche considerando la carenza di personale afferente alla ex Categoria D nonché prendendo atto del possesso della lavoratrice di adeguata competenza in materia.
Tale modifica regolamentare, così come riferito da entrambe le parti costituite, costituisce un rilevante snodo normativo del rapporto di lavoro, tuttavia non precludendo la valutazione in merito
8 dell'effettivo svolgimento in concreto delle mansioni svolte. In applicazione dei principi di diritto sopra esposti, infatti, deve interpretarsi la modifica al regolamento anche alla luce delle circostanze Cont contingenti di carenza di organico. L ha dunque consentito che la nomina alla mansione di non fosse unica prerogativa di una figura professionale del tutto assente all'interno Persona_3 della pianta organica dell'azienda ma tale circostanza non esclude a priori la possibilità che nello svolgimento dell'attività di servizio sia stata adibita una dipendente inquadrata ad un livello inferiore rispetto ai compiti svolti con continuità.
Con riferimento poi al Regolamento succitato deve rilevarsi che all'articolo 3 lo stesso affermi: “Il funzionario esperto responsabile del Settore Economato risponde del proprio operato direttamente ed esclusivamente al Dirigente Responsabile del Servizio Provveditorato/Economato mentre gli economi delegati rispondono al direttore responsabile di afferenza. Essi sono personalmente e legalmente responsabili delle spese sostenute e della regolarità dei pagamenti eseguiti.” […] “Il
Responsabile del Settore Economato e gli economi delegati per le funzioni che sono chiamati a svolgere come gestori di fondi sono considerati agenti contabili e di conseguenza per loro la responsabilità patrimoniale assume anche la configurazione di responsabilità contabile”.
Preso dunque atto della sussistenza di un atto formale di investitura, nonché di profili di responsabilità connessi alla figura che pongono per tabulas dubbi di compatibilità con la declaratoria ex Categoria
C ora Area Assistenti, di si devono valutare le dichiarazioni rese in sede di istruttoria dai testimoni escussi a riprova del fondamento della pretesa del fatto costituto.
Si riportano in primo luogo le dichiarazioni rese dai testi, per poi procedere alla loro valutazione.
In sede di escussione il teste di parte resistente ha dichiarato: “a.d.r. conosco la Testimone_1 ricorrente perché entrambi siamo dipendenti della ASL NA2NORD, attualmente la ricorrente lavora al Cardarelli ma abbiamo lavorato insieme a Frattamaggiore presso l'ufficio Acquisizione Beni e
Servizi detto anche provveditorato dal 2017 fino al suo trasferimento che non ricordo quando è avvenuto. Io lavoro ancora al provveditorato. Adesso sono economo centrale, quando lavoravo unitamente alla ricorrente ero coauditore amministrativo, ovvero svolgevo mansioni di collaborazione. L'economo centrale era la signora L'economo centrale acquista Parte_1 materiale in base alle richieste che provengono dai vari servizi, effettua rimborsi delle spese anticipate da altri settori, custodisce denaro contante e gestisce il conto corrente, solo lui ha le password di accesso al conto. Preciso che solo la ricorrente era formalmente assegnata all'economato, io no ma di fatto ero colui che la coadiuvava. A quel tempo avevo la categoria B, adesso che sono io l'economo centrale ho la categoria C. L'economo centrale coordina i vari economi delegati, ad esempio la delibera di costituzione del fondo per tutti gli economi delegati la fa
9 l'economo centrale e la sottoscrive. Il superiore gerarchico dell'economo centrale è il provveditore.
La delibera di istituzione del fondo di tutti gli economi delegati si fa una volta l'anno, l'attività istruttoria è rimessa all'economo centrale, la somma è sempre la stessa ed è stabilita dalla direzione amministrativa, la cifra complessiva è intorno ai due milioni di euro. La delibera viene preparata dall'economo centrale e sottoposta alla direzione amministrativa”.
Alla medesima udienza il teste di parte ricorrente ha dichiarato: “ho conosciuto la Persona_1 ricorrente presso l'asl napoli 2 nord distretto di Pozzuoli ove prestavo servizio e dove lei fu trasferita all'inizio degli anni 2000. Sono andato in pensione nel 2018. Il servizio è transitato a Frattamaggiore nel 2011. Io ero l'economo centrale dell'azienda fino al 2018, la ricorrente ha svolto sempre compiti relativi al servizio provveditorato, si occupava anche della parte relativa alla predisposizione degli ordini di pagamento. Quando sono andato in pensione al mio posto è subentrata la signora acquisendo la mia stessa funzione. Quando sono andato in pensione ho continuato a Parte_1 svolgere per circa un anno attività di consulenza per l'asl sempre nel settore economato. L'economo centrale è subordinato gerarchicamente ai dirigenti dell'ufficio ma ha una sua autonomia rispetto ai compiti che gli sono assegnati. Gode di autonomia decisionale, gestionale e funzionale, tale autonomia deriva dai regolamenti adottati dall'amministrazione. Provvedere ad acquisire i beni e servizi necessari a far funzionare i servizi aziendali, effettua ordini di acquisto utilizzando un budget che gli viene assegnato all'uopo dall'amministrazione, l'economo utilizza procedure semplificate per far fronte agli acquisti urgenti, senza seguire quelle previste dal codice degli appalti, assumendo la relativa responsabilità contabile. Ha dei collaboratori, la ricorrente aveva il signor e se Tes_1 non sbaglio anche un altro. L'amministrazione accredita annualmente all'economo centrale delle somme deliberando il fondo economale per quell'annualità che viene poi erogato trimestralmente.
