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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 04/12/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1991/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Stefania DEIANA Presidente dott.ssa Elisabetta CARTA Giudice dott.ssa Claudia MANCONI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 10/06/2025 da:
(C.F. ), nata ad [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata ad Alghero in Via Alberto La Marmora n. 41 presso lo studio dell'Avvocato Roberto Fenu (c.f.
) che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo C.F._2
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato ad Parte_2 C.F._3
Alghero in Via Alberto La Marmora n. 41, presso Lo studio dell'Avvocato Marcella Irene Carboni (C.F.
) che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo C.F._4
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 10/06/2025, contenente le condizioni patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo di seguito riportate:
1) i coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto;
2) i figli sono affidati ad entrambi i genitori, nel reciproco rispetto ed in armonia con le esigenze che i minori dimostreranno;
3) i coniugi individuano, quale residenza abituale per i propri figli, l'abitazione della madre sita ad Alghero in via Antonio Vivaldi n. 13; pertanto tutti e tre i figli saranno collocati presso la madre;
4) la responsabilità genitoriale verrà esercitata in modo disgiunto relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione, con conseguenti scelte congiunte per quanto attiene alle decisioni di maggior interesse per i figli;
5) il padre conserva il diritto di vedere e frequentare i figli seguendo e rispettando il seguente Parte_2 accordo:
a) il padre potrà tenere i figli con sé per tre pomeriggi la settimana, il lunedì, mercoledì e venerdì, dall'ora di uscita dal proprio lavoro, dalle ore 16,00 alle ore 20,00 durante il periodo autunnale ed invernale, dalle ore
16,00 alle ore 21,00 durante il periodo primaverile ed estivo;
b) i figli resteranno a dormire presso l'abitazione del padre per n. 2 weekend/fine settimana alternati al mese e per una notte infrasettimanale nella rimanente settimana;
c) durante la stagione estiva, i figli trascorreranno un periodo non inferiore a giorni 15 (quindici) consecutivi con il padre;
d) riguardo alle vacanze natalizie e a quelle pasquali saranno concordate di volta in volta tra i genitori e saranno alternate, salvo diverso accordo tra i coniugi;
6) la casa coniugale non è di proprietà ma in locazione;
a) attualmente il contratto di locazione è intestato al signor anche se al pagamento dei canoni Parte_2 di locazione provvede in via esclusiva la signora Parte_1
b) nella casa coniugale rimarrà la con i tre figli;
il contratto di locazione e le relative utenze verranno Pt_1 volturate a nome della che continuerà a sostenerne i costi;
Pt_1
c) tutti gli arredi esistenti nella casa coniugale (camera da letto matrimoniale, camera dei figli, sala da pranzo e cucina), compresi elettrodomestici, pentolame ed accessori vari, sono di proprietà esclusiva della signora avendone sostenuto il costo in via esclusiva;
soltanto due televisori di marca LG sono di Parte_1 proprietà del signor che provvede ad asportare;
Parte_2
8) i coniugi sono proprietari di due beni mobili registrati:
a) il signor è proprietario di una VW Polo targata EP369HW; Parte_2
b) la signora è proprietaria dell'autovettura VW Touran targata FJ674GV; Parte_1
9) i coniugi danno atto della reciproca, nonché adeguata, indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
pertanto nulla è richiesto e dovuto tra i coniugi;
10) il signor verserà mensilmente ai figli la somma di euro 500,00. (cinquecento/00) quale Parte_2 contributo al loro mantenimento. Tale somma subirà gli aumenti esclusivamente in ragione delle variazioni
ISTAT e sarà corrisposta il 15 di ogni mese;
11) i coniugi contribuiranno, inoltre, in parti uguali, a tutte le spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per i figli, secondo il protocollo ANF;
12) i coniugi prestano reciproco consenso, fin d'ora, all'espatrio ed al rilascio del passaporto, consentendo l'inserimento dei figli negli stessi documenti e si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro trenta giorni,
l'avvenuto cambiamento di residenza e di domicilio.”
