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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 15/12/2025, n. 5546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5546 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 5120/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa LE ON ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5120/2020 promossa da:
, con il patrocinio degli avv.ti GOLA ELISA e PAPALE Parte_1
ZI
OPPONENTE contro con il patrocinio degli avv.ti BONACCORSI FRANCESCO Controparte_1
e D'SI UC
OPPOSTA
Conclusioni
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente che qui devono intendersi come integralmente trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha interposto tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
504/20 emesso in data 31.1.2020 con il quale gli era stato ingiunto il pagamento in favore di
(di seguito ) della somma di € 66.469,71, oltre interessi Controparte_1 Controparte_1
e spese, liquidate in € 2.135,00 per compenso professionale, in € 406,50 per esborsi, oltre spese generali al 15%, C.p.A. ed IVA come per legge ed oltre alle successive occorrende.
A sostegno della propria domanda ha dedotto quanto segue.
In data 16.12.2015 le parti sottoscrivevano una proposta d'acquisto avente ad oggetto le seguenti macchine: Marca Claas Modello Jaguar 960 Matricola 49403137, Marca Claas Modello Direct
Disc 520 Matricola 42602013, Marca Claas Modello Carrello X Diret Disc Matricola 46900061.
1 Tale contratto prevedeva un pagamento in 6 anni con copertura cambiaria e fatturazione come canone di noleggio.
In seguito, le parti modificavano la proposta d'acquisto in una locazione di macchina industriale senza operatore di durata annuale, riguardante le medesime macchine, per la quale veniva pattuito l'importo di 49.000,00 euro oltre iva e per il quale venivano corrisposti due effetti cambiari di
29.630,00 cadauno.
In data 3.10.2026, le parti ulteriormente mutavano i termini dell'accordo, pattuendo un ordine di
“nolo a freddo” della durata di 6 anni con rate annuali pari a 48.000,00 euro oltre iva, il cui pagamento per il primo anno veniva effettuato mediante due effetti cambiari con scadenza al
10.7.2016 e al 10.1.2017, mentre, le successive venivano garantite da effetti cambiari, ciascuno dell'importo di 29.280,00 euro con scadenze al 10.7.17, 10.1.2018, 10.7.2018, 10.1.2019,
10.7.2019, 10.1.2020, 10.7.2020, 10. 1.2021, 10.7.2021.
In data 21.4.2018 il sig. contestava a una serie di inadempimenti Parte_1 Controparte_1 relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria della trincia, richiedendo la risoluzione contrattuale e la restituzione delle cambiali in suo possesso (doc. 4), le quali risultano essere state restituite a seguito della notifica di sequestro giudiziario (doc. 7).
In merito alla trincia, specificava che la stessa era stata oggetto di plurimi interventi e conseguentemente, ciò aveva causato l'impossibilità di utilizzo della medesima in modo costante e proficuo, pertanto, deduceva di aver subito un danno di circa 102.000,00 euro.
Chiedeva preliminarmente di respingere l'eventuale richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito, revocare o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto e respingere ogni domanda dell'opposta. Nell'ipotesi di avvenuto riconoscimento del credito della ridurre secondo CP_1 giustizia ed equità quanto dovuto da parte dell'attore. CP_ In via riconvenzionale, accertare che la individuale ha subito danni patrimoniali Parte_1 per fermo macchina per 102.000,00 euro e per l'effetto, condannare al Controparte_1 pagamento di tale somma a titolo di risarcimento danni;
accertare e condannare l'opposta alla restituzione dell'importo di 24.000,00 euro per spese di manutenzione corrisposte dalla
[...]
ma di competenza di o nella maggiore o minor somma che CP_3 Controparte_1 dovesse ritenersi di giustizia.
, ritualmente costituitasi in giudizio, ha dedotto che secondo quanto stabilito Controparte_1 all'art. 10 del contratto di locazione, la stessa avrebbe diritto a richiedere e ottenere tutti i canoni di locazione maturati sino alla data della effettiva riconsegna della macchina avvenuta il
17.8.2018. Esponeva altresì che, il sig. non avrebbe lamentato alcun vizio, difetto o Parte_1 inadempimento.
2 Chiedeva di rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo provvisoriamente esecutivo e di dichiarare la nullità della domanda riconvenzionale proposta dall'opponente per indeterminatezza della causa petendi e del petitum sostanziale e, nell'ipotesi di mancato riconoscimento della nullità della stessa, rigettarla.
In data 17.12.2020 veniva respinta la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto.
La causa è stata istruita mediante prova testimoniale. All'esito della prova orale, la causa è stata fissata a precisazione delle conclusioni e, quindi, trattenuta in decisione con termini di legge per deposito di comparse conclusionali e di replica.
*
Dall'analisi degli atti, dei documenti di causa e dalle risultanze della prova testimoniale emerge quanto segue.
La pretesa monitoria azionata da si fonda sulle seguenti fatture: fattura n. Controparte_1
VD17005167 recante la descrizione “disco Cardano e addebito trasporti consegna” del
16.8.2019 per € 306,10; fattura n. VD17005876 recante la descrizione “viaggio kilometri, ore officina presso cliente, frizione, ferodo, lametta destra, lametta sinistra, materiale di consumo” del 5.9.2017 per € 1.556,46; fattura n. VD17006287 del 15.9.2017 recante la descrizione
“cinghia trapez. e addebito trasporti consegna merce” per € 118,13; fattura n. VD17006288 del
15.9.2017 recante “protez., mola” per € 172,46; fattura n. VD17006412 del 21.9.2017 recante la descrizione “costi addizionali, viaggio kilometri, ore officina, vite a testa esagonale, rondella, Per_ zugfeder mit stoppen, cus. a , . , piastra di regola, spessore e materiale di Per_1 CP_4 consumo” per € 2.747,94; fattura n. VD17007167 del 11.10.2017 recante la descrizione “ore officina, presso cliente, pezzo di accoppiamento, supporto fless., manicotto, raccordo e materiale di consumo” per € 1.523,94; fattura n. VD17007430 del 16.10.2019 recante la descrizione
“ordine cliente lamini dominoni, cuscinetto, anello di tenuta, addebito trasporto consegna merce” per € 275,43; fattura n. VD17008161 del 30.11.2017 recante la descrizione “ore officina, cuscinetto, serie guarnizioni, materiale di consumo” per € 1.360,35 per un importo complessivo di 8.060,81 euro (docc. nn. da 3 a 8 e docc. 11 e 12) oltre ai canoni di noleggio pari a 48.000,00 euro oltre iva.
Parte opponente, a mezzo pec del 21.4.2018 ha contestato a una serie di gravi Controparte_1 inadempimenti in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria della macchina in noleggio, chiedendo a tal proposito, il recesso dal contratto.
In punto di manutenzione, il contratto di noleggio all'art. 5 stabilisce che “La locatrice, direttamente o tramite Ditta dalla stessa incaricate, fornirà al Conduttore le prestazioni relative, durante l'orario di lavoro ordinario, con la possibile diligenza. La locatrice si riserva la facoltà
3 di sostituire in qualsiasi momento la macchina a proprio insindacabile giudizio con altra dello stesso modello, dandone adeguato preavviso al conduttore. Al conduttore compete l'obbligo di comunicare alla locatrice la necessità di interventi di manutenzione, agli intervalli previsti dal costruttore e riportati sul libretto di uso e manutenzione, e di mettere la macchina a disposizione del personale della locatrice, anche durante il normale orario di lavoro, lavata e pulita onde assicurare le migliori condizioni igienico sanitarie. Il conduttore è inoltre responsabile per il corretto ed appropriato impiego del macchinario e per il controllo della sua efficienza in ogni tempo, anche dopo interventi di manutenzione e riparazione. Sono altresì a carico del conduttore
a) le operazioni di manutenzione giornaliera (quali ad esempio il rabbocco degli oli, dell'acqua dell'impianto di raffreddamento, la pulizia e l'ingrassaggio del macchinario, la pulizia dei filtri e dei radiatori, la verifica della corretta lubrificazione delle parti di scorrimento degli accessori…) ed i relativi materiali che dovranno essere dei tipi prescritti dalle case costruttrici;
l'eventuale smaltimento dei materiali di consumo è a carico del conduttore, lo smaltimento dei lubrificanti esausti in ottemperanza alle leggi e alle normative vigenti. b) la manutenzione, la riparazione delle eventuali forature o la sostituzione degli pneumatici, c) la riparazione di guasti od usure dovute a negligenza, ad uso non appropriato o non conforme alle indicazioni della casa costruttrice o a sovraccarico del macchinario, ed ai danni dovuti al non aver fermato il macchinario immediatamente al verificarsi delle anomalie di funzionamento e gli oneri necessari alla sostituzione del macchinario” (doc. 15 parte opposta).
