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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 11/12/2025, n. 1608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1608 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO in funzione di giudice del lavoro dott.ssa RG MA, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive di udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 584/2023 R.G. controversie di lavoro promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Maria Francesca Zappone Parte_1
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Cefalù in Via Prestisimone n.
17, giusta procura in atti;
- ricorrente -
c o n t r o
in persona del legale rappresentante pro-tempore; CP_1
- resistente contumace -
OGGETTO: Fondo di Garanzia CP_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.02.2023, la ricorrente indicata in epigrafe esponeva:
- che il Tribunale di Termini Imerese, con sentenza n. 93/2019 del 13.02.2019 resa nel giudizio di cui ad R.G. 3285/2016, aveva condannato la al pagamento Parte_2 in suo favore, di €. 5.423,68 di cui €. 558,72 a titolo di TFR ed €. 4.864,96 per crediti di lavoro non corrisposti;
- che aveva intrapreso azione esecutiva individuale con esito negativo, stante l'impossibilità di notifica dell'atto di precetto del 04.03.2019 per irreperibilità del destinatario sia presso la sede legale che presso la residenza del legale rappresentante;
- di aver pertanto presentato, in data 05.02.2021, domanda di intervento del Fondo di
Garanzia istituito presso l , per il pagamento delle suddette spettanze rimasta priva CP_1
di riscontro;
- di aver presentato in data 15.11.2021 ricorso amministrativo al Comitato Provinciale
rimasto inesitato. CP_1
Sosteneva quindi di aver diritto al pagamento da parte del Fondo di Garanzia della somma di € 5.423,68 (di cui €. 558,72 a titolo di TFR ed €. 4.864,96 per crediti di lavoro non corrisposti), oltre accessori di legge, e conveniva a tal fine innanzi al
Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del lavoro, l' , chiedendo CP_1
l'accoglimento della domanda.
Sebbene regolarmente citato, non si costituiva in giudizio l' , del quale, pertanto, CP_1
va dichiarata la contumacia.
La causa, in assenza di attività istruttoria, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine dell'11.11.2025 per il deposito di note.
***
Nel merito, la domanda è infondata e va rigettata.
L'articolo 2, rubricato “Fondo di garanzia”, di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297,
Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica, così recita:
“E' istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto» con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto. Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte. Nell'ipotesi di dichiarazione tardiva di crediti di lavoro di cui all'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la domanda di cui al comma precedente può essere presentata dopo il decreto di ammissione al passivo o dopo la sentenza che decide il giudizio insorto per l'eventuale contestazione del curatore fallimentare. Ove l'impresa sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa la domanda può essere presentata trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, di cui all'articolo 209 del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, ovvero, ove siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il credito di lavoro, dalla sentenza che decide su di esse. Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto
o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto. …”.
Pertanto, il Fondo di Garanzia, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 della legge n. 297 del 1982 e dall'art. 1 del d.lgs. n. 80 del 1992, interviene a sostegno del lavoratore rimasto insoddisfatto in presenza dei seguenti presupposti:
a) nel caso di datore di lavoro soggetto alle procedure concorsuali: cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
apertura di una procedura concorsuale e avvenuto accertamento del credito del lavoratore mediante ammissione dello stesso allo stato passivo della procedura;
oppure, mancata apertura, in concreto, della procedura concorsuale a seguito di istanza di fallimento, pur in presenza dei requisiti per la fallibilità; insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata;
accertamento dell'esistenza del credito per
TFR e retribuzioni rimasto insoluto;
b) in ipotesi di datore di lavoro non soggetto alle procedure concorsuali: cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
inapplicabilità al datore di lavoro delle procedure concorsuali per mancanza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 1 L.F.; insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata;
esistenza del credito per TFR e retribuzioni rimasto insoluto.
Ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 «Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici. Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti: a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila».
In caso di fallimento, il lavoratore, richiedente l'intervento del Fondo, deve fornire adeguata prova della sussistenza dei predetti requisiti mediante il provvedimento di ammissione allo stato passivo – divenuto esecutivo – dei propri crediti retributivi, che dimostra, mediante la presunzione legale rappresentata dall'avvenuta apertura della procedura concorsuale, lo stato di insolvenza del datore di lavoro nonché l'esistenza, mediante l'accertamento giudiziale compiuto in quella sede, di un credito rimasto insoluto.
Per converso, nel caso di reiezione dell'istanza di fallimento per mancanza dei presupposti di cui all'art. 1 L.F, provando di avere tentato infruttuosamente tutte le azioni esecutive, in concreto e rispetto alla situazione di fatto, esperibili;
infine, provando l'esistenza del proprio credito mediante provvedimento accertativo di natura giudiziale (decreto ingiuntivo non opposto o sentenza).
Dovrà quindi dimostrare: a) la cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
b)
l'esistenza del suo credito per t.f.r. o ultime mensilità a mezzo del titolo esecutivo: es. sentenza non passata in giudicato, decreto ingiuntivo, decreto di esecutività del verbale di conciliazione. Dovrà, in altri termini, assolvere l'onere di precostituirsi “un titolo anche giudiziale” da cui risulti l'esistenza e la consistenza del suo credito (cfr. Cass. n.
8072/2016: “In caso di insolvenza del datore di lavoro non soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, qualora il lavoratore agisca nei confronti del Fondo di garanzia per ottenere il pagamento del t.f.r. gravante sull'eredità giacente, presupposti per l'obbligo di intervento del Fondo sono: a) l'esistenza e la consistenza del credito risultante da un titolo anche giudiziale, che il lavoratore ha l'onere di precostituire, e
b) l'insufficienza del patrimonio ereditario, che può considerarsi provata, oltre che con
l'esperimento infruttuoso dell'esecuzione o con lo stato di graduazione dei crediti predisposto dal curatore dell'eredità giacente, anche con la dichiarazione del curatore dell'insufficienza delle garanzie patrimoniali del debitore e dell'impossibilità di precedere alla liquidazione concorsuale per incapienza dell'attivo”; Cass. n.
