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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 14/11/2025, n. 5484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5484 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo LIno
Il Tribunale di Venezia, prima sezione civile, nella persona del giudice unico MA AG ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 13/2020 del ruolo generale promossa da nato a [...] il [...], Parte_1
residente in [...]
Adriatico n. 64, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Giordano contro
, con Controparte_1 P.IVA_1
sede in , piazza Salimbeni n. 3, in persona del legale rappresen- CP_1
tante pro tempore, rappresentata dalla procuratrice speciale Pt_2
, con sede in , via Aldo Moro nn. 13-15, in per-
[...] P.IVA_2 CP_1
sona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Casalini.
Causa in decisione sulle seguenti conclusioni: per parte opponente, nel merito: revocarsi il decreto ingiuntivo n.
2577/19 del Tribunale di Venezia con rigetto di ogni domanda propo- sta nei confronti di da tutte le controparti, conve- Parte_1
nute e intervenute. Vittoria di spese.
- 1 - In via istruttoria: come in II e III memoria ex art. 183 cpc, insistendo in particolare per la C.T.U. contabile così come richiesta nelle dette memorie istruttorie.
In denegata ipotesi di accoglimento dell'avversaria istanza istruttoria di integrazione della C.T.U. contabile, si chiede l'applicazione del principio del c.d. saldo rettificato secondo Cass. n. 2602/2024; per parte opposta: nel merito in via principale rigettare l'opposizione proposta da in quanto infondata in fatto e in dirit- Parte_1
to e per l'effetto, tenuto conto della somma di € 76.689,17 incassata in corso di causa (nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n.
78/2022 del Tribunale di Venezia) condannare l'opponente a pagare ad in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, quale attuale titolare dei crediti per cui è controversia, la somma di € 119.168,87 oltre interessi dal 24/05/2019 al saldo effettivo, al tasso legale quanto al rapporto di conto corrente e come da contratto di finanziamento a medio e lungo termine stipulato in data 25/10/2013 quanto al credito derivante da tale rapporto
Respingere ogni domanda e/o eccezione comunque proposta dall'opponente, in quanto priva di fondamento alcuno in fatto ed in di- ritto.
Nel merito in via subordinata: in denegata ipotesi di accertamento di illegittimi addebiti da parte della sul conto corrente n. 12381,90 CP_1
(già n. 12381B) per cui è causa per interessi e/o commissioni di mas- simo scoperto e/o spese, accertarsi e dichiararsi ad ogni effetto la pre- scrizione dell'azione di rideterminazione del saldo con riguardo a tutti i movimenti registrati in conto corrente anteriormente al quinquennio precedente il giorno 23/12/2019, data di notifica dell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 2948 n. 4 cc o, in via di mero subordine, con riguardo
- 2 - a tutti i movimenti registrati anteriormente al decennio precedente il giorno 23/12/2019, data di notifica dell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 2946 cc.
In ogni caso: con condanna di alle spese e compe- Parte_1
tenze del presente giudizio, oltre accessori di legge e con condanna dell'opponente al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata, ai sensi dell'art. 96 cpc, nella misura che l'Ill.mo Giudice riterrà op- portuna;
2) in via istruttoria: disporsi l'integrazione della consulenza tecnico contabile chiedendo che il CTU, nel ricalcolo del saldo del conto cor- rente n. 12381,90 oggetto di causa, tenga conto dell'eccezione di pre- scrizione tempestivamente sollevata da parte convenuta opposta nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24/04/2020, escludendo quindi dalla rideterminazione del saldo tutti i movimenti registrati in conto corrente anteriormente al quinquennio precedente il giorno 23/12/2019, data di notifica dell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 2948 n. 4 cc o, in via di mero subordine, con riguardo a tutti i movimenti registrati anteriormente al decennio precedente il giorno
23/12/2019, data di notifica dell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 2946 cc
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE art. 118 disp. attuaz. cpc
1. Con decreto n. 2577/2019, emesso dal Tribunale di Venezia in data 21.10.2019 e notificato all'opponente in data 11.11.2019, è stato intimato a di pagare alla Parte_1 Controparte_1
€ 195.858,04, oltre interessi moratori al tasso legale dal
[...]
23.5.2019 al saldo e spese della procedura monitoria, in qualità di fi-
- 3 - deiussore della Macelleria sas di VE CA & C., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Venezia n. 11/2019 del 11.4.2019.