All'udienza del 13/11/2025 sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Il Giudice rilevato che nell'accordo non si è fatta menzione dell'assegno unico e del relativo beneficiario
(genitore collocatario), ha invitato le parti ad integrare l'accordo. Le parti, all'udienza del 4.12.2025, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni congiunte hanno precisato l'accordo nei termini che seguono:
1) i coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto;
2) i figli sono affidati ad entrambi i genitori, nel reciproco rispetto ed in armonia con le esigenze che i minori dimostreranno;
3) i coniugi individuano, quale residenza abituale per i propri figli, l'abitazione della madre sita ad Alghero in via Antonio Vivaldi n. 13; pertanto tutti e tre i figli saranno collocati presso la madre;
1 STUDIO LEGALE Avv. Roberto Fenu Via La Marmora, 41- 07041 Alghero (SS) Tel/Fax
079/976942 PEC: STUDIO LEGALE Avv. Marcella Irene Carboni Via Email_1
La Marmora, 41- 07041 Alghero (SS) Tel/Fax 079/9738979 PEC:
4) la responsabilità genitoriale verrà esercitata in Email_2 modo disgiunto relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione, con conseguenti scelte congiunte per quanto attiene alle decisioni di maggior interesse per i figli;
5) il padre Pt_2 conserva il diritto di vedere e frequentare i figli seguendo e rispettando il seguente accordo:
[...]
a) il padre potrà tenere i figli con sé per tre pomeriggi la settimana, il lunedì, mercoledì e venerdì, dall'ora di uscita dal proprio lavoro, dalle ore 16,00 alle ore 20,00 durante il periodo autunnale ed invernale, dalle ore 16,00 alle ore 21,00 durante il periodo primaverile ed estivo;
b) i figli resteranno a dormire presso l'abitazione del padre per n. 2 weekend/fine settimana alternati al mese e per una notte infrasettimanale nella rimanente settimana;
c) durante la stagione estiva, i figli trascorreranno un periodo non inferiore a giorni 15 (quindici) consecutivi con il padre;
d) riguardo alle vacanze natalizie e a quelle pasquali saranno concordate di volta in volta tra i genitori e saranno alternate, salvo diverso accordo tra i coniugi;
6) la casa coniugale non è di proprietà ma in locazione;
a) attualmente il contratto di locazione è intestato al signor anche se al pagamento dei Parte_2 canoni di locazione provvede in via esclusiva la signora b) nella casa coniugale Parte_1 rimarrà la con i tre figli;
il contratto di locazione e le relative utenze verranno volturate a Pt_1 nome della che continuerà a sostenerne i costi;
c) tutti gli arredi esistenti nella casa coniugale Pt_1
(camera da letto matrimoniale, camera dei figli, sala da pranzo e cucina), compresi elettrodomestici, pentolame ed accessori vari, sono di proprietà esclusiva della signora avendone Parte_1 sostenuto il costo in via esclusiva;
soltanto due televisori di marca LG sono di proprietà del signor che provvede ad asportare;
7) i coniugi sono proprietari di due beni mobili registrati: Parte_2
a) il signor è proprietario di una VW Polo targata EP369HW; b) la signora Parte_2 Parte_1
è proprietaria dell'autovettura VW Touran targata FJ674GV; 8) i coniugi danno atto della
[...] reciproca, nonché adeguata, indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
pertanto nulla è richiesto e dovuto tra i coniugi;
9) la signora in Parte_1 favore dei figli minori percepisce l'assegno unico pari ad euro 803,90 (ottocentotré/90) mensili;
10) il signor verserà mensilmente ai figli la somma di euro 500,00. (cinquecento/00) Parte_2 quale contributo al loro mantenimento. Tale somma subirà gli aumenti esclusivamente in ragione delle variazioni ISTAT e sarà corrisposta il 15 di ogni mese;
11) i coniugi contribuiranno, inoltre, in parti uguali, a tutte le spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per i figli, secondo il protocollo ANF;
12) i coniugi prestano reciproco consenso, fin d'ora, all'espatrio ed al rilascio del passaporto, consentendo l'inserimento dei figli negli stessi documenti e si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza e di domicilio.