Tale fondo supera sicuramente il milione di euro. L'istruttoria necessaria alla delibera è di competenza dell'economo centrale. Quando la ricorrente ha svolto le mansioni di economo centrale vi erano gli economi delegati, rispetto a questi ultimi l'economo centrale aveva mansioni formative ed informative. Quando ero economo centrale avevo la categoria D super e la posizione organizzativa. Ogni trimestre l'economo centrale chiede alla ragioneria il reintegro delle spese sostenute in quel trimestre, quindi rende il conto di quanto ha già operato. Custodisce denaro contante ed ha esclusivamente lui il potere di firma per le operazioni di conto corrente. Redige la determina di chiusura del bilancio annuale. Sul capo i.8: è vero. Capo i.9: è vero capi i.10, i.11. i.12
e i.13: è vero. Mi risulta che gli economi delegati quando io sono andato in pensione avevano tutti la categoria D”.
Il teste di parte ricorrente ha poi dichiarato alla successiva udienza: “a.d.r. sono un Testimone_2 dipendente della , mi occupo di gare d'appalto e precisamente di procedure sotto Parte_4
10 soglia. Lavoro all'ufficio di Frattamaggiore e due volte a settimana sto a Monteruscello, lavoro online quindi posso farlo da qualunque ufficio. Ho conosciuto la ricorrente in ufficio a Monteruscello circa 20 anni fa, non ricordo con precisione cosa faceva all'epoca la ricorrente perché non eravamo nella stessa stanza ma mi sembra che si occupava di liquidazione di fatture. La ricorrente ha svolto le mansioni di economo centrale all'incirca dal 2019 da quando è andato in pensione Per_1
che era il precedente economo centrale e penso che le abbia svolte fino a quando è stata
[...] trasferita al Cardarelli. L'economo centrale coordina gli economi che stanno negli altri distretti, li istruisce quando vengono nominati e gli fa formazione, la ricorrente coordinava due colleghi che facevano parte e fanno tuttora parte dell'ufficio provveditorato, era due suoi collaboratori e lavoravano con lei. L'economo centrale gestisce il conto corrente aziendale che credo sia intestato proprio a lui, procede ad effettuare i pagamenti sia delle spese dei fornitori sia delle spese sostenute dagli altri uffici tipo marche da bollo, o rimborso spese anticipate da dipendenti di altri uffici. Me lo ricordo perché eravamo nella stessa stanza nell'ufficio di Frattamaggiore. Ricordo che la ricorrente faceva il bilancio di programmazione ad inizio anno, i bilanci trimestrali per i quali si interfacciava anche con la ragioneria, e il bilancio di chiusura di fine anno. Inoltre gestiva gli ordini per fare Cont acquisti e per tenere la contabilità sulle piattaforme GEDOC e ”.
Il teste di parte resistente alla medesima udienza ha dichiarato: “a.d.r. sono un Testimone_3
Co dipendente della convenuta con mansioni di direttore del provveditorato dall'1.10.2021. Conosco la ricorrente perché anche lei era assegnata al provveditorato, quando io sono arrivato a dirigere la ricorrente già lavorava al provveditorato. Era assegnata all'economato con mansioni di economo centrale. L'economo centrale effettua un'attività di mero rimborso sia delle spese per acquisti e forniture sia delle spese sostenute da altri dipendenti. L'economo centrale non si occupa del bilancio né di programmazione, tali compiti afferiscono direttamente al direttore di UOC sia per la programmazione effettuata dalla centrale di acquisti sia per quella aziendale diretta, ovvero attività non ricomprese nel piano centrale di acquisti della . L'economo centrale non si occupa di Pt_5 formazione degli economi assegnati ai vari distretti. Ovviamente tutti compongono una rete e cercano di coordinarsi ma non c'è un rapporto gerarchico tra economo centrale ed economi distrettuali. Ho una mia stanza, non lavoravo nella stessa stanza della ma eravamo sullo stesso piano. Parte_1
Non so dire se il conto corrente dell'economato è intestato o meno all'economo centrale”.
Stante l'onere probatorio dell'effettivo svolgimento di mansioni superiori a quello del livello di inquadramento a carico della parte che pretende l'accertamento di tale diritto per il tramite dei connessi fatti costitutivi, alla luce di quanto dichiarato è possibile ritenere che tale onere sia stato esaustivamente assolto, data la concordanza quasi unanime nonché la specificità ed accuratezza delle dichiarazioni tanto dei testimoni di parte ricorrente quanto di quelli di parte resistente.
11 In tema, infatti, di autonomia organizzativa e di coordinamento il teste di parte resistente Tes_1 ha specificato che “Adesso sono economo centrale, quando lavoravo unitamente alla ricorrente ero coauditore amministrativo, ovvero svolgevo mansioni di collaborazione. L'economo centrale era la signora […] Preciso che solo la ricorrente era formalmente assegnata all'economato, io Parte_1 no ma di fatto ero colui che la coadiuvava. […] L'economo centrale coordina i vari economi delegati, ad esempio la delibera di costituzione del fondo per tutti gli economi delegati la fa l'economo centrale e la sottoscrive. Il superiore gerarchico dell'economo centrale è il provveditore”; il teste Per_1
sul punto ha dichiarato che “Ha dei collaboratori, la ricorrente aveva il signor e,
[...] Tes_1 se non sbaglio, anche un altro. […] Quando la ricorrente ha svolto le mansioni di economo centrale vi erano gli economi delegati, rispetto a questi ultimi l'economo centrale aveva mansioni formative ed informative. […] Sul capo i.8: è vero. Capo i.9: è vero capi i.10, i.11. i.12 e i.13: è vero. Mi risulta che gli economi delegati quando io sono andato in pensione avevano tutti la categoria D”; egualmente il teste di parte ricorrente ha dichiarato che “ L'economo centrale coordina Testimone_2 gli economi che stanno negli altri distretti, li istruisce quando vengono nominati e gli fa formazione, la ricorrente coordinava due colleghi che facevano parte e fanno tuttora parte dell'ufficio provveditorato, era due suoi collaboratori e lavoravano con lei”. Unica dichiarazione discordante è stata resa dal teste il quale ha dichiarato che “L'economo centrale non si occupa di Testimone_3 formazione degli economi assegnati ai vari distretti. Ovviamente tutti compongono una rete e cercano di coordinarsi ma non c'è un rapporto gerarchico tra economo centrale ed economi distrettuali. Ho una mia stanza, non lavoravo nella stessa stanza della ma eravamo sullo stesso piano. Parte_1
Non so dire se il conto corrente dell'economato è intestato o meno all'economo centrale”. È tuttavia parere di questo Tribunale che tale dichiarazione non possa da sola acquisire rilevanza di prova piena dell'accertamento negativo del fatto costitutivo stante il tenore generale ed intrinsecamente contraddittorio;
si evidenzia sul punto che nonostante sia previsto dagli atti di regolazione interni dell'azienda che tra i compiti principali dell'economo centrale ci sia la gestione al conto corrente a lui intestato il teste ignori la circostanza pur essendo il direttore del provveditorato seppur dal Tes_3
2021; ulteriori elementi contraddittori sono stati dal medesimo teste resi in altri punti quale per esempio la dichiarazione secondo la quale “L'economo centrale non si occupa del bilancio né di programmazione, tali compiti afferiscono direttamente al direttore di UOC sia per la programmazione effettuata dalla centrale di acquisti sia per quella aziendale diretta, ovvero attività non ricomprese nel piano centrale di acquisti della Soresa” documentalmente posta in discussione, stante il deposito delle delibere di costituzione del fondo economale e delle determine di approvazione del rendiconto economale allegate al ricorso introduttivo.
