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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 11/04/2025, n. 1203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1203 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 262 del Ruolo Generale dell'anno
2024 promossa da
(c.f. , Parte_1 C.F._1
(c.f. ), Parte_2 C.F._2
(c.f. ), Parte_3 C.F._3
(c.f. , Parte_4 C.F._4 rappresentati e difesi dagli avv.ti Marco Cason e Martina Zampieri ed elettivamente domiciliati a Belluno (BL), via Matteotti n. 8, presso lo studio dei difensori;
appellanti contro
(c.f. ), E_ C.F._5 rappresentato e difeso dall'avv. Fabiola Ceolin ed elettivamente domiciliato a
Mestre (VE), piazza XXVII Ottobre n. 32, presso lo studio del difensore;
appellato contro pagina 1 di 16 (c.f. ); CP_2 C.F._6
appellato contumace contro
(già , in persona Controparte_3 Controparte_4 del legale rappresentante pro tempore, (C.F./P.IVA ), P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Mirko Arena ed elettivamente domiciliato a
Padova (PD), via F. Busonera n. 3, presso lo studio del difensore;
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 255/2023 del Tribunale di Belluno, pubblicata il 13 luglio 2023
CONCLUSIONI
Per , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Venezia rigettare le eccezioni di inammissibilità dell'appello svolte dall'Istituto Assicuratore convenuto per i motivi qui esposti ed in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- nel merito: voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Venezia in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma restando l'acclarata responsabilità ex art. 2054 cc in capo ai convenuti e in ordine al sinistro stradale E_ CP_2 mortale verificatosi in Quero il 22.12.2018, fermo altresì l'obbligo della compagnia assicuratrice -già assicuratrice – di Controparte_3 CP_4 CP_3 risarcire i danni patiti dagli attori in conseguenza dell'occorso sopra citato, accertata l'esclusione di ogni e qualsiasi contributo causale della vittima quantificato in primo grado nella misura del 30%, condannare i convenuti in solido tra loro al pagamento in favore degli odierni attori a titolo di risarcimento dei danni (patrimoniali e non) delle seguenti somme: euro 271.665,96 o la somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia in favore della signora , nella sua veste di erede legittima quale madre del de cuius;
Parte_1 euro 156.464,45 o la somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia in favore del sig. nella sua veste di erede legittimo quale fratello Parte_4 del de cuius;
euro 103.539,00 o la somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia in favore del sig. nella sua veste di erede Parte_3 pagina 2 di 16 legittimo quale fratello del de cuius;
euro 103.539,00 o la somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia in favore del sig. nella sua Parte_2 veste di erede legittimo quale fratello del de cuius;
il tutto maggiorato di rivalutazione ed interessi dal dì del dovuto al saldo per i motivi esposti nel presente atto con decurtazione dal dovuto dell'importo complessivo corrisposto da
– già - (in data 5 settembre Controparte_3 Controparte_4
2023) agli eredi dopo la pubblicazione della sentenza e pari ad euro 168.412,59.
Nella denegata e non concessa ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte adita dovesse ravvisare un concorso di colpa della vittima nella causazione del sinistro in oggetto, voglia contenere detto concorso in una percentuale nettamente inferiore
a quella riconosciuta in sentenza di primo grado.
In ogni caso con vittoria di spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
-in via istruttoria: previa revoca e modifica dell'ordinanza ammissiva delle istanze istruttorie datata 07/09/2022, rimettere la causa in istruttoria con ammissione di tutte le istanze istruttorie avanzate da parte attrice a prova diretta nella memoria ex art. 183 comma VI° n. 2) cpc nonché sui seguenti capitoli:
1)Vero che la famiglia composta dalla mamma (rimasta Pt_2 Parte_1 vedova) e dai figli, alla data del 22 dicembre 2018, viveva in Feltre Viale Dante
Alighieri n. 16 ed era composta dalla mamma, dai figli , e Pt_2 Pt_3 Pt_4
Persona_1
2)Vero che la famiglia sin dall'arrivo in e comunque dal 2006 in Pt_2 CP_3 avanti, è sempre vissuta nella medesima composizione di cui al punto 1) agli indirizzi indicati nei certificati di residenza in atti (doc. 27 del fascicolo di parte attrice)?
3)Vero che in particolare era colui che provvedeva al mantenimento Persona_1 della mamma , casalinga e del fratello ? Parte_1 Parte_4
4)Vero che anche nel breve periodo in cui si era recato in Francia Persona_1 per motivi di lavoro (dal mese di ottobre 2017 al mese di settembre 2018), provvedeva al mantenimento della mamma e del fratello ed era rientrato Pt_4 in almeno quattro o cinque volte nell'arco dell'anno per fare visita ai CP_3 familiari e garantire il sostentamento economico alla famiglia di origine?
pagina 3 di 16 5)Vero che ogni qualvolta il testimone si recava in visita alla famiglia Pt_2 anche in occasione di pranzi e/o di cene e/o di ricorrenze varie, constatava che tutti i componenti la famiglia erano presenti e partecipi? Pt_2
6)Vero che al momento del decesso avvenuto il 22.12.2018, viveva Persona_1 con la famiglia di origine in Feltre Viale Dante Alighieri n. 16?
7)Vero che nell'ottobre 2018 aveva iniziato la ricerca di un Persona_1 appartamento ove potersi trasferire unitamente al fratello , visto il Parte_4 forte legame tra i due?
8)Vero che la ricerca di un appartamento da parte del signor ove Persona_1 trasferirsi con il fratello faceva parte di un progetto di vita discusso con la Pt_4 famiglia di origine e con il personale medico e che tale progettualità era stata colta positivamente da Parte_4
9)Vero che a seguito del decesso di ha subito un Persona_1 Pt_4 peggioramento delle proprie condizioni di salute che hanno determinato il suo ricovero nella Comunità Terapeutica Residenziale Protetta sita in Feltre Via Borgo
Ruga n. 30?
10)Vero che in data 22.12.2018 il sig. al momento del suo E_ accesso al Pronto Soccorso di Feltre era vigile e cosciente e nel corso della visita raccontava la dinamica del sinistro appena occorso, come dal teste specificato nel verbale di SIT (doc. 6 di parte attrice) e nel verbale di accesso all'Ospedale di
Feltre (doc. 7 di parte attrice), documenti che si chiede vengano fatti visionare al testimone?
11)Vero che nei giorni successivi al 22 dicembre 2018 la famiglia si recava Pt_2 in Marocco nella città natale per le esequie di e per le altre formalità, Persona_1 facendo rientro nel mese di gennaio 2019?
Si indicano quali testimoni sui capitoli di prova di cui sopra i signori: Tes_1 residente in [...], sui capitoli da 1) a 9) e 11); Tes_2
residente in [...], sui capitoli da 1) a 9) e 11);
[...]
e , entrambi residenti in [...] Testimone_4
Rocco n. 5, locatori dell'immobile in località Fonzaso locato alla famiglia Pt_2 sui capitoli 2), 3), 5); residente in [...]
pagina 4 di 16 16, vicina di casa della famiglia sui capitoli da 1) a 9) e 11); Pt_2 Tes_6 residente in [...], quale collega di lavoro di sino al suo decesso, sui capitoli da 1) a 9) e 11); Dott.ssa Persona_1 Tes_7
c/o Centro di Salute Mentale Ulss Dolomiti distretto di Feltre, sui capitoli
[...]
7), 8) e 9); Dott.ssa c/o Ospedale di Feltre e Testimone_8
Dott.ssa c/o Ospedale di Feltre, sul capitolo n. 10). Persona_2
Altresì ammettere le istanze istruttorie formulate a prova contraria nella memoria ex art. 183 comma VI n. 3 cpc depositata in primo grado nell'interesse di parte appellante, con accoglimento di ogni istanza ed eccezione anche istruttoria contenute nelle memorie formulate in atti nonché a verbale di udienza.
Con riserva di ulteriormente dedurre a fronte del comportamento processuale delle controparti. Con rigetto di ogni domanda ed istanza avversaria.
E_
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis:
Nel merito in via principale: respingersi le domande di parte appellante in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti nella narrativa della comparsa di costituzione risposta.