Il teste sig. ex direttore generale di , ha dichiarato che “il sig. Tes_1 Controparte_1
mi chiamò a gennaio 2018 per dirmi che la macchina aveva delle parti usurate che Parte_1 dovevano essere sostituite. Era stato fatto un preventivo dai tecnici di per lavoro e CP_1 sostituzione e revisione dei pezzi per circa € 20.000,00, preventivo che ho visto”.
Alla luce di quanto sopra richiamato, si desume che le spese sostenute per le riparazioni fatturate non devono essere poste a carico dell'opponente e l'esercizio del recesso da parte dell'opponente
è stato giustificato dalla necessità di provvedere alla revisione completa della macchina che avrebbe comportato una spesa pari a 20.000,00 euro da porre a carico di . Controparte_1
Invero, in base alla clausola contrattuale sopra richiamata, la sostituzione della macchina o gli interventi riparativi erano obblighi a carico della locatrice, la quale non ha sollevato alcuna eccezione né ha fornito alcun elemento probatorio atto a comprovare che l'esigenza di eseguire il suddetto intervento sarebbe sorta a seguito di un utilizzo improprio o negligente della macchina da parte del conduttore. Inoltre, risulta comprovato che a seguito dello smontaggio, la macchina risultava inutilizzabile in quanto, i tecnici di non intervenivano per rimontarla. Controparte_1
Sul punto, appare rilevante la testimonianza del sig. “[…] preciso che la macchina Tes_1 avrebbe potuto essere rimontata solo dai tecnici di perché solo loro erano in grado di CP_1 farlo”.
4 Pertanto, la richiesta di relativa al pagamento dei canoni di noleggio successivi Controparte_1 alla data in cui è stato smontato il macchinario non può trovare accoglimento. Nemmeno
l'obbligazione di restituzione del bene in capo all'opponente può giustificare la richiesta avanzata dall'opposta di pagamento dei canoni di noleggio successivi alla data di smontaggio, perché il macchinario in quello stato pur potendo circolare risultava inutilizzabile per lo scopo cui era destinato e quindi non avrebbe potuto trarne alcuna utilità. Invero, l'opposta non ha eccepito né dedotto puntualmente il danno che avrebbe asseritamente subito dalla mancata restituzione immediata del macchinario che, in assenza di riparazione non poteva essere impiegato, come confermato dal teste che ha dichiarato: “preciso che in tali condizioni la macchina può Tes_1 muoversi ma non era in grado di lavorare”. Stante la legittimità del recesso, i canoni successivi allo stesso non sono dovuti ed alcuna somma a titolo risarcitorio può essere riconosciuta per l'inadempimento relativo alla tardiva restituzione del macchinario in assenza di specifica deduzione di un danno diretto e conseguente subito dall'opposta.
Conclusivamente i canoni effettivamente dovuti dall'opponente sono relativi al periodo dall'1.10.2017 sino al 17.1.2018 e quindi, per complessivi 14.000,00 euro oltre iva ed interessi legali ovvero 17.080,00 euro oltre interessi legali.
Quanto alla domanda riconvenzionale avanzata da parte dell'opponente volta al risarcimento del danno asseritamente subito dalla medesima per il mancato guadagno/fermo macchina quantificato in 102.000,00 euro e per spese di manutenzione corrisposte dalla ditta Parte_1 ma di competenza di , quantificate in 24.000,00 euro si rileva quanto segue. Controparte_1
Gli interventi effettuati nel corso dell'anno 2016 appaiono in parte conseguenti ad una mancata manutenzione della macchina prima della consegna della stessa oltre ad interventi comuni per la tipologia di macchinario de quo, nello specifico, sono stati effettuati degli interventi di trasformazione della macchina da erba a mais.
Gli interventi espletati a partire da giugno 2017 appaiono relativi all'usura del macchinario, in particolare, sono stati effettuati degli interventi sulla frizione, dischi, cuscinetti e ad ottobre 2017 sono stati eseguiti interventi per un guasto cardano moto barra, infine, nel gennaio 2018 è stata smontata tutta la macchina e veniva stilata una lista di ricambi di manutenzione necessari per affrontare la campagna 2018.