1178/2009: “Poiché l'intento del legislatore è quello di apportare una garanzia integrale per il pagamento del t.f.r., quando un datore di lavoro è assoggettabile a fallimento, ma in concreto non può essere dichiarato fallito per avere cessato l'attività di impresa da oltre un anno, esso va considerato non soggetto a fallimento e pertanto opera l'art. 2, comma 5, l. 29 maggio 1982 n. 297, ai sensi del quale il lavoratore può conseguire le prestazioni del Fondo di garanzia costituito presso l' alle condizioni CP_1
previste dal comma stesso”).
Dal complesso della normativa innanzi richiamata si comprende che l'intervento solidaristico del fondo è stato previsto per i casi di insolvenza del datore di lavoro ed al fine di garantire al dipendente il pagamento certo del suo credito, in tempi più brevi e senza dover attendere l'esito delle procedure concorsuali;
in particolare, è stata, poi, configurata dal legislatore una sorta di sostituzione dell' convenuto nelle CP_2
posizioni debitorie del datore di lavoro insolvente sotto forma di accollo cumulativo ex lege;
tuttavia è subordinato ad una previa verifica giudiziale del credito, da un controllo sullo stesso e della accertata insufficienza (totale o parziale) della garanzia patrimoniale del debitore-datore di lavoro.
La normativa in esame tuttavia non si è limitata a compiere un generico riferimento all'insolvenza del datore di lavoro, ma ne ha anche dato una precisa qualificazione: al fine di consentire il necessario controllo sulle pretese avanzate, il secondo comma dell'art.2 della L. N.° 297/82 riconosce al lavoratore e ai suoi aventi diritto la possibilità di ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto e relativi crediti accessori solo allorché, in caso di fallimento, siano trascorsi quindici giorni o dal deposito dello stato passivo reso esecutivo o dalla pubblicazione della sentenza che abbia deciso su opposizioni ed impugnazioni riguardanti il credito o ancora dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo.
Quanto ai crediti per cui vi sia stata una richiesta di insinuazione tardiva, la presentazione della domanda di pagamento è consentita dopo l'emissione del decreto che ne determina l'ammissione al passivo, o dopo la sentenza che decida sulla eventuale contestazione del curatore fallimentare;
analoghe modalità sono poi previste dal 4° comma per i crediti vantati dai lavoratori nei confronti di imprese sottoposte a liquidazione coatta amministrativa.
Solo per i casi di datori di lavoro non assoggettabili a procedure concorsuali l'intervento del Fondo di Garanzia è invece subordinato all'inutile esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito e quindi all'accertata insufficienza totale o parziale delle garanzie patrimoniali a soddisfare la pretesa del lavoratore al pagamento del trattamento di fine rapporto (art 2 co, 5 L. 297 del 1982).
Dall'esame della normativa suindicata si evince, quindi, che la posizione debitoria dell' non sorge alla cessazione del rapporto, sulla base della semplice deduzione CP_1
dell'insolvenza del datore di lavoro, bensì solo a seguito del verificarsi delle circostanze previste dal secondo al quinto comma dell'art. 2, con la precisazione che incombe sul lavoratore l'onere di provare l'eventuale non assoggettabilità a fallimento del datore di lavoro.
L'esigenza di assicurare una tutela effettiva è infatti coerente con la finalità del
Legislatore del 1982, che, mediante l'istituzione di un Fondo di garanzia affidato all'ente previdenziale pubblico, ha inteso compensare la peculiarità della disciplina del t.f.r. - in cui il sistema degli accantonamenti fa sì che gli importi spettanti al lavoratore vengano trattenuti e utilizzati dal datore di lavoro - con la previsione di una tutela certa del credito, realizzata attraverso modalità garantistiche e non soggetta alle limitazioni e difficoltà procedurali previste, invece, per la tutela delle ultime retribuzioni (ai sensi del D.Lgs. n. 80 del 1992).
Delineato il quadro normativo che interessa, la sua specificità e la ratio ispiratrice, va sottolineato che, nel caso di specie, parte istante ha dedotto l'attivazione infruttuosa della procedura esecutiva nei confronti della resistente (cfr. mancata notifica atto di precetto per irreperibilità del datore di lavoro, ma non anche l'insussistenza dei presupposti per presentare l'istanza di fallimento in ragione dell'esiguità del credito azionato (pari ad € 5.423,68).
Ebbene, al riguardo, l'art 15, co. 9 L.F. dispone “Non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è complessivamente inferiore a euro trentamila.”
La questione giuridica da risolvere è, dunque, quella di capire se in presenza di un credito esiguo (inferiore a 30.000,00 euro, come nel caso di specie), sia pur sempre necessaria l'attivazione della procedura fallimentare oppure se si possa prescindere dalla stessa.
Invero, la Suprema Corte di Cassazione, ha affermato che “ai fini della tutela prevista dalla legge n. 297 del 1982 in favore del lavoratore, per il pagamento del t.f.r. in caso di insolvenza del datore di lavoro, quest'ultimo, se assoggettabile a fallimento ma non dichiarabile fallito per la esiguità del credito azionato, va considerato in concreto non soggetto a fallimento e, pertanto, opera la disposizione di cui all'art. 2, quinto comma, della predetta legge, secondo cui il lavoratore può conseguire le prestazioni del Fondo di garanzia costituito presso l' alle condizioni previste dal comma stesso, essendo CP_1
sufficiente, in particolare, che il lavoratore abbia esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione, salvo che risultino in atti altre circostanze le quali dimostrino che esistono altri beni aggredibili con l'azione esecutiva” (cfr. Cass. civile, Sez.