In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande di parte appellante dichiarare tenuta e condannare la Controparte_5
(ora ), con sede legale in Belluno, Via Ippolito
[...] Controparte_6
Caffi 83, P.Iva , in persona del l.r.p.t. a tenere manlevato ed P.IVA_1 indenne il sig. da ogni eventuale conseguenza pregiudizievole E_ avesse a conseguigli da tale accoglimento.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario 15% per spese generali, oltre iva e cpa come per legge di entrambi i gradi di giudizio.
Controparte_3
NEL MERITO: confermarsi integralmente la sentenza di primo grado, con il rigetto dell'avversario gravame. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio.
Svolgimento del processo
pagina 5 di 16 1. Con atto di citazione, datato 21 dicembre 2021, , , Parte_1 Parte_2
e , rispettivamente madre e fratelli di Parte_3 Parte_4 Persona_1 convenivano in giudizio , e E_ CP_2 Controparte_4
(ora esponendo che:
[...] Controparte_3
- il 22.12.2018, in località Quero Vas, passeggero del veicolo Persona_1
(BMW 318 D TG. EK185ED) condotto da e di proprietà di E_
, era deceduto in un incidente d'auto dovuto a una fuoriuscita CP_2 autonoma del veicolo;
- il conducente era risultato positivo alle sostanze alcooliche (tasso pari a 1,11
g/l);
- l'Assicurazione, sostenendo che sussistesse un concorso di colpa della vittima, aveva corrisposto euro 90.000,00 a , euro 17.500,00 sia a Parte_1 Pt_2
sia a euro 25.000,00 a;
[...] Parte_3 Parte_4
- gli attori avevano trattenuto tali somme come acconto sul maggior dovuto;
- nel settembre 2020 l'Assicurazione aveva fatto pervenire agli attori ulteriori somme, per chiudere la vertenza: euro 100.000,00 a , euro Parte_1
32.500,00 sia a sia a euro 25.000,00 a Parte_2 Parte_3 Pt_4
. Considerando tali somme non satisfattive, tuttavia, gli attori le
[...] avevano restituite.
1.1 Quanto all'an debeatur, gli attori osservavano che doveva escludersi qualsiasi concorso di colpa del danneggiato, in quanto l'accettazione del trasporto da parte del conducente con un eccessivo tasso alcolemico non integra cooperazione attiva nel fatto colposo del danneggiante, né una condizione necessaria per il verificarsi dell'evento dannoso.
1.2 In ordine al quantum, gli attori chiedevano il risarcimento patrimoniale e non patrimoniale per la somma complessiva di euro 635.208,41, calcolata già al netto degli importi ricevuti. A sostegno di tale richiesta, deducevano: di aver sempre coabitato con la vittima, eccetto che per il periodo che andava da dopo l'estate
2017 al settembre 2018, quando e sua madre si erano trasferiti in Persona_1
Francia; che la madre era economicamente a carico della vittima;
Parte_1 che aveva avuto un reddito mensile di 1.510,00 euro da ottobre Persona_1
pagina 6 di 16 2017 a settembre 2018, il 16.10.2018 era stato assunto dalla ditta NI OF
AN TE (presso cui aveva già lavorato negli anni 1999-2003,
2003-2004 e nel 2010) con contratto prorogato sino al 21.12.2018; che il fratello era invalido civile al 100%. Parte_4
1.3 Si costituiva in giudizio , il quale contestava sia il danno E_ patrimoniale da lucro cessante, rispetto al quale non risultava provata la stabile contribuzione del defunto ai bisogni dei suoi parenti, sia il danno non patrimoniale, osservando che gli attori non convivessero stabilmente con la vittima e che comunque tale danno era stato quantificato Persona_1 erroneamente e in misura eccessiva;
chiedeva, inoltre, di essere manlevato dall'Assicurazione in ordine alle pretese attoree.
1.4 Anche l'Assicurazione si costituiva in giudizio, eccependo la sussistenza del concorso di colpa della vittima ex art. 1227 c.c. nella causazione del danno e contestando il quantum richiesto dagli attori.
1.5 , invece, non si costituiva e il Giudice ne dichiarava la CP_2 contumacia.
1.6 La causa veniva istruita mediante l'assunzione di prove testimoniali.
2. Con sentenza n. 255/2023, il Tribunale di Belluno:
- accertava la responsabilità ex art. 2054 c.c. del sinistro in capo a CP_1
e al proprietario del veicolo;
[...] CP_2
- riteneva sussistente il concorso di colpa del danneggiato nella misura del 30%, per aver accettato di essere trasportato dal conducente nella consapevolezza dello stato d'ebbrezza alcolica di quest'ultimo (Cass. civ. n. 1386/2023). Tale consapevolezza si desumeva dal fatto che i due avevano trascorso assieme la serata fino al momento del sinistro, sicché la vittima aveva certamente avuto conoscenza dell'abuso di sostanze alcoliche da parte del conducente dell'auto.
La testimonianza di che aveva dichiarato che il “non era in Testimone_9 CP_1 uno stato barcollante”, non consentiva di escludere una simile consapevolezza, dal momento che l'abuso di sostanze alcooliche poteva produrre anche conseguenze diverse;
- liquidava il danno applicando le Tabelle di Milano del 2022 allora vigenti,
pagina 7 di 16 tenendo conto del fatto che la vittima e gli attori non convivevano stabilmente all'epoca del sinistro. Infatti, sebbene , Persona_1 Parte_1 Parte_3
e risiedessero allo stesso indirizzo al momento del sinistro, Parte_4
e sua madre si erano trasferiti in Francia per undici mesi e Persona_1 avevano fatto ritorno in nell'ottobre 2018; inoltre, non risultava CP_3 documentata la residenza di allo stesso indirizzo degli altri Parte_2 fratelli e della madre all'epoca dell'incidente;
- tenuto conto degli acconti già ricevuti dagli attori e della decurtazione del 30% da applicarsi in ragione del concorso di colpa riconosciuto in capo alla vittima, liquidava il danno in: euro 53.778,50 a favore di;
euro 35.538,92 Parte_1 in favore di;
euro 40.117,56 in favore di euro Parte_4 Parte_3
29.889,16 in favore di , oltre gli interessi compensativi;
Parte_2
- rigettava le pretese attoree in ordine al danno patrimoniale, ritenendo non provata la contribuzione di ai bisogni della sua famiglia e non Persona_1 documentata una sua stabile occupazione lavorativa;
- accoglieva la domanda di manleva proposta dal nei confronti CP_1 dell'Assicurazione;
- compensava tra le parti le spese di lite in quanto la domanda degli attori era stata accolta in misura inferiore rispetto all'offerta integrativa pervenuta dall'Assicurazione nel settembre 2020.
3. Avverso tale decisione hanno proposto appello , , Parte_1 Parte_2
e , formulando le conclusioni sopra indicate. Parte_3 Parte_4
3.1 si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e E_ proponendo appello incidentale condizionato con cui, per l'ipotesi di aumento del risarcimento dovuto agli appellanti, ha chiesto di essere manlevato dalla sua
Assicurazione.
3.2 L'Assicurazione si è costituita, chiedendo il rigetto dell'appello siccome inammissibile e infondato mentre non si è costituito. CP_2
3.3 All'udienza del 5 marzo 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio ex art. 352 c.p.c.
pagina 8 di 16 Motivi della decisione
4. Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di il CP_2 quale, nonostante la regolarità della notifica dell'atto di appello, non si è costituito in giudizio.
5. Gli appellanti impugnano la sentenza di primo grado sulla base di cinque motivi.
5.1 Con il primo motivo, censurano la sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistente il concorso di colpa della vittima per aver accettato un passaggio in auto da parte del conducente pur consapevole che quest'ultimo si trovasse in stato d'ebbrezza alcolica.