Sebbene, come detto, il recesso esercitato dall'opponente risulti giustificato, per quanto concerne il danno da fermo macchina non è stato specificatamente dedotto né provato il danno subito in conseguenza di tale circostanza;
relativamente alle annualità del 2016 e 2017 è carente la dimostrazione delle ore per cui è stata ferma la macchina e il danno conseguente a tale situazione soprattutto se si considera, come anticipato che in alcuni casi gli interventi del 2016 sono stati condizionati da una lacunosa manutenzione del macchinario.
In merito alla richiesta di rimborso delle spese manutentive sostenute dall'opponente, dai rapportini e dalle fatture prodotte dalla medesima, si evince che la stessa era tenuta alla
5 corresponsione delle spese relative alla trasformazione del macchinario da erba a mais oltre agli interventi di controllo della macchina posto che, tale attività devono ricondursi alla manutenzione ordinaria a carico dello stesso. Nello specifico, sono da imputarsi all'opponente le spese di cui alle seguenti fatture: fattura n. VD16002705 del 31.5.2016 di 259,16 euro, VD16004263 del
29.7.2016 di 244,55 euro, VD16004934 del 31.8.2016 1.018,31 euro, VD160063384 del
30.9.2016 di 99,43 euro, VD17000195 del 19.1.2017 di 688,08 euro, VD17002476 del 15.5.2017 di 151,02 euro, VD17003684 del 27.6.2017 di 514,14 euro, VD17004692 del 31.7.2017 di
665,85 euro, D17006288 del 15.9.2017 di 172,46 euro, VD17006412 del 21.9.2017 di 2.252,41 euro, VD17006412 del 21.9.2017 di 2.747,94 euro, fattura VD17006743 del 27.9.2017 di 403,67 euro per l'importo complessivo di 9.217,02 euro.
Per contro, l'opposta è tenuta alla corresponsione nei confronti dell'opponente delle spese relative alla manutenzione straordinaria nello specifico, per gli importi di cui alle fatture n
VD17005167 del 16.8.2017 di 306,10 euro, VD170005876 del 5.9.2017 di 1.556,46 euro,
VD1700716 dell'11.10.2017 di 1.523,94 euro, VD17002854 del 26.5.2017 di 820,86 euro,
VD17002955 del 29.5.2017di 243,76 euro, VD17003004 del 30.5.2017 di 1.553,52 euro,VD17005167 del 16.8.2017 di 306,10 euro, VD17005876 del 5.9.2017 di 1.556,46 euro,
VD17007167 del 11.10.2017 di 1.523,94 euro, fattura VD17007430 del 16.10.2017 di 275,43 euro, fattura VD17008161 del 30.11.2017 di 1.360,35 euro per complessivi 11.026,92 euro.
Ciò posto, risulta fondata la richiesta avanzata in via riconvenzionale da parte dell'opponente, seppur per il minor importo di 11.026,92 euro, circa la restituzione da parte dell'opposta delle somme alla stessa corrisposte per interventi manutentivi straordinari.
Conclusivamente, parte opponente è tenuta alla corresponsione in favore dell'opposta dell'importo di 17.080,00 euro a titolo di canoni di noleggio dall' 1.10.2017 sino al 17.1.2018; mentre parte opposta è tenuta alla corresponsione di 11.026,92 euro oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
previa compensazione delle reciproche voci di credito/debito parte opponente è tenuta a pagare all'opposta il credito residuo.
Le spese di lite seguono la soccombenza con condanna di parte opponente alla rifusione in favore di parte opposta delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 3.895,05 di cui euro 3.387,00 per compenso professionale (considerati valori medi per fase studio, introduttiva, e minimi per istruttoria e decisionale in ragione dell'attività concretamente svolta e dell'importo liquidato) ed euro 508,05 per spese generali oltre iva e cpa di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
Accoglie parzialmente l'opposizione a decreto ingiuntivo e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 504/20;
6 Accerta che parte opponente è tenuta a corrispondere in favore dell'opposta l'importo di
17.080,00 euro oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
Accerta che parte opposta a corrispondere a parte opponente l'importo di euro 11.026,92 euro oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
previa compensazione delle reciproche anzidette voci di credito/debito, parte opponente è tenuta a pagare all'opposta il credito residuo.
Condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite, liquidate come in parte motiva.
