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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/04/2025, n. 2180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2180 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
RE BLICA ITALIANA PV
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Repubblica Italiana
IL TRIBUNALE DI IA
Prima Sezione Civile
composto dai magistrati
Presidente Dr.ssa Sonia Di Gesu
Giudice Dr.ssa Eleonora Guarnera
Dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice rel ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n 11712/2024 R.G.,promossa
DA
a IA (CT) il 15/10/1991 Parte 1 nata
C.F. 1 ), rappr. e dif. dall'avv. PIRRONE PATRIZIA
C.F. 2 ), presso il cui studio è elettivamente domiciliata.
Ricorrente
CONTRO
nato a [...] il [...] Controparte_1
( C.F. 3 ), rappr. e dif. dall'Avv. IA MARIA
C.F. 4 ) presso il cui studio è domiciliato
Resistente
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 09.04.2025 sulle conclusioni precisate come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato ex art. 473 bis. 12 c.p.c. in data 11/11/2024, Parte 1
[...] chiedeva a questo Tribunale la pronuncia della sua separazione personale da
Esponeva parte ricorrente che il matrimonio, celebrato ilControparte 1
23.01.2020 a Catania, e dal quale sono nati i figli Persona 1 e Persona 2
il 03/11/2012, era entrato irrimediabilmente in il 06/10/2015 e Persona 3
crisi.
All'udienza del 09.04.2025 il G.D. tentava invano di conciliare le parti;
quindi i coniugi, presenti personalmente, chiedevano la conversione del rito da giudiziale in consensuale, dichiarando di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, depositato agli atti del fascicolo telematico e ratificato in seno all'udienza all'uopo prevista. Il G.D. previa conversione del rito in consensuale rimetteva la causa in decisione dinnanzi al Collegio. Il pubblico ministero chiedeva pronunziarsi la separazione dei coniugi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni per l'omologazione della separazione personale tra le parti.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi Parte 1 e Controparte_1
[…] l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e '
il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano il venir meno della comunione materiale e spirituale e la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Peraltro, per la pronuncia in tema di separazione dei coniugi non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti.
Quanto alle condizioni della separazione, vanno confermate quelle concordemente richieste dalle parti con accordo depositato al fascicolo telematico e ratificato in seno all'udienza del 07.04.2025, di seguito riportate:
"1) che la casa coniugale sita in sita in Catania via Balatelle n. 28 e gli arredi in essa insistenti, venga assegnata al sig. CP 1 , il quale continuerà a pagare integralmente le relative rate di mutuo.
2) che i tre figli minori, ovvero, le gemelle Persona 1 e Persona 2 nate a
Catania il 06/10/2015 e nato a [...] il [...], tutti Persona 3
ancora minorenni, vengano affidati ad entrambi i genitori, e rimangano ad abitare con la madre presso la casa ammobiliata dalla stessa locata sita in Catania via Bezzecca n. 42;
3) che vengano stabiliti i tempi di permanenza dei tre figli minori presso ciascun genitore, determinando in favore della madre la quotidianità del rapporto ed in favore del padre tempi certi, stabilendo i tempi di incontro tra il padre ed i figli minori nelle seguenti modalità: ogni mercoledì dalle ore 17,00 fino alle ore 21,30; a settimane alterne, dall'uscita da scuola del venerdì (nei periodi di vacanza ed estivi dalle ore 15.30) sino alle ore 20,00 della domenica;
nella settimana in cui il padre non tiene i figli con sé durante il weekend, il martedì ed il giovedì dalle ore 17,00 fino alle ore 21,30; nel periodo natalizio,
i minori trascorreranno con il padre 7 giorni anche non consecutivi (con 6 notti), in modo da ricomprendere, un anno, le festività del 24 e del 25 dicembre e, l'anno successivo, quelle del 31 dicembre e dell'1 gennaio, prevedendo che nei detti periodi i minori trascorreranno con l'altro genitore la mattina (pranzo) o il pomeriggio del 25 dicembre o dell'1 gennaio
(pranzo sino al pomeriggio); nel periodo pasquale, i minori trascorreranno con il padre 3 giorni consecutivi (con 2 notti), comprensivi, ad anni alterni, della domenica di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo; nel periodo estivo, i minori trascorreranno con il padre due settimane, non consecutive tra loro, da comunicare entro il 31 Maggio di ogni anno;
il giorno del compleanno del genitore paterno ed il giorno della festa del papà; le altre feste indicate "in rosso" nel calendario (esemplificando 1 Maggio, 2 Giugno etc.) seguiranno il principio dell'alternanza. Inoltre, i figli trascorreranno con la madre il giorno del compleanno del genitore materno, il giorno della festa della mamma e il medesimo periodo estivo di due settimane, non consecutive tra loro, da comunicare entro il 31 Maggio di ogni anno;
durante tale periodo estivo, i tempi di permanenza con il padre rimarranno sospesi.
