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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Treviso, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Treviso |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 41/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TREVISO Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TITO RAFFAELE, Presidente
CELOTTO GUIDO, OR
LUCA DELI, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.s. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Treviso
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2024TV0174872 CATASTALE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22/2026 depositato il 09/02/2026
Richieste delle parti:
-=
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.S. ha eseguito lavori di manutenzione straordinaria su due immobili a Luogo_1 (TV) originariamente identificati catastalmente da due particelle, rispettivamente nel foglio 12, part. 2, sub. 16 e
18 e ha presentato una pratica Do.C.Fa per : - cambiare la destinazione d'uso di un immobile da negozio
(C/1) a laboratorio (C/3); - aggiornare la rendita catastale di entrambi gli immobili;
- sopprimere le vecchie particelle catastali e crearne due di nuove, rispettivamente part. 2, sub. 26 e 27 ( vedi pratica Do.C.Fa).-
Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate D.P. di Treviso con l'avviso di accertamento n. 2024TV0174872/2024, notificato il 15/10/2024, ha riclassificato uno degli immobili (sub 26) da laboratorio a negozio e variato la rendita catastale per entrambi gli immobili.
Ciò posto, con ricorso notificato in data 10/12/2024, la ricorrente società ha impugnato il suindicato avviso di accertamento deducendone l'asserita illegittimità per i seguenti motivi:
1) illegittimità dell'avviso di accertamento per decadenza del termine di 12 mesi, ex art. 1, c.3, del D.M.
701/1994;
2) illegittimità dell'avviso di accertamento per carenza di motivazione, ex art. 7 L. 212/2000 e carenza di prova ex art. 7, c. 5 bis, del D.Lgs. n. 546 del 1992 in assenza di sopralluogo al fine di verificare quanto dichiarato nel Do.C.Fa;
3) illegittimità dell'avviso di accertamento per insussistenza dei presupposti alla base della rettifica operata dall'Ufficio relativamente all'unità immobiliare n. 1.-
Chiede l'accoglimento del ricorso dichiarando la illegittimità, l'erroneità ed infondatezza dell'atto impugnato, con la vittoria delle spese di lite.-
La Agenzia delle Entrate D.P. di Treviso, regolarmente costituitasi in giudizio sostiene la legittimità del proprio operato e per l'effetto chiede il rigetto del ricorso con la condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio.-
L'unità oggetto del presente ricorso è stata censita per la prima volta in catasto nel 1982. Dall'impianto meccanografico, l'ufficio ha attribuito la categoria C/1 – “Negozi e botteghe”, classe 3, con una consistenza di 654 mq.
Nel corso del tempo, l'unità è stata oggetto di diverse variazioni:
• Variazione del 07.06.1990, prot. 9335, ex sub 7, per frazionamento e diversa distribuzione degli spazi interni. Classamento attribuito: categoria C/1, classe 3, consistenza 537 mq.
• Variazione del 20.02.2002, prot. 59047, ex sub 16, per diversa distribuzione degli spazi interni e ristrutturazione. Classamento attribuito: categoria C/1, classe 3, consistenza 587 mq.
• Il 18.09.2023, prot. TV0110261, è stata presentata una variazione Do.C.Fa per "Variazione della destinazione da negozio a laboratorio", senza alcuna modifica sostanziale dell'unità immobiliare, ad eccezione della trasformazione di un piccolo ingresso e ripostiglio in spogliatoio.
In sede di verifica del classamento proposto, l'ufficio, ai sensi del D.M. 701/94, ha rettificato il classamento proposto (C/3 – “Laboratori per arti e mestieri”, classe 2, consistenza 597 mq) e ha riattribuito la categoria
C/1 – “Negozi e botteghe”, classe 3, consistenza 587 mq. In base agli elementi considerati e al confronto con immobili aventi caratteristiche assimilabili presenti nella zona censuaria interessata, si attribuisce la classe 3. La consistenza è stata rettificata: dagli elaborati risultano
562 mq di superficie principale e 36 mq di retro-negozio (ridotto con coefficiente 0.7), per una consistenza complessiva di 587 mq.
