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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 03/04/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 90100213/2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE SECONDA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Solarino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 90100213/2006 promossa da:
(CF: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia Parte_1 CodiceFiscale_1
Tamurella, giusta procura in seno alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Donatella Fanciullo sito in Carlentini (Sr), via
Paganini n. 9;
ATTORE
Contro
(CF. ) rappresentata e difesa dall'avv. Chiara Irene Pantò, CP_1 C.F._2 giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Christian Planeta sito in
Siracusa (Sr), viale Santa Panagia n. 136/N;
CONVENUTA
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Giusta Sentenza non definitiva n. 1048/2019, depositata in data 29/05/2019 dall'intestato Tribunale di Siracusa e pronunciata nella medesima causa R.G. n. 90100213/2006, come avente ad oggetto:
Azione di divisione dell'immobile in comproprietà fra gli ex coniugi, è stato così disposto fra le parti in lite:
“Il Giudice, non definitivamente pronunciando, così provvede: Dichiara lo scioglimento della comunione dell'immobile sito in Lentini, via Matteotti n. 108 tra i comunisti in quote eguali e . Parte_1 CP_1
Condanna a corrispondere € 19.315,15 in favore di a titolo di frutti civili CP_1 Parte_1 per l'immobile in comproprietà e goduto dalla sola convenuta a far data dal 11.06.2004 sino alla data odierna.
Rimette la causa sul ruolo per la vendita del bene come da separata ordinanza.
Spese al definitivo”.
Rimessa la causa sul ruolo giusta ordinanza in data 29.05.2019, è stata disposta la vendita del compendio immobiliare - in considerazione dell'accertata indivisibilità dello stesso immobile come da elaborato peritale in atti -, conclusasi con esito negativo nei reiterati tentativi;
nelle more del giudizio è stato nominato, altresì, un custode giudiziario al fine di facilitare le predette operazioni di vendita.
Giusta istanza congiunta delle parti in causa depositata in data 10.09.2024, queste ultime hanno dato atto di aver raggiunto un accordo bonario di transazione della lite, con rinuncia, al contempo, alle rispettive pretese economiche anche in ordine alle spese legali degli altri giudizi pendenti fra le stesse parti.
All'udienza di precisazione delle conclusioni in data 16.10.24, le parti hanno sottoscritto l'accordo transattivo di cui alla predetta istanza congiunta di precisazione delle conclusioni e, pertanto, la causa, matura per la decisione, è stata trattenuta per la statuizione definitiva.
***************
I procuratori delle parti in causa hanno dato atto, mediante note di udienza a trattazione scritta, di aver raggiunto, nelle more del giudizio, un'intesa transattiva sulla questione pendente fra le stesse, nei seguenti termini:
“PREMESSO
-che nell'oggetto del presente accordo bonario, le parti intendono chiudere tutte le cause civili e penali pendenti, instaurate negli anni tra il sig. e la sig.ra Pt_1
e precisamente: CP_1
1) procedimento penale a carico di n.906/21 RG, n. 2777/16 R.G.N.R, Parte_1
pendenti avanti al Tribunale di Siracusa dott.ssa Coniglio. Per tali procedimenti la sig.ra si obbliga prima della data di udienza a rimettere le querele. CP_1
2) causa civile di revisione dell'assegno divorzile pendente presso il Tribunale di Siracusa, Vg. 2037/22, ove entrambe le parti si obbligano a chiedere ai rispettivi avvocati di depositare istanza per la cessazione della materia del contendere.
-Che intendono azzerare le reciproche richieste economiche di dare e avere sia relative all'indennità di occupazione vantate dal sia alle somme vantate Pt_1
dalla sig. a titolo di assegno divorzile. CP_1
-che intendono chiedere al sig. Giudice di trasferire l'immobile sito in Lentini, via
Matteotti n. 108/110, ai figli degli istanti , nata a [...] il Controparte_2
20.12.1971, , nato a [...] il [...]; Controparte_3
-che i figli e corrisponderanno al padre sig. Controparte_2 Controparte_3
la somma di €. 8.000,00 al fine di ristorare il sig. per le spese Parte_1 Pt_1
sino ad oggi sostenute per i giudizi intercorsi tra le parti.