12 Circa l'attività amministrativa svolta le dichiarazioni rese, esclusa quella del teste risultano Tes_3 anche in tal caso concordanti e specifiche risultando nella formazione e redazione di atti preliminari ed istruttori dei provvedimenti di competenza dell'unità operativa, gli stessi integrati all'interno di relazioni di collaborazione con i dirigenti dei dipartimenti della struttura aziendale.
Tanto esposto consente di ricostruire l'insieme delle attività svolte in concreto come riferibili al superiore inquadramento ex Categoria D del C.C.N.L applicato al rapporto con accoglimento della domanda di parte ricorrente al pagamento delle differenze retributive connesse.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri minimi per lo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione così provvede:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che la ricorrente ha svolto mansioni superiori di
Collaboratore Amministrativo Professionale di cui alla ex categoria D del CCNL Comparto
Sanità, ora Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari dal 01.01.2019 e sino al giugno
2023;
- Condanna parte resistente al pagamento delle differenze Controparte_1
retributive maturate e non percepite in favore di parte ricorrente per il periodo dal 01.01.2019 al giugno 2023;
- Condanna parte resistente al pagamento delle spese di Controparte_1
lite in favore di parte ricorrente che si liquidano in euro 2695, oltre contributo unificato, IVA e
CPA come per legge e rimborso spese forfettario al 15%, con attribuzione ai procuratori anticipatari.
Si comunichi,
Aversa, 25.11.2025
Il giudice del Lavoro
Dott.ssa Ida PO
13 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro Dott.ssa Ida
PO all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 24.11.2025, ha depositato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4770/2024 R.G. vertente
TRA
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dagli Parte_1
avv.ti Ettore Leperino e Alfonso Leperino, elettivamente domiciliata in Napoli alla via Giuseppe
Ricciardi n. 28, come in atti
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t, rappresentata e difesa dall'avv. Annalisa Sarnataro, elettivamente domiciliata presso la sede dell'ente sita in Frattamaggiore (NA) alla via Michelangelo Lupoli n. 27, come in atti
Resistente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di ricorso depositato in data 12.04.2024 parte ricorrente in epigrafe ha dedotto:
- di essere stata assunta dalla nel 1999 e di aver acquisito il profilo Controparte_2 professionale di assistente amministrativo del CCNL Comparto Sanità con inquadramento nella Categoria C4 nell'anno 2008/2009 e fino al giugno 2023 data nella quale si è
1 trasferita per mobilità presso l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Antonio
Cardarelli;
- di essere stata assegnata con il profilo professionale suddetto all'U.O.C. “Acquisizione
Beni e Servizi” presso il Palazzo Rescigno sito in Frattamaggiore (NA) alla via Lupoli;
- di essere stata nominata Economo Servizi Gerali con deliberazione n. 1330 del 21/11/2018 in sostituzione del collega posto in quiescenza perché in possesso di Persona_1 adeguata competenza in materia nonché già collaboratrice nello specifico ufficio economale oltre che per carenza di personale afferente alla Categoria D in servizio presso l Pt_2
- che il profilo professionale del collega sostituito per lo svolgimento del Persona_1 medesimo ufficio era di “collaboratore amministrativo professionale – esperto” Categoria
DS;
- che per tali ragioni a far data dal 01.01.2019 la ricorrente è stata assegnata all'unità operativa di Provveditorato ed Economato con mansioni di Economo Servizi Centrale nella gestione del Conto Corrente n. 300010 a lei stessa intestato;
- che sono state a lei assegnate dalla medesima data di presa dell'incarico due unità operative dell'area amministrativa in supporto il sig. inquadrato nel Persona_2 profilo di “assistente amministrativo”, categoria C, ed il sig. Parte_3 inquadrato nel profilo di “coadiutore amministrativo”, categoria BS;
- di aver svolto attività lavorativa dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 15:30, provvedendo: agli ordini di acquisti di tutte le Unità Operative Complesse afferenti alla
Direzione Strategica e di taluni Dipartimenti aziendali facenti capo alla , Controparte_2 autonomamente acquisendo i preventivi dai vari fornitori e scegliendo i più convenienti, effettuando gli ordini con la propria utenza sulle piattaforme dedicate, ricevendo e verificando i documenti di trasporto nonché predisponendo i pagamenti;
alla gestione del conto corrente istruendo e redigendo la delibera per la costituzione di un fondo per gli economi delegati, chiudendo trimestralmente il rendiconto della propria cassa economale nonché redigendo e istruendo la determina per i dati verificati e rielaborati ai fini del reintegro del c.d. speso;
alla formalizzazione della proposta di nomina degli economi delegati istruendo apposita delibera nonché formando gli stessi neo nominati;
predisponendo la determina di chiusura del bilancio annuale nonché coadiuvando e collaborando con il Direttore dell'Esecuzione dei contratti in materia di appalti;
partecipando in quanto membro delle staff del RUP nelle procedura di gara per la fornitura
2 di dispositivi medici verificando la conformità amministrativa e contabile dei contratti di appalto;
- di aver tanto svolto completamente in autonomia tanto coordinando le unità operative tanto procedendo alla formazione delle stesse, avendo come unico referente gerarchico il
Provveditore come previsto dall'art.3 del Regolamento per la gestione dei fondi economato incassi e pagamenti;
- Che con delibera n. 1837 del 2021 l ha disposto che l 'economato delegato deve CP_1 essere un funzionario con posizione organizzativa, non riconosciuta alla ricorrente.
