CASS
Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/01/2026, n. 1771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1771 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SA NI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/03/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIO COSTANTINI che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio Penale Sent. Sez. 3 Num. 1771 Anno 2026 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 03/12/2025 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 20/03/2025, la Corte di appello di Reggio Calabria, in conferma della sentenza emessa dal giudice di primo grado, ha condannato NI AN alla pena di anni due di reclusione per il reato previsto e punito dall'art. 7, commi 1 e 2, D.L. n.4/2019, perché in data 18/06/2020 aveva presentato istanza volta a ottenere il reddito di cittadinanza omettendo di fornire le informazioni dovute e, in particolare, non comunicando di essere sottoposta a misura alternativa alla detenzione con decorrenza dal 15/02/2018, circostanza ostativa al conseguimento del beneficio. 2.Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione l'imputata, affidando il ricorso a tre motivi. 2.1.Con il primo motivo, la ricorrente deduce vizio della motivazione e violazione dell'art. 131 bis cod. pen. in relazione alla mancata valutazione dei presupposti applicativi della causa di non punibilità. Il giudice a quo non ha adeguatamente vagliato le doglianze formulate con il secondo motivo dell'atto d'appello con il quale la ricorrente aveva evidenziato la mancata percezione del reddito di cittadinanza e dunque l'assenza del profitto del reato e l'assenza di un danno effettivo economico a carico dell'ente pubblico. Nell'atto d'appello era stata anche formulata la richiesta di assoluzione per insussistenza dell'elemento oggettivo del reato, non essendovi prova che l'imputata abbia effettivamente percepito il beneficio. Pertanto, quantomeno in ordine alla specifica valutazione dell'esiguità del danno e del pericolo, il giudice a quo avrebbe dovuto adeguatamente motivare. La Corte territoriale non ha valutato le suddette doglianze, limitandosi a formulare valutazioni del tutto assertive in merito al profilo oggettivo della condotta e senza considerare che la ricorrente si era rivolta a un CAF per la compilazione dell'apposito modulo, fornendo i documenti richiesti e indicando il proprio reddito;
specifica, peraltro, che nel suddetto modello di domanda non vi è neppure un campo specifico dedicato alla dichiarazione delle pendenze giudiziarie. La Corte non ha neppure tenuto in considerazione che in sede dibattimentale è emerso che l'imputata non ha percepito il reddito di cittadinanza e che pertanto non si è cagionato alcun danno economico a carico dell'Ente. 2.2.Con il secondo motivo di ricorso (enumerato come terzo) la ricorrente deduce violazione dell'art. 62 bis cod. pen., e lamenta l'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio. La circostanze del caso avrebbero imposto, viceversa, un'attenta valutazione non solo delle modalità della condotta ma anche della esiguità del danno. Si precisa che in sede dibattimentale il teste di polizia giudiziaria ha chiaramente affermato che non vi è stata alcuna erogazione del reddito di cittadinanza, nè è stato accertato che la ricorrente abbia effettivamente conseguito il sussidio;
anche sotto questo profilo il trattamento sanzionatorio avrebbe dovuto essere più mite, quantomeno con applicazione di una pena contenuta dai limiti edittali. 1 3.11 Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria in ordine alla condizione di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.La doglianza concernente il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio è manifestamente infondata. Si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489). Né è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez.3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 28269). Nel caso in disamina, il giudice ha richiamato i precedenti penali da cui è gravata la ricorrente e il certificato penale in atti, ciò che connota negativamente la personalità della ricorrente conferendole un rilievo criminologico preclusivo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche. Quanto alle determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio, esse sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. / Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento al negativo profilo personologico della ricorrente e ritenuto congruo il trattamento sanzionatorio determinato dal primo giudice, il quale peraltro, ha applicato il minimo edittale previsto dall'art. 7 comma 1 D.L. n.4/2019, pari ad anni due di reclusione. 2. E', invece, fondata la doglianza concernente il diniego della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod. pen. Si ribadisce che, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità necessita di una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., della modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo, mentre l'abitualità sussiste allorché l'agente, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame, rientrando nel novero degli illeciti valutabili, non solo le condanne irrevocabili e 2 gli illeciti sottoposti alla sua cognizione, ma anche i reati in precedenza ritenuti non punibili ex art. 131-bis cod. pen. (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 e Rv. 266591). Tuttavia, nel caso in disamina il provvedimento gravato è affetto dal vizio di motivazione apparente, che integra violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. norma che, come è noto, impone l'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali e che, in ossequio a quanto prescritto dall'art. 111, comma sesto, Cost., prevede che le sentenze e le ordinanze debbano essere motivate a