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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 27/02/2026, n. 1746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1746 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1746/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
LA SA RO SI MA, Presidente
IN DR RI MASSIMO, Relatore
CASTORINA SARIA RI, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2058/2024 depositato il 11/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 29320239026816825 IRPEF-ALTRO 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso/reclamo notificato a mezzo PEC l'11/12/2023 e depositato nella segreteria di questa Corte l'11/3/2024, Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 29320239026816825/000 emessa dall'Agenzia delle Entrate - IO, notificatagli in data 24/10/2023, dell'importo complessivo di € 12.105,85, nonché la cartella di pagamento n. 29320170017395637000 ivi richiamata per IRPEF 2012;
adduceva i seguenti motivi:
1) omessa notifica della cartella;
2) decadenza;
3) prescrizione di sanzioni ed interessi anche successiva alla eventuale notifica della cartella.
Con note depositate il 29/5/2024 l'Agenzia delle Entrate - IO si costituiva in giudizio chiedendo rigettarsi il ricorso, evidenziando il proprio difetto di legittimazione passiva e la correttezza del proprio operato.
Con memorie depositate il 13/2/2025 parte ricorrente ribadiva le proprie doglianze.
In data 23/2/2026 la causa veniva trattata in camera di consiglio come da verbale e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quanto alle modalità di notifica della cartella, dagli atti versati al fascicolo risulta che il 7/12/2017 era stata spedita raccomandata all'indirizzo di Stoccolma (Svezia) in Lindhagensterrassen 9 LGH 2101; il plico è stato restituito per compiuta giacenza ("unclaimed") il 16/1/2018; a quella data, il contribuente risiedeva appunto al suddetto indirizzo, come risulta dalla certificazione AIRE in atti.
Trattasi di notifica postale diretta effettuata a cura del messo notificatore di Nominativo_1 che in seguito, e precisamente dal 2/5/2018 al 10/5/2018, ha affisso avviso di deposito all'albo del Comune di
NA di AN (ultima residenza sul territorio nazionale); a tale data, come evidenziato nelle note di replica, il contribuente non risultava più residente in [...]9, essendosi trasferito ad altro indirizzo in data 25/1/2018 (v. ancora certificazione AIRE).
Tale prassi è conforme alla procedura prevista dall'art. 60 co.4 e 5 d.p.r. 600/1973, richiamato dall'art. 26 d.p.r. 602/1973.
A nulla rileva che, al momento dell'affissione all'albo presso il Comune di NA di AN, il contribuente si fosse già trasferito presso altro indirizzo estero;
il deposito, infatti, sarebbe stato pur sempre effettuato presso detto Comune (ultima residenza in Italia) anche tenendo conto del fatto che egli non risiedeva più al vecchio indirizzo di Lindhagensterrassen 9.
Poiché, quindi, la cartella è stata regolarmente notificata nel 2018, il ricorrente avrebbe dovuto impugnarla tempestivamente al fine di far valere eventuali prescrizioni o decadenze maturate a quella data (peraltro, con riferimento a quanto si legge nelle memorie di replica a pag. 6, il ricorrente non ha documentato che la dichiarazione per l'anno 2012 fosse stata depositata tempestivamente;
e d'altra parte, trattandosi di tassazione della indennità di fine rapporto, può pure ipotizzarsi che si tratti di iscrizione a seguito di controllo formale, con conseguente applicazione del termine di decadenza quadriennale).
Infine, per quanto concerne l'ultimo motivo di doglianza, il termine di prescrizione quinquennale non
è decorso tra la notifica della cartella e quella della intimazione qui impugnata, dovendosi tenere conto della proroga dei termini ai sensi dell'art. 68 d.l. 18/2020 (sospensione dei termini dall'8/3/2020 al
31/8/2021, cioè per 541 giorni).
Sulla base di tali considerazioni, la Corte rigetta il ricorso. Le spese seguono la soccombenza e, avuto riguardo al valore della controversia ed alle tariffe vigenti, possono liquidarsi in € 800 oltre IVA ed accessori.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio, che liquida in € 800 oltre IVA ed accessori.
