TAR Roma, sez. 2Q, sentenza breve 24/02/2026, n. 3412
TAR
Sentenza breve 24 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Improcedibilità/Inammissibilità per natura cautelare e temporalmente circoscritta dell'atto impugnato

    La Corte ha ritenuto che l'atto impugnato avesse perso la propria efficacia alla data della notifica del ricorso, dato lo spirare dei 45 giorni previsti per l'adozione dei provvedimenti definitivi, e che l'impugnazione dell'ordinanza di sospensione lavori sia inammissibile qualora la sua efficacia sia già cessata, non sussistendo alcun interesse al suo annullamento.

  • Inammissibile
    Inammissibilità per carenza di interesse dell'impugnazione della comunicazione di avvio del procedimento

    La Corte ha ritenuto che la comunicazione di avvio del procedimento, quale atto endoprocedimentale, non fosse suscettibile di arrecare danno all'odierno ricorrente, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione per carenza di interesse.

  • Inammissibile
    Violazione di legge ed eccesso di potere

    La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per le ragioni sopra esposte, senza entrare nel merito delle violazioni di legge e dell'eccesso di potere.

  • Inammissibile
    Conseguente inammissibilità per accessorietà

    La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, includendo implicitamente in tale declaratoria anche la domanda accessoria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2Q, sentenza breve 24/02/2026, n. 3412
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 3412
    Data del deposito : 24 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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