pena di nullità. Costituisce infatti ius receptum che la mancanza assoluta di motivazione e la motivazione meramente apparente integrano il vizio di violazione di legge deducibile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., venendo in rilievo l'inosservanza dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. (Sez.1, n. 11721 del 14/03/2025, Rv. 287771). Questo vizio è ravvisabile allorchè la motivazione sia completamente priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, oppure le linee argomentative siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento. Nel caso in disamina non si evince quale sia stato l'iter logico -giuridico esperito dal giudice di merito per pervenire all'asserto relativo al diniego della causa di non punibilità, essendosi il giudice a quo limitato ad affermare che non ricorrono le condizioni e i presupposti di applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., e a richiamare - a supporto dell'argomentazione - la condotta contestata alla ricorrente, che ha maliziosamente taciuto di comunicare un elemento ostativo alla concessione del beneficio economico a lei non spettante, integrante il reato previsto e punito dall'art. 7, commi 1 e 2, D.L. n.4/2019, elementi, questi, che, tuttavia, attengono al solo e diverso profilo dell'elemento oggettivo del reato e la cui mancanza determinerebbe la stessa insussistenza dell'illecito penale. Inoltre, il giudice a quo ha anche fatto richiamo alla non esiguità del pericolo e all'esigenza di salvaguardia dell'Erario da indebite erogazioni, che sono state sottratte ad altri soggetti invece legittimati, senza fare alcun cenno alla questione della effettiva o meno erogazione del reddito di cittadinanza e dell'entità del danno subito dall'ente erogatorie, seppure la questione fosse stata dedotta con i motivi di appello. E' dunque riscontrabile una totale assenza di motivazione al riguardo, non essendo le ragioni a fondamento della decisione neanche implicitamente desumibili dal contesto argomentativo a supporto della decisione, che si esaurisce nella formulazione di valutazioni in termini meramente assertivi. Ed è proprio la mancanza di qualunque ancoraggio del discorso giustificativo alle risultanze acquisite e di qualunque riferimento alla specifica fattispecie in disamina a determinare il vizio di apparenza della motivazione, riscontrabile ove, come nel caso di specie, il giudice si avvalga di asserzioni del tutto generiche e di carattere apodittico o di proposizioni prive di effettiva valenza dimostrativa determinando così il venir meno di qualunque supporto argomentativo a sostegno del decisum. 3 3. Si impone quindi l'annullamento del provvedimento in disamina, limitatamente alla causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio a altra Sezione della Corte di appello di Reggio Calabria. E' inammissibile il ricorso nel resto.
PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Reggio Calabria. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso all'udienza del 03/12/2025 Il Presi ente
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIO COSTANTINI che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio Penale Sent. Sez. 3 Num. 1771 Anno 2026 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 03/12/2025 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 20/03/2025, la Corte di appello di Reggio Calabria, in conferma della sentenza emessa dal giudice di primo grado, ha condannato NI AN alla pena di anni due di reclusione per il reato previsto e punito dall'art. 7, commi 1 e 2, D.L. n.4/2019, perché in data 18/06/2020 aveva presentato istanza volta a ottenere il reddito di cittadinanza omettendo di fornire le informazioni dovute e, in particolare, non comunicando di essere sottoposta a misura alternativa alla detenzione con decorrenza dal 15/02/2018, circostanza ostativa al conseguimento del beneficio. 2.Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione l'imputata, affidando il ricorso a tre motivi. 2.1.Con il primo motivo, la ricorrente deduce vizio della motivazione e violazione dell'art. 131 bis cod. pen. in relazione alla mancata valutazione dei presupposti applicativi della causa di non punibilità. Il giudice a quo non ha adeguatamente vagliato le doglianze formulate con il secondo motivo dell'atto d'appello con il quale la ricorrente aveva evidenziato la mancata percezione del reddito di cittadinanza e dunque l'assenza del profitto del reato e l'assenza di un danno effettivo economico a carico dell'ente pubblico. Nell'atto d'appello era stata anche formulata la richiesta di assoluzione per insussistenza dell'elemento oggettivo del reato, non essendovi prova che l'imputata abbia effettivamente percepito il beneficio. Pertanto, quantomeno in ordine alla specifica valutazione dell'esiguità del danno e del pericolo, il giudice a quo avrebbe dovuto adeguatamente motivare. La Corte territoriale non ha valutato le suddette doglianze, limitandosi a formulare valutazioni del tutto assertive in merito al profilo oggettivo della condotta e senza considerare che la ricorrente si era rivolta a un CAF per la compilazione dell'apposito modulo, fornendo i documenti richiesti e indicando il proprio reddito;
specifica, peraltro, che nel suddetto modello di domanda non vi è neppure un campo specifico dedicato alla dichiarazione delle pendenze giudiziarie. La Corte non ha neppure tenuto in considerazione che in sede dibattimentale è emerso che l'imputata non ha percepito il reddito di cittadinanza e che pertanto non si è cagionato alcun danno economico a carico dell'Ente. 2.2.Con il secondo motivo di ricorso (enumerato come terzo) la ricorrente deduce violazione dell'art. 62 bis cod. pen., e lamenta l'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio. La circostanze del caso avrebbero imposto, viceversa, un'attenta valutazione non solo delle modalità della condotta ma anche della esiguità del danno. Si precisa che in sede dibattimentale il teste di polizia giudiziaria ha chiaramente affermato che non vi è stata alcuna erogazione del reddito di cittadinanza, nè è stato accertato che la ricorrente abbia effettivamente conseguito il sussidio;