Tanto premesso in fatto ha adito il Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del Lavoro chiedendo: “A)Accertare e dichiarare che la ricorrente ha svolto mansioni superiori di
“Collaboratore Amministrativo Professionale”, di cui alla categoria D del CCNL Comparto Sanità, confluito nell‟Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari dall‟1 gennaio 2023, quanto meno per il periodo dall‟1 gennaio 2019 fino al giugno 2023; B) Accertare e dichiarare che la stessa ha diritto, anche ai sensi dell‟art. 28 CCNL Comparto Sanità 1998 – 2001, a percepire le differenze retributive maturate, per il periodo dall‟1 gennaio 2019 al giugno 2023, tra la fascia economica iniziale della categoria D, profilo professionale di “Collaboratore Amministrativo Professionale”, e la fascia economica iniziale della categoria C, profilo professionale di “Assistente Amministrativo”
e, dall‟1 gennaio 2023 fino ad oggi, tra l‟Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari e l‟Area degli Assistenti, oltre alle ulteriori differenze economiche maturate anche in relazione alle voci accessorie della retribuzione collegate alla superiore categoria D (compenso per lavoro straordinario, indennità incentivazione e miglioramento del servizio, ecc.) e per l‟effetto
C)Condannare la , in persona del Direttore Generale pro tempore, a corrispondere Controparte_3 alla ricorrente le differenze retributive maturate, per il periodo dall‟1 gennaio 2029 al giugno 2023, tra la fascia economica iniziale della categoria D, profilo professionale di “Collaboratore
Amministrativo Professionale”, e la fascia economica iniziale della categoria C, profilo professionale di “Assistente Amministrativo” e, dall‟1 gennaio 2023 fino ad oggi, tra l‟Area dei
Professionisti della Salute e dei Funzionari e l‟Area degli Assistenti, oltre le ulteriori differenze economiche maturate in relazione alle voci accessorie della retribuzione collegate alla superiore categoria D (compenso per lavoro straordinario, indennità incentivazione e miglioramento del servizio, ecc.), oltre interessi legali, il tutto da quantificarsi in separato giudizio” il tutto con vittoria delle spese di lite con attribuzione al procuratore antistatari.
Regolarmente instaurato il contraddittorio si è costituta la la quale ha contestato Controparte_2 quanto dedotto in ricorso concludendo per il rigetto dello stesso perché infondato in fatto ed in diritto.
3 Ammessa ed espletata l'istruttoria per il tramite dell'escussione dei testi, disposta la sostituzione dell'udienza del 24.11.2025 con la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa, con la presente sentenza, depositata nel termine previsto dalla norma citata, sulle note di trattazione scritta delle parti.
***
Il thema decidendum del presente giudizio ha ad oggetto il riconoscimento dell'espletamento di mansioni di un livello di inquadramento superiore rispetto a quello formalizzato nel contratto di lavoro all'interno di un rapporto di pubblico impiego, con le conseguenti differenze retributive maturate.
In via preliminare deve ricostruirsi l'assetto normativo e giurisprudenziale di riferimento.
In tema di espletamento di fatto di mansioni superiori norma cardine è rappresentata dall'articolo 52 del D.Lgs. n.165 del 2001 il quale statuisce che: “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a). L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione”.
Il legislatore ha però previsto ipotesi derogatorie a tale comando normativo di cui al secondo comma del medesimo articolo ove si prevedono regimi speciali medio tempore in ipotesi di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto e di vacanza di posti in organico, per il tempo necessario alla definizione dei procedimenti di copertura degli stessi e comunque per no più di 12 mesi. Al comma 5 inoltre ha previsto che: “Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave”.
Quanto detto osserva il Tribunale che in tema di pubblico impiego privatizzato l'esercizio di mansioni superiori in nessun caso può fa sorgere il diritto alla definitiva acquisizione della diversa qualifica, tanto che, ove l'assegnazione venga disposta dal datore senza che ricorrano i presupposti previsti dalla legge, la stessa è affetta da nullità e il dipendente può solo rivendicare il trattamento retributivo corrispondente alla qualità e quantità del lavoro prestato, limitatamente al periodo in cui la prestazione
è stata eseguita.
4 Tuttavia, il diritto al compenso per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori, invece, può essere riconosciuto nella misura indicata nel Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 52, comma 5, e non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni o alle previsioni dei contratti collettivi, posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all'intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all'articolo 36 Cost..
Tale inquadramento normativo è sorretto altresì da costante giurisprudenza di legittimità secondo la quale, in materia di pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori, da riconoscersi nella misura indicata nel Decreto Legislativo n. 165 del
2001, articolo 52, comma 5, non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni o alle previsioni dei contratti collettivi, posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all'intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all'articolo
36 Cost..
Inoltre, in materia di ius variandi la Suprema Corte con ordinanza resta il 26 novembre 2020 depositata in data 12.02.2021 n. 3666 ha precisato che: ““E' erronea l'affermazione che il legislatore avrebbe introdotto nell'impiego pubblico, con riguardo allo ius variandi, il concetto di equivalenza sostanziale.
