Art. 58. (Semplificazione delle procedure)
Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata In vigore della presente legge, norme dirette a facilitare e rendere piu' sollecite le procedure di concessione dei contributi e delle agevolazioni creditizie, riducendo e uniformando i tipi di relazioni da allegare, le documentazioni tecniche e gli altri adempimenti a carico dei richiedenti e stabilendo forme semplificate per l'esecuzione degli accertamenti preventivi e successivi di ufficio Le norme di cui al comma precedente verranno emanate sentita una Commissione parlamentare composta da dieci senatori e dieci deputati.
Fino all'entrata in vigore delle norme delegate si applicano le vigenti disposizioni di legge.
Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata In vigore della presente legge, norme dirette a facilitare e rendere piu' sollecite le procedure di concessione dei contributi e delle agevolazioni creditizie, riducendo e uniformando i tipi di relazioni da allegare, le documentazioni tecniche e gli altri adempimenti a carico dei richiedenti e stabilendo forme semplificate per l'esecuzione degli accertamenti preventivi e successivi di ufficio Le norme di cui al comma precedente verranno emanate sentita una Commissione parlamentare composta da dieci senatori e dieci deputati.
Fino all'entrata in vigore delle norme delegate si applicano le vigenti disposizioni di legge.