- Così deciso in AN, il 23/2/2026 - Il Giudice Estensore
ND SI
(firmato digitalmente)
- Il Presidente
SS La RO
(firmato digitalmente)
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
LA SA RO SI MA, Presidente
IN DR RI MASSIMO, Relatore
CASTORINA SARIA RI, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2058/2024 depositato il 11/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 29320239026816825 IRPEF-ALTRO 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso/reclamo notificato a mezzo PEC l'11/12/2023 e depositato nella segreteria di questa Corte l'11/3/2024, Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 29320239026816825/000 emessa dall'Agenzia delle Entrate - IO, notificatagli in data 24/10/2023, dell'importo complessivo di € 12.105,85, nonché la cartella di pagamento n. 29320170017395637000 ivi richiamata per IRPEF 2012;
adduceva i seguenti motivi:
1) omessa notifica della cartella;
2) decadenza;
3) prescrizione di sanzioni ed interessi anche successiva alla eventuale notifica della cartella.
Con note depositate il 29/5/2024 l'Agenzia delle Entrate - IO si costituiva in giudizio chiedendo rigettarsi il ricorso, evidenziando il proprio difetto di legittimazione passiva e la correttezza del proprio operato.
Con memorie depositate il 13/2/2025 parte ricorrente ribadiva le proprie doglianze.
In data 23/2/2026 la causa veniva trattata in camera di consiglio come da verbale e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quanto alle modalità di notifica della cartella, dagli atti versati al fascicolo risulta che il 7/12/2017 era stata spedita raccomandata all'indirizzo di Stoccolma (Svezia) in Lindhagensterrassen 9 LGH 2101; il plico è stato restituito per compiuta giacenza ("unclaimed") il 16/1/2018; a quella data, il contribuente risiedeva appunto al suddetto indirizzo, come risulta dalla certificazione AIRE in atti.
Trattasi di notifica postale diretta effettuata a cura del messo notificatore di Nominativo_1 che in seguito, e precisamente dal 2/5/2018 al 10/5/2018, ha affisso avviso di deposito all'albo del Comune di
NA di AN (ultima residenza sul territorio nazionale); a tale data, come evidenziato nelle note di replica, il contribuente non risultava più residente in [...]9, essendosi trasferito ad altro indirizzo in data 25/1/2018 (v. ancora certificazione AIRE).
Tale prassi è conforme alla procedura prevista dall'art. 60 co.4 e 5 d.p.r. 600/1973, richiamato dall'art. 26 d.p.r. 602/1973.
A nulla rileva che, al momento dell'affissione all'albo presso il Comune di NA di AN, il contribuente si fosse già trasferito presso altro indirizzo estero;
il deposito, infatti, sarebbe stato pur sempre effettuato presso detto Comune (ultima residenza in Italia) anche tenendo conto del fatto che egli non risiedeva più al vecchio indirizzo di Lindhagensterrassen 9.
Poiché, quindi, la cartella è stata regolarmente notificata nel 2018, il ricorrente avrebbe dovuto impugnarla tempestivamente al fine di far valere eventuali prescrizioni o decadenze maturate a quella data (peraltro, con riferimento a quanto si legge nelle memorie di replica a pag. 6, il ricorrente non ha documentato che la dichiarazione per l'anno 2012 fosse stata depositata tempestivamente;
e d'altra parte, trattandosi di tassazione della indennità di fine rapporto, può pure ipotizzarsi che si tratti di iscrizione a seguito di controllo formale, con conseguente applicazione del termine di decadenza quadriennale).
Infine, per quanto concerne l'ultimo motivo di doglianza, il termine di prescrizione quinquennale non
è decorso tra la notifica della cartella e quella della intimazione qui impugnata, dovendosi tenere conto della proroga dei termini ai sensi dell'art. 68 d.l. 18/2020 (sospensione dei termini dall'8/3/2020 al
31/8/2021, cioè per 541 giorni).
Sulla base di tali considerazioni, la Corte rigetta il ricorso. Le spese seguono la soccombenza e, avuto riguardo al valore della controversia ed alle tariffe vigenti, possono liquidarsi in € 800 oltre IVA ed accessori.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio, che liquida in € 800 oltre IVA ed accessori.
- Così deciso in AN, il 23/2/2026 - Il Giudice Estensore
ND SI
(firmato digitalmente)
- Il Presidente
SS La RO
(firmato digitalmente)