Lavoro, n. 7585 del 2011; Cass. civile, Sez. Lavoro, n. 8529 del 2012).
Il Supremo Collegio è giunto a tali conclusioni tramite l'interpretazione della Direttiva
Ce n. 987/1980 in materia, la quale “… non solo valorizza una situazione analoga ad una di quelle specificamente previste dalla direttiva, ma anche trova piena giustificazione nella facoltà data dalla direttiva ai legislatori nazionali di assicurare la tutela dei lavoratori anche in casi di insolvenza accertati con modalità e in sedi diverse da quelle tipiche delle procedure concorsuali”.
Orbene, vero è che, nel caso in esame, il credito azionato è inferiore al limite di €
30.000,00.
E, tuttavia, occorre rilevare che l'art. 15, comma 9, del R.D. n. 267 del 1942 - il quale dispone che «Non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è complessivamente inferiore a euro trentamila» - non si riferisce al singolo credito del soggetto che agisce, ma all'intero complesso di debiti scaduti e non pagati della società destinataria dell'istanza di fallimento, così come accertati in sede di istruttoria prefallimentare.
Vale a dire che il riferimento non è quello del singolo creditore procedente, ma del complesso dei debiti scaduti e non pagati, con la conseguenza che al fine di ritenere inammissibile l'istanza di fallimento in ragione dell'esiguità del credito non è sufficiente che il credito del singolo creditore sia inferiore alla somma, ma è necessario che non sussistano altri crediti che, sommati al credito del procedente, superino la soglia citata.
Allora, visto che il singolo creditore può non essere a conoscenza dell'esistenza e della consistenza di altri crediti, egli ha l'onere di proporre in ogni caso istanza di fallimento, affinché si accerti in sede di istruttoria prefallimentare il complesso dei debiti gravanti sul soggetto destinatario della richiesta di fallimento.
Pertanto, non è sufficiente che la consistenza del credito del singolo creditore sia inferiore ad € 30.000,00 per ritenere che il datore di lavoro non sia assoggettabile a fallimento, in quanto è necessaria la prova dell'insussistenza di una esposizione debitoria complessiva (sempre relativamente a debiti scaduti) inferiore a tale somma.
Secondo lo stesso art. 15, comma 9, cit. il luogo deputato all'accertamento della consistenza del debito è, infatti, l'istruttoria prefallimentare, per cui sussiste in ogni caso l'onere della parte interessata di attivare la relativa procedura: in quella sede il
Tribunale potrà compiere tutti gli accertamenti necessari (per esempio, richiesta all'Agenzia delle Entrate, agli istituti previdenziali, ovvero verifica circa la sussistenza di ulteriori istanze di fallimento, ecc.) al fine di verificare se, oltre a quello azionato, sussistano o meno ulteriori crediti.
Relativamente a tale requisito l'esito dell'istruttoria prefallimentare può portare a ritenere sussistente il requisito di fallibilità pur se il credito azionato sia inferiore alla soglia € 30.000,00 nelle ipotesi in cui vengano accertati ulteriori crediti che sommati al primo consentano di superare la soglia suddetta, ovvero pur in presenza di un credito affermato superiore ai € 30.000,00, potrebbe non ritenere sussistente il requisito nelle ipotesi in cui non tutti i crediti azionati vengano ritenuti effettivamente sussistenti.
Secondo quanto recentemente confermato dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. sentenza cit.), anche nel caso di mancato deposito dei bilanci societari relativi agli ultimi tre esercizi, l'assoggettabilità o meno di una società alla procedura concorsuale deve essere accertata solo dal competente Tribunale fallimentare (“Orbene, nel caso in esame la non assoggettabilità al fallimento della è stata ritenuta dalla CP_3
Corte territoriale sulla base del rilievo che non sussistevano i presupposti per presentare l'istanza di fallimento non essendo stati depositati dalla presso CP_3
la Camera di Commercio i bilanci societari relativi agli ultimi tre esercizi. In siffatta situazione, tuttavia, la assoggettabilità o meno della s.r.l. alla procedura concorsuale doveva essere accertata solo dal competente Tribunale fallimentare”).
Aggiunge, altresì, la Suprema Corte: “Peraltro, il ragionamento seguito dal giudice del gravame non risulta conforme al principio più volte affermato da questa Corte secondo cui l'onere della prova del mancato superamento dei limiti di fallibilità previsti dalla L. Fall., art. 1, comma 2, nella formulazione derivante dal D.Lgs. n. 5 del 2006, applicabile "ratione temporis", grava sul debitore, atteso che la menzionata disposizione, anche prima delle ulteriori modifiche ad essa apportate dal D.Lgs. n. 169 del 2007, già poneva come regola generale l'assoggettamento a fallimento degli imprenditori commerciali e, come eccezione, il mancato raggiungimento dei ricordati presupposti dimensionali. Si è anche precisato che non osta a tale conclusione la natura officiosa del procedimento prefallimentare, che impone al tribunale unicamente di attingere elementi di giudizio dagli atti e dagli clementi acquisiti, anche indipendentemente da una specifica allegazione della parte, senza che, peraltro, il giudice debba trasformarsi in autonomo organo di ricerca della prova, tanto meno quando l'imprenditore non si sia costituito in giudizio e non abbia, quindi, depositato
i bilanci dell'ultimo triennio, rilevanti ai fini in esame (Cass. n. 625 del 15/01/2016;
Cass. n. 24721 del 04/12/2015; Cass. 8769 del 31/05/2012). Pertanto, essendo pacifico tra le parti che il L. non aveva presentato istanza di dichiarazione di fallimento della non può ritenersi sussistente il presupposto per riconoscimento del suo diritto ad CP_3
ottenere la tutela del Fondo di Garanzia” (cfr. Cass. n. 6452/2017).