L'Ufficio attribuisce la categoria, la classe e la consistenza indicate nella presente notifica, in ottemperanza alle disposizioni che regolano il Catasto Edilizio Urbano (art. 61 del Decreto 1° dicembre 1949, n. 1142 e successive integrazioni e modifiche)”.
In conclusione, non essendo intervenuta alcuna modifica sostanziale rispetto alla situazione preesistente,
l'Ufficio ha riattribuito all'unità immobiliare la categoria e la classe già in essere da oltre 40 anni.-
Né sussiste l'asserita illegittimità dell'avviso di accertamento catastale per decadenza del termine di 12 mesi, ex art. 1, D.M. 701/1994.-
Per l'asserita illegittimità dell'avviso di accertamento per carenza di motivazione e carenza di prova, va rilevata l'assoluta pretestuosità di tale eccezione posto che l'atto impugnato fornisce tutti gli elementi essenziali affinché il contribuente possa esercitare il proprio diritto di difesa.-
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che l'atto impugnato richiama la normativa di riferimento e motiva in modo specifico e dettagliato la rettifica effettuata dall'Ufficio.-
In particolare, in esso sono indicati i criteri di accertamento adottati, fondati su un'analisi documentale e su elementi oggettivi rilevati nel contesto urbanistico ed edilizio con la comparazione ad immobili analoghi situati nella stessa zona censuaria per verificarne la congruità del classamento e la rendita attribuita.- A tal proposito, si evidenzia che l'evoluzione informatica ha spinto il Legislatore ad introdurre innovazioni in materia di sopralluoghi catastali, consentendo l'attribuzione della rendita senza visita in loco, salvo successive verifiche
( D.L. n. 853/1984, c. 21).- Nel caso che ci occupa infatti, il tecnico di parte ricorrente, nella compilazione dell'atto di aggiornamento ha correttamente indicato tutte le caratteristiche intrinseche dell'immobile, quali l'altezza, la dotazione tecnologica, le caratteristiche costruttive, il tipo di pavimentazione ed infissi. La rappresentazione grafica ha consentito quindi all'Ufficio di visualizzare la disposizione interna dei locali, nonché la presenza di accessi, finestre e vetrine. Ebbene, tali caratteristiche confermano in modo inequivocabile la attribuzione della categoria catastale C/1 “ negozi e botteghe”. Inoltre questa classificazione risulta coerente con il fatto che, per oltre 40 anni, l'unità risulta censita in catasto come negozio ed effettivamente destinata alla vendita di casalinghi, ferramenta ed altri prodotti similari.- La presenza di spogliatoi, indicata dalla parte ricorrente nel ricorso, quale elemento tipico dei laboratori e non dei negozi, non trova riscontro nella normativa catastale. Infatti, in una delle precedenti variazioni, l'unità immobiliare già disponeva di spogliatoi suddivisi per uomini e donne, pur risultando in Cat. C/1 “ negozi e botteghe” classe 3.-
Ed ancora, la rettifica della rendita è stata notificata alla parte con l'avviso di accertamento catastale n.
2024TV0174872, contenente le seguenti motivazioni: “Trattasi di variazione per modifica della destinazione d'uso (da negozio a laboratorio). La categoria proposta è incompatibile con la tipologia ordinaria C/3: premesso che la disciplina catastale è autonoma rispetto a quella urbanistico-edilizia e che la rettifica della categoria non costituisce violazione dei provvedimenti autorizzativi rilasciati dal Comune, si rettifica il classamento attribuendo la categoria C/1 – Negozi e botteghe, in base alle caratteristiche intrinseche che determinano la destinazione ordinaria e permanente dell'unità immobiliare urbana stessa, con riferimento alle unità immobiliari esistenti nella stessa zona censuaria e, in particolare, nello stesso complesso edilizio (Regolamento catastale 01/12/1949 n. 1142). L'unità immobiliare è situata in una zona industriale esterna al centro di Luogo_1 ed è stata ristrutturata nel 2023. Il grado di finitura dell'unità immobiliare è normale, così come la dotazione impiantistica e lo stato di manutenzione.
