Ordinanza collegiale 17 dicembre 2025
Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 26/03/2026, n. 5566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5566 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05566/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11591/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11591 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Boschetti, Federico Migliaccio, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Boschetti in Roma, via della Giuliana 9;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comune di Cingia De’ Botti (Cr), non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
dell’Ordinanza Repert. n. 25145/2023 del 19/12/2023, resa dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Diritti della Persona e Immigrazione, nel giudizio R.G. n. 50247/2021, munita di certificato di passaggio in giudicato in data 30/04/2024
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa TA DI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso parte ricorrente chiede l’esecuzione dell’ordinanza ex art. 702- ter c.p.c. n. 25145/2023 del 19/12/2023, con cui il Tribunale di Roma (sezione diritti della persona e immigrazione), a definizione del giudizio R.G. n. 50247/2021, in accoglimento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis formulata dagli odierni ricorrenti, dichiarava gli stessi cittadini italiani, ordinando al Ministero dell'Interno e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Detta ordinanza, non impugnata nei termini di legge, è passata in giudicato come da attestazione del Tribunale di Roma del 30 aprile 2024, apposta in calce alla copia del titolo esecutivo depositata in giudizio.
Il Comune di Cingia De’ Botti (competente alle trascrizioni ed annotazioni di legge nei registri dello stato civile, in quanto Comune di nascita dell’avo italiano), a fronte della trasmissione della documentazione necessaria alla trascrizione degli atti di nascita e di matrimonio degli odierni ricorrenti, non ha provveduto agli adempimenti di competenza, anche a seguito di solleciti.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’interno per resistere al ricorso.
Con ordinanza collegiale n. 22828/2025, rimasta inadempiuta, è stata disposta l’acquisizione, a carico del Comune intimato, di elementi informativi sullo stato di avanzamento della pratica di trascrizione della cittadinanza italiana riconosciuta agli odierni ricorrenti.
Nella camera di consiglio del 25 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.
In via preliminare, Il Collegio richiama l’insegnamento giurisprudenziale, da cui non ha motivo di discostarsi, che ha affermato la possibilità di utilizzare il rito dell’ottemperanza per l’esecuzione anche delle ordinanze ex art. 702- quater c.p.c., conclusive del rito sommario di cui all’art. 702- bis del codice di procedura civile (T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 31 gennaio 2018, n. 167; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 1° aprile 2016, n. 834; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 25 marzo 2015, n. 4566).
Il legislatore, expressis verbis , stabilisce che l’ordinanza conclusiva del rito sommario acquisisce carattere esecutivo ai sensi dell’art. 702- ter , sesto comma, c.p.c. e, se non appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione, “ produce gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile ” (art. 702- quater c.p.c.); si tratta pertanto di una tipologia di provvedimenti che può essere fatta refluire nel novero delle “ sentenze passate in giudicato ed … altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario ” rispetto a cui è possibile il giudizio di ottemperanza, giusta la previsione di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), del c.p.a. che ha confermato la giurisdizione del DI amministrativo in ordine ai ricorsi in materia di ottemperanza.
Nel caso di specie, l’ordinanza di cui parte ricorrente chiede l'adempimento non è stata appellata ed è pertanto passata in giudicato (come da attestazione della Cancelleria del Tribunale di Roma del 30 aprile 2024, depositata in giudizio).
Sussiste poi la competenza del T.A.R. adito, ai sensi della previsione dell’art. 113, comma 2, c.p.a., che, nel caso di ricorsi per ottemperanza a provvedimenti dell’A.G.O., attribuisce la competenza territoriale “ al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l’ottemperanza ”.
Il ricorso per ottemperanza deve essere accolto e deve essere dichiarato l’obbligo del Ministero dell’interno e, per esso, dell’ufficiale dello stato civile del Comune di Cingia De’ Botti di dare completa ed esaustiva esecuzione all’ordinanza del Tribunale di Roma 38026/2023 del 19/12/2023 emessa nel procedimento n. r.g. 50247/2021, e passata in giudicato, provvedendo pertanto alle necessarie iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza degli odierni ricorrenti, nonché alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
A tal fine, il Collegio assegna il termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente decisione e nomina, fin d’ora, il Prefetto di Cremona (o un suo sostituto) affinché ove l'indicato termine di 90 (novanta) giorni decorra infruttuosamente, provveda, in qualità di Commissario ad acta , a tutti gli adempimenti occorrenti per l'ottemperanza alla presente decisione nel successivo termine di 90 (novanta) giorni.
Va invece rigettata la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., in caso di inutile decorso del termine sopra precisato, essendo sufficiente in funzione acceleratoria dell’adempimento la sola nomina del Commissario ad acta .
Le spese di giudizio possono essere compensate alla stregua della giurisprudenza della sezione (vedi, da ultimo TAR Lazio, sez. V bis, n. 14589/2024).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso per ottemperanza presentato da parte ricorrente e, per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’interno e, per esso, all’ufficiale dello stato civile del Comune di Cingia De’ Botti di dare completa ed esaustiva esecuzione all’ordinanza del Tribunale di Roma 38026/2023 del 19/12/2023 adottata a definizione del giudizio n. R.G. n. 50247/2021, con le necessarie iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti, nonché con eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti, assegnando all’uopo un termine di 90 (novanta) giorni;
- nomina, in caso di persistente inerzia, il Prefetto di Cremona affinché provveda, in qualità di Commissario ad acta , a tutti gli adempimenti occorrenti per l'ottemperanza alla presente decisione nel successivo termine di 90 (novanta) giorni.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LO ZE, Presidente
Gianluca Verico, Primo Referendario
TA DI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TA DI | LO ZE |
IL SEGRETARIO