Art. 37. 1. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18 e 27, valutato in lire 74.400 milioni per l'anno 1988 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento "industria cantierista e armatoriale ( Direttiva CEE n. 87/167 )". 2. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 9, 27 e 30 per gli anni 19891991, nonche' degli articoli 2, 4, 6, 7, 11, 12, 15, 16, 17 per gli anni 1989, 1990 e 1991, complessivamente valutato in lire 115,6 miliardi per il 1989, 150 miliardi per il 1990 e 318 miliardi per il 1991, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando parzialmente l'apposito accantonamento "Industria cantieristica ed armatoriale ( Direttiva CEE
n. 87/167 )" 3. Per il completamento degli interventi finalizzati alla ristrutturazione dell'industria navalmeccanica, nel quadro della Direttiva CEE n. 81/363 , l'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 1, primo comma, della legge 12 giugno 1985, n. 295 , e' ulteriormente integrata della complessiva somma di lire 580 miliardi in ragione di lire 230 miliardi per l'anno 1989, lire 285 miliardi per l'anno 1990 e lire 65 miliardi per l'anno 1991. 4. Le somme di cui al comma 3 sono cosi' ripartite nel triennio:
a) 1989: lire 230 miliardi per costruzioni e trasformazioni navali; b) 1990: lire 220 miliardi per costruzioni e trasformazioni navali e lire 65 miliardi per credito navale quale limite d'impegno; c) 1991: 65 miliardi per credito navale quale limite d'impegno. 5. All'onere derivante dall'applicazione del comma 3 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stazionamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento "Industria cantieristica e armatoriale ( Direttiva CEE n. 81/363 )". 6. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Nota all'art. 37, comma 3:
Il testo dell' art. 1, primo comma, della legge n. 295/1985 e' il seguente:
"Per l'attuazione del processo di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica nel quadro del rilancio della politica marittima nazionale, secondo le linee programmatiche per il triennio 1984-86 approvato dal Comitato interministeriale per la politica industriale (CIPI) nella seduta del 19 giugno 1984, e' autorizzata, per il periodo 1985-1988, la complessiva spesa di lire 1.275 miliardi, in aggiunta agli stanziamenti gia' recati per il settore dalle leggi 9 gennaio 1962, n. 1, 10 giugno 1982, n. 361, 14 agosto 1982, n. 598, 14 agosto 1982, n. 599, e 14 agosto 1982, n. 600 , e successive modificazioni e integrazioni. La quota relativa all'anno finanziario 1985 resta stabilita in lire 515 miliardi".
n. 87/167 )" 3. Per il completamento degli interventi finalizzati alla ristrutturazione dell'industria navalmeccanica, nel quadro della Direttiva CEE n. 81/363 , l'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 1, primo comma, della legge 12 giugno 1985, n. 295 , e' ulteriormente integrata della complessiva somma di lire 580 miliardi in ragione di lire 230 miliardi per l'anno 1989, lire 285 miliardi per l'anno 1990 e lire 65 miliardi per l'anno 1991. 4. Le somme di cui al comma 3 sono cosi' ripartite nel triennio:
a) 1989: lire 230 miliardi per costruzioni e trasformazioni navali; b) 1990: lire 220 miliardi per costruzioni e trasformazioni navali e lire 65 miliardi per credito navale quale limite d'impegno; c) 1991: 65 miliardi per credito navale quale limite d'impegno. 5. All'onere derivante dall'applicazione del comma 3 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stazionamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento "Industria cantieristica e armatoriale ( Direttiva CEE n. 81/363 )". 6. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Nota all'art. 37, comma 3:
Il testo dell' art. 1, primo comma, della legge n. 295/1985 e' il seguente:
"Per l'attuazione del processo di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica nel quadro del rilancio della politica marittima nazionale, secondo le linee programmatiche per il triennio 1984-86 approvato dal Comitato interministeriale per la politica industriale (CIPI) nella seduta del 19 giugno 1984, e' autorizzata, per il periodo 1985-1988, la complessiva spesa di lire 1.275 miliardi, in aggiunta agli stanziamenti gia' recati per il settore dalle leggi 9 gennaio 1962, n. 1, 10 giugno 1982, n. 361, 14 agosto 1982, n. 598, 14 agosto 1982, n. 599, e 14 agosto 1982, n. 600 , e successive modificazioni e integrazioni. La quota relativa all'anno finanziario 1985 resta stabilita in lire 515 miliardi".