Brescia, 15 dicembre 2025
Il Giudice
LE ON
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa LE ON ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5120/2020 promossa da:
, con il patrocinio degli avv.ti GOLA ELISA e PAPALE Parte_1
ZI
OPPONENTE contro con il patrocinio degli avv.ti BONACCORSI FRANCESCO Controparte_1
e D'SI UC
OPPOSTA
Conclusioni
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente che qui devono intendersi come integralmente trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha interposto tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
504/20 emesso in data 31.1.2020 con il quale gli era stato ingiunto il pagamento in favore di
(di seguito ) della somma di € 66.469,71, oltre interessi Controparte_1 Controparte_1
e spese, liquidate in € 2.135,00 per compenso professionale, in € 406,50 per esborsi, oltre spese generali al 15%, C.p.A. ed IVA come per legge ed oltre alle successive occorrende.
A sostegno della propria domanda ha dedotto quanto segue.
In data 16.12.2015 le parti sottoscrivevano una proposta d'acquisto avente ad oggetto le seguenti macchine: Marca Claas Modello Jaguar 960 Matricola 49403137, Marca Claas Modello Direct
Disc 520 Matricola 42602013, Marca Claas Modello Carrello X Diret Disc Matricola 46900061.
1 Tale contratto prevedeva un pagamento in 6 anni con copertura cambiaria e fatturazione come canone di noleggio.
In seguito, le parti modificavano la proposta d'acquisto in una locazione di macchina industriale senza operatore di durata annuale, riguardante le medesime macchine, per la quale veniva pattuito l'importo di 49.000,00 euro oltre iva e per il quale venivano corrisposti due effetti cambiari di
29.630,00 cadauno.
In data 3.10.2026, le parti ulteriormente mutavano i termini dell'accordo, pattuendo un ordine di
“nolo a freddo” della durata di 6 anni con rate annuali pari a 48.000,00 euro oltre iva, il cui pagamento per il primo anno veniva effettuato mediante due effetti cambiari con scadenza al
10.7.2016 e al 10.1.2017, mentre, le successive venivano garantite da effetti cambiari, ciascuno dell'importo di 29.280,00 euro con scadenze al 10.7.17, 10.1.2018, 10.7.2018, 10.1.2019,
10.7.2019, 10.1.2020, 10.7.2020, 10. 1.2021, 10.7.2021.
In data 21.4.2018 il sig. contestava a una serie di inadempimenti Parte_1 Controparte_1 relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria della trincia, richiedendo la risoluzione contrattuale e la restituzione delle cambiali in suo possesso (doc. 4), le quali risultano essere state restituite a seguito della notifica di sequestro giudiziario (doc. 7).
In merito alla trincia, specificava che la stessa era stata oggetto di plurimi interventi e conseguentemente, ciò aveva causato l'impossibilità di utilizzo della medesima in modo costante e proficuo, pertanto, deduceva di aver subito un danno di circa 102.000,00 euro.
Chiedeva preliminarmente di respingere l'eventuale richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito, revocare o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto e respingere ogni domanda dell'opposta. Nell'ipotesi di avvenuto riconoscimento del credito della ridurre secondo CP_1 giustizia ed equità quanto dovuto da parte dell'attore. CP_ In via riconvenzionale, accertare che la individuale ha subito danni patrimoniali Parte_1 per fermo macchina per 102.000,00 euro e per l'effetto, condannare al Controparte_1 pagamento di tale somma a titolo di risarcimento danni;
accertare e condannare l'opposta alla restituzione dell'importo di 24.000,00 euro per spese di manutenzione corrisposte dalla
[...]
ma di competenza di o nella maggiore o minor somma che CP_3 Controparte_1 dovesse ritenersi di giustizia.
, ritualmente costituitasi in giudizio, ha dedotto che secondo quanto stabilito Controparte_1 all'art. 10 del contratto di locazione, la stessa avrebbe diritto a richiedere e ottenere tutti i canoni di locazione maturati sino alla data della effettiva riconsegna della macchina avvenuta il
17.8.2018. Esponeva altresì che, il sig. non avrebbe lamentato alcun vizio, difetto o Parte_1 inadempimento.
2 Chiedeva di rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo provvisoriamente esecutivo e di dichiarare la nullità della domanda riconvenzionale proposta dall'opponente per indeterminatezza della causa petendi e del petitum sostanziale e, nell'ipotesi di mancato riconoscimento della nullità della stessa, rigettarla.