Il Tribunale avrebbe errato:
- nell'interpretare l'ordinanza della Cassazione n. 1386/2023, la quale faceva riferimento a un caso, diverso da quello di specie, in cui sia il conducente che il trasportato, entrambi deceduti nel sinistro, avevano assunto sostanze stupefacenti poco prima dell'evento. Al contrario, nel caso di specie, il conducente aveva un tasso alcolemico di poco superiore al limite (1,11 g/l), mentre la vittima era risultata negativa all'esame;
- nel ritenere che avrebbe potuto accorgersi dello stato d'ebbrezza Persona_1 del . Secondo gli appellanti, lo stato di alterazione alcolica del CP_1 CP_1 non era percepibile dalla vittima, in quanto il conducente dell'auto era apparso vigile e orientato sia prima che nell'immediatezza del sinistro, come risulterebbe dalla testimonianza di dai verbali di sommarie Testimone_9 informazioni testimoniali della dott.ssa Testimone_8 Testimone_8
(medico presso il pronto soccorso di Feltre) e di nonché dal Tes_10 certificato redatto dalla dott.ssa In ogni caso, la Persona_2 quantificazione del concorso di colpa della vittima nella misura del 30% sarebbe poi eccessiva, atteso che la stessa ordinanza della Cassazione citata nella sentenza appellata (n. 1386/2023) aveva riconosciuto un concorso del
10% a fronte di elementi ben più gravi. Peraltro, ad avviso degli appellanti non sarebbe neppure certo che la causa del sinistro sia da ricondursi allo stato d'ebbrezza del conducente.
pagina 9 di 16 5.2 Il motivo, a giudizio del Collegio, è infondato.
In primo luogo, è infondata l'ipotesi, paventata dagli appellanti richiamando la perizia dell'ing. disposta dal P.M. della Procura di Belluno (doc. Controparte_7
9 degli attori in primo grado), che il sinistro sia da imputarsi a cause estranee allo stato d'ebbrezza del D'Incà. Tale ipotesi, oltre ad essere del tutto sfornita di prova, è smentita dalla stessa perizia dell'ing. laddove lo stesso CP_7 afferma che il si trovava, al momento dell'incidente, in stato di alterazione CP_1 psicofisica a seguito dell'assunzione di alcol e che tale stato potrebbe averlo indotto a spostarsi progressivamente a destra senza accorgersi del reale andamento della strada (pag. 13 della perizia).
Merita poi di essere condivisa la decisione del Tribunale in ordine al concorso di colpa della vittima e alla sua quantificazione nella misura del 30%.
Correttamente il primo Giudice ha richiamato l'ordinanza della Cassazione n.
1386/2023, in quanto in essa la Suprema Corte ha affermato che la consapevolezza della persona trasportata che il conducente sia sotto l'effetto di alcol o di altre sostanze eccitanti costituisce esposizione volontaria a un rischio, che determina corresponsabilità del danneggiato, con conseguente riduzione proporzionale della responsabilità del danneggiante, ex art. 1227, I comma, c.c.
Ritiene il Collegio che ben avrebbe potuto e dovuto accorgersi dello Persona_1 stato d'ebbrezza del in quanto i segni di tale stato erano evidenti. Lo CP_1 confermano: il verbale a firma della dott.ssa del pronto Persona_2 soccorso di Feltre riporta il riscontro, nel , di “alitosi alcolica” (doc. 7 degli CP_1 attori in primo grado); la dott.ssa , sempre del Testimone_8 Testimone_8 pronto soccorso di Feltre, ha riferito, in sede di sommarie informazioni, che il si trovava in stato di agitazione;
in sede di sommarie CP_1 Tes_10 informazioni testimoniali, ha riferito che il conducente dell'auto, nell'immediatezza del sinistro, continuava a chiedergli di bere e parlava in modo sconnesso.
Inoltre, il e il avevano trascorso assieme l'intera serata e l'intera Pt_2 CP_1 nottata, il ciò rendendo del tutto improbabile che il non si sia avveduto di Pt_2 quanto il avesse bevuto. Sul punto, la testimonianza della teste CP_1 Tes_9
che ha affermato di non aver visto il barcollare, non è dirimente,
[...] CP_1
pagina 10 di 16 sia perché -come correttamente rilevato dal primo Giudice- il barcollio è solo una delle possibili evidenze dell'ebbrezza, sia perché la testimonianza si riferisce a un momento di molto anteriore al sinistro (prima di mezzanotte), dopo il quale il potrebbe aver bevuto altri alcolici. CP_1
Peraltro, il test relativo al tasso alcolemico è stato eseguito sul non CP_1 nell'immediatezza del sinistro, ma dopo almeno tre ore, come dimostra il doc. 7 in cui alle ore 8.15 del 22.12.2018 si dà atto della richiesta, da parte delle forze dell'ordine, di esecuzione dei prelievi a scopo medico-legale, alla quale il CP_1 avrebbe poi dato il consenso dopo aver chiesto di sentire il proprio legale. In quel momento, il tasso alcolemico (che risultava pari a 1,1 g/l) si era già verosimilmente abbassato rispetto al momento dell'incidente, rendendo ancor più inverosimile l'ipotesi che non si fosse reso conto dello stato di Persona_1 alterazione del . CP_1
A fronte di tali circostanze, il fatto che il fosse risultato negativo al test Pt_2 alcolemico (a differenza della vittima del sinistro oggetto dell'ordinanza della
Cassazione, che aveva assunto, assieme al conducente, sostanze stupefacenti) non rileva. Anzi, proprio perché non aveva assunto alcolici, si deve ritenere che avrebbe potuto avvedersi dello stato d'ebbrezza del D'Incà. Persona_1
Il Collegio condivide anche la quantificazione, nel 30%, del concorso di colpa del
, che rispecchia il grado di colpa ascrivibile alla vittima per l'essersi esposta CP_1 volontariamente a un rischio conoscibile.
Sul punto, non coglie nel segno l'assunto degli appellanti, secondo cui tale quantificazione sarebbe eccessiva a fronte del fatto che l'ordinanza della Suprema
Corte n. 1386/2023 aveva confermato il concorso di colpa ritenuto dalla Corte di appello pari al 10%: in quel caso, infatti, la Cassazione ha specificato che tale percentuale fosse da ritenersi assai tenue, quasi simbolica.
6. Con il secondo motivo d'appello, gli appellanti contestano i punteggi attribuiti dal primo Giudice ai parametri della convivenza e della qualità del rapporto di cui alle Tabelle di Milano per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale.
pagina 11 di 16 Quanto al parametro della convivenza, il Tribunale, attribuendo un punteggio di 0 punti a e di 8 punti agli altri familiari, non avrebbe correttamente Parte_2 valorizzato il parametro della convivenza tra la vittima e gli appellanti, documentato in causa (docc. 27-40-41-42 degli attori in primo grado).
Quanto al parametro della qualità della relazione tra la vittima primaria e le vittime secondarie, il Tribunale, attribuendo un punteggio di 14 punti per Pt_5
e di 10 punti per gli altri familiari, non avrebbe considerato l'effettivo
[...] legame tra la vittima e i suoi familiari, da presumersi anche in base alla convivenza, e il fatto che tra essi non vi fossero contrasti, né procedimenti giudiziari in corso.
6.1 Il motivo è infondato.
Ad avviso del Collegio, il Tribunale ha correttamente valutato i parametri della convivenza e della qualità del rapporto tra e i suoi familiari. Persona_1
Dallo stato di famiglia e dai certificati di residenza prodotti dagli attori in primo grado (docc. 27, 40, 41, 42) non risulta una convivenza continuativa tra Per_1
e i suoi familiari nell'ultimo periodo di vita del primo. La stessa vittima era
[...] stata cancellata dall'anagrafe di Castel Ivano il 21.6.2017 per irreperibilità, così come il fratello . Inoltre, si era recato per undici mesi Parte_2 Persona_1 in Francia con la madre poco prima di morire, allontanandosi dunque dai fratelli.
Tale quadro familiare è coerente con i punteggi attribuiti al parametro della convivenza dal Tribunale, che ha riconosciuto a tutti i familiari un punteggio positivo, tenendo conto della convivenza -seppur non continuativa- tra gli stessi, fatta eccezione per , in quanto quest'ultimo, al momento della Parte_2 morte del fratello risultava irreperibile e dunque non convivente con la Per_1 vittima al momento del sinistro.