4.3. Come affermato e ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 29264 del 2019, 21485 del 2020) il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, comma 1, stabilendo, nel testo anteriore alla riforma di cui al D.Lgs. n. 150 del 2009, che lo ius variandi possa essere esercitato all'interno delle mansioni
"considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale dei contratti collettivi", rimette palesemente alla fonte negoziale l'identificazione, rilevante anche ai fini e per gli effetti dei successivi commi 3, 4 e 5 in tema di mansioni superiori, di quanto, rispetto alle attività di lavoro svolte, possa dirsi rientrare o meno nei compiti propri della classificazione ricevuta. Tale orientamento non appare smentito neppure dalla citata riforma dell'art. 52, di cui al D.Lgs. n. 150 del 2009.
Infatti, la previsione dell'inquadramento in aree funzionali, al cui interno la progressione economica
è regolata esclusivamente sulla base di fasce di merito (comma 1-bis), in una con la persistente previsione per cui i trattamenti economici (che come è normale sono scanditi sulla base della tipologia del lavoro svolto) sono definiti dalla contrattazione collettiva (art. 45, comma 1) e soprattutto con la generale competenza di tale contrattazione rispetto alla disciplina del rapporto di lavoro (art. 40, comma 1), fanno pianamente comprendere come, pur non contenendo più l'art. 52,
5 comma 1, un espresso rinvio in proposito, la classificazione, nei termini appena detti, resti appannaggio dei CCNL.
Vale dunque il consolidato orientamento per cui "in tema di pubblico impiego privatizzato, il D.Lgs.
n. 165 del 2001, art. 52 assegna rilievo solo al criterio dell'equivalenza formale delle mansioni, con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che il giudice possa sindacare la natura equivalente della mansione, non potendosi avere riguardo alla norma generale di cui all'art. 2103 c.c." (Cass. 16 luglio
2018, n. 18817; Cass. 26 marzo 2014, n. 7106; Cass. 5 agosto 2010, n. 18283; Cass. 11 maggio 2010,
n. 11405; Cass. 21 maggio 2009, n. 11835; Cass., S.U., 4 aprile 2008., n. 8740)”.
Tanto premesso in diritto come generale inquadramento deve essere calato nella fattispecie concreta oggetto del presente giudizio.
Parte ricorrente ha correttamente dedotto ed allegato in ricorso di essere stata inquadrata nella categoria C fascia 3 qualifica di assistente amministrativo del C.C.N.L. Comparto Sanità. La suddivisione dei profili di inquadramento ha subito delle modifiche nel corso del rapporto di lavoro dovendosi ricostruirlo alla luce delle discipline contrattuali a partire dal C.C.N.L. Comparto Sanità
1998-2001 sino a quello siglato per il biennio 2019-2021.
Specificamente il secondo il C.C.N.L. Comparto Sanità 1998-2001 con riferimento alla Categoria C enuncia: “ Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche specialistiche di base, capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti. Profili professionali. […] PERSONALE
AMMINISTRATIVO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO Svolge mansioni amministrativo-contabili complesse - anche mediante l'ausilio di apparecchi terminali meccanografici o elettronici o di altro macchinario - quali, ad esempio, ricezione e l'istruttoria di documenti, compiti di segreteria, attività di informazione ai cittadini, collaborazione ad attività di programmazione, studio e ricerca”.
La medesima fonte contrattuale con riferimento alla Categoria D enuncia: “Appartengono a questa categoria i lavoratori che, ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale;
Appartengono altresì a questa categoria - nel livello economico D super
6 (Ds) - i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che, oltre alle conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, richiedono a titolo esemplificativo e anche disgiuntamente: autonomia e responsabilità dei risultati conseguiti;
ampia discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative di assegnazione;
funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane;
coordinamento di attività didattica;
iniziative di programmazione e proposta. Profili professionali. […] COLLABORATORE AMMINISTRATIVO-
PROFESSIONALE Svolge attività amministrative che comportano un'autonoma elaborazione di atti preliminari e istruttori dei provvedimenti di competenza dell'unità operativa in cui è inserito;
collabora con il personale inserito nella posizione Ds e con i dirigenti nelle attività di studio e programmazione. Le attività lavorative del collaboratore amministrativo-professionale possono svolgersi - oltre che nel settore amministrativo - anche nei settori statistico, sociologico e legale, secondo le esigenze organizzative e funzionali delle aziende ed enti nonché i requisiti culturali e professionali posseduti dal personale interessato”.
Tale assetto di classificazione dei profili professionali come integrato dall'allegato 1 del CCNL integrativo del 20.09.2001 e dall'allegato 1 del CCNL del 19.04.004 è stato successivamente modificato con il C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Sanita' triennio 2019 – 2021 sottoscritto il 02.11.2022 il quale agli articoli 15, 16 e 17 ne dava la disciplina di primo inquadramento rimandando alle declaratorie all'interno dell'Allegato 1. La principale novità risiede nell'introduzione dell'articolazione in cinque aree del personale sulla base di differenti livelli di conoscenza, abilità e competenze professionali ed in particolare in: a) Area del personale di supporto b) Area degli operatori c) Area degli assistenti d) Area dei professionisti della salute e dei funzionari e) Area del personale di elevata qualificazione.
Per quanto attiene al caso di spece, devono dunque essere analizzate le declaratorie di cui all'Area
Assistenti (nella quale è confluita la precedente Categoria C) e di quelle di cui all'Area dei professionisti della salute e dei funzionari (nella quale è confluita la precedente Categoria D).