In data 17.12.2020 veniva respinta la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto.
La causa è stata istruita mediante prova testimoniale. All'esito della prova orale, la causa è stata fissata a precisazione delle conclusioni e, quindi, trattenuta in decisione con termini di legge per deposito di comparse conclusionali e di replica.
*
Dall'analisi degli atti, dei documenti di causa e dalle risultanze della prova testimoniale emerge quanto segue.
La pretesa monitoria azionata da si fonda sulle seguenti fatture: fattura n. Controparte_1
VD17005167 recante la descrizione “disco Cardano e addebito trasporti consegna” del
16.8.2019 per € 306,10; fattura n. VD17005876 recante la descrizione “viaggio kilometri, ore officina presso cliente, frizione, ferodo, lametta destra, lametta sinistra, materiale di consumo” del 5.9.2017 per € 1.556,46; fattura n. VD17006287 del 15.9.2017 recante la descrizione
“cinghia trapez. e addebito trasporti consegna merce” per € 118,13; fattura n. VD17006288 del
15.9.2017 recante “protez., mola” per € 172,46; fattura n. VD17006412 del 21.9.2017 recante la descrizione “costi addizionali, viaggio kilometri, ore officina, vite a testa esagonale, rondella, Per_ zugfeder mit stoppen, cus. a , . , piastra di regola, spessore e materiale di Per_1 CP_4 consumo” per € 2.747,94; fattura n. VD17007167 del 11.10.2017 recante la descrizione “ore officina, presso cliente, pezzo di accoppiamento, supporto fless., manicotto, raccordo e materiale di consumo” per € 1.523,94; fattura n. VD17007430 del 16.10.2019 recante la descrizione
“ordine cliente lamini dominoni, cuscinetto, anello di tenuta, addebito trasporto consegna merce” per € 275,43; fattura n. VD17008161 del 30.11.2017 recante la descrizione “ore officina, cuscinetto, serie guarnizioni, materiale di consumo” per € 1.360,35 per un importo complessivo di 8.060,81 euro (docc. nn. da 3 a 8 e docc. 11 e 12) oltre ai canoni di noleggio pari a 48.000,00 euro oltre iva.
Parte opponente, a mezzo pec del 21.4.2018 ha contestato a una serie di gravi Controparte_1 inadempimenti in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria della macchina in noleggio, chiedendo a tal proposito, il recesso dal contratto.
In punto di manutenzione, il contratto di noleggio all'art. 5 stabilisce che “La locatrice, direttamente o tramite Ditta dalla stessa incaricate, fornirà al Conduttore le prestazioni relative, durante l'orario di lavoro ordinario, con la possibile diligenza. La locatrice si riserva la facoltà
3 di sostituire in qualsiasi momento la macchina a proprio insindacabile giudizio con altra dello stesso modello, dandone adeguato preavviso al conduttore. Al conduttore compete l'obbligo di comunicare alla locatrice la necessità di interventi di manutenzione, agli intervalli previsti dal costruttore e riportati sul libretto di uso e manutenzione, e di mettere la macchina a disposizione del personale della locatrice, anche durante il normale orario di lavoro, lavata e pulita onde assicurare le migliori condizioni igienico sanitarie. Il conduttore è inoltre responsabile per il corretto ed appropriato impiego del macchinario e per il controllo della sua efficienza in ogni tempo, anche dopo interventi di manutenzione e riparazione. Sono altresì a carico del conduttore
a) le operazioni di manutenzione giornaliera (quali ad esempio il rabbocco degli oli, dell'acqua dell'impianto di raffreddamento, la pulizia e l'ingrassaggio del macchinario, la pulizia dei filtri e dei radiatori, la verifica della corretta lubrificazione delle parti di scorrimento degli accessori…) ed i relativi materiali che dovranno essere dei tipi prescritti dalle case costruttrici;
l'eventuale smaltimento dei materiali di consumo è a carico del conduttore, lo smaltimento dei lubrificanti esausti in ottemperanza alle leggi e alle normative vigenti. b) la manutenzione, la riparazione delle eventuali forature o la sostituzione degli pneumatici, c) la riparazione di guasti od usure dovute a negligenza, ad uso non appropriato o non conforme alle indicazioni della casa costruttrice o a sovraccarico del macchinario, ed ai danni dovuti al non aver fermato il macchinario immediatamente al verificarsi delle anomalie di funzionamento e gli oneri necessari alla sostituzione del macchinario” (doc. 15 parte opposta).
Il teste sig. ex direttore generale di , ha dichiarato che “il sig. Tes_1 Controparte_1
mi chiamò a gennaio 2018 per dirmi che la macchina aveva delle parti usurate che Parte_1 dovevano essere sostituite. Era stato fatto un preventivo dai tecnici di per lavoro e CP_1 sostituzione e revisione dei pezzi per circa € 20.000,00, preventivo che ho visto”.
Alla luce di quanto sopra richiamato, si desume che le spese sostenute per le riparazioni fatturate non devono essere poste a carico dell'opponente e l'esercizio del recesso da parte dell'opponente
è stato giustificato dalla necessità di provvedere alla revisione completa della macchina che avrebbe comportato una spesa pari a 20.000,00 euro da porre a carico di . Controparte_1
Invero, in base alla clausola contrattuale sopra richiamata, la sostituzione della macchina o gli interventi riparativi erano obblighi a carico della locatrice, la quale non ha sollevato alcuna eccezione né ha fornito alcun elemento probatorio atto a comprovare che l'esigenza di eseguire il suddetto intervento sarebbe sorta a seguito di un utilizzo improprio o negligente della macchina da parte del conduttore. Inoltre, risulta comprovato che a seguito dello smontaggio, la macchina risultava inutilizzabile in quanto, i tecnici di non intervenivano per rimontarla. Controparte_1
Sul punto, appare rilevante la testimonianza del sig. “[…] preciso che la macchina Tes_1 avrebbe potuto essere rimontata solo dai tecnici di perché solo loro erano in grado di CP_1 farlo”.
4 Pertanto, la richiesta di relativa al pagamento dei canoni di noleggio successivi Controparte_1 alla data in cui è stato smontato il macchinario non può trovare accoglimento. Nemmeno
l'obbligazione di restituzione del bene in capo all'opponente può giustificare la richiesta avanzata dall'opposta di pagamento dei canoni di noleggio successivi alla data di smontaggio, perché il macchinario in quello stato pur potendo circolare risultava inutilizzabile per lo scopo cui era destinato e quindi non avrebbe potuto trarne alcuna utilità. Invero, l'opposta non ha eccepito né dedotto puntualmente il danno che avrebbe asseritamente subito dalla mancata restituzione immediata del macchinario che, in assenza di riparazione non poteva essere impiegato, come confermato dal teste che ha dichiarato: “preciso che in tali condizioni la macchina può Tes_1 muoversi ma non era in grado di lavorare”. Stante la legittimità del recesso, i canoni successivi allo stesso non sono dovuti ed alcuna somma a titolo risarcitorio può essere riconosciuta per l'inadempimento relativo alla tardiva restituzione del macchinario in assenza di specifica deduzione di un danno diretto e conseguente subito dall'opposta.
Conclusivamente i canoni effettivamente dovuti dall'opponente sono relativi al periodo dall'1.10.2017 sino al 17.1.2018 e quindi, per complessivi 14.000,00 euro oltre iva ed interessi legali ovvero 17.080,00 euro oltre interessi legali.
Quanto alla domanda riconvenzionale avanzata da parte dell'opponente volta al risarcimento del danno asseritamente subito dalla medesima per il mancato guadagno/fermo macchina quantificato in 102.000,00 euro e per spese di manutenzione corrisposte dalla ditta Parte_1 ma di competenza di , quantificate in 24.000,00 euro si rileva quanto segue. Controparte_1
Gli interventi effettuati nel corso dell'anno 2016 appaiono in parte conseguenti ad una mancata manutenzione della macchina prima della consegna della stessa oltre ad interventi comuni per la tipologia di macchinario de quo, nello specifico, sono stati effettuati degli interventi di trasformazione della macchina da erba a mais.
Gli interventi espletati a partire da giugno 2017 appaiono relativi all'usura del macchinario, in particolare, sono stati effettuati degli interventi sulla frizione, dischi, cuscinetti e ad ottobre 2017 sono stati eseguiti interventi per un guasto cardano moto barra, infine, nel gennaio 2018 è stata smontata tutta la macchina e veniva stilata una lista di ricambi di manutenzione necessari per affrontare la campagna 2018.
