CASS
Sentenza 12 settembre 2024
Sentenza 12 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/09/2024, n. 34550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34550 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2024 |
Testo completo
RITENUTO IN FATTO Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia impugna per saltum la sentenza indicata in epigrafe sostenendo che il giudice di merito, nel determinare la pena inflitta all'imputato El BO per i reati a lui ascritti, avrebbe ecceduto nella riduzione per il rito abbreviato, pari ad un terzo secco, determinando la pena in anni due di reclusione e 1.400,00 euro di multa, anziché in anni due e giorni 10 di reclusione ed euro 1.267,00 di multa irrogando così una pena illegale. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 34550 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 26/06/2024 CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile non essendo la pena illegale. Come già chiarito dalle Sezioni Unite, la nozione di pena illegale non può estendersi «sino al punto da includere profili incidenti sul regime applicativo della sanzione, a meno che ciò non comporti la determinazione di una pena estranea all'ordinamento per specie, genere o quantità. In altri termini, la pena è illegale (...) non quando consegua ad una mera erronea applicazione dei criteri di determinazione del trattamento sanzionatorio, alla quale l'ordinamento reagisce approntando i rimedi processuali delle impugnazioni, ma solo quando non sia prevista dall'ordinamento giuridico ovvero sia superiore ai limiti previsti dalla legge o sia più grave per genere e specie di quella individuata dal legislatore»: la pena non prevista, nel genere, nella specie o nella quantità, dall'ordinamento, «è una pena che attesta un abuso del potere discrezionale attribuito al giudice, con usurpazione dei poteri esclusivi del legislatore» (Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, non mass. sul punto). Rileva il Collegio come i principi affermati dalle Sezioni Unite possano essere applicati anche nella presente fattispecie nella quale risulta che all'imputato è stata irrogata la pena finale di anni due di reclusione ed euro 1.400,00 di multa, partendo da una pena base, previa esclusione della recidiva, di anni 5 di reclusione ed euro 1.200,00 di multa, ridotta per il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., ad anni 3, mesi 4 di reclusione ed euro 800,00 di multa, ulteriormente ridotta per le attenuanti generiche ad anni 2, mesi 4 di reclusione ed euro 600,00 di multa, aumentata per la continuazione: di mesi 2 di reclusione ed euro 400 di multa per il capo b), di mesi 1 di reclusione ed euro 100,00 di multa per capo c), di mesi 3 di reclusione ed euro 500,00 di multa per il capo d), di mesi 1 di reclusione ed euro 100,00 di multa per il capo e), di gg. 15 di reclusione ed euro 100,00 di multa per il capo f), così addivenendo alla pena di anni due, mesi 11 e gg. 45 di reclusione ed euro 1.900,00 di multa, con pena finale, ridotta per il rito ad anni due di reclusione ed euro 1400,00 di multa. Invero, appare evidente l'errore nell'indicazione di una pena finale in misura inferiore rispetto a quella risultante dalla riduzione di un terzo secco per il rito, ma ciò non ha comportato l'applicazione di una pena finale illegale, in quanto il deficit di sanzione ( giorni dieci di reclusione ed euro 133 di multa) è stato ampiamente "compensato" dalla riduzione per il riconoscimento delle attenuanti generiche in misura inferiore al massimo e dall'aumento per la continuazione che avrebbe potuto essere contenuto in termini più ristretti senza alcuna violazione dei parametri di cui all'art. 81, commi 3 e 4, cod. pen., finendo così per giungere alla medesima pena finale, pienamente legale, di anni due di reclusione ed euro 1400,00 di multa. Va quindi ribadito il principio affermato da questa Sezione secondo cui " In tema di reato continuato, non sussiste illegalità della pena nel caso in cui, nel determinarla, il giudice, pur 2 indicando una pena base che esorbiti dalla cornice edittale normativamente prevista, non ecceda i limiti generali sanciti dagli artt. 23 e ss. 65, 71 e ss. e 81, commi terzo e quarto, cod. pen., in quanto si deve aver riguardo alla misura finale della pena, a nulla rilevando che i passaggi intermedi che conducono alla sua determinazione siano caratterizzati da computi effettuati in violazione di legge" (Sez.2, n. 15438 del 07/02/2024, Rv. 286287).
p.q.m.
Dichiara inammissibile il ricorso. Roma, 26 giugno 2024 Il consigliere estensore Il presidente LU LI IO GA Cf6,
p.q.m.
Dichiara inammissibile il ricorso. Roma, 26 giugno 2024 Il consigliere estensore Il presidente LU LI IO GA Cf6,