anche sotto questo profilo il trattamento sanzionatorio avrebbe dovuto essere più mite, quantomeno con applicazione di una pena contenuta dai limiti edittali. 1 3.11 Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria in ordine alla condizione di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.La doglianza concernente il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio è manifestamente infondata. Si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489). Né è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez.3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 28269). Nel caso in disamina, il giudice ha richiamato i precedenti penali da cui è gravata la ricorrente e il certificato penale in atti, ciò che connota negativamente la personalità della ricorrente conferendole un rilievo criminologico preclusivo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche. Quanto alle determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio, esse sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. / Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento al negativo profilo personologico della ricorrente e ritenuto congruo il trattamento sanzionatorio determinato dal primo giudice, il quale peraltro, ha applicato il minimo edittale previsto dall'art. 7 comma 1 D.L. n.4/2019, pari ad anni due di reclusione. 2. E', invece, fondata la doglianza concernente il diniego della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod. pen. Si ribadisce che, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità necessita di una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., della modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo, mentre l'abitualità sussiste allorché l'agente, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame, rientrando nel novero degli illeciti valutabili, non solo le condanne irrevocabili e 2 gli illeciti sottoposti alla sua cognizione, ma anche i reati in precedenza ritenuti non punibili ex art. 131-bis cod. pen. (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 e Rv. 266591). Tuttavia, nel caso in disamina il provvedimento gravato è affetto dal vizio di motivazione apparente, che integra violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. norma che, come è noto, impone l'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali e che, in ossequio a quanto prescritto dall'art. 111, comma sesto, Cost., prevede che le sentenze e le ordinanze debbano essere motivate a pena di nullità. Costituisce infatti ius receptum che la mancanza assoluta di motivazione e la motivazione meramente apparente integrano il vizio di violazione di legge deducibile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., venendo in rilievo l'inosservanza dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. (Sez.1, n. 11721 del 14/03/2025, Rv. 287771). Questo vizio è ravvisabile allorchè la motivazione sia completamente priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, oppure le linee argomentative siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento. Nel caso in disamina non si evince quale sia stato l'iter logico -giuridico esperito dal giudice di merito per pervenire all'asserto relativo al diniego della causa di non punibilità, essendosi il giudice a quo limitato ad affermare che non ricorrono le condizioni e i presupposti di applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., e a richiamare - a supporto dell'argomentazione - la condotta contestata alla ricorrente, che ha maliziosamente taciuto di comunicare un elemento ostativo alla concessione del beneficio economico a lei non spettante, integrante il reato previsto e punito dall'art. 7, commi 1 e 2, D.L. n.4/2019, elementi, questi, che, tuttavia, attengono al solo e diverso profilo dell'elemento oggettivo del reato e la cui mancanza determinerebbe la stessa insussistenza dell'illecito penale. Inoltre, il giudice a quo ha anche fatto richiamo alla non esiguità del pericolo e all'esigenza di salvaguardia dell'Erario da indebite erogazioni, che sono state sottratte ad altri soggetti invece legittimati, senza fare alcun cenno alla questione della effettiva o meno erogazione del reddito di cittadinanza e dell'entità del danno subito dall'ente erogatorie, seppure la questione fosse stata dedotta con i motivi di appello. E' dunque riscontrabile una totale assenza di motivazione al riguardo, non essendo le ragioni a fondamento della decisione neanche implicitamente desumibili dal contesto argomentativo a supporto della decisione, che si esaurisce nella formulazione di valutazioni in termini meramente assertivi. Ed è proprio la mancanza di qualunque ancoraggio del discorso giustificativo alle risultanze acquisite e di qualunque riferimento alla specifica fattispecie in disamina a determinare il vizio di apparenza della motivazione, riscontrabile ove, come nel caso di specie, il giudice si avvalga di asserzioni del tutto generiche e di carattere apodittico o di proposizioni prive di effettiva valenza dimostrativa determinando così il venir meno di qualunque supporto argomentativo a sostegno del decisum. 3 3. Si impone quindi l'annullamento del provvedimento in disamina, limitatamente alla causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio a altra Sezione della Corte di appello di Reggio Calabria. E' inammissibile il ricorso nel resto.
PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Reggio Calabria. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso all'udienza del 03/12/2025 Il Presi ente