Sebbene, come detto, il recesso esercitato dall'opponente risulti giustificato, per quanto concerne il danno da fermo macchina non è stato specificatamente dedotto né provato il danno subito in conseguenza di tale circostanza;
relativamente alle annualità del 2016 e 2017 è carente la dimostrazione delle ore per cui è stata ferma la macchina e il danno conseguente a tale situazione soprattutto se si considera, come anticipato che in alcuni casi gli interventi del 2016 sono stati condizionati da una lacunosa manutenzione del macchinario.
In merito alla richiesta di rimborso delle spese manutentive sostenute dall'opponente, dai rapportini e dalle fatture prodotte dalla medesima, si evince che la stessa era tenuta alla
5 corresponsione delle spese relative alla trasformazione del macchinario da erba a mais oltre agli interventi di controllo della macchina posto che, tale attività devono ricondursi alla manutenzione ordinaria a carico dello stesso. Nello specifico, sono da imputarsi all'opponente le spese di cui alle seguenti fatture: fattura n. VD16002705 del 31.5.2016 di 259,16 euro, VD16004263 del
29.7.2016 di 244,55 euro, VD16004934 del 31.8.2016 1.018,31 euro, VD160063384 del
30.9.2016 di 99,43 euro, VD17000195 del 19.1.2017 di 688,08 euro, VD17002476 del 15.5.2017 di 151,02 euro, VD17003684 del 27.6.2017 di 514,14 euro, VD17004692 del 31.7.2017 di
665,85 euro, D17006288 del 15.9.2017 di 172,46 euro, VD17006412 del 21.9.2017 di 2.252,41 euro, VD17006412 del 21.9.2017 di 2.747,94 euro, fattura VD17006743 del 27.9.2017 di 403,67 euro per l'importo complessivo di 9.217,02 euro.
Per contro, l'opposta è tenuta alla corresponsione nei confronti dell'opponente delle spese relative alla manutenzione straordinaria nello specifico, per gli importi di cui alle fatture n
VD17005167 del 16.8.2017 di 306,10 euro, VD170005876 del 5.9.2017 di 1.556,46 euro,
VD1700716 dell'11.10.2017 di 1.523,94 euro, VD17002854 del 26.5.2017 di 820,86 euro,
VD17002955 del 29.5.2017di 243,76 euro, VD17003004 del 30.5.2017 di 1.553,52 euro,VD17005167 del 16.8.2017 di 306,10 euro, VD17005876 del 5.9.2017 di 1.556,46 euro,
VD17007167 del 11.10.2017 di 1.523,94 euro, fattura VD17007430 del 16.10.2017 di 275,43 euro, fattura VD17008161 del 30.11.2017 di 1.360,35 euro per complessivi 11.026,92 euro.
Ciò posto, risulta fondata la richiesta avanzata in via riconvenzionale da parte dell'opponente, seppur per il minor importo di 11.026,92 euro, circa la restituzione da parte dell'opposta delle somme alla stessa corrisposte per interventi manutentivi straordinari.
Conclusivamente, parte opponente è tenuta alla corresponsione in favore dell'opposta dell'importo di 17.080,00 euro a titolo di canoni di noleggio dall' 1.10.2017 sino al 17.1.2018; mentre parte opposta è tenuta alla corresponsione di 11.026,92 euro oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
previa compensazione delle reciproche voci di credito/debito parte opponente è tenuta a pagare all'opposta il credito residuo.
Le spese di lite seguono la soccombenza con condanna di parte opponente alla rifusione in favore di parte opposta delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 3.895,05 di cui euro 3.387,00 per compenso professionale (considerati valori medi per fase studio, introduttiva, e minimi per istruttoria e decisionale in ragione dell'attività concretamente svolta e dell'importo liquidato) ed euro 508,05 per spese generali oltre iva e cpa di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
Accoglie parzialmente l'opposizione a decreto ingiuntivo e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 504/20;
6 Accerta che parte opponente è tenuta a corrispondere in favore dell'opposta l'importo di
17.080,00 euro oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
Accerta che parte opposta a corrispondere a parte opponente l'importo di euro 11.026,92 euro oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
previa compensazione delle reciproche anzidette voci di credito/debito, parte opponente è tenuta a pagare all'opposta il credito residuo.
Condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite, liquidate come in parte motiva.
Brescia, 15 dicembre 2025
Il Giudice
LE ON
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