Specificatamente appartengono all'Area Assistenti: “[…] i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche specialistiche di base, buona conoscenza informatica, capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti. […] Personale del ruolo amministrativo Assistente amministrativo Svolge mansioni amministrativo-contabili complesse - anche mediante l'ausilio di tecnologia elettronica e/o informatica - quali, ad esempio, ricezione e l'istruttoria di documenti, compiti di segreteria, attività di informazione ai cittadini, collaborazione ad attività di
7 programmazione, studio e ricerca. Requisiti per l'accesso: diploma di istruzione secondaria di secondo grado”.
Appartengono all'Area dei professionisti della salute e dei funzionari, invece: “[…] i lavoratori strutturalmente inseriti nei processi clinici, assistenziali e produttivi e nei sistemi di erogazione dei servizi e delle attività dirette al controllo e alla protezione dell'ambiente, alla prevenzione, all'esposizione, all'analisi dei fattori di rischio potenzialmente nocivi e pericolosi per la salute e la sicurezza degli ambienti di lavoro e per l'uomo e di tutti gli esseri viventi, quali quelli garantiti dai
Dipartimenti di Prevenzione e dalle ARPA che, nel quadro di indirizzi generali, assicurano il presidio di importanti e diversi processi, svolgono attività di vigilanza, controllo, ispezione, analisi e valutazione, monitoraggio e prevenzione concorrendo al raggiungimento degli obiettivi stabiliti, assicurando la qualità̀ dei servizi e dei risultati, la circolarità̀ delle comunicazioni,
l'integrazione/facilitazione dei processi, la consulenza, il coordinamento delle eventuali risorse affidate, anche attraverso la responsabilità diretta di strutture organizzative di media complessità.
[…] Collaboratore amministrativo-professionale Svolge attività amministrative che comportano una autonoma elaborazione di atti preliminari e istruttori dei provvedimenti di competenza dell'unità operativa in cui è inserito;
collabora con il personale inserito nell'Area dei professionisti della salute e dei funzionari e con i dirigenti nelle attività di studio e programmazione. Le attività lavorative del collaboratore amministrativo-professionale possono svolgersi - oltre che nel settore amministrativo
- anche nei settori statistico, sociologico e legale, secondo le esigenze organizzative e funzionali delle
Aziende o Enti nonché i requisiti culturali e professionali posseduti dal personale interessato.
Requisiti per l'accesso: laurea corrispondente allo specifico settore di attività di assegnazione, secondo le indicazioni del bando”.
Tanto premesso, nel caso di specie, parte ricorrente ha provato il proprio livello di inquadramento nel periodo dedotto alla ex categoria C attuale area assistenti (cfr. buste paga allegate al ricorso).
Cont È stato inoltre dedotto e non contestato da parte resistente la circostanza per la quale l convenuta ha conferito l'incarico di Economo Servizi Centrali alla ricorrente con deliberazione n. 1330 del
21.11.2018. Con la suddetta deliberazione è stato preso atto tanto della possibilità di nominare l'attuale parte istante, inquadrata nella ex Categoria C, Economo Centrale stante la modifica al
Regolamento per la gestione del Fondo economale così come modificato dalla deliberazione n. 1243 del 02.11.2018, anche considerando la carenza di personale afferente alla ex Categoria D nonché prendendo atto del possesso della lavoratrice di adeguata competenza in materia.
Tale modifica regolamentare, così come riferito da entrambe le parti costituite, costituisce un rilevante snodo normativo del rapporto di lavoro, tuttavia non precludendo la valutazione in merito
8 dell'effettivo svolgimento in concreto delle mansioni svolte. In applicazione dei principi di diritto sopra esposti, infatti, deve interpretarsi la modifica al regolamento anche alla luce delle circostanze Cont contingenti di carenza di organico. L ha dunque consentito che la nomina alla mansione di non fosse unica prerogativa di una figura professionale del tutto assente all'interno Persona_3 della pianta organica dell'azienda ma tale circostanza non esclude a priori la possibilità che nello svolgimento dell'attività di servizio sia stata adibita una dipendente inquadrata ad un livello inferiore rispetto ai compiti svolti con continuità.
Con riferimento poi al Regolamento succitato deve rilevarsi che all'articolo 3 lo stesso affermi: “Il funzionario esperto responsabile del Settore Economato risponde del proprio operato direttamente ed esclusivamente al Dirigente Responsabile del Servizio Provveditorato/Economato mentre gli economi delegati rispondono al direttore responsabile di afferenza. Essi sono personalmente e legalmente responsabili delle spese sostenute e della regolarità dei pagamenti eseguiti.” […] “Il
Responsabile del Settore Economato e gli economi delegati per le funzioni che sono chiamati a svolgere come gestori di fondi sono considerati agenti contabili e di conseguenza per loro la responsabilità patrimoniale assume anche la configurazione di responsabilità contabile”.
Preso dunque atto della sussistenza di un atto formale di investitura, nonché di profili di responsabilità connessi alla figura che pongono per tabulas dubbi di compatibilità con la declaratoria ex Categoria
C ora Area Assistenti, di si devono valutare le dichiarazioni rese in sede di istruttoria dai testimoni escussi a riprova del fondamento della pretesa del fatto costituto.
Si riportano in primo luogo le dichiarazioni rese dai testi, per poi procedere alla loro valutazione.
In sede di escussione il teste di parte resistente ha dichiarato: “a.d.r. conosco la Testimone_1 ricorrente perché entrambi siamo dipendenti della ASL NA2NORD, attualmente la ricorrente lavora al Cardarelli ma abbiamo lavorato insieme a Frattamaggiore presso l'ufficio Acquisizione Beni e
Servizi detto anche provveditorato dal 2017 fino al suo trasferimento che non ricordo quando è avvenuto. Io lavoro ancora al provveditorato. Adesso sono economo centrale, quando lavoravo unitamente alla ricorrente ero coauditore amministrativo, ovvero svolgevo mansioni di collaborazione. L'economo centrale era la signora L'economo centrale acquista Parte_1 materiale in base alle richieste che provengono dai vari servizi, effettua rimborsi delle spese anticipate da altri settori, custodisce denaro contante e gestisce il conto corrente, solo lui ha le password di accesso al conto. Preciso che solo la ricorrente era formalmente assegnata all'economato, io no ma di fatto ero colui che la coadiuvava. A quel tempo avevo la categoria B, adesso che sono io l'economo centrale ho la categoria C. L'economo centrale coordina i vari economi delegati, ad esempio la delibera di costituzione del fondo per tutti gli economi delegati la fa
9 l'economo centrale e la sottoscrive. Il superiore gerarchico dell'economo centrale è il provveditore.
La delibera di istituzione del fondo di tutti gli economi delegati si fa una volta l'anno, l'attività istruttoria è rimessa all'economo centrale, la somma è sempre la stessa ed è stabilita dalla direzione amministrativa, la cifra complessiva è intorno ai due milioni di euro. La delibera viene preparata dall'economo centrale e sottoposta alla direzione amministrativa”.
Alla medesima udienza il teste di parte ricorrente ha dichiarato: “ho conosciuto la Persona_1 ricorrente presso l'asl napoli 2 nord distretto di Pozzuoli ove prestavo servizio e dove lei fu trasferita all'inizio degli anni 2000. Sono andato in pensione nel 2018. Il servizio è transitato a Frattamaggiore nel 2011. Io ero l'economo centrale dell'azienda fino al 2018, la ricorrente ha svolto sempre compiti relativi al servizio provveditorato, si occupava anche della parte relativa alla predisposizione degli ordini di pagamento. Quando sono andato in pensione al mio posto è subentrata la signora acquisendo la mia stessa funzione. Quando sono andato in pensione ho continuato a Parte_1 svolgere per circa un anno attività di consulenza per l'asl sempre nel settore economato. L'economo centrale è subordinato gerarchicamente ai dirigenti dell'ufficio ma ha una sua autonomia rispetto ai compiti che gli sono assegnati. Gode di autonomia decisionale, gestionale e funzionale, tale autonomia deriva dai regolamenti adottati dall'amministrazione. Provvedere ad acquisire i beni e servizi necessari a far funzionare i servizi aziendali, effettua ordini di acquisto utilizzando un budget che gli viene assegnato all'uopo dall'amministrazione, l'economo utilizza procedure semplificate per far fronte agli acquisti urgenti, senza seguire quelle previste dal codice degli appalti, assumendo la relativa responsabilità contabile. Ha dei collaboratori, la ricorrente aveva il signor e se Tes_1 non sbaglio anche un altro. L'amministrazione accredita annualmente all'economo centrale delle somme deliberando il fondo economale per quell'annualità che viene poi erogato trimestralmente.
Tale fondo supera sicuramente il milione di euro. L'istruttoria necessaria alla delibera è di competenza dell'economo centrale. Quando la ricorrente ha svolto le mansioni di economo centrale vi erano gli economi delegati, rispetto a questi ultimi l'economo centrale aveva mansioni formative ed informative. Quando ero economo centrale avevo la categoria D super e la posizione organizzativa. Ogni trimestre l'economo centrale chiede alla ragioneria il reintegro delle spese sostenute in quel trimestre, quindi rende il conto di quanto ha già operato. Custodisce denaro contante ed ha esclusivamente lui il potere di firma per le operazioni di conto corrente. Redige la determina di chiusura del bilancio annuale. Sul capo i.8: è vero. Capo i.9: è vero capi i.10, i.11. i.12
e i.13: è vero. Mi risulta che gli economi delegati quando io sono andato in pensione avevano tutti la categoria D”.
Il teste di parte ricorrente ha poi dichiarato alla successiva udienza: “a.d.r. sono un Testimone_2 dipendente della , mi occupo di gare d'appalto e precisamente di procedure sotto Parte_4
10 soglia. Lavoro all'ufficio di Frattamaggiore e due volte a settimana sto a Monteruscello, lavoro online quindi posso farlo da qualunque ufficio. Ho conosciuto la ricorrente in ufficio a Monteruscello circa 20 anni fa, non ricordo con precisione cosa faceva all'epoca la ricorrente perché non eravamo nella stessa stanza ma mi sembra che si occupava di liquidazione di fatture. La ricorrente ha svolto le mansioni di economo centrale all'incirca dal 2019 da quando è andato in pensione Per_1
che era il precedente economo centrale e penso che le abbia svolte fino a quando è stata
[...] trasferita al Cardarelli. L'economo centrale coordina gli economi che stanno negli altri distretti, li istruisce quando vengono nominati e gli fa formazione, la ricorrente coordinava due colleghi che facevano parte e fanno tuttora parte dell'ufficio provveditorato, era due suoi collaboratori e lavoravano con lei. L'economo centrale gestisce il conto corrente aziendale che credo sia intestato proprio a lui, procede ad effettuare i pagamenti sia delle spese dei fornitori sia delle spese sostenute dagli altri uffici tipo marche da bollo, o rimborso spese anticipate da dipendenti di altri uffici. Me lo ricordo perché eravamo nella stessa stanza nell'ufficio di Frattamaggiore. Ricordo che la ricorrente faceva il bilancio di programmazione ad inizio anno, i bilanci trimestrali per i quali si interfacciava anche con la ragioneria, e il bilancio di chiusura di fine anno. Inoltre gestiva gli ordini per fare Cont acquisti e per tenere la contabilità sulle piattaforme GEDOC e ”.