2. Il credito azionato dalla banca opposta derivava, secondo quanto allegato in ricorso monitorio, dal saldo debitore del conto cor- rente n. 12381/90 intestato alla società fallita, nonché da un contratto di finanziamento stipulato in data 25.10.2013, entrambi calcolati alla data del 23.5.2019.
3. A fondamento del credito, la banca ha prodotto, tra l'altro, estratti conto, riassunti scalari, la fideiussione omnibus firmata dall'opponente (doc. 12 del fascicolo monitorio), nonché visure ipote- carie e altri documenti attestanti l'esposizione debitoria della principa- le obbligata.
4. Con atto di citazione in opposizione notificato a mezzo PEC in data 23.12.2019, ha proposto opposizione al sud- Parte_1
detto decreto ingiuntivo, convenendo in giudizio Controparte_3
per il tramite della mandataria .
[...] Parte_2
5. L'opponente ha chiesto la revoca del decreto, deducendo: (i) il difetto di conformità agli originali delle copie delle fideiussioni pro- dotte sub doc. 12, in quanto prive di numerazione delle pagine e in formato non idoneo a verificare la completezza del documento, non- ché il formale disconoscimento ex art. 214 cpc della sottoscrizione apposta sui moduli fideiussori, qualificata come illeggibile e non cor- rispondente a quella usualmente apposta dall'opponente; (ii) la nullità totale delle fideiussioni omnibus, in quanto redatte su modulo unifor- me ABI e contenenti clausole abusive (artt. 2, 6 e 8 dello schema
ABI), frutto di intese restrittive della concorrenza vietate dall'art. 2, comma 2, lett. a), L. n. 287/1990, con conseguente decadenza della banca dall'azione ex art. 1957 cc;
a supporto, ha prodotto il provve-
- 4 - dimento AN d'LI n. 55/2005 (doc. 1 opponente) e il parere
CM del 20.04.2005 (doc. 2 opponente); (iii) l'inidoneità della do- cumentazione prodotta dalla banca, in particolare per l'assenza di con- tratti originari del conto corrente e per l'illegittima applicazione di in- teressi ultra legali e oneri non pattuiti;
(iv) l'illegittima capitalizzazio- ne trimestrale degli interessi passivi (anatocismo), applicata dalla ban- ca fino alla modifica contrattuale, con richiesta di ricalcolo del saldo espungendo tali addebiti illegittimi.
6. Con comparsa del 21.4.2020, la banca si è costituita richia- mando il contenuto del ricorso monitorio e i documenti allegati (nn. 1-
17), e producendo ulteriori estratti conto comprensivi di riassunti sca- lari dal 31.05.2008 alla chiusura del rapporto (doc. 18). Ha contestato integralmente le eccezioni avversarie, affermando: (i) la conformità agli originali delle copie delle fideiussioni sub doc. 12, trattandosi di moduli in formato A3 privi di numerazione originaria e completi nella sequenza logica degli articoli (n. 1-16), seguiti dalle sottoscrizioni;
ha altresì contestato il disconoscimento della firma, qualificandolo come generico e non tempestivo, e ha chiesto di dichiarare la veridicità delle sottoscrizioni ex art. 214 cpc;
(ii) l'infondatezza della nullità delle fi- deiussioni, in quanto non riconducibili allo schema ABI censurato dal- la AN d'LI, e comunque per l'assenza di prova di un'intesa anti- concorrenziale specifica;
ha eccepito la decadenza dall'azione per nul- lità parziale e la validità delle clausole di reviviscenza, deroga all'art. 1957 cc e sopravvivenza;
(iii) la legittimità della documentazione pro- dotta, inclusi gli estratti conto certificati ex art. 50 TUB, e l'applicazione di interessi pattuiti, negando qualsiasi ultra legalità o anatocismo illegittimo;
(iv) l'infondatezza della richiesta di sospen- sione ex art. 649 cpc, per mancanza di gravi motivi. Ha concluso per
- 5 - la conferma dell'ingiunzione, il rigetto dell'opposizione e la condanna dell'opponente alle spese.
7. La causa è stata istruita con acquisizione di documenti e una
CTU grafica sulla sottoscrizione attribuita al , avendo questi Pt_1
proposto un formale disconoscimento ai sensi dell'art. 214 CPC.
8. Inoltre, rilevata la necessità di verificare l'entità del credito azionato, con particolare riferimento all'eccepito anatocismo sul conto corrente n. 12381/90, con ordinanza del 31.7.2024 il giudice ha dispo- sto consulenza tecnica d'ufficio, nominando CTU la dott.ssa
[...]
