Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 18/03/2026, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00496/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00285/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 285 del 2025, proposto da
GI La LL, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Pagliaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sulla Sentenza del Tribunale di Vibo Valentia – Sez. Lavoro n. 859/2023, emessa in data 13.12.2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa LE SA, sentite le parti come da verbale;
Ritenuto in fatto e diritto come segue;
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con l’epigrafato ricorso parte istante ha agito per ottenere l’esecuzione, da parte dell’Amministrazione intimata, della sentenza n. 859 pubblicata il 13 dicembre 2023 dal Tribunale di Vibo Valentia, in funzione di Giudice del Lavoro, nell’ambito del procedimento n. R.G. 2614/2022, passata in giudicato, con la quale è stato così disposto: “ 1) Accoglie parzialmente il ricorso e, per l’effetto, accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di €2000,00 per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, mediante accredito sulla Carta elettronica del Docente. 2) Condanna il Ministero convenuto all'adozione d'ogni atto necessario per consentirne il godimento. 3) Compensa le spese di lite tra le parti nella misura di un terzo e condanna il Ministero resistente alla refusione delle restanti spese di lite, che si liquidano in €876, oltre spese generali (15%), I.v.a. e C.p.a come per legge, da distrarsi nei confronti del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario ”;
Rilevato che:
- la sentenza è stata notificata all’amministrazione resistente in data 19.12.2023 tramite posta elettronica certificata all’indirizzo dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it, completa di codice fiscale e annualità, ed è passata in giudicato, come da attestazione del 25 febbraio 2025;
- è decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica della sentenza e, stante il perdurante inadempimento della p.a., l’azione ex art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a. merita accoglimento;
- il Ministero dell’Istruzione e del Merito non si è costituito in giudizio, ad onta della ritualità della notifica;
Ritenuto pertanto che:
- l’intimato Ministero deve eseguire integralmente la sentenza in epigrafe indicata, secondo le prescrizioni in essa contenute, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, a cura di parte ricorrente, della presente decisione;
- in caso di inutile decorso del termine di cui sopra, è nominato sin d’ora, quale Commissario ad acta , un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero dell’istruzione e del merito, affinché, entro sessanta giorni dalla comunicazione - a cura di parte ricorrente - dell’ulteriore inottemperanza dell’amministrazione, provveda, in via sostitutiva, a dare esecuzione alla pronuncia compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio;
- compensi e spese per l’eventuale attività commissariale restano posti a carico dell’amministrazione inadempiente, in quanto compresi per legge nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale: infatti, la disposizione di cui all’art.5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001, come introdotta dall’art. 1, comma 777, della legge n. 208/2015, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro ( ex plurimis T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 24 aprile 2025, n. 757; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 9 maggio 2025, n. 1499);
- non può essere di contro accolta la domanda formulata ai sensi dell’art.114, comma 4, lett. e), di fissazione della somma di denaro dovuta dalla resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, giacché manifestamente iniqua, in ragione della particolare funzione assegnata alla carta docenti, non qualificabile quale corrispettivo bensì quale contributo per l’aggiornamento e la formazione del personale docente;
- le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di ottemperare alla sentenza in epigrafe indicata nei sensi di cui in motivazione, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, a cura di parte ricorrente, della presente decisione;
- nomina sin d’ora, per il caso di protratta inottemperanza della p.a., quale Commissario ad acta , un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero dell’istruzione e del Merito, che provvederà su istanza di parte ed in caso di inutile decorso del termine a dare esecuzione alla sentenza nei successivi ulteriori sessanta giorni;
- respinge la domanda formulata ai sensi dell’art.114, comma 4, lett. e) di fissazione della somma di denaro dovuta dalla resistente per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del giudicato;
- condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente, che vengono liquidate in complessivi euro 828,00 oltre spese generali ed accessori di legge, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RD MA, Presidente
Arturo Levato, Consigliere
LE SA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE SA | RD MA |
IL SEGRETARIO