Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 27/02/2026, n. 1746
CGT1
Sentenza 27 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica della cartella

    La Corte ha ritenuto che la notifica della cartella fosse avvenuta regolarmente nel 2018, mediante spedizione di raccomandata all'estero e successiva affissione all'albo del Comune di ultima residenza in Italia, conformemente all'art. 60 d.p.r. 600/1973 e art. 26 d.p.r. 602/1973.

  • Rigettato
    Decadenza

    La Corte ha ritenuto che, avendo la notifica della cartella avuto luogo nel 2018, il contribuente avrebbe dovuto impugnarla tempestivamente per far valere eventuali decadenze maturate a quella data. Non è stato documentato che la dichiarazione per l'anno 2012 fosse stata depositata tempestivamente.

  • Rigettato
    Prescrizione di sanzioni ed interessi

    La Corte ha ritenuto che il termine di prescrizione quinquennale non fosse decorso tra la notifica della cartella e quella dell'intimazione, tenendo conto della proroga dei termini ai sensi dell'art. 68 d.l. 18/2020.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 27/02/2026, n. 1746
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 1746
    Data del deposito : 27 febbraio 2026

    Testo completo