Quanto alla qualità dei rapporti familiari, si osserva che gli attori nulla hanno provato in giudizio che potesse portare all'attribuzione di un punteggio più alto di quello assegnato dal Tribunale. In primo luogo, infatti, non è stata dimostrata la convivenza tra vittima primaria e vittime secondarie né altre circostanze, dalle quali poter desumere un legame più stretto di quello riconosciuto dal Giudice.
Anzi, come riportato dalla dott.ssa assistente sociale del Centro Testimone_7
pagina 12 di 16 di Salute Mentale di Feltre, aveva espresso la volontà di prendere Persona_1 casa da solo portando con sé il fratello , dimostrando dunque una certa Pt_4 indipendenza dai suoi familiari, salvo un legame più stretto con , di Parte_4 cui il Tribunale ha tenuto conto.
D'altro canto, l'assenza di contrasti giudiziari tra i familiari, di violenza o di reati commessi dalle vittime secondarie nei confronti della vittima primaria, invocata dagli appellanti, non può indurre il Giudice ad attribuire, alla voce relativa alla qualità del rapporto, il massimo del punteggio possibile. Al contrario, secondo le
Tabelle di Milano per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, tale circostanza può essere valorizzata dal giudice per ridurre, fino ad azzerare,
l'ammontare risarcitorio riconosciuto in base ai parametri di cui alla tabella.
Irrilevante è, inoltre, la mancata ammissione dei capitoli di prova articolati sul tema dagli attori in primo grado, che non erano precisi e circostanziati o comunque tali da condurre a una diversa soluzione in ordine all'attribuzione dei suddetti punteggi.
7. Il terzo motivo è diretto a contestare il mancato riconoscimento del danno patrimoniale da parte del Tribunale, che avrebbe erroneamente escluso che Per_1 contribuisse economicamente ai bisogni della sua famiglia, nonostante ciò
[...] fosse documentalmente provato (docc. 14, 26, 28, 29 degli attori) e gli attori in primo grado avessero articolati dei capitoli di prova sul punto, non ammessi dal
Tribunale. Inoltre, il Giudice erroneamente non avrebbe liquidato la somma pagata dalla madre di per le spese funerarie, attestate dalla fattura Persona_1 di cui al doc. 34 degli attori.
7.1 Il motivo, nella prima parte, è infondato, perché la voce di danno relativa al presunto contributo che avrebbe dato ai suoi familiari non è provata. Persona_1
Anzitutto, non è provato che al momento della morte la vittima avesse una stabile occupazione lavorativa. Dopo l'anno di lavoro in Francia come pizzaiolo, infatti, il contratto di lavoro con la ditta NI OF AN TE, iniziato il
16.10.2018, era scaduto il giorno prima del decesso (il 21.12.2018).
Anche durante il breve periodo in cui è documentata l'attività lavorativa, non risultano provati, anche documentalmente, contributi economici effettivi da parte pagina 13 di 16 di ai suoi familiari (bonifici o altro). Il documento 14 citato dagli Persona_1 appellanti (denominato “atto di presa in carico”), in cui la madre di Persona_1 afferma che era solo quest'ultimo a mantenerla economicamente è, infatti, una mera dichiarazione di parte, peraltro redatta in epoca successiva alla morte (il
10.01.2019), e dunque priva di valore probatorio.
7.2 Il motivo appare, invece, parzialmente fondato in relazione al rimborso delle spese funerarie pagate da , cui gli attori hanno fatto riferimento Parte_1 nell'atto di citazione in primo grado (pag. 13) e che risultano documentate dalla fattura dimessa dagli attori sub doc. 34. La sentenza impugnata deve, dunque, essere riformata sul punto, riconoscendo a l'importo di euro Parte_1
6.143,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal 29.12.2018 (data della fattura di cui al doc. 34) al saldo.
8. Il quarto motivo denuncia la mancata liquidazione degli interessi ex art. 1284,
IV comma, c.c. dalla domanda al saldo sul capitale devalutato alla data della domanda e rivalutato di anno in anno dalla stessa data al saldo. Tali interessi, come precisato da Cass. Sez. III n. 61/2023, andrebbero applicati a qualsiasi obbligazione pecuniaria per il periodo successivo all'avvio del processo.
8.1 Il Collegio ritiene il motivo infondato. Correttamente il Tribunale ha ritenuto di non liquidare gli interessi di cui all'art. 1284, IV comma, c.c., in quanto la determinazione di tali interessi non è frutto di un automatismo, né la loro determinazione può presumersi iuris et de iure, richiedendo al contrario la prova da parte del danneggiato del mancato guadagno subito a causa del ritardato pagamento (Cass. sentenza n. 19063/2023). Tale prova non è stata offerta dai danneggiati.
9. Con il quinto e ultimo motivo d'appello, gli appellanti lamentano l'erronea compensazione integrale delle spese di lite di primo grado, motivata dal primo
Giudice sulla base del fatto che gli attori avevano rifiutato le somme di cui all'offerta integrativa pervenuta dall'Assicurazione nel settembre 2020, che erano di importo superiore rispetto a quelle liquidate dal Tribunale. La sentenza sarebbe erronea sul punto, perché la proposta risarcitoria della Compagnia era tombale e prevedeva il riconoscimento del concorso di colpa da parte del danneggiato. Al
pagina 14 di 16 contrario, il Giudice, avendo riconosciuto un concorso di colpa del danneggiato nella misura del 30%, avrebbe dovuto condannare il convenuto a un concorso nelle spese legali in ugual misura.
9.1 Il motivo è infondato.
Il Collegio condivide la valutazione del primo Giudice in ordine alla compensazione delle spese di lite, che correttamente si giustifica in virtù del rifiuto degli appellanti, nella fase ante causam, del risarcimento offerto dall'Assicurazione per un importo superiore a quello poi accertato in giudizio. L'accoglimento del terzo motivo limitatamente alle spese funerarie sostenute dalla madre della vittima non può portare a una diversa conclusione sul punto, in quanto la misura complessiva del risarcimento riconosciuto all'esito del giudizio rimane inferiore a quello precedentemente offerto dall'Assicurazione.
10. Va infine accolta la domanda di manleva formulata, con appello incidentale condizionato, dal nei confronti di la quale è CP_1 Controparte_3 tenuta a manlevare e tenere indenne il di quanto quest'ultimo viene CP_1 condannato a corrispondere all'appellante all'esito del parziale Parte_1 accoglimento dell'appello principale.
11. Quanto alle istanze istruttorie riproposte in grado d'appello dagli attori, il
Collegio condivide la decisione del primo Giudice di rigettarle. Infatti, i capitoli di prova attengono a circostanze di tipo documentale o comunque da provarsi documentalmente (nn. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10) o sono generici (n. 5) o irrilevanti (n. 11).
12. Le spese del grado vengono compensate tra le parti in causa, atteso che gli appellanti hanno rifiutato l'offerta formulata dall'Assicurazione prima del giudizio, per un importo superiore a quello riconosciuto anche all'esito del presente giudizio di appello.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello avverso la sentenza n. 255/2023 del Tribunale di Belluno, così pronuncia:
- dichiara la contumacia di;
CP_2
- in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza n.
pagina 15 di 16 255/2023 emessa dal Tribunale di Belluno, che per il resto conferma, determina l'ulteriore credito risarcitorio, rispetto a quanto disposto nella sentenza impugnata, spettante a nella somma di euro 6.143,00 Parte_1 oltre rivalutazione e interessi come in parte motiva;
- condanna , e tra E_ CP_2 Controparte_3 loro in solido, a pagare a l'ulteriore somma, rispetto a quanto Parte_1 disposto nella sentenza impugnata, pari a euro 6.143,00 oltre rivalutazione e interessi come in parte motiva;
- in accoglimento dell'appello incidentale condizionato di , E_ condanna a manlevare e tenere indenne Controparte_3 [...]
di quanto dovuto in esecuzione della presente sentenza;
CP_1
- compensa integralmente le spese di lite del grado tra le parti.
