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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/04/2025, n. 3185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3185 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice, dott.ssa Stefania Borrelli, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito telematico di note scritte secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 20551 dell'anno 2023 del Ruolo generale LAVORO
TRA rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale De Rosa Parte_1
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Memola
in persona del Controparte_2 Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Biagio Sagliocco
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 9/11/2023, l'opponente impugnava il preavviso di fermo amministrativo n.07180202300040587000 notificatogli via pec il
10/10/2023 relativo a quattro cartelle di pagamento: n.07120190128332921000 dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di
Napoli; n.07120210011331910000 dalla Controparte_2 n.07120220033120775000 dalla Controparte_2 n.07120230013793944000 dal al fine di sentirne Controparte_3 dichiarare la nullità e/o annullabilità, per motivi diversi in ordine a ciascuna cartella ovvero per avere già effettuato i pagamenti dovuti per le cartelle n.07120190128332921000 del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Napoli e n.07120230013793944000 del e per Controparte_3 prescrizione per le restanti due cartelle di in mancanza di CP_2 notifica di un avviso bonario, il tutto con vittoria delle spese processuali. Si costituiva che eccepiva il difetto Controparte_1 di competenza del Giudice adìto con riferimento a due delle cartelle opposte (n.07120190128332921000 del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Napoli e n del rientrando, PartitaIVA_1 Controparte_3 invece, nella competenza del Giudice ordinario (giudice di pace); rilevava l'infondatezza della eccezione di prescrizione posto che l'opponente non aveva specificato il dies a quo né il dies ad quem del termine;
assumeva che le cartelle in esame erano state notificate in data
12/6/2022 e 3/11/2022 e il preavviso di fermo opposto il 10/10/2023, per cui in tale arco temporale non è di certo maturato alcun termine di prescrizione.
Si costituiva la che eccepiva la carenza di legittimazione passiva CP_2 da parte della l'improponibilita' e Controparte_2 l'inammissibilita' del ricorso per mancata opposizione delle cartelle e l'infondatezza della eccezione di nullità della cartella per violazione dell'art. 14 della legge n. 689/81 per la mancata preventiva contestazione delle violazioni di cui al procedimento sancito dalla legge n. 689/81. Spiegava domanda riconvenzionale chiedendo nel caso in cui la contribuzione iscritta nei ruoli impugnati venga annullata per prescrizione e/o decadenza dell'iscrizione a ruolo oppure per vizi
d'iscrizione a ruolo oppure per vizi afferenti alla procedura, condannare il ricorrente al versamento diretto delle somme di cui è causa, in favore della per le motivazioni dedotte nella presente memoria;
CP_2 in accoglimento di altra spiegata riconvenzionale, nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale adito dovesse ritenere decorso il termine di prescrizione, condannare il Concessionario a risarcire il danno patito dall'Ente, corrispondendo in favore della CP_2 tutte le somme che dovessero essere dichiarate prescritte, oltre interessi di mora maturati dalla data di consegna dei ruoli, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 576/80 (nella misura del 2,75% annuo).
Disposta la discussione mediante trattazione scritta attraverso il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs. 10/10/2022 n. 149 ritenuta la causa matura per la decisione, pronunciava la presente sentenza.
Va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di
[...] che ha svolto un ruolo attivo nel Controparte_4 procedimento impositivo (trattasi, invero, di opposizione a fermo amministrativo).
Va, invece, accolta l'eccezione di incompetenza per materia dovendosi, pertanto, ritenere -l'opposizione- limitata alla cartella n.
07120210011331910000 (per € 1.592,00 per credito vantato da
[...]
relativo all'annualità 2014) e alla cartella Controparte_2 n. 07120220033120775000 (per € 485,47 per credito vantato sempre da
[...]
relativo all'annualità 2018). Controparte_2 Ciò premesso si osserva quanto segue.
E', in primo luogo, infondata l'eccezione di violazione dell'art. 14 della L. 689/1981 in quanto la , nel sostenere di aver provveduto a CP_2 contestare il mancato pagamento della contribuzione oggetto di causa, in ossequio a quanto disposto dall'art. 12 del Regolamento delle sanzioni applicabile ratione temporis, con 1) nota del 11.05.2019; 2) nota del
6.12.2019 (relativa all'omesso versamento per l'annualità 2014); 3) nota del 4.11.2020 (relativa all'omesso versamento per l'annualità 2018), deposita prova dell'avvenuta notifica delle note sub 2 e 3.
In ogni caso, l'eccezione di inesistenza del titolo per omesso avviso di pagamento è infondata posto che ai sensi dell'art.24 D.l.vo n.46/99
“l'ente ha facoltà di richiedere il pagamento mediante avviso bonario al debitore”.
Tale disposizione non contempla, a ben vedere, alcun onere procedurale, la cui violazione possa inficiare la legittimità dell'intera procedura di riscossione del credito mediante iscrizione a ruolo.
E' invece fondata l'eccezione di omessa notifica delle due cartelle che, invero, risultano inviate ad un indirizzo pec non valido (tanto emerge dalla documentazione depositata da . CP_5 Ciò premesso l'opposizione vanno accolte.
L'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente non è fondata.
L'art. 3 della legge 335/1995 stabilisce che i contributi previdenziali si prescrivono in 5 anni.
L'articolo 66 della Legge 247/2012 ha previsto: La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla . Controparte_2 Dopo l'entrata in vigore dell'art. 66 della L. n. 247/2012 la Corte di
Cassazione ha stabilito con la sentenza 6729/2013 che: “la nuova disciplina di cui all'art. 66 legge n. 247 del 2012 in materia di prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla si CP_2 applica unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente”.
In sostanza, con l'entrata in vigore dell'art. 19 della legge n. 576/1980 il nuovo termine è di 10 anni per i contributi e ogni relativo accessorio dovuti dagli iscritti a . CP_2 Per i contributi portati dalle cartelle esattoriali cui va limitato il vaglio della presente opposizione la prescrizione deve ritenersi decennale e alla data di notifica del fermo non può ritenersi compiuta.
Alla luce di tali considerazioni, l'opposizione deve essere rigettata non rinvenendosi in ricorso alcun altro motivo di opposizione.
Nulla va pronunziato in merito alla domanda riconvenzionale considerato il rigetto dell'opposizione.
Le spese seguono la soccombenza.
PQM
Rigetta l'opposizione.
Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 800,00 in favore di ciascuna delle parti costituite oltre
IVA, CPA e rimborso spese.
Napoli, il 24/04/2025
IL GIUDICE
Stefania Borrelli