Il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione ha quindi rimesso la causa al collegio per la decisione.
***
I coniugi e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_2 Parte_1
GH (SS) trascritto nei Registri dello Stato Civile del predetto Comune (anno 2019, n. 9, Parte 2, Serie
A, Uff. 1), dalla cui unione sono nati a Sassari i figli (06.06.2016), (04.10.2021), Persona_1 Persona_2
(04.10.2021) minori di età. Persona_3
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta alle condizioni sopra descritte in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151 co. 1 c.p.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni congiunte all'interesse dei figli minori in quanto garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle loro esigenze e ravvisato pertanto che le clausole relative alla prole non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte, come modificate e meglio specificate all'udienza del 4/12/2025 sostituita dal deposito di note scritte.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
La domanda congiunta delle parti deve pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3 n. 2 lett. B) della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi - trascorsi mesi sei dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5 comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - provveda ad acquisire, sempre con le modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione della parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n.898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473- bis 19 comma
2 c.p.c.. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta dei rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51
2 comma c.p.c..
Le spese della separazione vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, pronunciando sulla domanda di separazione ma non definendo il presente giudizio:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
), nata ad [...] il [...] e (C.F. C.F._1 Parte_2
), nato a [...] il [...], entrambi residenti in [...]
Vivaldi n.13/D che hanno contratto matrimonio concordatario l'08/06/2019 nel Comune di
GH (anno 2019, N. 9, Parte 2, Serie A, Uff. 1) alle condizioni congiunte sopra riportate da intendersi qui integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di GH (SS) per l'annotazione della presente sentenza.
2. Dichiara interamente compensate le spese sulla domanda di separazione;
3. Provvede come da separata ordinanza la prosecuzione del giudizio sulla domanda di divorzio.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 4.12.2025
Il Presidente Il Giudice rel.
Dott.ssa Stefania Deiana Dott.ssa Claudia Manconi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Stefania DEIANA Presidente dott.ssa Elisabetta CARTA Giudice dott.ssa Claudia MANCONI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 10/06/2025 da:
(C.F. ), nata ad [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata ad Alghero in Via Alberto La Marmora n. 41 presso lo studio dell'Avvocato Roberto Fenu (c.f.
) che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo C.F._2
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato ad Parte_2 C.F._3
Alghero in Via Alberto La Marmora n. 41, presso Lo studio dell'Avvocato Marcella Irene Carboni (C.F.
) che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo C.F._4
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 10/06/2025, contenente le condizioni patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo di seguito riportate:
1) i coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto;
2) i figli sono affidati ad entrambi i genitori, nel reciproco rispetto ed in armonia con le esigenze che i minori dimostreranno;
3) i coniugi individuano, quale residenza abituale per i propri figli, l'abitazione della madre sita ad Alghero in via Antonio Vivaldi n. 13; pertanto tutti e tre i figli saranno collocati presso la madre;
4) la responsabilità genitoriale verrà esercitata in modo disgiunto relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione, con conseguenti scelte congiunte per quanto attiene alle decisioni di maggior interesse per i figli;
