Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 20/02/2026, n. 1239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1239 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01239/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01829/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1829 del 2025, proposto da AR RA TA, rappresentata e difesa dall’Avv. Ferdinando Pinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del merito, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, presso la cui sede in Napoli, via Diaz, 11, domicilia ex lege ;
per l’annullamento
del silenzio formatosi sulla diffida a provvedere presentata il 31 ottobre 2024 volta ad ottenere il riconoscimento di tutti gli effetti, diversi da quelli economici, per il servizio prestato nell’anno 2013, e, in particolare, quanto possa riflettersi sull’anzianità di servizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione scolastica;
Vista la memoria di parte ricorrente depositata il 2 febbraio 2026;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 la dott.ssa RI TA LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso notificato il 4 aprile 2025 e depositato il successivo10 aprile, la ricorrente – docente dal 1993 di scuola primaria in servizio presso l’Istituto Comprensivo Gian Battista Della Porta di Vico Equense – chiedeva accertarsi l’illegittimità del silenzio rifiuto formatosi sulla diffida (31 ottobre 2024) volta ad ottenere il riconoscimento, ai soli fini dell’anzianità, del servizio prestato nell’anno 2013, tenuto conto di quanto statuito in materia della sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, n. 16133 del 2024.
2. – Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del merito (16 aprile 2025); il 29 maggio 2025 parte ricorrente depositava memoria. Alla camera di consiglio dell’11 giugno 2025, la trattazione era rinviata, su richiesta di parte, al 17 settembre 2025. Il 16 ed il 23 luglio 2025 le parti depositavano memorie, il Ministero allegando documentazione. L’udienza del 17 settembre 2025 era quindi rinviata all’ 8 ottobre successivo. Il 22 settembre 2025 parte ricorrente depositava memoria chiedendo un ulteriore rinvio, rappresentando che nelle more “l’Amministrazione sembra stia rivedendo l’intera situazione che riguarda l’intero corpo docente”. Indi, con memoria depositata il 2 febbraio 2026, preliminarmente rappresentando che “il ricorso è relativo al riconoscimento per l’anno 2013 del servizio prestato con l’esclusione soltanto dei riflessi economici della ricorrente a seguito dell’ordinanza n. 16133/2024 della Corte di Cassazione; - che tale riconoscimento è relativo ad un’ampia categoria di insegnanti; - che sono in corso trattative tra sindacati e Governo per la definizione di tale situazione che non può non risolversi che attraverso la contrattazione collettiva, stante la circostanza che gli interessati al provvedimento di riconoscimento risultano tutti gli insegnanti in servizio alla predetta data del 2013; - che, pertanto, solo una complessiva soluzione della situazione attualmente in atto può ipotizzarsi come risolutiva della situazione evidenziata nel ricorso”, dichiarava di non avere più interesse al ricorso.
3.- Alla camera di consiglio del 18 febbraio 2026, la causa, previa discussione, era trattenuto in decisione.
4. - Preso atto di quanto dichiarato da parte ricorrente nella memoria del 2 febbraio 2026, ritiene il Collegio doversi dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a.
5. – Sussistono giusti motivi, considerato il carattere meramente processuale della presente pronuncia, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite, con espressa dichiarazione di irripetibilità di quanto versato a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate e contributo unificato irripetibile.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AO RI, Presidente
Germana Lo Sapio, Consigliere
RI TA LA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI TA LA | AO RI |
IL SEGRETARIO