L'Ufficio attribuisce la categoria, la classe e la consistenza indicate nella presente notifica, in ottemperanza alle disposizioni che regolano il Catasto Edilizio Urbano (art. 61 del Decreto 1° dicembre 1949, n. 1142 e successive integrazioni e modifiche)”.
Pertanto, l'attribuzione della categoria C/1, classe 3, non solo ripristina la precedente classificazione della unità immobiliare in questione, ma è stata confermata anche attraverso il confronto con altre unità similari, presenti nella zona, come peraltro evidenziato nell'atto di accertamento.- Né, lo si ribadisce, nel corso degli anni, è stata apportata alcuna modifica sostanziale alla predetta unità immobiliare tale da giustificare una variazione della categoria di appartenenza.-
Né sussiste alcuna illegittimità dell'atto di accertamento catastale per l'asserita decadenza del termine di
12 mesi, ex art. 1, comma 3, del D.M. 701/1994. Infatti l'atto di accertamento è stato notificato il 15.10.2024, quindi entro i termini previsti dalle disposizioni vigenti per la verifica della rendita catastale proposta dal contribuente con la Do.C.Fa del 18.09.2023.- La rettifica è stata realizzata entro i dodici mesi previsti dal
D.M. sopra richiamato in quanto la variazione è stata registrata in banca dati il 03.09.2023, entro i dodici mesi ( vedi sentenza della Regionale della Lombardia n. 412/2019).- La Cassazione ha affermato, peraltro, che il termine di dodici mesi per la determinazione della rendita catastale definitiva da parte dell'Ufficio ha natura ordinatoria e non perentoria ( ( Ord. n. 6218/2020, e da ultimo Ord. n. 155/2025).- Ciò si deduce sia dalla norma primaria sia da quella regolamentare, che non prevede una specifica sanzione in caso di superamento del termine.- In particolare, la Corte di Cassazione con la Ordinanza n. 6218/2020 ha ribadito che un limite temporale alla rettifica o all'aggiornamento delle rendite catastali sarebbe “assolutamente incompatibile” con la disciplina legislativa di riferimento.-
La Corte, assorbita ogni altra questione, respinge il ricorso qui proposto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo di sentenza.
P.Q.M.
respinge ilo ricorso. Condanna la società alla refusione delle spese di lite che liquida in euro 500
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TREVISO Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TITO RAFFAELE, Presidente
CELOTTO GUIDO, OR
LUCA DELI, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.s. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Treviso
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2024TV0174872 CATASTALE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22/2026 depositato il 09/02/2026
Richieste delle parti:
-=
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.S. ha eseguito lavori di manutenzione straordinaria su due immobili a Luogo_1 (TV) originariamente identificati catastalmente da due particelle, rispettivamente nel foglio 12, part. 2, sub. 16 e
18 e ha presentato una pratica Do.C.Fa per : - cambiare la destinazione d'uso di un immobile da negozio
(C/1) a laboratorio (C/3); - aggiornare la rendita catastale di entrambi gli immobili;
- sopprimere le vecchie particelle catastali e crearne due di nuove, rispettivamente part. 2, sub. 26 e 27 ( vedi pratica Do.C.Fa).-
Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate D.P. di Treviso con l'avviso di accertamento n. 2024TV0174872/2024, notificato il 15/10/2024, ha riclassificato uno degli immobili (sub 26) da laboratorio a negozio e variato la rendita catastale per entrambi gli immobili.
Ciò posto, con ricorso notificato in data 10/12/2024, la ricorrente società ha impugnato il suindicato avviso di accertamento deducendone l'asserita illegittimità per i seguenti motivi:
1) illegittimità dell'avviso di accertamento per decadenza del termine di 12 mesi, ex art. 1, c.3, del D.M.