Venezia, camera di consiglio del 12 marzo 2025
Il Presidente
Guido Marzella
Il Consigliere estensore
Elena Rossi
pagina 16 di 16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 262 del Ruolo Generale dell'anno
2024 promossa da
(c.f. , Parte_1 C.F._1
(c.f. ), Parte_2 C.F._2
(c.f. ), Parte_3 C.F._3
(c.f. , Parte_4 C.F._4 rappresentati e difesi dagli avv.ti Marco Cason e Martina Zampieri ed elettivamente domiciliati a Belluno (BL), via Matteotti n. 8, presso lo studio dei difensori;
appellanti contro
(c.f. ), E_ C.F._5 rappresentato e difeso dall'avv. Fabiola Ceolin ed elettivamente domiciliato a
Mestre (VE), piazza XXVII Ottobre n. 32, presso lo studio del difensore;
appellato contro pagina 1 di 16 (c.f. ); CP_2 C.F._6
appellato contumace contro
(già , in persona Controparte_3 Controparte_4 del legale rappresentante pro tempore, (C.F./P.IVA ), P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Mirko Arena ed elettivamente domiciliato a
Padova (PD), via F. Busonera n. 3, presso lo studio del difensore;
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 255/2023 del Tribunale di Belluno, pubblicata il 13 luglio 2023
CONCLUSIONI
Per , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Venezia rigettare le eccezioni di inammissibilità dell'appello svolte dall'Istituto Assicuratore convenuto per i motivi qui esposti ed in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- nel merito: voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Venezia in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma restando l'acclarata responsabilità ex art. 2054 cc in capo ai convenuti e in ordine al sinistro stradale E_ CP_2 mortale verificatosi in Quero il 22.12.2018, fermo altresì l'obbligo della compagnia assicuratrice -già assicuratrice – di Controparte_3 CP_4 CP_3 risarcire i danni patiti dagli attori in conseguenza dell'occorso sopra citato, accertata l'esclusione di ogni e qualsiasi contributo causale della vittima quantificato in primo grado nella misura del 30%, condannare i convenuti in solido tra loro al pagamento in favore degli odierni attori a titolo di risarcimento dei danni (patrimoniali e non) delle seguenti somme: euro 271.665,96 o la somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia in favore della signora , nella sua veste di erede legittima quale madre del de cuius;
Parte_1 euro 156.464,45 o la somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia in favore del sig. nella sua veste di erede legittimo quale fratello Parte_4 del de cuius;
euro 103.539,00 o la somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia in favore del sig. nella sua veste di erede Parte_3 pagina 2 di 16 legittimo quale fratello del de cuius;
euro 103.539,00 o la somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia in favore del sig. nella sua Parte_2 veste di erede legittimo quale fratello del de cuius;
il tutto maggiorato di rivalutazione ed interessi dal dì del dovuto al saldo per i motivi esposti nel presente atto con decurtazione dal dovuto dell'importo complessivo corrisposto da
– già - (in data 5 settembre Controparte_3 Controparte_4
2023) agli eredi dopo la pubblicazione della sentenza e pari ad euro 168.412,59.
Nella denegata e non concessa ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte adita dovesse ravvisare un concorso di colpa della vittima nella causazione del sinistro in oggetto, voglia contenere detto concorso in una percentuale nettamente inferiore
a quella riconosciuta in sentenza di primo grado.
In ogni caso con vittoria di spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
-in via istruttoria: previa revoca e modifica dell'ordinanza ammissiva delle istanze istruttorie datata 07/09/2022, rimettere la causa in istruttoria con ammissione di tutte le istanze istruttorie avanzate da parte attrice a prova diretta nella memoria ex art. 183 comma VI° n. 2) cpc nonché sui seguenti capitoli:
1)Vero che la famiglia composta dalla mamma (rimasta Pt_2 Parte_1 vedova) e dai figli, alla data del 22 dicembre 2018, viveva in Feltre Viale Dante
Alighieri n. 16 ed era composta dalla mamma, dai figli , e Pt_2 Pt_3 Pt_4
Persona_1
2)Vero che la famiglia sin dall'arrivo in e comunque dal 2006 in Pt_2 CP_3 avanti, è sempre vissuta nella medesima composizione di cui al punto 1) agli indirizzi indicati nei certificati di residenza in atti (doc. 27 del fascicolo di parte attrice)?
3)Vero che in particolare era colui che provvedeva al mantenimento Persona_1 della mamma , casalinga e del fratello ? Parte_1 Parte_4
4)Vero che anche nel breve periodo in cui si era recato in Francia Persona_1 per motivi di lavoro (dal mese di ottobre 2017 al mese di settembre 2018), provvedeva al mantenimento della mamma e del fratello ed era rientrato Pt_4 in almeno quattro o cinque volte nell'arco dell'anno per fare visita ai CP_3 familiari e garantire il sostentamento economico alla famiglia di origine?
pagina 3 di 16 5)Vero che ogni qualvolta il testimone si recava in visita alla famiglia Pt_2 anche in occasione di pranzi e/o di cene e/o di ricorrenze varie, constatava che tutti i componenti la famiglia erano presenti e partecipi? Pt_2
6)Vero che al momento del decesso avvenuto il 22.12.2018, viveva Persona_1 con la famiglia di origine in Feltre Viale Dante Alighieri n. 16?
7)Vero che nell'ottobre 2018 aveva iniziato la ricerca di un Persona_1 appartamento ove potersi trasferire unitamente al fratello , visto il Parte_4 forte legame tra i due?
8)Vero che la ricerca di un appartamento da parte del signor ove Persona_1 trasferirsi con il fratello faceva parte di un progetto di vita discusso con la Pt_4 famiglia di origine e con il personale medico e che tale progettualità era stata colta positivamente da Parte_4
9)Vero che a seguito del decesso di ha subito un Persona_1 Pt_4 peggioramento delle proprie condizioni di salute che hanno determinato il suo ricovero nella Comunità Terapeutica Residenziale Protetta sita in Feltre Via Borgo
Ruga n. 30?
10)Vero che in data 22.12.2018 il sig. al momento del suo E_ accesso al Pronto Soccorso di Feltre era vigile e cosciente e nel corso della visita raccontava la dinamica del sinistro appena occorso, come dal teste specificato nel verbale di SIT (doc. 6 di parte attrice) e nel verbale di accesso all'Ospedale di
Feltre (doc. 7 di parte attrice), documenti che si chiede vengano fatti visionare al testimone?
11)Vero che nei giorni successivi al 22 dicembre 2018 la famiglia si recava Pt_2 in Marocco nella città natale per le esequie di e per le altre formalità, Persona_1 facendo rientro nel mese di gennaio 2019?
Si indicano quali testimoni sui capitoli di prova di cui sopra i signori: Tes_1 residente in [...], sui capitoli da 1) a 9) e 11); Tes_2
residente in [...], sui capitoli da 1) a 9) e 11);
[...]
e , entrambi residenti in [...] Testimone_4
Rocco n. 5, locatori dell'immobile in località Fonzaso locato alla famiglia Pt_2 sui capitoli 2), 3), 5); residente in [...]
pagina 4 di 16 16, vicina di casa della famiglia sui capitoli da 1) a 9) e 11); Pt_2 Tes_6 residente in [...], quale collega di lavoro di sino al suo decesso, sui capitoli da 1) a 9) e 11); Dott.ssa Persona_1 Tes_7
c/o Centro di Salute Mentale Ulss Dolomiti distretto di Feltre, sui capitoli
[...]
7), 8) e 9); Dott.ssa c/o Ospedale di Feltre e Testimone_8
Dott.ssa c/o Ospedale di Feltre, sul capitolo n. 10). Persona_2
Altresì ammettere le istanze istruttorie formulate a prova contraria nella memoria ex art. 183 comma VI n. 3 cpc depositata in primo grado nell'interesse di parte appellante, con accoglimento di ogni istanza ed eccezione anche istruttoria contenute nelle memorie formulate in atti nonché a verbale di udienza.
Con riserva di ulteriormente dedurre a fronte del comportamento processuale delle controparti. Con rigetto di ogni domanda ed istanza avversaria.
E_
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis:
Nel merito in via principale: respingersi le domande di parte appellante in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti nella narrativa della comparsa di costituzione risposta.
In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande di parte appellante dichiarare tenuta e condannare la Controparte_5
(ora ), con sede legale in Belluno, Via Ippolito
[...] Controparte_6
Caffi 83, P.Iva , in persona del l.r.p.t. a tenere manlevato ed P.IVA_1 indenne il sig. da ogni eventuale conseguenza pregiudizievole E_ avesse a conseguigli da tale accoglimento.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario 15% per spese generali, oltre iva e cpa come per legge di entrambi i gradi di giudizio.
Controparte_3
NEL MERITO: confermarsi integralmente la sentenza di primo grado, con il rigetto dell'avversario gravame. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio.
Svolgimento del processo
pagina 5 di 16 1. Con atto di citazione, datato 21 dicembre 2021, , , Parte_1 Parte_2
e , rispettivamente madre e fratelli di Parte_3 Parte_4 Persona_1 convenivano in giudizio , e E_ CP_2 Controparte_4
(ora esponendo che:
[...] Controparte_3
- il 22.12.2018, in località Quero Vas, passeggero del veicolo Persona_1
(BMW 318 D TG. EK185ED) condotto da e di proprietà di E_
, era deceduto in un incidente d'auto dovuto a una fuoriuscita CP_2 autonoma del veicolo;
- il conducente era risultato positivo alle sostanze alcooliche (tasso pari a 1,11
g/l);
- l'Assicurazione, sostenendo che sussistesse un concorso di colpa della vittima, aveva corrisposto euro 90.000,00 a , euro 17.500,00 sia a Parte_1 Pt_2
sia a euro 25.000,00 a;
[...] Parte_3 Parte_4
- gli attori avevano trattenuto tali somme come acconto sul maggior dovuto;
- nel settembre 2020 l'Assicurazione aveva fatto pervenire agli attori ulteriori somme, per chiudere la vertenza: euro 100.000,00 a , euro Parte_1
32.500,00 sia a sia a euro 25.000,00 a Parte_2 Parte_3 Pt_4
. Considerando tali somme non satisfattive, tuttavia, gli attori le
[...] avevano restituite.
1.1 Quanto all'an debeatur, gli attori osservavano che doveva escludersi qualsiasi concorso di colpa del danneggiato, in quanto l'accettazione del trasporto da parte del conducente con un eccessivo tasso alcolemico non integra cooperazione attiva nel fatto colposo del danneggiante, né una condizione necessaria per il verificarsi dell'evento dannoso.
1.2 In ordine al quantum, gli attori chiedevano il risarcimento patrimoniale e non patrimoniale per la somma complessiva di euro 635.208,41, calcolata già al netto degli importi ricevuti. A sostegno di tale richiesta, deducevano: di aver sempre coabitato con la vittima, eccetto che per il periodo che andava da dopo l'estate
2017 al settembre 2018, quando e sua madre si erano trasferiti in Persona_1
Francia; che la madre era economicamente a carico della vittima;
Parte_1 che aveva avuto un reddito mensile di 1.510,00 euro da ottobre Persona_1
pagina 6 di 16 2017 a settembre 2018, il 16.10.2018 era stato assunto dalla ditta NI OF
AN TE (presso cui aveva già lavorato negli anni 1999-2003,
2003-2004 e nel 2010) con contratto prorogato sino al 21.12.2018; che il fratello era invalido civile al 100%. Parte_4
1.3 Si costituiva in giudizio , il quale contestava sia il danno E_ patrimoniale da lucro cessante, rispetto al quale non risultava provata la stabile contribuzione del defunto ai bisogni dei suoi parenti, sia il danno non patrimoniale, osservando che gli attori non convivessero stabilmente con la vittima e che comunque tale danno era stato quantificato Persona_1 erroneamente e in misura eccessiva;
chiedeva, inoltre, di essere manlevato dall'Assicurazione in ordine alle pretese attoree.
1.4 Anche l'Assicurazione si costituiva in giudizio, eccependo la sussistenza del concorso di colpa della vittima ex art. 1227 c.c. nella causazione del danno e contestando il quantum richiesto dagli attori.
1.5 , invece, non si costituiva e il Giudice ne dichiarava la CP_2 contumacia.
1.6 La causa veniva istruita mediante l'assunzione di prove testimoniali.
2. Con sentenza n. 255/2023, il Tribunale di Belluno:
- accertava la responsabilità ex art. 2054 c.c. del sinistro in capo a CP_1
e al proprietario del veicolo;
[...] CP_2
- riteneva sussistente il concorso di colpa del danneggiato nella misura del 30%, per aver accettato di essere trasportato dal conducente nella consapevolezza dello stato d'ebbrezza alcolica di quest'ultimo (Cass. civ. n. 1386/2023). Tale consapevolezza si desumeva dal fatto che i due avevano trascorso assieme la serata fino al momento del sinistro, sicché la vittima aveva certamente avuto conoscenza dell'abuso di sostanze alcoliche da parte del conducente dell'auto.
La testimonianza di che aveva dichiarato che il “non era in Testimone_9 CP_1 uno stato barcollante”, non consentiva di escludere una simile consapevolezza, dal momento che l'abuso di sostanze alcooliche poteva produrre anche conseguenze diverse;
- liquidava il danno applicando le Tabelle di Milano del 2022 allora vigenti,
pagina 7 di 16 tenendo conto del fatto che la vittima e gli attori non convivevano stabilmente all'epoca del sinistro. Infatti, sebbene , Persona_1 Parte_1 Parte_3
e risiedessero allo stesso indirizzo al momento del sinistro, Parte_4
e sua madre si erano trasferiti in Francia per undici mesi e Persona_1 avevano fatto ritorno in nell'ottobre 2018; inoltre, non risultava CP_3 documentata la residenza di allo stesso indirizzo degli altri Parte_2 fratelli e della madre all'epoca dell'incidente;
- tenuto conto degli acconti già ricevuti dagli attori e della decurtazione del 30% da applicarsi in ragione del concorso di colpa riconosciuto in capo alla vittima, liquidava il danno in: euro 53.778,50 a favore di;
euro 35.538,92 Parte_1 in favore di;
euro 40.117,56 in favore di euro Parte_4 Parte_3
29.889,16 in favore di , oltre gli interessi compensativi;
Parte_2
- rigettava le pretese attoree in ordine al danno patrimoniale, ritenendo non provata la contribuzione di ai bisogni della sua famiglia e non Persona_1 documentata una sua stabile occupazione lavorativa;
- accoglieva la domanda di manleva proposta dal nei confronti CP_1 dell'Assicurazione;
- compensava tra le parti le spese di lite in quanto la domanda degli attori era stata accolta in misura inferiore rispetto all'offerta integrativa pervenuta dall'Assicurazione nel settembre 2020.
3. Avverso tale decisione hanno proposto appello , , Parte_1 Parte_2
e , formulando le conclusioni sopra indicate. Parte_3 Parte_4
3.1 si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e E_ proponendo appello incidentale condizionato con cui, per l'ipotesi di aumento del risarcimento dovuto agli appellanti, ha chiesto di essere manlevato dalla sua
Assicurazione.
3.2 L'Assicurazione si è costituita, chiedendo il rigetto dell'appello siccome inammissibile e infondato mentre non si è costituito. CP_2
3.3 All'udienza del 5 marzo 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio ex art. 352 c.p.c.
pagina 8 di 16 Motivi della decisione
4. Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di il CP_2 quale, nonostante la regolarità della notifica dell'atto di appello, non si è costituito in giudizio.
5. Gli appellanti impugnano la sentenza di primo grado sulla base di cinque motivi.
5.1 Con il primo motivo, censurano la sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistente il concorso di colpa della vittima per aver accettato un passaggio in auto da parte del conducente pur consapevole che quest'ultimo si trovasse in stato d'ebbrezza alcolica.