Tali argomentazioni sono state, poi, ribadite ancora più recentemente dalla stessa Corte di Cassazione, che ha nuovamente affermato che “In tema di intervento del Fondo di garanzia gestito dall la verifica da parte del Tribunale fallimentare della non CP_1
fallibilità dell'imprenditore, ex art. 15, ultimo comma, del r.d. n. 267 del 1942, costituisce presupposto, unitamente alla insufficienza delle garanzie patrimoniali a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata, per l'accesso alle prestazioni del
Fondo per il pagamento del TFR e dei crediti di lavoro di cui all' art. 2 del d.lgs. n. 80 del 1992” (cfr. Cass. civile, sez. VI, 06/09/2018 , n. 21734).
Ne deriva che, in assenza di domanda di fallimento e dell'eventuale rigetto dell'istanza, il lavoratore non possa rivalersi sul Fondo di garanzia, avendo invece l'onere del preventivo esperimento della procedura fallimentare.
Se le considerazioni sopra illustrate sono già da sé sufficienti a sostenere il rigetto del ricorso, attesa l'assenza di attivazione della procedura fallimentare, e dunque della prova circa la concreta assoggettabilità del datore di lavoro a fallimento, nel caso di specie sussistono ulteriori ragioni di rigetto.
Ed invero, il lavoratore che non può ottenere nei confronti del proprio datore di lavoro, per dimostrarne l'insolvenza, l'apertura di uno dei procedimenti esecutivi concorsuali, deve almeno provare che più non sussiste, anche solo in parte, la garanzia patrimoniale generica della quale fa menzione l'art. 2740 c.c.; e tale prova, secondo il dettato della legge, viene pure desunta, in base all'utilizzazione di una diversa praesumptio iuris et de iure, da un altro fatto (inequivocabilmente certo), essendo necessario (ma anche sufficiente) che il lavoratore dimostri di avere proceduto - in modo serio e adeguato, ancorché, eventualmente, infruttuoso - all'esperimento dell'esecuzione forzata individuale (non importa se mobiliare, immobiliare o presso terzi).
Sulla pregnanza di tale onere incombente sul lavoratore-creditore, la Cassazione ha poi chiarito che “In caso di insolvenza del datore di lavoro non soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, ai fini dell'accoglimento della domanda di intervento del fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, istituito presso l' dall'art. 2 CP_1
della legge 29 maggio 1982, n. 297, grava sul lavoratore l'onere di dimostrare che, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del relativo credito, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti e che
l'azione esecutiva - che deve conformarsi all'ordinaria diligenza - sia stata esercitata in modo serio e adeguato, ancorché infruttuoso. A tal fine, ove il debitore sia un'associazione non riconosciuta, non basta l'esistenza di un inutile tentativo di pignoramento mobiliare presso la sede dell'associazione, dovendo il creditore dimostrare di aver compiuto idonee ricerche dei soggetti personalmente e solidalmente obbligati ex art. 38 cod. civ., in ordine alla eventuale titolarità, in capo ai medesimi, di beni mobili e immobili o di altri diritti, a nulla rilevando la difficoltà di individuare la persona fisica che possa rispondere del trattamento di fine rapporto”( Sez. L,
Sentenza n. 10953 del 11/07/2003).
Nel caso di specie, ad avviso del Giudice, la parte ha omesso di dimostrare l'esperimento di un tentativo di esecuzione effettuato in maniera seria ed adeguata, essendosi piuttosto in presenza di una mera parvenza di esecuzione, quale deve considerarsi l'inutile esperimento di un tentativo di notifica di atto di precetto presso la sede legale della società debitrice e il luogo di residenza del legale rappresentante, infruttuoso per irreperibilità degli stessi ed in assenza della prova di qualsivoglia altra attività.
Appare pertanto lampante l'inadeguatezza dell'attività posta in essere dalla ricorrente a fronte dell'insegnamento della S.C. a mente del quale “In caso di insolvenza del datore di lavoro non soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, ai fini dell'accoglimento della domanda di intervento del fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, istituito presso l dall'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, CP_1
grava sul lavoratore l'onere di dimostrare che, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata - che deve conformarsi all'ordinaria diligenza - per la realizzazione del relativo credito, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. A tal fine non basta l'esistenza di una mera parvenza di esecuzione, quale deve considerarsi l'inutile esperimento di un tentativo di pignoramento mobiliare presso il debitore, quando non risultino effettuate idonee ricerche sul debitore medesimo - nonché sugli altri soggetti personalmente e solidalmente obbligati ex art.
38 cod. civ., ove il debitore sia un'associazione non riconosciuta - in ordine alla eventuale titolarità, in capo allo stesso, di crediti verso terzi o di beni e diritti immobiliari seguite, se positive, da esecuzione forzata ai sensi, rispettivamente, degli artt. 543 segg. e 555 segg. cod. proc. civ.” (Sez. L, Sentenza n. 4666 del 02/04/2002).
In conclusione, considerato che grava sul lavoratore l'onere di dimostrare che, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del relativo credito, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti e che l'azione esecutiva - che deve conformarsi all'ordinaria diligenza - sia stata esercitata in modo serio e adeguato, ancorché infruttuoso (Cass. 11379/2008; Cass. civ., Sez. lavoro,
15/10/2004, n. 20365; Cass. civ., Sez. lavoro, 11/07/2003, n. 10953; Cass. civ., Sez. lavoro, 02/04/2002, n. 4666), la domanda anche sotto tale profilo merita di essere rigettata.
Attesa la contumacia della parte convenuta e la soccombenza della parte ricorrente, nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunziando:
- Rigetta il ricorso;
- Nulla per le spese di lite.
