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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 05/11/2025, n. 3470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3470 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5518 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili e vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. PUORTO Parte_1
GI presso cui è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ORSI LUCIA Controparte_1 presso cui è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi. Il Pubblico Ministero non ha rassegnato conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/09/2024 parte ricorrente chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con parte resistente in data 04/10/1992, in San Potito Per_ Sannitico (CE), dal quale sono nati tre figli: e tutti maggiorenni, oltre alle Per_2 Per_3 statuizioni accessorie. 2
Si costituiva parte resistente, la quale non si opponeva alla domanda di divorzio e si dichiarava disponibile a transigere la controversia.
All'udienza cartolare del 04/11/2025, le parti raggiungevano un accordo e, recepito provvisoriamente lo stesso, il Giudice delegato rimetteva la causa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, ossia la separazione consensuale pronunciata da questo Tribunale, con decreto di omologa del 24/11/2015, previa comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale.
È parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 L. n 74/87.
Ricorre pertanto nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n 898/70, così come successivamente modificato, e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto il seguente accordo:
A. Il signor verserà, dalla data di pronuncia della sentenza di divorzio, assegno ex Pt_1 art. 5, l. n. 898/1970 in favore della signora pari ad € 150,00 mensili, mediante CP_1 bonifico bancario, sulle coordinate che la signora si impegna a comunicargli, da CP_1 effettuare entro il giorno 5 di ogni mese;
detta somma sarà rivalutata annualmente e senza preventiva richiesta secondo le variazioni degli indici Istat.
B. Nulla deve più versare il signor per concorrere nel mantenimento dei figli, perché Pt_1 tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
C. In merito al finanziamento N. 044869101 acceso con la OS AT, qualora la società dovesse rivendicare nei confronti della signora il pagamento di somme non CP_1 corrisposte, il signor si impegna a manlevarla e tenerla indenne da ogni Pt_1 responsabilità.
D. I ricorrenti dichiarano di aver risolto ogni loro questione di carattere economico e di nulla avere più reciprocamente da pretendere in merito al rapporto di coniugio.
E. Spese compensate.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio. 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in San Potito Sannitico (CE) il 04/10/1992 da
[...]
nato il [...] in [...] e Parte_1 Controparte_1 nata il [...] in [...];
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SAN POTITO SANNITICO (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 12, parte II, serie A, anno 1992);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 04/11/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5518 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili e vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. PUORTO Parte_1
GI presso cui è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ORSI LUCIA Controparte_1 presso cui è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi. Il Pubblico Ministero non ha rassegnato conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/09/2024 parte ricorrente chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con parte resistente in data 04/10/1992, in San Potito Per_ Sannitico (CE), dal quale sono nati tre figli: e tutti maggiorenni, oltre alle Per_2 Per_3 statuizioni accessorie. 2
Si costituiva parte resistente, la quale non si opponeva alla domanda di divorzio e si dichiarava disponibile a transigere la controversia.
All'udienza cartolare del 04/11/2025, le parti raggiungevano un accordo e, recepito provvisoriamente lo stesso, il Giudice delegato rimetteva la causa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, ossia la separazione consensuale pronunciata da questo Tribunale, con decreto di omologa del 24/11/2015, previa comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale.
È parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 L. n 74/87.
Ricorre pertanto nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n 898/70, così come successivamente modificato, e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto il seguente accordo:
A. Il signor verserà, dalla data di pronuncia della sentenza di divorzio, assegno ex Pt_1 art. 5, l. n. 898/1970 in favore della signora pari ad € 150,00 mensili, mediante CP_1 bonifico bancario, sulle coordinate che la signora si impegna a comunicargli, da CP_1 effettuare entro il giorno 5 di ogni mese;
detta somma sarà rivalutata annualmente e senza preventiva richiesta secondo le variazioni degli indici Istat.
B. Nulla deve più versare il signor per concorrere nel mantenimento dei figli, perché Pt_1 tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
C. In merito al finanziamento N. 044869101 acceso con la OS AT, qualora la società dovesse rivendicare nei confronti della signora il pagamento di somme non CP_1 corrisposte, il signor si impegna a manlevarla e tenerla indenne da ogni Pt_1 responsabilità.
D. I ricorrenti dichiarano di aver risolto ogni loro questione di carattere economico e di nulla avere più reciprocamente da pretendere in merito al rapporto di coniugio.
E. Spese compensate.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio. 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in San Potito Sannitico (CE) il 04/10/1992 da
[...]
nato il [...] in [...] e Parte_1 Controparte_1 nata il [...] in [...];
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SAN POTITO SANNITICO (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 12, parte II, serie A, anno 1992);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 04/11/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese