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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 04/12/2025, n. 1157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 1157 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
RGAC 278/2025
TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione controversie di lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, ha pronunciato all'udienza del 03/12/2025, svolta mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 278 /2025, posta in deliberazione tra:
, Parte_1 elettivamente domiciliata in Frosinone, Via Marcello Mastroianni 14, presso lo studio legale dell'avv. Ranalli Andrea, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] elettivamente domiciliato in Frosinone, presso la sede Provinciale
in Piazza Gramsci n. 4, rappresento e difeso dall' avv. CP_1
EL IA IE, giusta procura generale alle liti depositata in atti;
-resistente SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' , nella persona del CP_1 legale rappresentante, ed ha proposto opposizione ai sensi degli artt. 414 e 445 bis comma 6 c.p.c., avverso l'esito del precedente accertamento effettuato ai sensi dell'art.445 bis c.p.c. nel quale aveva richiesto al Giudice di accertare la sussistenza dei requisiti
1 sanitari utili ai fini del riconoscimento dell'assegno mensile ex art 13 della L. n. 117/1971.
Nell'ambito di tale procedimento è stata accertato dal C.T.U. nominato dal Giudice l'insussistenza dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento del beneficio richiesto.
Rispetto a questo accertamento la parte ricorrente ha depositato una rituale contestazione.
La parte ricorrente ha dunque presentato un ricorso ex art.414 e 445 bis comma 6 c.p.c. con il quale ha chiesto al Giudice di riconoscere e dichiarare il suo diritto al beneficio indicato con decorrenza dal mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa e con la condanna dell' al pagamento dei ratei CP_1 dovuti.
Si è costituito nel presente giudizio l' nella persona del legale CP_1 rappresentante, ed ha chiesto il rigetto della domanda.
Sul contraddittorio così instauratosi è stata disposta una nuova C.T.U. medico-legale e la causa è stata discussa all'udienza del 3.12.2025, svolta mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e decisa con separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e va respinta.
L'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. prevede che la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio debba depositare, entro 30 giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo. Quest'ultimo deve contenere, a pena di inammissibilità, gli specifici motivi di contestazione della C.T.U. Come è noto, inoltre, il giudizio di merito instaurato con il deposito del ricorso è un vero e proprio giudizio ordinario che verte non sul solo dato sanitario ma anche sugli altri presupposti socio-sanitari prescritti ai fini del godimento della prestazione controversa.
Si ritiene che l'obbligo di specificare nel ricorso di merito, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione risponda all'esigenza di evitare la duplicazione indiscriminata ed 2 immotivata dell'accertamento sanitario, ed anche di evitare che l'invalido, che abbia ottenuto un ATP favorevole, veda procrastinarsi l'erogazione della provvidenza a causa di ricorsi nel merito dell' meramente strumentali. CP_1
Nella specie parte ricorrente ha contestato le conclusioni del C.T.U. mediante dichiarazione di dissenso e nel successivo ricorso di merito e ha specificato che le conclusioni del Consulente d'Ufficio sarebbero errate in quanto, il CTU non ha preso in debito conto di tutte le patologie di cui risulta affetta parte ricorrente (pag. 2 e ss. del ricorso).
Questi argomenti dedotti alla base del dissenso espresso rispetto alle conclusioni del C.T.U., ad avviso del Giudicante sono idonei a giustificare l'espletamento di una nuova consulenza tecnica d'ufficio.
In conclusione, si osserva che, in ordine all'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata da parte convenuta, va osservato che – contrariamente a quanto sostenuto dall' – CP_1 parte ricorrente ha specificamente contestato le risultanze peritali relative al precedente giudizio di A.T.P.
Si è quindi ritenuto di disporre una nuova consulenza medico legale sulla parte ricorrente al fine di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari legittimanti il beneficio richiesto.
Il C.T.U. della presente fase di opposizione, ha accertato che: “La Sig.ra. risulta attualmente affetta da:" Ritardo Parte_1 mentale di grado lieve associato a disturbi del comportamento. Tiroidite di ." Per_1
Il predetto quadro invalidante all'epoca della visita collegiale effettuata presso la Commissione Invalidi Civili di Frosinone in data 8.07.2024 determinava una riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 50%. Il predetto quadro invalidante allo stato attuale determina una riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 67% (sessantasette per cento)”.
Sulla scorta di siffatte valutazioni del consulente tecnico d'ufficio, che questo Giudice ritiene condivisibili e conformi ai dati riscontrati, l'opposizione proposta da Parte_1 deve essere respinta.
3 Le spese di lite, stante i requisiti reddituali di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., sono irripetibili e le spese di CTU sono poste a carico dell' , e liquidate tenendo in considerazione la completezza e CP_1 la complessità dell'accertamento peritale e il disposto supplemento di CTU.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' , in persona del Parte_1 CP_1 legale rappresentante p.t. in data 24/01/2025 nella causa iscritta al n. 278/2025 R.G., disattesa ogni altra eccezione e deduzione:
a) Respinge il ricorso;
b) Nulla sulle spese di lite;
c) Pone definitivamente a carico dell le spese di C.T.U. CP_1 che si liquidano come a separato decreto.