Così deciso, il 09.12.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
RG MA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO in funzione di giudice del lavoro dott.ssa RG MA, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive di udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 584/2023 R.G. controversie di lavoro promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Maria Francesca Zappone Parte_1
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Cefalù in Via Prestisimone n.
17, giusta procura in atti;
- ricorrente -
c o n t r o
in persona del legale rappresentante pro-tempore; CP_1
- resistente contumace -
OGGETTO: Fondo di Garanzia CP_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.02.2023, la ricorrente indicata in epigrafe esponeva:
- che il Tribunale di Termini Imerese, con sentenza n. 93/2019 del 13.02.2019 resa nel giudizio di cui ad R.G. 3285/2016, aveva condannato la al pagamento Parte_2 in suo favore, di €. 5.423,68 di cui €. 558,72 a titolo di TFR ed €. 4.864,96 per crediti di lavoro non corrisposti;
- che aveva intrapreso azione esecutiva individuale con esito negativo, stante l'impossibilità di notifica dell'atto di precetto del 04.03.2019 per irreperibilità del destinatario sia presso la sede legale che presso la residenza del legale rappresentante;
- di aver pertanto presentato, in data 05.02.2021, domanda di intervento del Fondo di
Garanzia istituito presso l , per il pagamento delle suddette spettanze rimasta priva CP_1
di riscontro;
- di aver presentato in data 15.11.2021 ricorso amministrativo al Comitato Provinciale
rimasto inesitato. CP_1
Sosteneva quindi di aver diritto al pagamento da parte del Fondo di Garanzia della somma di € 5.423,68 (di cui €. 558,72 a titolo di TFR ed €. 4.864,96 per crediti di lavoro non corrisposti), oltre accessori di legge, e conveniva a tal fine innanzi al
Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del lavoro, l' , chiedendo CP_1
l'accoglimento della domanda.
Sebbene regolarmente citato, non si costituiva in giudizio l' , del quale, pertanto, CP_1
va dichiarata la contumacia.
La causa, in assenza di attività istruttoria, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine dell'11.11.2025 per il deposito di note.
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Nel merito, la domanda è infondata e va rigettata.
L'articolo 2, rubricato “Fondo di garanzia”, di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297,
Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica, così recita:
“E' istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto» con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto. Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte. Nell'ipotesi di dichiarazione tardiva di crediti di lavoro di cui all'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la domanda di cui al comma precedente può essere presentata dopo il decreto di ammissione al passivo o dopo la sentenza che decide il giudizio insorto per l'eventuale contestazione del curatore fallimentare. Ove l'impresa sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa la domanda può essere presentata trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, di cui all'articolo 209 del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, ovvero, ove siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il credito di lavoro, dalla sentenza che decide su di esse. Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto
o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto. …”.
Pertanto, il Fondo di Garanzia, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 della legge n. 297 del 1982 e dall'art. 1 del d.lgs. n. 80 del 1992, interviene a sostegno del lavoratore rimasto insoddisfatto in presenza dei seguenti presupposti:
a) nel caso di datore di lavoro soggetto alle procedure concorsuali: cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
apertura di una procedura concorsuale e avvenuto accertamento del credito del lavoratore mediante ammissione dello stesso allo stato passivo della procedura;
oppure, mancata apertura, in concreto, della procedura concorsuale a seguito di istanza di fallimento, pur in presenza dei requisiti per la fallibilità; insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata;
accertamento dell'esistenza del credito per
TFR e retribuzioni rimasto insoluto;
b) in ipotesi di datore di lavoro non soggetto alle procedure concorsuali: cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
inapplicabilità al datore di lavoro delle procedure concorsuali per mancanza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 1 L.F.; insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata;
esistenza del credito per TFR e retribuzioni rimasto insoluto.
Ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 «Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici. Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti: a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila».
In caso di fallimento, il lavoratore, richiedente l'intervento del Fondo, deve fornire adeguata prova della sussistenza dei predetti requisiti mediante il provvedimento di ammissione allo stato passivo – divenuto esecutivo – dei propri crediti retributivi, che dimostra, mediante la presunzione legale rappresentata dall'avvenuta apertura della procedura concorsuale, lo stato di insolvenza del datore di lavoro nonché l'esistenza, mediante l'accertamento giudiziale compiuto in quella sede, di un credito rimasto insoluto.
Per converso, nel caso di reiezione dell'istanza di fallimento per mancanza dei presupposti di cui all'art. 1 L.F, provando di avere tentato infruttuosamente tutte le azioni esecutive, in concreto e rispetto alla situazione di fatto, esperibili;
infine, provando l'esistenza del proprio credito mediante provvedimento accertativo di natura giudiziale (decreto ingiuntivo non opposto o sentenza).
Dovrà quindi dimostrare: a) la cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
b)
l'esistenza del suo credito per t.f.r. o ultime mensilità a mezzo del titolo esecutivo: es. sentenza non passata in giudicato, decreto ingiuntivo, decreto di esecutività del verbale di conciliazione. Dovrà, in altri termini, assolvere l'onere di precostituirsi “un titolo anche giudiziale” da cui risulti l'esistenza e la consistenza del suo credito (cfr. Cass. n.
8072/2016: “In caso di insolvenza del datore di lavoro non soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, qualora il lavoratore agisca nei confronti del Fondo di garanzia per ottenere il pagamento del t.f.r. gravante sull'eredità giacente, presupposti per l'obbligo di intervento del Fondo sono: a) l'esistenza e la consistenza del credito risultante da un titolo anche giudiziale, che il lavoratore ha l'onere di precostituire, e
b) l'insufficienza del patrimonio ereditario, che può considerarsi provata, oltre che con
l'esperimento infruttuoso dell'esecuzione o con lo stato di graduazione dei crediti predisposto dal curatore dell'eredità giacente, anche con la dichiarazione del curatore dell'insufficienza delle garanzie patrimoniali del debitore e dell'impossibilità di precedere alla liquidazione concorsuale per incapienza dell'attivo”; Cass. n.
1178/2009: “Poiché l'intento del legislatore è quello di apportare una garanzia integrale per il pagamento del t.f.r., quando un datore di lavoro è assoggettabile a fallimento, ma in concreto non può essere dichiarato fallito per avere cessato l'attività di impresa da oltre un anno, esso va considerato non soggetto a fallimento e pertanto opera l'art. 2, comma 5, l. 29 maggio 1982 n. 297, ai sensi del quale il lavoratore può conseguire le prestazioni del Fondo di garanzia costituito presso l' alle condizioni CP_1
previste dal comma stesso”).
Dal complesso della normativa innanzi richiamata si comprende che l'intervento solidaristico del fondo è stato previsto per i casi di insolvenza del datore di lavoro ed al fine di garantire al dipendente il pagamento certo del suo credito, in tempi più brevi e senza dover attendere l'esito delle procedure concorsuali;
in particolare, è stata, poi, configurata dal legislatore una sorta di sostituzione dell' convenuto nelle CP_2
posizioni debitorie del datore di lavoro insolvente sotto forma di accollo cumulativo ex lege;
tuttavia è subordinato ad una previa verifica giudiziale del credito, da un controllo sullo stesso e della accertata insufficienza (totale o parziale) della garanzia patrimoniale del debitore-datore di lavoro.
La normativa in esame tuttavia non si è limitata a compiere un generico riferimento all'insolvenza del datore di lavoro, ma ne ha anche dato una precisa qualificazione: al fine di consentire il necessario controllo sulle pretese avanzate, il secondo comma dell'art.2 della L. N.° 297/82 riconosce al lavoratore e ai suoi aventi diritto la possibilità di ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto e relativi crediti accessori solo allorché, in caso di fallimento, siano trascorsi quindici giorni o dal deposito dello stato passivo reso esecutivo o dalla pubblicazione della sentenza che abbia deciso su opposizioni ed impugnazioni riguardanti il credito o ancora dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo.
Quanto ai crediti per cui vi sia stata una richiesta di insinuazione tardiva, la presentazione della domanda di pagamento è consentita dopo l'emissione del decreto che ne determina l'ammissione al passivo, o dopo la sentenza che decida sulla eventuale contestazione del curatore fallimentare;
analoghe modalità sono poi previste dal 4° comma per i crediti vantati dai lavoratori nei confronti di imprese sottoposte a liquidazione coatta amministrativa.
Solo per i casi di datori di lavoro non assoggettabili a procedure concorsuali l'intervento del Fondo di Garanzia è invece subordinato all'inutile esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito e quindi all'accertata insufficienza totale o parziale delle garanzie patrimoniali a soddisfare la pretesa del lavoratore al pagamento del trattamento di fine rapporto (art 2 co, 5 L. 297 del 1982).
Dall'esame della normativa suindicata si evince, quindi, che la posizione debitoria dell' non sorge alla cessazione del rapporto, sulla base della semplice deduzione CP_1
dell'insolvenza del datore di lavoro, bensì solo a seguito del verificarsi delle circostanze previste dal secondo al quinto comma dell'art. 2, con la precisazione che incombe sul lavoratore l'onere di provare l'eventuale non assoggettabilità a fallimento del datore di lavoro.
L'esigenza di assicurare una tutela effettiva è infatti coerente con la finalità del
Legislatore del 1982, che, mediante l'istituzione di un Fondo di garanzia affidato all'ente previdenziale pubblico, ha inteso compensare la peculiarità della disciplina del t.f.r. - in cui il sistema degli accantonamenti fa sì che gli importi spettanti al lavoratore vengano trattenuti e utilizzati dal datore di lavoro - con la previsione di una tutela certa del credito, realizzata attraverso modalità garantistiche e non soggetta alle limitazioni e difficoltà procedurali previste, invece, per la tutela delle ultime retribuzioni (ai sensi del D.Lgs. n. 80 del 1992).
Delineato il quadro normativo che interessa, la sua specificità e la ratio ispiratrice, va sottolineato che, nel caso di specie, parte istante ha dedotto l'attivazione infruttuosa della procedura esecutiva nei confronti della resistente (cfr. mancata notifica atto di precetto per irreperibilità del datore di lavoro, ma non anche l'insussistenza dei presupposti per presentare l'istanza di fallimento in ragione dell'esiguità del credito azionato (pari ad € 5.423,68).
Ebbene, al riguardo, l'art 15, co. 9 L.F. dispone “Non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è complessivamente inferiore a euro trentamila.”
La questione giuridica da risolvere è, dunque, quella di capire se in presenza di un credito esiguo (inferiore a 30.000,00 euro, come nel caso di specie), sia pur sempre necessaria l'attivazione della procedura fallimentare oppure se si possa prescindere dalla stessa.
Invero, la Suprema Corte di Cassazione, ha affermato che “ai fini della tutela prevista dalla legge n. 297 del 1982 in favore del lavoratore, per il pagamento del t.f.r. in caso di insolvenza del datore di lavoro, quest'ultimo, se assoggettabile a fallimento ma non dichiarabile fallito per la esiguità del credito azionato, va considerato in concreto non soggetto a fallimento e, pertanto, opera la disposizione di cui all'art. 2, quinto comma, della predetta legge, secondo cui il lavoratore può conseguire le prestazioni del Fondo di garanzia costituito presso l' alle condizioni previste dal comma stesso, essendo CP_1
sufficiente, in particolare, che il lavoratore abbia esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione, salvo che risultino in atti altre circostanze le quali dimostrino che esistono altri beni aggredibili con l'azione esecutiva” (cfr. Cass. civile, Sez.
