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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 19/11/2025, n. 2359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2359 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. VA PU, all'esito dell'udienza del 19/11/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 118 - 2025 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
TRA
), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
AN RU
PARTE RICORRENTE
E
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. Luigi Lorusso
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: ripetizione di indebito
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 7.1.2025, – premesso di essere stata iscritto, Parte_1 per gli anni 2010 e 2011, in qualità di O.T.D. negli elenchi anagrafici del Comune di Orta Nova CP_ e di aver percepito dall' a titolo di indennità di disoccupazione agricola per il 2011, la somma di euro 3.050,82 – adiva l'intestato Tribunale, esponendo: che, in seguito alla sopravvenuta cancellazione dai suddetti elenchi, egli aveva ottenuto sentenza n. 5310/2018, con la quale era stato dichiarato il proprio diritto ad essere nuovamente iscritto per un numero di giornate pari a 156 per ciascuna annualità; che detta sentenza non era stata impugnata ed era, pertanto, passata definitivamente in giudicato;
che, tuttavia, l' previdenziale, con CP_2 missiva datata 20.11.2021, gli aveva comunicato l'indebita percezione dell'indennità di 1 disoccupazione agricola per la predetta annualità; che il relativo importo era stato recuperato mediante trattenute mensili di euro 55,00 sulla sua pensione di invalidità n. 15051962; che a nulla era valso il ricorso amministrativo esperito in data 5.2.2024.
Tanto esposto in fatto ed assumendo l'irripetibilità delle somme pretese in restituzione dall'Ente, in virtù del giudicato intervenuto sulla questione pregiudiziale inerente alla effettiva sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato in agricoltura alle dipendenze della ditta Pacilli
Raffaele, nonchè al mancato svolgimento di qualsivoglia attività di lavoro autonomo da parte di esso istante, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare
l'illegittimità dell'indebito e del recupero contestato al ricorrente, in virtù delle motivazioni indicate in narrativa e che ivi si abbiano per integralmente ripetute e trascritte e, per l'effetto, dichiarare l'irripetibilità assoluta delle somme chieste dall' e condannare l'Istituto alla CP_1 restituzione delle somme eventualmente trattenute;
b) condannare l' in persona del suo CP_1 legale rappresentante pro tempore, ut supra, al pagamento delle competenze di legge gravati di rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, distraendoli in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' convenuto, deducendo – in estrema sintesi CP_2
– che, per l'anno 2011, il ricorrente, come statuito con sentenza n. 5310/2018, aveva svolto attività lavorativa da dipendente agricolo O.T.D. per un numero di 156 giornate, risultando iscritto, per lo stesso anno, per 156 giornate quale coadiuvante nella gestione dei coltivatori diretti, giusta comunicazione notificata in data 18.11.2015, a seguito di verbale n.
3100000443694 del 21.11.2014, per il periodo dall'1.5.2010 al 31.12.2011.
Aggiungeva che, per tale motivo, la domanda di disoccupazione agricola per l'anno 2011 era stata riesaminata e respinta con la seguente motivazione: “RISULTA ISCRITTO NEGLI
ELENCHI CD/CM”.
Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso.
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 19.11.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, nei limiti di seguito esposti.
2.1. Com'è noto, il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi
2 provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (Cass. 271/2006, Cass.
14775/2004).
2.2. Nella specie, l' ha espressamente dedotto (e documentato), nelle note di trattazione CP_2 scritta depositate in data 5.9.2025, che “Con Disposizione n° 310001-25-0087 del 21/05/2025,
l' ha emesso "Provvedimento di annullamento in Autotutela del provvedimento, notificato CP_1 in data 16/12/2021, in materia di "Prestazioni a sostegno del reddito - DISOCCUPAZIONE
AGRICOLA" Annullamento indebito n. 16710306 e restituzione somme trattenute"”, aggiungendo che “l'indebito è stato abbandonato ed è stata restituita al ricorrente la somma di
€ 2.406,31 trattenuta a parziale recupero dell'indebito”.
Com'è evidente, l'indebito oggetto di causa ha formato oggetto di esplicito abbandono da parte dell'Ente, il quale ha pure provveduto a restituire, in favore del la somma di euro Pt_1
2.406,31, quale trattenuta a parziale recupero dell'indebito medesimo.
Nei limiti innanzi esposti deve, dunque, ritenersi che sia venuto meno l'interesse delle parti ad ottenere una pronuncia, nel merito, sul diritto fatto valere.
2.3. Dal canto suo, la parte ricorrente, pur prendendo atto dell'abbandono dell'indebito contestato, ha evidenziato che “l' non ha liquidato gli interessi legali come da nota di CP_2
CP_ controparte del 05.09.2025” ed ha, pertanto, invocato la conseguente condanna dell' al pagamento di detti accessori (cfr., in tal senso, le note di trattazione scritta depositate in data
17.11.2025).
Siffatta domanda è meritevole di accoglimento, posto che – a fronte dell'inesatto adempimento allegato dalla parte ricorrente – l' non ha provato, com'era suo onere ex art. 2697, comma CP_2
2, cod. civ., il fatto estintivo dell'altrui pretesa (Cass. Sez. Un. n. 13533/2001).
Ne consegue la condanna dell' al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione CP_2 monetaria nella misura di legge e fino al soddisfo, salvo il limite di cui all'art. 16, comma 6, della legge n. 412/91 e con decorrenza dal giorno della notifica del ricorso introduttivo del giudizio. CP_
3. Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale dell' quanto alla domanda principale, stante l'implicito riconoscimento della fondatezza della domanda attorea, quale evincibile dal provvedimento emesso in autotutela dall'Ente.
La liquidazione è affidata al dispositivo e viene compiuta secondo i parametri di cui al D.M. n.
147/2022 (causa di valore pari ad euro 3.423,94), con l'aumento del 10% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 147 cit., stante l'impiego di collegamenti ipertestuali volti ad agevolare la consultazione dei documenti, con distrazione in favore dell'Avv. AN RU, dichiaratosi antistatario.
3 Non sussistono, viceversa, i presupposti per la configurabilità della responsabilità processuale aggravata, pure evocata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non ravvisandosi in concreto la mala fede o colpa grave della parte resistente (da intendersi quale espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo: cfr., in termini, Cass. n. 36591/2023).
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. VA PU, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 118/2025 R.G.L. e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere, limitatamente alla domanda di accertamento dell'irripetibilità dell'indebito contestato con nota del 20.11.2021; CP_ b) condanna l' al pagamento, in favore di , degli interessi legali e della Parte_1 rivalutazione monetaria sulla sorte capitale di euro 2.406,31, salvo il limite di cui all'art. 16, comma 6, della legge n. 412/91 e con decorrenza dal giorno della notifica del ricorso introduttivo del giudizio;
c) condanna l' alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.443,20, oltre i.v.a., CP_2
c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. AN RU, dichiaratosi antistatario.
Foggia, all'esito dell'udienza del 19/11/2025
Il Giudice
VA PU
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