Il giorno del compleanno di ogni figlio verrà condiviso, ove possibile, da entrambi i genitori e, in caso di disaccordo, in relazione ai figli minori, ognuno di loro festeggerà mezza giornata con la madre e mezza giornata con il padre;
resta inteso che, ai sensi dell'art. 155 c.c., i figli minori hanno il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale e di conservare rapporti significativi con essi;
pertanto, i coniugi si dovranno impegnare reciprocamente a collaborare in tal senso;
un assegno di euro 600,00 mensili per il 4) che venga posto a carico del sig. CP 1
mantenimento deli tre figli minori, e Persona 3Persona 2 Persona 1
[...] (€. 200,00 euro per ciascun figli), con decorrenza dal mese di Aprile 2025, da corrispondere alla madre il giorno cinque di ogni mese, oltre aggiornamenti annuali
ISTAT; che l'assegno Unico o equipollente venga erogato al 100% a favore della signora Parte 1 la quale dovrà sostenere anche le spese per l'affitto della casa ove abita con i
,
figli; 5) le spese straordinarie per i figli (mediche, scolastiche, ricreative e di istruzione, ecc.), seguendo la linea guida del Protocollo del Tribunale di Catania
- verranno suddivise nella misura del 50% in capo a ciascun coniuge. Le anzidette somme verranno corrisposte a mezzo bonifico bancario o, in contanti, previo rilascio di relativa ricevuta.
6) che si autorizzino i coniugi a vivere separati ed a fissare liberamente la propria residenza o domicilio dove ognuno lo riterrà opportuno, e senza interferenze reciproche ed a concedersi reciprocamente il nulla osta per il passaporto;
7) che entrambi i coniugi non hanno diritto ad alcun assegno di mantenimento stante che ciascuno di essi è economicamente indipendente ed in grado di provvedere alle proprie necessità.
8) che in relazione alle autovetture, tipo RENAULT CAPTUR TG EX880DP e PANDA
FIAT TG BS474NX, di proprietà esclusiva della signora Parte_1 entro due '
mesi dal deposito del provvedimento della intervenuta separazione legale dei coniugi, la signora Parte 1 si obbliga a trasferire al sig. CP 1 la quota di sua piena proprietà pari al 100% delle suddette autovetture, affinché lo stesso ne diventi unico proprietario. Le spese del suddetto trasferimento di proprietà saranno integralmente poste a carico del sig. CP_1 . Altresì, tutte le sanzioni e tasse e accessori inerenti le due autovetture accumulate nel corso degli anni verranno ripartite per metà cadauno."
Tali condizioni per come concordate e ratificate dalle parti in seno al verbale di udienza e depositate al fascicolo telematico, vanno integralmente condivise e recepite da questo
Collegio non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed apparendo adeguate a garantire alla prole minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006,
n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c. di cui al citato D.lgs n. 154/2013.
Valutazione positiva che riguarda anche le previsioni accessorie d'ordine economico, le quali risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
In ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza le spese processuali vanno compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, previa conversione del rito da giudiziale in consensuale:
Omologa la separazione personale dei i coniugi Parte 1 e alle condizioni tra loro concordate e riportate in parte Controparte_1
motiva.
Dispone l'affido condiviso dei figli minori con collocamento presso la madre e regola il diritto di visita del padre come in parte motiva.
Controparte 2 al pagamento di € 600,00 mensili per il mantenimento dei figli minori (€ 200 a figlio), rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da corrispondere alla madre il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie e autorizza a percepire per intero l'assegnoParte 1 unico universale come concordato tra le parti.
Dichiara compensate le spese di giudizio.
Ordina a cura della cancelleria la trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Catania per l'annotazione nel registro degli atti di matrimonio dello Stato civile del Comune suddetto atto. N. 24 PI anno 2010, ai sensi del DPR 396/2000.
Deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del Tribunale, in data 11/04/2025.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST.
Mariaconcetta Gennaro Sonia Di Gesu