Sentenza breve 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza breve 24/02/2026, n. 3412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3412 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03412/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15774/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 15774 del 2025, proposto da
CO PE, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Pasqualini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Bolsena, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Saleppichi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa concessione di misure cautelari,
1) dell’ordinanza n. 4/25 del settore lavori pubblici, di sospensione lavori CILA, prot. N. 11175 del 21/11/2024, notificata il 19.10.2025 (Doc. n. 1), con la quale il Comune di Bolsena, ha ordinato al Sig. PE CO, l’immediata sospensione dei lavori riferiti al cantiere, sito in località Monte Segnale, distinto al catasto terreni al foglio 23, particella 352 – 355, di proprietà del ricorrente, vietando, allo stesso, ogni intervento anche “quello rientrante nelle opere di manutenzione ordinaria”;
2) di tutti gli atti prodromici, connessi, collegati e dipendenti a quello anzidetto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Bolsena;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 il dott. IG DO OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che, con l’atto introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente ha impugnato l’atto indicato in epigrafe, proponendo un unico motivo, così rubricato: “ Violazione di legge – Eccesso di potere per difetto di istruttoria ed insufficiente motivazione – Eccesso di potere per illogicità e contrasto di atti – Violazione dell’art. 27, c. 3, del T.U. 6 giugno 2001, n. 380; - Violazione della Legge 241/1990; Violazione della Legge 47/85; Violazione del D.P.R. 380/2001 –ART. 6 bis.
Violazione della L.R. Lazio n. 15, del 11/08/2008, art. 14 ”;
Considerato che il Comune di Bolsena si è costituito, eccependo, tra l’altro, l’improcedibilità ovvero l’inammissibilità del gravame “ nella parte in cui pretende l'annullamento dell'ordine di sospensione lavori adottato in data 19 ottobre 2025, atteso che tale misura riveste natura cautelare e produce effetti temporalmente circoscritti ” e “ nella parte in cui intende censurare l’avvio del procedimento di autotutela, atteso che la comunicazione di avvio costituisce, in parte qua, segmento endoprocedimentale privo di autonoma e immediata lesività ” (cfr. p. 4 della memoria del 9 gennaio 2026);
Rilevato che alla camera di consiglio del 13 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione, con avviso alle parti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
Considerato che l’atto impugnato è – oltre che una comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (cfr. il seguente passaggio del doc. 1 di parte ricorrente: “ la presente ordinanza di sospensione lavori vale quale avvio del procedimento, anche per tutti gli atti conseguenti che dovessero scaturire dal procedimento in oggetto ”) – un provvedimento di sospensione dei lavori ai sensi degli artt. 27, comma 3, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e 14 della L.R. Lazio, 15/2008 (leggendosi, a p. 2 del ridetto doc. 1 quanto segue: “[…] visto l’art. 27, c. 3, del T.U. 6 giugno 2001, n. 380; […] vista la legge regionale n. 15 dell’11/08/2008, art. 14, che prevede la sospensione, qualora sia accertata l’esistenza di opere abusive, ordina l’immediata sospensione dei lavori riferiti al cantiere sito in […]);
Rammentato che la comunicazione di avvio del procedimento non ha natura provvedimentale e per tale ragione non è idonea, nel caso in esame (ove la detta comunicazione, quale atto endoprocedimentale, non è suscettibile di determinare, in via inderogabile, il contenuto della statuizione finale, né a comportare un arresto procedimentale: cfr., in questo senso, Cons. Stato, Sez. VI, 3 gennaio 2020, n. 46) ad arrecare danno all’odierno ricorrente, sicché non è da quest’ultimo autonomamente impugnabile, con conseguente inammissibilità dell’impugnazione per carenza di interesse (cfr., ex multis , T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 7 gennaio 2026, n. 59);
Considerato che l’art. 27 del D.P.R. 380/2001 prevede, al comma 3, tra l’altro, che la sospensione dei lavori ha effetto fino all’adozione dei provvedimenti definitivi, da adottare e notificare entro quarantacinque giorni dall’ordine di sospensione dei lavori; e che dunque alla data di notificazione del presente ricorso (11 dicembre 2025) l’atto impugnato (notificato il 19 ottobre 2025) aveva – dato lo spirare dei 45 giorni – perduto la propria efficacia (cfr., da ultimo, T.A.R. Lazio, Sez. II-bis, 16 ottobre 2025, n. 17864);
Rammentato che deve ritenersi inammissibile l’impugnazione dell’ordinanza di sospensione lavori, qualora l’efficacia della stessa sia già cessata, non sussistendo alcun interesse al suo annullamento ( ex multis Cons. Stato, Sez. VI, 2 ottobre 2020, n. 578; Cons. St., Sez. V, 29 novembre 2004, n. 7746);
Ritenuto, per quanto sopra, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile;
Ritenuto che le spese debbano essere poste a carico della parte ricorrente in base al principio della soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna parte ricorrente a rifondere all’amministrazione resistente le spese di lite, che liquida in € 1.000,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
NE IA, Presidente
Francesca Santoro Cayro, Primo Referendario
IG DO OR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IG DO OR | NE IA |
IL SEGRETARIO