Il Tribunale avrebbe errato:
- nell'interpretare l'ordinanza della Cassazione n. 1386/2023, la quale faceva riferimento a un caso, diverso da quello di specie, in cui sia il conducente che il trasportato, entrambi deceduti nel sinistro, avevano assunto sostanze stupefacenti poco prima dell'evento. Al contrario, nel caso di specie, il conducente aveva un tasso alcolemico di poco superiore al limite (1,11 g/l), mentre la vittima era risultata negativa all'esame;
- nel ritenere che avrebbe potuto accorgersi dello stato d'ebbrezza Persona_1 del . Secondo gli appellanti, lo stato di alterazione alcolica del CP_1 CP_1 non era percepibile dalla vittima, in quanto il conducente dell'auto era apparso vigile e orientato sia prima che nell'immediatezza del sinistro, come risulterebbe dalla testimonianza di dai verbali di sommarie Testimone_9 informazioni testimoniali della dott.ssa Testimone_8 Testimone_8
(medico presso il pronto soccorso di Feltre) e di nonché dal Tes_10 certificato redatto dalla dott.ssa In ogni caso, la Persona_2 quantificazione del concorso di colpa della vittima nella misura del 30% sarebbe poi eccessiva, atteso che la stessa ordinanza della Cassazione citata nella sentenza appellata (n. 1386/2023) aveva riconosciuto un concorso del
10% a fronte di elementi ben più gravi. Peraltro, ad avviso degli appellanti non sarebbe neppure certo che la causa del sinistro sia da ricondursi allo stato d'ebbrezza del conducente.
pagina 9 di 16 5.2 Il motivo, a giudizio del Collegio, è infondato.
In primo luogo, è infondata l'ipotesi, paventata dagli appellanti richiamando la perizia dell'ing. disposta dal P.M. della Procura di Belluno (doc. Controparte_7
9 degli attori in primo grado), che il sinistro sia da imputarsi a cause estranee allo stato d'ebbrezza del D'Incà. Tale ipotesi, oltre ad essere del tutto sfornita di prova, è smentita dalla stessa perizia dell'ing. laddove lo stesso CP_7 afferma che il si trovava, al momento dell'incidente, in stato di alterazione CP_1 psicofisica a seguito dell'assunzione di alcol e che tale stato potrebbe averlo indotto a spostarsi progressivamente a destra senza accorgersi del reale andamento della strada (pag. 13 della perizia).
Merita poi di essere condivisa la decisione del Tribunale in ordine al concorso di colpa della vittima e alla sua quantificazione nella misura del 30%.
Correttamente il primo Giudice ha richiamato l'ordinanza della Cassazione n.
1386/2023, in quanto in essa la Suprema Corte ha affermato che la consapevolezza della persona trasportata che il conducente sia sotto l'effetto di alcol o di altre sostanze eccitanti costituisce esposizione volontaria a un rischio, che determina corresponsabilità del danneggiato, con conseguente riduzione proporzionale della responsabilità del danneggiante, ex art. 1227, I comma, c.c.
Ritiene il Collegio che ben avrebbe potuto e dovuto accorgersi dello Persona_1 stato d'ebbrezza del in quanto i segni di tale stato erano evidenti. Lo CP_1 confermano: il verbale a firma della dott.ssa del pronto Persona_2 soccorso di Feltre riporta il riscontro, nel , di “alitosi alcolica” (doc. 7 degli CP_1 attori in primo grado); la dott.ssa , sempre del Testimone_8 Testimone_8 pronto soccorso di Feltre, ha riferito, in sede di sommarie informazioni, che il si trovava in stato di agitazione;
in sede di sommarie CP_1 Tes_10 informazioni testimoniali, ha riferito che il conducente dell'auto, nell'immediatezza del sinistro, continuava a chiedergli di bere e parlava in modo sconnesso.
Inoltre, il e il avevano trascorso assieme l'intera serata e l'intera Pt_2 CP_1 nottata, il ciò rendendo del tutto improbabile che il non si sia avveduto di Pt_2 quanto il avesse bevuto. Sul punto, la testimonianza della teste CP_1 Tes_9
che ha affermato di non aver visto il barcollare, non è dirimente,
[...] CP_1
pagina 10 di 16 sia perché -come correttamente rilevato dal primo Giudice- il barcollio è solo una delle possibili evidenze dell'ebbrezza, sia perché la testimonianza si riferisce a un momento di molto anteriore al sinistro (prima di mezzanotte), dopo il quale il potrebbe aver bevuto altri alcolici. CP_1
Peraltro, il test relativo al tasso alcolemico è stato eseguito sul non CP_1 nell'immediatezza del sinistro, ma dopo almeno tre ore, come dimostra il doc. 7 in cui alle ore 8.15 del 22.12.2018 si dà atto della richiesta, da parte delle forze dell'ordine, di esecuzione dei prelievi a scopo medico-legale, alla quale il CP_1 avrebbe poi dato il consenso dopo aver chiesto di sentire il proprio legale. In quel momento, il tasso alcolemico (che risultava pari a 1,1 g/l) si era già verosimilmente abbassato rispetto al momento dell'incidente, rendendo ancor più inverosimile l'ipotesi che non si fosse reso conto dello stato di Persona_1 alterazione del . CP_1
A fronte di tali circostanze, il fatto che il fosse risultato negativo al test Pt_2 alcolemico (a differenza della vittima del sinistro oggetto dell'ordinanza della
Cassazione, che aveva assunto, assieme al conducente, sostanze stupefacenti) non rileva. Anzi, proprio perché non aveva assunto alcolici, si deve ritenere che avrebbe potuto avvedersi dello stato d'ebbrezza del D'Incà. Persona_1
Il Collegio condivide anche la quantificazione, nel 30%, del concorso di colpa del
, che rispecchia il grado di colpa ascrivibile alla vittima per l'essersi esposta CP_1 volontariamente a un rischio conoscibile.
Sul punto, non coglie nel segno l'assunto degli appellanti, secondo cui tale quantificazione sarebbe eccessiva a fronte del fatto che l'ordinanza della Suprema
Corte n. 1386/2023 aveva confermato il concorso di colpa ritenuto dalla Corte di appello pari al 10%: in quel caso, infatti, la Cassazione ha specificato che tale percentuale fosse da ritenersi assai tenue, quasi simbolica.
6. Con il secondo motivo d'appello, gli appellanti contestano i punteggi attribuiti dal primo Giudice ai parametri della convivenza e della qualità del rapporto di cui alle Tabelle di Milano per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale.
pagina 11 di 16 Quanto al parametro della convivenza, il Tribunale, attribuendo un punteggio di 0 punti a e di 8 punti agli altri familiari, non avrebbe correttamente Parte_2 valorizzato il parametro della convivenza tra la vittima e gli appellanti, documentato in causa (docc. 27-40-41-42 degli attori in primo grado).
Quanto al parametro della qualità della relazione tra la vittima primaria e le vittime secondarie, il Tribunale, attribuendo un punteggio di 14 punti per Pt_5
e di 10 punti per gli altri familiari, non avrebbe considerato l'effettivo
[...] legame tra la vittima e i suoi familiari, da presumersi anche in base alla convivenza, e il fatto che tra essi non vi fossero contrasti, né procedimenti giudiziari in corso.
6.1 Il motivo è infondato.
Ad avviso del Collegio, il Tribunale ha correttamente valutato i parametri della convivenza e della qualità del rapporto tra e i suoi familiari. Persona_1
Dallo stato di famiglia e dai certificati di residenza prodotti dagli attori in primo grado (docc. 27, 40, 41, 42) non risulta una convivenza continuativa tra Per_1
e i suoi familiari nell'ultimo periodo di vita del primo. La stessa vittima era
[...] stata cancellata dall'anagrafe di Castel Ivano il 21.6.2017 per irreperibilità, così come il fratello . Inoltre, si era recato per undici mesi Parte_2 Persona_1 in Francia con la madre poco prima di morire, allontanandosi dunque dai fratelli.
Tale quadro familiare è coerente con i punteggi attribuiti al parametro della convivenza dal Tribunale, che ha riconosciuto a tutti i familiari un punteggio positivo, tenendo conto della convivenza -seppur non continuativa- tra gli stessi, fatta eccezione per , in quanto quest'ultimo, al momento della Parte_2 morte del fratello risultava irreperibile e dunque non convivente con la Per_1 vittima al momento del sinistro.
