Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00157/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00077/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 77 del 2020, proposto da
AE LLNN UI, rappresentato e difeso dagli avvocati Valentina Mele e Oronzo Marco Solaro, con domicilio fisico eletto in Lecce presso lo studio dell’avvocato Carlo Caracuta, in via Augusto Imperatore n. 16, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato Regina Paola Bellomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Copertino, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- della nota prot. A00_089/06-11-19 n° 13486 a firma dei Funzionari e della Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia;
- della nota Sezione Vigilanza Ambientale della Regione Puglia prot. n. 2563 del 30.09.2019 richiamata nella precedente nota;
- di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo, ivi inclusa, ove occcorra, la nota del Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_024/8906 del 10.7.2018.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 gennaio 2026 il dott. ER FF e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Considerato che all’udienza pubblica il ricorrente e la Regione hanno concordemente reso noto che è venuto meno l’interesse alla decisione del ricorso e che sussiste accordo per la compensazione delle spese.
Ritenuto che, conseguentemente, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Le spese sono compensate per congiunta richiesta delle parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NT AS, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
ER FF, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER FF | NT AS |
IL SEGRETARIO