5) il padre conserva il diritto di vedere e frequentare i figli seguendo e rispettando il seguente Parte_2 accordo:
a) il padre potrà tenere i figli con sé per tre pomeriggi la settimana, il lunedì, mercoledì e venerdì, dall'ora di uscita dal proprio lavoro, dalle ore 16,00 alle ore 20,00 durante il periodo autunnale ed invernale, dalle ore
16,00 alle ore 21,00 durante il periodo primaverile ed estivo;
b) i figli resteranno a dormire presso l'abitazione del padre per n. 2 weekend/fine settimana alternati al mese e per una notte infrasettimanale nella rimanente settimana;
c) durante la stagione estiva, i figli trascorreranno un periodo non inferiore a giorni 15 (quindici) consecutivi con il padre;
d) riguardo alle vacanze natalizie e a quelle pasquali saranno concordate di volta in volta tra i genitori e saranno alternate, salvo diverso accordo tra i coniugi;
6) la casa coniugale non è di proprietà ma in locazione;
a) attualmente il contratto di locazione è intestato al signor anche se al pagamento dei canoni Parte_2 di locazione provvede in via esclusiva la signora Parte_1
b) nella casa coniugale rimarrà la con i tre figli;
il contratto di locazione e le relative utenze verranno Pt_1 volturate a nome della che continuerà a sostenerne i costi;
Pt_1
c) tutti gli arredi esistenti nella casa coniugale (camera da letto matrimoniale, camera dei figli, sala da pranzo e cucina), compresi elettrodomestici, pentolame ed accessori vari, sono di proprietà esclusiva della signora avendone sostenuto il costo in via esclusiva;
soltanto due televisori di marca LG sono di Parte_1 proprietà del signor che provvede ad asportare;
Parte_2
8) i coniugi sono proprietari di due beni mobili registrati:
a) il signor è proprietario di una VW Polo targata EP369HW; Parte_2
b) la signora è proprietaria dell'autovettura VW Touran targata FJ674GV; Parte_1
9) i coniugi danno atto della reciproca, nonché adeguata, indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
pertanto nulla è richiesto e dovuto tra i coniugi;
10) il signor verserà mensilmente ai figli la somma di euro 500,00. (cinquecento/00) quale Parte_2 contributo al loro mantenimento. Tale somma subirà gli aumenti esclusivamente in ragione delle variazioni
ISTAT e sarà corrisposta il 15 di ogni mese;
11) i coniugi contribuiranno, inoltre, in parti uguali, a tutte le spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per i figli, secondo il protocollo ANF;
12) i coniugi prestano reciproco consenso, fin d'ora, all'espatrio ed al rilascio del passaporto, consentendo l'inserimento dei figli negli stessi documenti e si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro trenta giorni,
l'avvenuto cambiamento di residenza e di domicilio.”
All'udienza del 13/11/2025 sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Il Giudice rilevato che nell'accordo non si è fatta menzione dell'assegno unico e del relativo beneficiario
(genitore collocatario), ha invitato le parti ad integrare l'accordo. Le parti, all'udienza del 4.12.2025, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni congiunte hanno precisato l'accordo nei termini che seguono:
1) i coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto;
2) i figli sono affidati ad entrambi i genitori, nel reciproco rispetto ed in armonia con le esigenze che i minori dimostreranno;
3) i coniugi individuano, quale residenza abituale per i propri figli, l'abitazione della madre sita ad Alghero in via Antonio Vivaldi n. 13; pertanto tutti e tre i figli saranno collocati presso la madre;
1 STUDIO LEGALE Avv. Roberto Fenu Via La Marmora, 41- 07041 Alghero (SS) Tel/Fax
079/976942 PEC: STUDIO LEGALE Avv. Marcella Irene Carboni Via Email_1
La Marmora, 41- 07041 Alghero (SS) Tel/Fax 079/9738979 PEC:
4) la responsabilità genitoriale verrà esercitata in Email_2 modo disgiunto relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione, con conseguenti scelte congiunte per quanto attiene alle decisioni di maggior interesse per i figli;
5) il padre Pt_2 conserva il diritto di vedere e frequentare i figli seguendo e rispettando il seguente accordo:
[...]