Frosinone, 04/12/2025
Il Giudice Dott.ssa Rossella Giusi Pastore
4
TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione controversie di lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, ha pronunciato all'udienza del 03/12/2025, svolta mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 278 /2025, posta in deliberazione tra:
, Parte_1 elettivamente domiciliata in Frosinone, Via Marcello Mastroianni 14, presso lo studio legale dell'avv. Ranalli Andrea, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] elettivamente domiciliato in Frosinone, presso la sede Provinciale
in Piazza Gramsci n. 4, rappresento e difeso dall' avv. CP_1
EL IA IE, giusta procura generale alle liti depositata in atti;
-resistente SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' , nella persona del CP_1 legale rappresentante, ed ha proposto opposizione ai sensi degli artt. 414 e 445 bis comma 6 c.p.c., avverso l'esito del precedente accertamento effettuato ai sensi dell'art.445 bis c.p.c. nel quale aveva richiesto al Giudice di accertare la sussistenza dei requisiti
1 sanitari utili ai fini del riconoscimento dell'assegno mensile ex art 13 della L. n. 117/1971.
Nell'ambito di tale procedimento è stata accertato dal C.T.U. nominato dal Giudice l'insussistenza dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento del beneficio richiesto.
Rispetto a questo accertamento la parte ricorrente ha depositato una rituale contestazione.
La parte ricorrente ha dunque presentato un ricorso ex art.414 e 445 bis comma 6 c.p.c. con il quale ha chiesto al Giudice di riconoscere e dichiarare il suo diritto al beneficio indicato con decorrenza dal mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa e con la condanna dell' al pagamento dei ratei CP_1 dovuti.
Si è costituito nel presente giudizio l' nella persona del legale CP_1 rappresentante, ed ha chiesto il rigetto della domanda.
Sul contraddittorio così instauratosi è stata disposta una nuova C.T.U. medico-legale e la causa è stata discussa all'udienza del 3.12.2025, svolta mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e decisa con separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e va respinta.
L'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. prevede che la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio debba depositare, entro 30 giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo. Quest'ultimo deve contenere, a pena di inammissibilità, gli specifici motivi di contestazione della C.T.U. Come è noto, inoltre, il giudizio di merito instaurato con il deposito del ricorso è un vero e proprio giudizio ordinario che verte non sul solo dato sanitario ma anche sugli altri presupposti socio-sanitari prescritti ai fini del godimento della prestazione controversa.
Si ritiene che l'obbligo di specificare nel ricorso di merito, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione risponda all'esigenza di evitare la duplicazione indiscriminata ed 2 immotivata dell'accertamento sanitario, ed anche di evitare che l'invalido, che abbia ottenuto un ATP favorevole, veda procrastinarsi l'erogazione della provvidenza a causa di ricorsi nel merito dell' meramente strumentali. CP_1
Nella specie parte ricorrente ha contestato le conclusioni del C.T.U. mediante dichiarazione di dissenso e nel successivo ricorso di merito e ha specificato che le conclusioni del Consulente d'Ufficio sarebbero errate in quanto, il CTU non ha preso in debito conto di tutte le patologie di cui risulta affetta parte ricorrente (pag. 2 e ss. del ricorso).
Questi argomenti dedotti alla base del dissenso espresso rispetto alle conclusioni del C.T.U., ad avviso del Giudicante sono idonei a giustificare l'espletamento di una nuova consulenza tecnica d'ufficio.
In conclusione, si osserva che, in ordine all'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata da parte convenuta, va osservato che – contrariamente a quanto sostenuto dall' – CP_1 parte ricorrente ha specificamente contestato le risultanze peritali relative al precedente giudizio di A.T.P.
Si è quindi ritenuto di disporre una nuova consulenza medico legale sulla parte ricorrente al fine di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari legittimanti il beneficio richiesto.
Il C.T.U. della presente fase di opposizione, ha accertato che: “La Sig.ra. risulta attualmente affetta da:" Ritardo Parte_1 mentale di grado lieve associato a disturbi del comportamento. Tiroidite di ." Per_1
Il predetto quadro invalidante all'epoca della visita collegiale effettuata presso la Commissione Invalidi Civili di Frosinone in data 8.07.2024 determinava una riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 50%. Il predetto quadro invalidante allo stato attuale determina una riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 67% (sessantasette per cento)”.
Sulla scorta di siffatte valutazioni del consulente tecnico d'ufficio, che questo Giudice ritiene condivisibili e conformi ai dati riscontrati, l'opposizione proposta da Parte_1 deve essere respinta.
3 Le spese di lite, stante i requisiti reddituali di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., sono irripetibili e le spese di CTU sono poste a carico dell' , e liquidate tenendo in considerazione la completezza e CP_1 la complessità dell'accertamento peritale e il disposto supplemento di CTU.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' , in persona del Parte_1 CP_1 legale rappresentante p.t. in data 24/01/2025 nella causa iscritta al n. 278/2025 R.G., disattesa ogni altra eccezione e deduzione:
a) Respinge il ricorso;
b) Nulla sulle spese di lite;
c) Pone definitivamente a carico dell le spese di C.T.U. CP_1 che si liquidano come a separato decreto.
Frosinone, 04/12/2025
Il Giudice Dott.ssa Rossella Giusi Pastore
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