Tutto ciò premesso i procuratori delle parti, tenuto conto che il presente trasferimento è funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della causa, chiedono di essere autorizzati a precisare congiuntamente le conclusioni, con rinuncia dei termini per ulteriori memorie ex art. 190 c.p.c, secondo le condizioni di seguito elencate:
“Piaccia all' Ill.mo Tribunale adito:
-Pronunciare il trasferimento dell'immobile sito in Lentini in via Matteotti n. 108 piano I e II, con annesso garage al n. 110 piano T, censito al NCEU del Comune di Lentini, al Foglio 91 Particella 4935, Subalterno 10, cat. C/6, classe 3, consistenza 22 mq., superficie catastale 26 mq, rendita euro 43,18, e al Foglio 91
Particella 4935 Subalterno 11, cat.A/3, classe 2, consistenza 3 vani, superficie catastale 75 mq, Rendita Euro 119,30, ai figli , nata a [...] il Controparte_2
20.12.1971 C.F: , , nato a [...] il C.F._3 Controparte_3
25.05.1973, C.F. : dietro il pagamento di un ristoro C.F._4 economico al sig. di €. 8.000,00, (ottomila/00), il tutto dietro la Parte_1
rinuncia reciproca delle parti in causa ad ogni altra pretesa economica, e previa verifica all'udienza della chiusura di tutti i procedimenti civili e penali pendenti tra le parti.
-Pronunciare la compensazione delle spese di giudizio.”
Risultando il superiore accordo transattivo siglato dalle parti in lite all'udienza in data 16.10.2024, la causa viene definita nei termini come accordati fra le parti e riportati in dispositivo.
Le spese ed i compensi di lite, stante la rinuncia operata sul punto dai procuratori per solidarietà professionale nonché dichiarazione espressa dalle stesse parti, seguono l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Siracusa, dott. Giuseppe Solarino, in funzione di Giudice unico, pronunciando sentenza definitiva nella causa civile iscritta al n. r.g. 90100213/2006:
- Dichiara transatta fra le parti la presente lite, come da accordo transattivo sottoscritto fra le stesse in data 16.10.2024 in seno all'istanza di autorizzazione alla precisazione congiunta delle conclusioni, il procedimento n. 90100213/2006 e, per l'effetto:
- Azzera le reciproche richieste economiche di dare e avere fra le parti in causa, come relative sia all'indennità di occupazione vantate da , sia alle somme vantate da a titolo Parte_1 CP_1
di assegno divorzile;
- Dispone il trasferimento dell'immobile sito in Lentini in via Matteotti n. 108, piano I e II, con annesso garage al n. 110 piano T, censito al N.C.E.U. del Comune di Lentini, al Foglio 91, Particella
4935, Subalterno 10, cat. C/6, classe 3, consistenza 22 mq, superficie catastale 26 mq, rendita euro
43,18, e al Foglio 91, Particella 4935, Subalterno 11, cat. A/3, classe 2, consistenza 3 vani, superficie catastale 75 mq, Rendita Euro 119,30, da (CF: ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
(CF. ) ai rispettivi figli ovverosia ad , nata a CP_1 C.F._2 Controparte_2
Lentini il 20.12.1971, C.F: e ad , nato a [...] il C.F._3 CP_3 CP_3
25.05.1973, C.F. : , in parti, con onere da parte di questi ultimi - C.F._4
, nata a [...] il [...] C.F: e ad Controparte_2 C.F._3 [...]
, nato a [...] il [...], C.F. : - di corrispondere nei CP_3 C.F._4
confronti di (CF: ) la somma pari ad Euro 8.000,00, Parte_1 CodiceFiscale_1
(ottomila/00) a titolo di ristoro per le spese legali sostenute;
- Compensa integralmente le spese di lite;
- Assorbita o rinunciata espressamente fra le parti in lite ogni altra questione.