a) il padre potrà tenere i figli con sé per tre pomeriggi la settimana, il lunedì, mercoledì e venerdì, dall'ora di uscita dal proprio lavoro, dalle ore 16,00 alle ore 20,00 durante il periodo autunnale ed invernale, dalle ore 16,00 alle ore 21,00 durante il periodo primaverile ed estivo;
b) i figli resteranno a dormire presso l'abitazione del padre per n. 2 weekend/fine settimana alternati al mese e per una notte infrasettimanale nella rimanente settimana;
c) durante la stagione estiva, i figli trascorreranno un periodo non inferiore a giorni 15 (quindici) consecutivi con il padre;
d) riguardo alle vacanze natalizie e a quelle pasquali saranno concordate di volta in volta tra i genitori e saranno alternate, salvo diverso accordo tra i coniugi;
6) la casa coniugale non è di proprietà ma in locazione;
a) attualmente il contratto di locazione è intestato al signor anche se al pagamento dei Parte_2 canoni di locazione provvede in via esclusiva la signora b) nella casa coniugale Parte_1 rimarrà la con i tre figli;
il contratto di locazione e le relative utenze verranno volturate a Pt_1 nome della che continuerà a sostenerne i costi;
c) tutti gli arredi esistenti nella casa coniugale Pt_1
(camera da letto matrimoniale, camera dei figli, sala da pranzo e cucina), compresi elettrodomestici, pentolame ed accessori vari, sono di proprietà esclusiva della signora avendone Parte_1 sostenuto il costo in via esclusiva;
soltanto due televisori di marca LG sono di proprietà del signor che provvede ad asportare;
7) i coniugi sono proprietari di due beni mobili registrati: Parte_2
a) il signor è proprietario di una VW Polo targata EP369HW; b) la signora Parte_2 Parte_1
è proprietaria dell'autovettura VW Touran targata FJ674GV; 8) i coniugi danno atto della
[...] reciproca, nonché adeguata, indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
pertanto nulla è richiesto e dovuto tra i coniugi;
9) la signora in Parte_1 favore dei figli minori percepisce l'assegno unico pari ad euro 803,90 (ottocentotré/90) mensili;
10) il signor verserà mensilmente ai figli la somma di euro 500,00. (cinquecento/00) Parte_2 quale contributo al loro mantenimento. Tale somma subirà gli aumenti esclusivamente in ragione delle variazioni ISTAT e sarà corrisposta il 15 di ogni mese;
11) i coniugi contribuiranno, inoltre, in parti uguali, a tutte le spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per i figli, secondo il protocollo ANF;
12) i coniugi prestano reciproco consenso, fin d'ora, all'espatrio ed al rilascio del passaporto, consentendo l'inserimento dei figli negli stessi documenti e si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza e di domicilio.
Il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione ha quindi rimesso la causa al collegio per la decisione.
***
I coniugi e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_2 Parte_1
GH (SS) trascritto nei Registri dello Stato Civile del predetto Comune (anno 2019, n. 9, Parte 2, Serie
A, Uff. 1), dalla cui unione sono nati a Sassari i figli (06.06.2016), (04.10.2021), Persona_1 Persona_2
(04.10.2021) minori di età. Persona_3
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta alle condizioni sopra descritte in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151 co. 1 c.p.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni congiunte all'interesse dei figli minori in quanto garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle loro esigenze e ravvisato pertanto che le clausole relative alla prole non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte, come modificate e meglio specificate all'udienza del 4/12/2025 sostituita dal deposito di note scritte.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
La domanda congiunta delle parti deve pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3 n. 2 lett. B) della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi - trascorsi mesi sei dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5 comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - provveda ad acquisire, sempre con le modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione della parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n.898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473- bis 19 comma
2 c.p.c.. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta dei rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51
2 comma c.p.c..
Le spese della separazione vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, pronunciando sulla domanda di separazione ma non definendo il presente giudizio:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
), nata ad [...] il [...] e (C.F. C.F._1 Parte_2
), nato a [...] il [...], entrambi residenti in [...]
Vivaldi n.13/D che hanno contratto matrimonio concordatario l'08/06/2019 nel Comune di
GH (anno 2019, N. 9, Parte 2, Serie A, Uff. 1) alle condizioni congiunte sopra riportate da intendersi qui integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di GH (SS) per l'annotazione della presente sentenza.
2. Dichiara interamente compensate le spese sulla domanda di separazione;
3. Provvede come da separata ordinanza la prosecuzione del giudizio sulla domanda di divorzio.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 4.12.2025
Il Presidente Il Giudice rel.
Dott.ssa Stefania Deiana Dott.ssa Claudia Manconi