Lavoro, n. 7585 del 2011; Cass. civile, Sez. Lavoro, n. 8529 del 2012).
Il Supremo Collegio è giunto a tali conclusioni tramite l'interpretazione della Direttiva
Ce n. 987/1980 in materia, la quale “… non solo valorizza una situazione analoga ad una di quelle specificamente previste dalla direttiva, ma anche trova piena giustificazione nella facoltà data dalla direttiva ai legislatori nazionali di assicurare la tutela dei lavoratori anche in casi di insolvenza accertati con modalità e in sedi diverse da quelle tipiche delle procedure concorsuali”.
Orbene, vero è che, nel caso in esame, il credito azionato è inferiore al limite di €
30.000,00.
E, tuttavia, occorre rilevare che l'art. 15, comma 9, del R.D. n. 267 del 1942 - il quale dispone che «Non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è complessivamente inferiore a euro trentamila» - non si riferisce al singolo credito del soggetto che agisce, ma all'intero complesso di debiti scaduti e non pagati della società destinataria dell'istanza di fallimento, così come accertati in sede di istruttoria prefallimentare.
Vale a dire che il riferimento non è quello del singolo creditore procedente, ma del complesso dei debiti scaduti e non pagati, con la conseguenza che al fine di ritenere inammissibile l'istanza di fallimento in ragione dell'esiguità del credito non è sufficiente che il credito del singolo creditore sia inferiore alla somma, ma è necessario che non sussistano altri crediti che, sommati al credito del procedente, superino la soglia citata.
Allora, visto che il singolo creditore può non essere a conoscenza dell'esistenza e della consistenza di altri crediti, egli ha l'onere di proporre in ogni caso istanza di fallimento, affinché si accerti in sede di istruttoria prefallimentare il complesso dei debiti gravanti sul soggetto destinatario della richiesta di fallimento.
Pertanto, non è sufficiente che la consistenza del credito del singolo creditore sia inferiore ad € 30.000,00 per ritenere che il datore di lavoro non sia assoggettabile a fallimento, in quanto è necessaria la prova dell'insussistenza di una esposizione debitoria complessiva (sempre relativamente a debiti scaduti) inferiore a tale somma.
Secondo lo stesso art. 15, comma 9, cit. il luogo deputato all'accertamento della consistenza del debito è, infatti, l'istruttoria prefallimentare, per cui sussiste in ogni caso l'onere della parte interessata di attivare la relativa procedura: in quella sede il
Tribunale potrà compiere tutti gli accertamenti necessari (per esempio, richiesta all'Agenzia delle Entrate, agli istituti previdenziali, ovvero verifica circa la sussistenza di ulteriori istanze di fallimento, ecc.) al fine di verificare se, oltre a quello azionato, sussistano o meno ulteriori crediti.
Relativamente a tale requisito l'esito dell'istruttoria prefallimentare può portare a ritenere sussistente il requisito di fallibilità pur se il credito azionato sia inferiore alla soglia € 30.000,00 nelle ipotesi in cui vengano accertati ulteriori crediti che sommati al primo consentano di superare la soglia suddetta, ovvero pur in presenza di un credito affermato superiore ai € 30.000,00, potrebbe non ritenere sussistente il requisito nelle ipotesi in cui non tutti i crediti azionati vengano ritenuti effettivamente sussistenti.
Secondo quanto recentemente confermato dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. sentenza cit.), anche nel caso di mancato deposito dei bilanci societari relativi agli ultimi tre esercizi, l'assoggettabilità o meno di una società alla procedura concorsuale deve essere accertata solo dal competente Tribunale fallimentare (“Orbene, nel caso in esame la non assoggettabilità al fallimento della è stata ritenuta dalla CP_3
Corte territoriale sulla base del rilievo che non sussistevano i presupposti per presentare l'istanza di fallimento non essendo stati depositati dalla presso CP_3
la Camera di Commercio i bilanci societari relativi agli ultimi tre esercizi. In siffatta situazione, tuttavia, la assoggettabilità o meno della s.r.l. alla procedura concorsuale doveva essere accertata solo dal competente Tribunale fallimentare”).
Aggiunge, altresì, la Suprema Corte: “Peraltro, il ragionamento seguito dal giudice del gravame non risulta conforme al principio più volte affermato da questa Corte secondo cui l'onere della prova del mancato superamento dei limiti di fallibilità previsti dalla L. Fall., art. 1, comma 2, nella formulazione derivante dal D.Lgs. n. 5 del 2006, applicabile "ratione temporis", grava sul debitore, atteso che la menzionata disposizione, anche prima delle ulteriori modifiche ad essa apportate dal D.Lgs. n. 169 del 2007, già poneva come regola generale l'assoggettamento a fallimento degli imprenditori commerciali e, come eccezione, il mancato raggiungimento dei ricordati presupposti dimensionali. Si è anche precisato che non osta a tale conclusione la natura officiosa del procedimento prefallimentare, che impone al tribunale unicamente di attingere elementi di giudizio dagli atti e dagli clementi acquisiti, anche indipendentemente da una specifica allegazione della parte, senza che, peraltro, il giudice debba trasformarsi in autonomo organo di ricerca della prova, tanto meno quando l'imprenditore non si sia costituito in giudizio e non abbia, quindi, depositato
i bilanci dell'ultimo triennio, rilevanti ai fini in esame (Cass. n. 625 del 15/01/2016;
Cass. n. 24721 del 04/12/2015; Cass. 8769 del 31/05/2012). Pertanto, essendo pacifico tra le parti che il L. non aveva presentato istanza di dichiarazione di fallimento della non può ritenersi sussistente il presupposto per riconoscimento del suo diritto ad CP_3
ottenere la tutela del Fondo di Garanzia” (cfr. Cass. n. 6452/2017).