, iscritta all'ordine dei dottori commercialisti ed esperti con- Per_1
tabili di Venezia al n. 455/A, con il seguente quesito: «il CTU, esami- nati gli atti di causa, ricalcoli il saldo a favore della banca espungen- do gli addebiti illegittimamente applicati a titolo di interessi anatoci- stici dalla data di apertura del rapporto alla data di modifica contrat- tuale».
9. Le operazioni peritali hanno avuto inizio il 15.10.2024, con prosecuzione il 21.10.2024 alla presenza del solo CTP della convenu- ta. La CTU ha depositato la relazione in data 28.2.2025, previo invio di bozza ai CTP il 28.1.2025 e valutazione delle osservazioni pervenu- te entro i 15 giorni successivi. Il giudice ha trattenuto in riserva la cau- sa, rimettendola all'8.10.2025 per integrazione della CTU: in tale oc- casione, il nuovo giudice ha invitato le parti a conciliare la lite sulla base delle risultanze di CTU, in alternativa alla decisione ex art. 281- sexies CPC: non essendo intervenuta alcuna conciliazione, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 13.11.2025, previo deposi- to di note contenenti le sole istanze e conclusioni.
10. Tanto premesso, l'opposizione riguarda l'ingiunzione emessa a favore della banca per il credito derivante da una fideiussione sino a €
- 6 - 309.874,00 (doc. 12 monitorio) prestata dall'opponente a garanzia del- le obbligazioni assunte da Macelleria sas di VE CA & C, non- ché per il saldo negativo del conto corrente: infatti il ricorso menziona sia il credito di € 145.869,87 derivante dal finanziamento a medio lungo termine stipulato in data 25/10/2013, rep. n. 74.216 e racc. n.
23.478 notaio dott. di Mestre (VE; sia Persona_2
l'importo di € 49.988,17 quale saldo debitore al 23/05/2019 del conto corrente n. 12381,90 (già n. 12381B nell'originaria documentazione in essere presso l'allora intrat- Controparte_4
tenuto presso la Filiale di Mestre.
11. Il formale disconoscimento della sottoscrizione in calce alla fideiussione proposto dal è stato superato dall'esito della Pt_1
CTU grafica 30.11.2021 svolta dalla dott.ssa : nessuna Persona_3
significativa contestazione risulta svolta in argomento.
12. Quanto all'eccezione di nullità della fideiussione, fondata sull'asserita violazione del divieto di intese anticoncorrenziali ex art. 2
L. n. 287/1990: l'opponente deduce che i moduli fideiussori (doc. 12) riproducono fedelmente le clausole abusive dello schema ABI censu- rato dalla AN d'LI (provvedimento n. 55/2005, doc. 1 opponen- te) e dall'CM (parere 20.04.2005, doc. 2 opponente), segnatamen- te: (i) la clausola di reviviscenza (art. 2 schema ABI), che impegna il fideiussore a rimborsare somme incassate e poi restituite per annulla- mento o revoca;
(ii) la deroga all'art. 1957 cc (art. 6 schema ABI), che mantiene integri i diritti della banca fino all'estinzione totale del credi- to senza obbligo di escussione tempestiva;
(iii) la clausola di soprav- vivenza (art. 8 schema ABI), che garantisce la restituzione di somme erogate anche in caso di invalidità delle obbligazioni principali.
- 7 - 13. La giurisprudenza ha affermato che le fideiussioni redatte su schema uniforme ABI sono nulle per violazione del divieto di intese restrittive della concorrenza, poiché fissano condizioni contrattuali uniformi lesive della libertà negoziale (vd. p. es. Cass. n. 29810/2017,
n. 13846/2019).
14. In sostanza, il provvedimento n. 55/2005 della AN d'LI ha censurato lo schema contrattuale predisposto dall'Associazione
ANria LIna (ABI) per le fideiussioni omnibus, identificando al- cune clausole come frutto di un'intesa restrittiva della concorrenza ai sensi dell'art. 2 della L. 287/1990 (normativa antitrust). Tale provve- dimento, emesso il 2.5.2005, ha accertato che lo schema ABI, applica- to uniformemente dalle banche tra il 2002 e il 2005, violava le regole di libera concorrenza, imponendo condizioni sfavorevoli ai fideiussori senza un legame funzionale con l'accesso al credito. Non si tratta di clausole abusive ai sensi del codice del consumo (D.Lgs. 206/2005) o della Direttiva 93/13/CEE, bensì di violazioni antitrust.