Quanto alla qualità dei rapporti familiari, si osserva che gli attori nulla hanno provato in giudizio che potesse portare all'attribuzione di un punteggio più alto di quello assegnato dal Tribunale. In primo luogo, infatti, non è stata dimostrata la convivenza tra vittima primaria e vittime secondarie né altre circostanze, dalle quali poter desumere un legame più stretto di quello riconosciuto dal Giudice.
Anzi, come riportato dalla dott.ssa assistente sociale del Centro Testimone_7
pagina 12 di 16 di Salute Mentale di Feltre, aveva espresso la volontà di prendere Persona_1 casa da solo portando con sé il fratello , dimostrando dunque una certa Pt_4 indipendenza dai suoi familiari, salvo un legame più stretto con , di Parte_4 cui il Tribunale ha tenuto conto.
D'altro canto, l'assenza di contrasti giudiziari tra i familiari, di violenza o di reati commessi dalle vittime secondarie nei confronti della vittima primaria, invocata dagli appellanti, non può indurre il Giudice ad attribuire, alla voce relativa alla qualità del rapporto, il massimo del punteggio possibile. Al contrario, secondo le
Tabelle di Milano per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, tale circostanza può essere valorizzata dal giudice per ridurre, fino ad azzerare,
l'ammontare risarcitorio riconosciuto in base ai parametri di cui alla tabella.
Irrilevante è, inoltre, la mancata ammissione dei capitoli di prova articolati sul tema dagli attori in primo grado, che non erano precisi e circostanziati o comunque tali da condurre a una diversa soluzione in ordine all'attribuzione dei suddetti punteggi.
7. Il terzo motivo è diretto a contestare il mancato riconoscimento del danno patrimoniale da parte del Tribunale, che avrebbe erroneamente escluso che Per_1 contribuisse economicamente ai bisogni della sua famiglia, nonostante ciò
[...] fosse documentalmente provato (docc. 14, 26, 28, 29 degli attori) e gli attori in primo grado avessero articolati dei capitoli di prova sul punto, non ammessi dal
Tribunale. Inoltre, il Giudice erroneamente non avrebbe liquidato la somma pagata dalla madre di per le spese funerarie, attestate dalla fattura Persona_1 di cui al doc. 34 degli attori.
7.1 Il motivo, nella prima parte, è infondato, perché la voce di danno relativa al presunto contributo che avrebbe dato ai suoi familiari non è provata. Persona_1
Anzitutto, non è provato che al momento della morte la vittima avesse una stabile occupazione lavorativa. Dopo l'anno di lavoro in Francia come pizzaiolo, infatti, il contratto di lavoro con la ditta NI OF AN TE, iniziato il
16.10.2018, era scaduto il giorno prima del decesso (il 21.12.2018).
Anche durante il breve periodo in cui è documentata l'attività lavorativa, non risultano provati, anche documentalmente, contributi economici effettivi da parte pagina 13 di 16 di ai suoi familiari (bonifici o altro). Il documento 14 citato dagli Persona_1 appellanti (denominato “atto di presa in carico”), in cui la madre di Persona_1 afferma che era solo quest'ultimo a mantenerla economicamente è, infatti, una mera dichiarazione di parte, peraltro redatta in epoca successiva alla morte (il
10.01.2019), e dunque priva di valore probatorio.
7.2 Il motivo appare, invece, parzialmente fondato in relazione al rimborso delle spese funerarie pagate da , cui gli attori hanno fatto riferimento Parte_1 nell'atto di citazione in primo grado (pag. 13) e che risultano documentate dalla fattura dimessa dagli attori sub doc. 34. La sentenza impugnata deve, dunque, essere riformata sul punto, riconoscendo a l'importo di euro Parte_1
6.143,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal 29.12.2018 (data della fattura di cui al doc. 34) al saldo.
8. Il quarto motivo denuncia la mancata liquidazione degli interessi ex art. 1284,
IV comma, c.c. dalla domanda al saldo sul capitale devalutato alla data della domanda e rivalutato di anno in anno dalla stessa data al saldo. Tali interessi, come precisato da Cass. Sez. III n. 61/2023, andrebbero applicati a qualsiasi obbligazione pecuniaria per il periodo successivo all'avvio del processo.
8.1 Il Collegio ritiene il motivo infondato. Correttamente il Tribunale ha ritenuto di non liquidare gli interessi di cui all'art. 1284, IV comma, c.c., in quanto la determinazione di tali interessi non è frutto di un automatismo, né la loro determinazione può presumersi iuris et de iure, richiedendo al contrario la prova da parte del danneggiato del mancato guadagno subito a causa del ritardato pagamento (Cass. sentenza n. 19063/2023). Tale prova non è stata offerta dai danneggiati.
9. Con il quinto e ultimo motivo d'appello, gli appellanti lamentano l'erronea compensazione integrale delle spese di lite di primo grado, motivata dal primo
Giudice sulla base del fatto che gli attori avevano rifiutato le somme di cui all'offerta integrativa pervenuta dall'Assicurazione nel settembre 2020, che erano di importo superiore rispetto a quelle liquidate dal Tribunale. La sentenza sarebbe erronea sul punto, perché la proposta risarcitoria della Compagnia era tombale e prevedeva il riconoscimento del concorso di colpa da parte del danneggiato. Al
pagina 14 di 16 contrario, il Giudice, avendo riconosciuto un concorso di colpa del danneggiato nella misura del 30%, avrebbe dovuto condannare il convenuto a un concorso nelle spese legali in ugual misura.
9.1 Il motivo è infondato.
Il Collegio condivide la valutazione del primo Giudice in ordine alla compensazione delle spese di lite, che correttamente si giustifica in virtù del rifiuto degli appellanti, nella fase ante causam, del risarcimento offerto dall'Assicurazione per un importo superiore a quello poi accertato in giudizio. L'accoglimento del terzo motivo limitatamente alle spese funerarie sostenute dalla madre della vittima non può portare a una diversa conclusione sul punto, in quanto la misura complessiva del risarcimento riconosciuto all'esito del giudizio rimane inferiore a quello precedentemente offerto dall'Assicurazione.
10. Va infine accolta la domanda di manleva formulata, con appello incidentale condizionato, dal nei confronti di la quale è CP_1 Controparte_3 tenuta a manlevare e tenere indenne il di quanto quest'ultimo viene CP_1 condannato a corrispondere all'appellante all'esito del parziale Parte_1 accoglimento dell'appello principale.
11. Quanto alle istanze istruttorie riproposte in grado d'appello dagli attori, il
Collegio condivide la decisione del primo Giudice di rigettarle. Infatti, i capitoli di prova attengono a circostanze di tipo documentale o comunque da provarsi documentalmente (nn. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10) o sono generici (n. 5) o irrilevanti (n. 11).
12. Le spese del grado vengono compensate tra le parti in causa, atteso che gli appellanti hanno rifiutato l'offerta formulata dall'Assicurazione prima del giudizio, per un importo superiore a quello riconosciuto anche all'esito del presente giudizio di appello.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello avverso la sentenza n. 255/2023 del Tribunale di Belluno, così pronuncia:
- dichiara la contumacia di;
CP_2
- in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza n.
pagina 15 di 16 255/2023 emessa dal Tribunale di Belluno, che per il resto conferma, determina l'ulteriore credito risarcitorio, rispetto a quanto disposto nella sentenza impugnata, spettante a nella somma di euro 6.143,00 Parte_1 oltre rivalutazione e interessi come in parte motiva;
- condanna , e tra E_ CP_2 Controparte_3 loro in solido, a pagare a l'ulteriore somma, rispetto a quanto Parte_1 disposto nella sentenza impugnata, pari a euro 6.143,00 oltre rivalutazione e interessi come in parte motiva;
- in accoglimento dell'appello incidentale condizionato di , E_ condanna a manlevare e tenere indenne Controparte_3 [...]
di quanto dovuto in esecuzione della presente sentenza;
CP_1
- compensa integralmente le spese di lite del grado tra le parti.
Venezia, camera di consiglio del 12 marzo 2025
Il Presidente
Guido Marzella
Il Consigliere estensore
Elena Rossi
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