Il teste di parte resistente alla medesima udienza ha dichiarato: “a.d.r. sono un Testimone_3
Co dipendente della convenuta con mansioni di direttore del provveditorato dall'1.10.2021. Conosco la ricorrente perché anche lei era assegnata al provveditorato, quando io sono arrivato a dirigere la ricorrente già lavorava al provveditorato. Era assegnata all'economato con mansioni di economo centrale. L'economo centrale effettua un'attività di mero rimborso sia delle spese per acquisti e forniture sia delle spese sostenute da altri dipendenti. L'economo centrale non si occupa del bilancio né di programmazione, tali compiti afferiscono direttamente al direttore di UOC sia per la programmazione effettuata dalla centrale di acquisti sia per quella aziendale diretta, ovvero attività non ricomprese nel piano centrale di acquisti della . L'economo centrale non si occupa di Pt_5 formazione degli economi assegnati ai vari distretti. Ovviamente tutti compongono una rete e cercano di coordinarsi ma non c'è un rapporto gerarchico tra economo centrale ed economi distrettuali. Ho una mia stanza, non lavoravo nella stessa stanza della ma eravamo sullo stesso piano. Parte_1
Non so dire se il conto corrente dell'economato è intestato o meno all'economo centrale”.
Stante l'onere probatorio dell'effettivo svolgimento di mansioni superiori a quello del livello di inquadramento a carico della parte che pretende l'accertamento di tale diritto per il tramite dei connessi fatti costitutivi, alla luce di quanto dichiarato è possibile ritenere che tale onere sia stato esaustivamente assolto, data la concordanza quasi unanime nonché la specificità ed accuratezza delle dichiarazioni tanto dei testimoni di parte ricorrente quanto di quelli di parte resistente.
11 In tema, infatti, di autonomia organizzativa e di coordinamento il teste di parte resistente Tes_1 ha specificato che “Adesso sono economo centrale, quando lavoravo unitamente alla ricorrente ero coauditore amministrativo, ovvero svolgevo mansioni di collaborazione. L'economo centrale era la signora […] Preciso che solo la ricorrente era formalmente assegnata all'economato, io Parte_1 no ma di fatto ero colui che la coadiuvava. […] L'economo centrale coordina i vari economi delegati, ad esempio la delibera di costituzione del fondo per tutti gli economi delegati la fa l'economo centrale e la sottoscrive. Il superiore gerarchico dell'economo centrale è il provveditore”; il teste Per_1
sul punto ha dichiarato che “Ha dei collaboratori, la ricorrente aveva il signor e,
[...] Tes_1 se non sbaglio, anche un altro. […] Quando la ricorrente ha svolto le mansioni di economo centrale vi erano gli economi delegati, rispetto a questi ultimi l'economo centrale aveva mansioni formative ed informative. […] Sul capo i.8: è vero. Capo i.9: è vero capi i.10, i.11. i.12 e i.13: è vero. Mi risulta che gli economi delegati quando io sono andato in pensione avevano tutti la categoria D”; egualmente il teste di parte ricorrente ha dichiarato che “ L'economo centrale coordina Testimone_2 gli economi che stanno negli altri distretti, li istruisce quando vengono nominati e gli fa formazione, la ricorrente coordinava due colleghi che facevano parte e fanno tuttora parte dell'ufficio provveditorato, era due suoi collaboratori e lavoravano con lei”. Unica dichiarazione discordante è stata resa dal teste il quale ha dichiarato che “L'economo centrale non si occupa di Testimone_3 formazione degli economi assegnati ai vari distretti. Ovviamente tutti compongono una rete e cercano di coordinarsi ma non c'è un rapporto gerarchico tra economo centrale ed economi distrettuali. Ho una mia stanza, non lavoravo nella stessa stanza della ma eravamo sullo stesso piano. Parte_1
Non so dire se il conto corrente dell'economato è intestato o meno all'economo centrale”. È tuttavia parere di questo Tribunale che tale dichiarazione non possa da sola acquisire rilevanza di prova piena dell'accertamento negativo del fatto costitutivo stante il tenore generale ed intrinsecamente contraddittorio;
si evidenzia sul punto che nonostante sia previsto dagli atti di regolazione interni dell'azienda che tra i compiti principali dell'economo centrale ci sia la gestione al conto corrente a lui intestato il teste ignori la circostanza pur essendo il direttore del provveditorato seppur dal Tes_3
2021; ulteriori elementi contraddittori sono stati dal medesimo teste resi in altri punti quale per esempio la dichiarazione secondo la quale “L'economo centrale non si occupa del bilancio né di programmazione, tali compiti afferiscono direttamente al direttore di UOC sia per la programmazione effettuata dalla centrale di acquisti sia per quella aziendale diretta, ovvero attività non ricomprese nel piano centrale di acquisti della Soresa” documentalmente posta in discussione, stante il deposito delle delibere di costituzione del fondo economale e delle determine di approvazione del rendiconto economale allegate al ricorso introduttivo.
12 Circa l'attività amministrativa svolta le dichiarazioni rese, esclusa quella del teste risultano Tes_3 anche in tal caso concordanti e specifiche risultando nella formazione e redazione di atti preliminari ed istruttori dei provvedimenti di competenza dell'unità operativa, gli stessi integrati all'interno di relazioni di collaborazione con i dirigenti dei dipartimenti della struttura aziendale.
Tanto esposto consente di ricostruire l'insieme delle attività svolte in concreto come riferibili al superiore inquadramento ex Categoria D del C.C.N.L applicato al rapporto con accoglimento della domanda di parte ricorrente al pagamento delle differenze retributive connesse.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri minimi per lo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione così provvede:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che la ricorrente ha svolto mansioni superiori di
Collaboratore Amministrativo Professionale di cui alla ex categoria D del CCNL Comparto
Sanità, ora Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari dal 01.01.2019 e sino al giugno
2023;
- Condanna parte resistente al pagamento delle differenze Controparte_1
retributive maturate e non percepite in favore di parte ricorrente per il periodo dal 01.01.2019 al giugno 2023;
- Condanna parte resistente al pagamento delle spese di Controparte_1
lite in favore di parte ricorrente che si liquidano in euro 2695, oltre contributo unificato, IVA e
CPA come per legge e rimborso spese forfettario al 15%, con attribuzione ai procuratori anticipatari.
Si comunichi,
Aversa, 25.11.2025
Il giudice del Lavoro
Dott.ssa Ida PO
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