Tali argomentazioni sono state, poi, ribadite ancora più recentemente dalla stessa Corte di Cassazione, che ha nuovamente affermato che “In tema di intervento del Fondo di garanzia gestito dall la verifica da parte del Tribunale fallimentare della non CP_1
fallibilità dell'imprenditore, ex art. 15, ultimo comma, del r.d. n. 267 del 1942, costituisce presupposto, unitamente alla insufficienza delle garanzie patrimoniali a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata, per l'accesso alle prestazioni del
Fondo per il pagamento del TFR e dei crediti di lavoro di cui all' art. 2 del d.lgs. n. 80 del 1992” (cfr. Cass. civile, sez. VI, 06/09/2018 , n. 21734).
Ne deriva che, in assenza di domanda di fallimento e dell'eventuale rigetto dell'istanza, il lavoratore non possa rivalersi sul Fondo di garanzia, avendo invece l'onere del preventivo esperimento della procedura fallimentare.
Se le considerazioni sopra illustrate sono già da sé sufficienti a sostenere il rigetto del ricorso, attesa l'assenza di attivazione della procedura fallimentare, e dunque della prova circa la concreta assoggettabilità del datore di lavoro a fallimento, nel caso di specie sussistono ulteriori ragioni di rigetto.
Ed invero, il lavoratore che non può ottenere nei confronti del proprio datore di lavoro, per dimostrarne l'insolvenza, l'apertura di uno dei procedimenti esecutivi concorsuali, deve almeno provare che più non sussiste, anche solo in parte, la garanzia patrimoniale generica della quale fa menzione l'art. 2740 c.c.; e tale prova, secondo il dettato della legge, viene pure desunta, in base all'utilizzazione di una diversa praesumptio iuris et de iure, da un altro fatto (inequivocabilmente certo), essendo necessario (ma anche sufficiente) che il lavoratore dimostri di avere proceduto - in modo serio e adeguato, ancorché, eventualmente, infruttuoso - all'esperimento dell'esecuzione forzata individuale (non importa se mobiliare, immobiliare o presso terzi).
Sulla pregnanza di tale onere incombente sul lavoratore-creditore, la Cassazione ha poi chiarito che “In caso di insolvenza del datore di lavoro non soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, ai fini dell'accoglimento della domanda di intervento del fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, istituito presso l' dall'art. 2 CP_1
della legge 29 maggio 1982, n. 297, grava sul lavoratore l'onere di dimostrare che, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del relativo credito, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti e che
l'azione esecutiva - che deve conformarsi all'ordinaria diligenza - sia stata esercitata in modo serio e adeguato, ancorché infruttuoso. A tal fine, ove il debitore sia un'associazione non riconosciuta, non basta l'esistenza di un inutile tentativo di pignoramento mobiliare presso la sede dell'associazione, dovendo il creditore dimostrare di aver compiuto idonee ricerche dei soggetti personalmente e solidalmente obbligati ex art. 38 cod. civ., in ordine alla eventuale titolarità, in capo ai medesimi, di beni mobili e immobili o di altri diritti, a nulla rilevando la difficoltà di individuare la persona fisica che possa rispondere del trattamento di fine rapporto”( Sez. L,
Sentenza n. 10953 del 11/07/2003).
Nel caso di specie, ad avviso del Giudice, la parte ha omesso di dimostrare l'esperimento di un tentativo di esecuzione effettuato in maniera seria ed adeguata, essendosi piuttosto in presenza di una mera parvenza di esecuzione, quale deve considerarsi l'inutile esperimento di un tentativo di notifica di atto di precetto presso la sede legale della società debitrice e il luogo di residenza del legale rappresentante, infruttuoso per irreperibilità degli stessi ed in assenza della prova di qualsivoglia altra attività.
Appare pertanto lampante l'inadeguatezza dell'attività posta in essere dalla ricorrente a fronte dell'insegnamento della S.C. a mente del quale “In caso di insolvenza del datore di lavoro non soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, ai fini dell'accoglimento della domanda di intervento del fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, istituito presso l dall'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, CP_1
grava sul lavoratore l'onere di dimostrare che, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata - che deve conformarsi all'ordinaria diligenza - per la realizzazione del relativo credito, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. A tal fine non basta l'esistenza di una mera parvenza di esecuzione, quale deve considerarsi l'inutile esperimento di un tentativo di pignoramento mobiliare presso il debitore, quando non risultino effettuate idonee ricerche sul debitore medesimo - nonché sugli altri soggetti personalmente e solidalmente obbligati ex art.
38 cod. civ., ove il debitore sia un'associazione non riconosciuta - in ordine alla eventuale titolarità, in capo allo stesso, di crediti verso terzi o di beni e diritti immobiliari seguite, se positive, da esecuzione forzata ai sensi, rispettivamente, degli artt. 543 segg. e 555 segg. cod. proc. civ.” (Sez. L, Sentenza n. 4666 del 02/04/2002).
In conclusione, considerato che grava sul lavoratore l'onere di dimostrare che, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del relativo credito, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti e che l'azione esecutiva - che deve conformarsi all'ordinaria diligenza - sia stata esercitata in modo serio e adeguato, ancorché infruttuoso (Cass. 11379/2008; Cass. civ., Sez. lavoro,
15/10/2004, n. 20365; Cass. civ., Sez. lavoro, 11/07/2003, n. 10953; Cass. civ., Sez. lavoro, 02/04/2002, n. 4666), la domanda anche sotto tale profilo merita di essere rigettata.
Attesa la contumacia della parte convenuta e la soccombenza della parte ricorrente, nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunziando:
- Rigetta il ricorso;
- Nulla per le spese di lite.
Così deciso, il 09.12.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
RG MA