Così deciso in Siracusa, 2 aprile 2025
IL GIUDICE dott. Giuseppe Solarino
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE SECONDA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Solarino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 90100213/2006 promossa da:
(CF: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia Parte_1 CodiceFiscale_1
Tamurella, giusta procura in seno alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Donatella Fanciullo sito in Carlentini (Sr), via
Paganini n. 9;
ATTORE
Contro
(CF. ) rappresentata e difesa dall'avv. Chiara Irene Pantò, CP_1 C.F._2 giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Christian Planeta sito in
Siracusa (Sr), viale Santa Panagia n. 136/N;
CONVENUTA
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Giusta Sentenza non definitiva n. 1048/2019, depositata in data 29/05/2019 dall'intestato Tribunale di Siracusa e pronunciata nella medesima causa R.G. n. 90100213/2006, come avente ad oggetto:
Azione di divisione dell'immobile in comproprietà fra gli ex coniugi, è stato così disposto fra le parti in lite:
“Il Giudice, non definitivamente pronunciando, così provvede: Dichiara lo scioglimento della comunione dell'immobile sito in Lentini, via Matteotti n. 108 tra i comunisti in quote eguali e . Parte_1 CP_1
Condanna a corrispondere € 19.315,15 in favore di a titolo di frutti civili CP_1 Parte_1 per l'immobile in comproprietà e goduto dalla sola convenuta a far data dal 11.06.2004 sino alla data odierna.
Rimette la causa sul ruolo per la vendita del bene come da separata ordinanza.
Spese al definitivo”.
Rimessa la causa sul ruolo giusta ordinanza in data 29.05.2019, è stata disposta la vendita del compendio immobiliare - in considerazione dell'accertata indivisibilità dello stesso immobile come da elaborato peritale in atti -, conclusasi con esito negativo nei reiterati tentativi;
nelle more del giudizio è stato nominato, altresì, un custode giudiziario al fine di facilitare le predette operazioni di vendita.
Giusta istanza congiunta delle parti in causa depositata in data 10.09.2024, queste ultime hanno dato atto di aver raggiunto un accordo bonario di transazione della lite, con rinuncia, al contempo, alle rispettive pretese economiche anche in ordine alle spese legali degli altri giudizi pendenti fra le stesse parti.
All'udienza di precisazione delle conclusioni in data 16.10.24, le parti hanno sottoscritto l'accordo transattivo di cui alla predetta istanza congiunta di precisazione delle conclusioni e, pertanto, la causa, matura per la decisione, è stata trattenuta per la statuizione definitiva.
***************
I procuratori delle parti in causa hanno dato atto, mediante note di udienza a trattazione scritta, di aver raggiunto, nelle more del giudizio, un'intesa transattiva sulla questione pendente fra le stesse, nei seguenti termini:
“PREMESSO
-che nell'oggetto del presente accordo bonario, le parti intendono chiudere tutte le cause civili e penali pendenti, instaurate negli anni tra il sig. e la sig.ra Pt_1
e precisamente: CP_1
1) procedimento penale a carico di n.906/21 RG, n. 2777/16 R.G.N.R, Parte_1
pendenti avanti al Tribunale di Siracusa dott.ssa Coniglio. Per tali procedimenti la sig.ra si obbliga prima della data di udienza a rimettere le querele. CP_1
2) causa civile di revisione dell'assegno divorzile pendente presso il Tribunale di Siracusa, Vg. 2037/22, ove entrambe le parti si obbligano a chiedere ai rispettivi avvocati di depositare istanza per la cessazione della materia del contendere.
-Che intendono azzerare le reciproche richieste economiche di dare e avere sia relative all'indennità di occupazione vantate dal sia alle somme vantate Pt_1
dalla sig. a titolo di assegno divorzile. CP_1
-che intendono chiedere al sig. Giudice di trasferire l'immobile sito in Lentini, via
Matteotti n. 108/110, ai figli degli istanti , nata a [...] il Controparte_2
20.12.1971, , nato a [...] il [...]; Controparte_3
-che i figli e corrisponderanno al padre sig. Controparte_2 Controparte_3
la somma di €. 8.000,00 al fine di ristorare il sig. per le spese Parte_1 Pt_1
sino ad oggi sostenute per i giudizi intercorsi tra le parti.