701/1994;
2) illegittimità dell'avviso di accertamento per carenza di motivazione, ex art. 7 L. 212/2000 e carenza di prova ex art. 7, c. 5 bis, del D.Lgs. n. 546 del 1992 in assenza di sopralluogo al fine di verificare quanto dichiarato nel Do.C.Fa;
3) illegittimità dell'avviso di accertamento per insussistenza dei presupposti alla base della rettifica operata dall'Ufficio relativamente all'unità immobiliare n. 1.-
Chiede l'accoglimento del ricorso dichiarando la illegittimità, l'erroneità ed infondatezza dell'atto impugnato, con la vittoria delle spese di lite.-
La Agenzia delle Entrate D.P. di Treviso, regolarmente costituitasi in giudizio sostiene la legittimità del proprio operato e per l'effetto chiede il rigetto del ricorso con la condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio.-
L'unità oggetto del presente ricorso è stata censita per la prima volta in catasto nel 1982. Dall'impianto meccanografico, l'ufficio ha attribuito la categoria C/1 – “Negozi e botteghe”, classe 3, con una consistenza di 654 mq.
Nel corso del tempo, l'unità è stata oggetto di diverse variazioni:
• Variazione del 07.06.1990, prot. 9335, ex sub 7, per frazionamento e diversa distribuzione degli spazi interni. Classamento attribuito: categoria C/1, classe 3, consistenza 537 mq.
• Variazione del 20.02.2002, prot. 59047, ex sub 16, per diversa distribuzione degli spazi interni e ristrutturazione. Classamento attribuito: categoria C/1, classe 3, consistenza 587 mq.
• Il 18.09.2023, prot. TV0110261, è stata presentata una variazione Do.C.Fa per "Variazione della destinazione da negozio a laboratorio", senza alcuna modifica sostanziale dell'unità immobiliare, ad eccezione della trasformazione di un piccolo ingresso e ripostiglio in spogliatoio.
In sede di verifica del classamento proposto, l'ufficio, ai sensi del D.M. 701/94, ha rettificato il classamento proposto (C/3 – “Laboratori per arti e mestieri”, classe 2, consistenza 597 mq) e ha riattribuito la categoria
C/1 – “Negozi e botteghe”, classe 3, consistenza 587 mq. In base agli elementi considerati e al confronto con immobili aventi caratteristiche assimilabili presenti nella zona censuaria interessata, si attribuisce la classe 3. La consistenza è stata rettificata: dagli elaborati risultano
562 mq di superficie principale e 36 mq di retro-negozio (ridotto con coefficiente 0.7), per una consistenza complessiva di 587 mq.
L'Ufficio attribuisce la categoria, la classe e la consistenza indicate nella presente notifica, in ottemperanza alle disposizioni che regolano il Catasto Edilizio Urbano (art. 61 del Decreto 1° dicembre 1949, n. 1142 e successive integrazioni e modifiche)”.