15. La giurisprudenza ha poi esteso gli effetti del provvedimento anche oltre il periodo 2002-2005 e a fideiussioni non necessariamente omnibus, purché sia dimostrato il nesso funzionale con l'intesa anti- concorrenziale.
16. Nel caso di specie, tuttavia, la banca ha contestato la ricondu- cibilità dei moduli prodotti allo schema ABI oggetto di censura (vd. comparsa p. 6) e in effetti, lo schema contrattuale considerato da
[...]
nel citato provvedimento (doc. 1 opponente) è la «fideius- CP_5
sione a garanzia delle operazioni bancarie», mentre quello sottoscrit- to da è un contratto autonomo di garanzia, come Parte_1
risulta chiaramente dall'art. 7 (doc. 12 opposta), il quale prevede che
«il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla di cre- Pt_3
- 8 - dito, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del de- bitore».
17. Inoltre, le garanzie prestate dal sono state rilasciate Pt_1
il 20.5.1999 e l'8.7.2000 (doc. 12) e sono quindi anteriori alla stessa predisposizione del modello contestato: ma in ogni caso, si devono fa- re due rilievi: 1) «l'inserimento di clausole in violazione delle norme sulla concorrenza in una fideiussione a valle di intese anticoncorren- ziali, già dichiarate nulle dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, non comporta l'invalidità dell'intero contratto, ma al più delle singole clausole, ed eventualmente il risarcimento del danno, qualora tale domanda sia stata proposta e il pregiudizio provato»
(Cass. 26957/2023): di tali circostanze non v'è allegazione e nessuna prova è stata offerta dal;
2) «la nullità delle clausole del Pt_1
contratto di fideiussione contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, si estende all'intero contratto solo nel caso di interdipendenza del resto del contratto dalla clausola
o dalla parte nulla, con la conseguenza che è precluso al giudice rile- vare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità, essendo onere della par- te che ha interesse alla totale caducazione provare tale interdipen- denza.» (Cass. 6685/2024): anche a questo proposito, l'atto di opposi- zione non contiene elementi sufficienti a formulare la necessaria di- samina, sicché va disattesa la censura attinente alla nullità della fi- deiussione . Pt_1
18. Parimenti, va esclusa la nullità del mutuo fondiario ipotecario di € 250.000,00 per cui la banca agisce che, in tesi, sarebbe stato ero- gato al fine di ripianare lo scoperto del c/c 12381: manca la prova che sia intervenuto un accordo tra banca e cliente, ovvero che il mutuo è stato concesso esclusivamente per estinguere il debito originario.
- 9 - L'opponente ricava tale prova dagli estratti conto del 2013 prodotti sub doc. 11 avversario: al 31.10.2013 il saldo del c/c era passivo per €
245.697,11, che viene poi azzerato dall'erogazione del finanziamento come risulta dal successivo estratto al 30.11.2013 che alla data valuta
15/11 (contabile 25/10/13) riporta con la causale erogazione di finan- ziamento l'accredito di € 244.375,00.
19. A parte il fatto che al 31.11.2013 risulta un debito di €
44.687,00, comunque, secondo la giurisprudenza «è valido e, in pre- senza dei requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c., costituisce titolo ese- cutivo il contratto di mutuo solutorio, il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuata- rio, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ri- pianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mu- tuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comun- que distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale» (Cass.
5841/2025). In altre parole, il mutuo stipulato per estinguere debiti pregressi verso la stessa banca non è nullo, e non viola norme impera- tive né la causa del contratto, purché si perfezioni con la messa a di- sposizione delle somme al mutuatario (ad esempio, tramite accredito su conto corrente), anche senza consegna materiale. La destinazione delle somme a ripianare esposizioni pregresse è considerata un atto separato che non incide sulla validità del mutuo.
20. L'opposizione lamenta poi la illegittima applicazione di inte- ressi anatocistici sul conto corrente n. 12381/90. Il sostiene Pt_1
che la banca ha capitalizzato trimestralmente gli interessi passivi fino
- 10 - alla modifica contrattuale, in violazione dell'art. 1283 cc, che vieta l'anatocismo salvo usi contrari o pattuizioni successive alla matura- zione degli interessi. La banca ha negato tale illegittimità, affermando la legittimità della capitalizzazione in base alle condizioni contrattuali.