Tutto ciò premesso i procuratori delle parti, tenuto conto che il presente trasferimento è funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della causa, chiedono di essere autorizzati a precisare congiuntamente le conclusioni, con rinuncia dei termini per ulteriori memorie ex art. 190 c.p.c, secondo le condizioni di seguito elencate:
“Piaccia all' Ill.mo Tribunale adito:
-Pronunciare il trasferimento dell'immobile sito in Lentini in via Matteotti n. 108 piano I e II, con annesso garage al n. 110 piano T, censito al NCEU del Comune di Lentini, al Foglio 91 Particella 4935, Subalterno 10, cat. C/6, classe 3, consistenza 22 mq., superficie catastale 26 mq, rendita euro 43,18, e al Foglio 91
Particella 4935 Subalterno 11, cat.A/3, classe 2, consistenza 3 vani, superficie catastale 75 mq, Rendita Euro 119,30, ai figli , nata a [...] il Controparte_2
20.12.1971 C.F: , , nato a [...] il C.F._3 Controparte_3
25.05.1973, C.F. : dietro il pagamento di un ristoro C.F._4 economico al sig. di €. 8.000,00, (ottomila/00), il tutto dietro la Parte_1
rinuncia reciproca delle parti in causa ad ogni altra pretesa economica, e previa verifica all'udienza della chiusura di tutti i procedimenti civili e penali pendenti tra le parti.
-Pronunciare la compensazione delle spese di giudizio.”
Risultando il superiore accordo transattivo siglato dalle parti in lite all'udienza in data 16.10.2024, la causa viene definita nei termini come accordati fra le parti e riportati in dispositivo.
Le spese ed i compensi di lite, stante la rinuncia operata sul punto dai procuratori per solidarietà professionale nonché dichiarazione espressa dalle stesse parti, seguono l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Siracusa, dott. Giuseppe Solarino, in funzione di Giudice unico, pronunciando sentenza definitiva nella causa civile iscritta al n. r.g. 90100213/2006:
- Dichiara transatta fra le parti la presente lite, come da accordo transattivo sottoscritto fra le stesse in data 16.10.2024 in seno all'istanza di autorizzazione alla precisazione congiunta delle conclusioni, il procedimento n. 90100213/2006 e, per l'effetto:
- Azzera le reciproche richieste economiche di dare e avere fra le parti in causa, come relative sia all'indennità di occupazione vantate da , sia alle somme vantate da a titolo Parte_1 CP_1
di assegno divorzile;
- Dispone il trasferimento dell'immobile sito in Lentini in via Matteotti n. 108, piano I e II, con annesso garage al n. 110 piano T, censito al N.C.E.U. del Comune di Lentini, al Foglio 91, Particella
4935, Subalterno 10, cat. C/6, classe 3, consistenza 22 mq, superficie catastale 26 mq, rendita euro
43,18, e al Foglio 91, Particella 4935, Subalterno 11, cat. A/3, classe 2, consistenza 3 vani, superficie catastale 75 mq, Rendita Euro 119,30, da (CF: ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
(CF. ) ai rispettivi figli ovverosia ad , nata a CP_1 C.F._2 Controparte_2
Lentini il 20.12.1971, C.F: e ad , nato a [...] il C.F._3 CP_3 CP_3
25.05.1973, C.F. : , in parti, con onere da parte di questi ultimi - C.F._4
, nata a [...] il [...] C.F: e ad Controparte_2 C.F._3 [...]
, nato a [...] il [...], C.F. : - di corrispondere nei CP_3 C.F._4
confronti di (CF: ) la somma pari ad Euro 8.000,00, Parte_1 CodiceFiscale_1
(ottomila/00) a titolo di ristoro per le spese legali sostenute;
- Compensa integralmente le spese di lite;
- Assorbita o rinunciata espressamente fra le parti in lite ogni altra questione.
Così deciso in Siracusa, 2 aprile 2025
IL GIUDICE dott. Giuseppe Solarino
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011