21. Per dirimere la questione, è stata disposta la CTU contabile, il cui esito appare dirimente. La dott.ssa ha esaminato la docu- Per_1
mentazione prodotta: contratti di conto corrente e lettere di apertura di credito dal 1999 al 2017, oltre agli estratti conto fino al 2019; ha rico- struito la disciplina applicata, nel senso che inizialmente era prevista la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, mentre dal 2016, in conformità alla normativa CICR, è stata introdotta la regola di pari periodicità per interessi attivi e passivi e il divieto di anatocismo, con addebito annuale degli interessi dal 2017.
22. Il ricalcolo è stato quindi effettuato eliminando la capitalizza- zione non corretta fino al 30.9.2016, e applicando le nuove regole suc- cessivamente. Il primo movimento documentato agli atti di causa del conto corrente n. 12381B risale al 5.5.1999 (saldo zero) e l'ultimo movimento porta la data del 16.5.2019 (saldo negativo di €
50.035,53). Il saldo al 30.4.2019 risulta essere di – € 49.988,17, corri- spondente all'ammontare oggetto di decreto ingiuntivo. Il conto cor- rente inizialmente identificato con il n. 12381B assume successiva- mente il n. 12381.79 e il n. 12381.90. Il conto corrente ricalcolato alla data del 30.4.2019 in assenza di capitalizzazione fino al 30.9.2016 e successivamente con addebito degli interessi al 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati e contabilizzati, confermando gli altri addebiti ammonta a – € 14.399,82.
23. A questo punto, però, si ritiene parzialmente fondata l'eccezione di prescrizione che è stata opposta dalla banca per la «ri-
- 11 - determinazione del saldo, ai sensi dell'art. 2948 n. 4 cc, con riguardo
a tutti i movimenti registrati in conto corrente anteriormente al quin- quennio precedente il giorno 23/12/2019, data di notifica dell'atto di citazione, trattandosi di interessi, ovvero oneri da pagarsi in termini infra-annuali, o, in via di mero subordine, ai sensi dell'art. 2946 cc, con riguardo a tutti i movimenti registrati in conto corrente anterior- mente al decennio precedente il giorno 23/12/2019, data di notifica dell'atto di citazione» (pagg. 25s). Nella specie, gli interessi anche anatocistici sono stati previsti dall'art. 7 del contratto di conto corrente
«trimestralmente», dunque trattasi di una prestazione periodica.
24. Va infine osservato che si è limitato a Parte_1
chiedere il mero rigetto della domanda avversaria, mentre nulla ha de- dotto sul punto della prescrizione.
25. In conclusione, deve alla banca € Parte_1
69.170,00, già detratti € 76.689,00 incassati in corso di causa nella esecuzione immobiliare n. 78/2022 del Tribunale di Venezia, come da conclusioni riportare in epigrafe;
inoltre, si accerta il debito corretto sul conto corrente in € 14.399,00, come da CTU Heidi Mazzato.
26. Lo svolgimento e l'esito della lite impongono di compensare le spese per 1/3, e regolare il resto secondo la soccombenza. La liquida- zione del compenso è effettuata applicando il valore desunto dalla ta- bella del DM 55/2014, per le quattro fasi previste (studio, introduttiva, trattazione e istruttoria, decisionale) in relazione allo scaglione di rife- rimento, ovvero: (da € 260.001,00 a € 520.000,00) = € 11.229,00 : 2, oltre alle spese documentate e al rimborso di quelle forfettarie nella misura fissa del 15% sul compenso liquidato.
- 12 -
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Venezia, prima sezione civile, definitivamente pronun- ciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. revoca il decreto ingiuntivo reso dal tribunale di Venezia in da- ta 19.10.2019, n. 2577/2019;
2. dichiara prescritto il credito di relativa- Parte_1
mente ai movimenti registrati sul conto corrente prima dei cinque anni anteriori al 23.12.2019, data di notifica della citazione;
3. condanna a pagare a Parte_1 Controparte_3
€ 69.170,00, oltre interessi legali dal 23.12.2019 al saldo;
[...]
4. accerta in € 14.399,00 il saldo debitore sul conto corrente al
30.4.2019;
5. compensa le spese di lite per 1/3 e condanna l'opponente a ri- fondere alla banca gli altri 2/3 liquidati in € 7.486,00, oltre alle spese vive documentate, IVA, CPA e al rimborso forfettario;
6. pone l'onere delle CTU definitivamente a carico delle parti per metà ciascuna;
7. sentenza resa a norma degli artt. 127-ter, 128, 281-sexies cpc.
Venezia, 14.11.2025.
Il giudice
MA AG
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