In conclusione, non essendo intervenuta alcuna modifica sostanziale rispetto alla situazione preesistente,
l'Ufficio ha riattribuito all'unità immobiliare la categoria e la classe già in essere da oltre 40 anni.-
Né sussiste l'asserita illegittimità dell'avviso di accertamento catastale per decadenza del termine di 12 mesi, ex art. 1, D.M. 701/1994.-
Per l'asserita illegittimità dell'avviso di accertamento per carenza di motivazione e carenza di prova, va rilevata l'assoluta pretestuosità di tale eccezione posto che l'atto impugnato fornisce tutti gli elementi essenziali affinché il contribuente possa esercitare il proprio diritto di difesa.-
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che l'atto impugnato richiama la normativa di riferimento e motiva in modo specifico e dettagliato la rettifica effettuata dall'Ufficio.-
In particolare, in esso sono indicati i criteri di accertamento adottati, fondati su un'analisi documentale e su elementi oggettivi rilevati nel contesto urbanistico ed edilizio con la comparazione ad immobili analoghi situati nella stessa zona censuaria per verificarne la congruità del classamento e la rendita attribuita.- A tal proposito, si evidenzia che l'evoluzione informatica ha spinto il Legislatore ad introdurre innovazioni in materia di sopralluoghi catastali, consentendo l'attribuzione della rendita senza visita in loco, salvo successive verifiche
( D.L. n. 853/1984, c. 21).- Nel caso che ci occupa infatti, il tecnico di parte ricorrente, nella compilazione dell'atto di aggiornamento ha correttamente indicato tutte le caratteristiche intrinseche dell'immobile, quali l'altezza, la dotazione tecnologica, le caratteristiche costruttive, il tipo di pavimentazione ed infissi. La rappresentazione grafica ha consentito quindi all'Ufficio di visualizzare la disposizione interna dei locali, nonché la presenza di accessi, finestre e vetrine. Ebbene, tali caratteristiche confermano in modo inequivocabile la attribuzione della categoria catastale C/1 “ negozi e botteghe”. Inoltre questa classificazione risulta coerente con il fatto che, per oltre 40 anni, l'unità risulta censita in catasto come negozio ed effettivamente destinata alla vendita di casalinghi, ferramenta ed altri prodotti similari.- La presenza di spogliatoi, indicata dalla parte ricorrente nel ricorso, quale elemento tipico dei laboratori e non dei negozi, non trova riscontro nella normativa catastale. Infatti, in una delle precedenti variazioni, l'unità immobiliare già disponeva di spogliatoi suddivisi per uomini e donne, pur risultando in Cat. C/1 “ negozi e botteghe” classe 3.-
Ed ancora, la rettifica della rendita è stata notificata alla parte con l'avviso di accertamento catastale n.
2024TV0174872, contenente le seguenti motivazioni: “Trattasi di variazione per modifica della destinazione d'uso (da negozio a laboratorio). La categoria proposta è incompatibile con la tipologia ordinaria C/3: premesso che la disciplina catastale è autonoma rispetto a quella urbanistico-edilizia e che la rettifica della categoria non costituisce violazione dei provvedimenti autorizzativi rilasciati dal Comune, si rettifica il classamento attribuendo la categoria C/1 – Negozi e botteghe, in base alle caratteristiche intrinseche che determinano la destinazione ordinaria e permanente dell'unità immobiliare urbana stessa, con riferimento alle unità immobiliari esistenti nella stessa zona censuaria e, in particolare, nello stesso complesso edilizio (Regolamento catastale 01/12/1949 n. 1142). L'unità immobiliare è situata in una zona industriale esterna al centro di Luogo_1 ed è stata ristrutturata nel 2023. Il grado di finitura dell'unità immobiliare è normale, così come la dotazione impiantistica e lo stato di manutenzione.
L'Ufficio attribuisce la categoria, la classe e la consistenza indicate nella presente notifica, in ottemperanza alle disposizioni che regolano il Catasto Edilizio Urbano (art. 61 del Decreto 1° dicembre 1949, n. 1142 e successive integrazioni e modifiche)”.
Pertanto, l'attribuzione della categoria C/1, classe 3, non solo ripristina la precedente classificazione della unità immobiliare in questione, ma è stata confermata anche attraverso il confronto con altre unità similari, presenti nella zona, come peraltro evidenziato nell'atto di accertamento.- Né, lo si ribadisce, nel corso degli anni, è stata apportata alcuna modifica sostanziale alla predetta unità immobiliare tale da giustificare una variazione della categoria di appartenenza.-
Né sussiste alcuna illegittimità dell'atto di accertamento catastale per l'asserita decadenza del termine di
12 mesi, ex art. 1, comma 3, del D.M. 701/1994. Infatti l'atto di accertamento è stato notificato il 15.10.2024, quindi entro i termini previsti dalle disposizioni vigenti per la verifica della rendita catastale proposta dal contribuente con la Do.C.Fa del 18.09.2023.- La rettifica è stata realizzata entro i dodici mesi previsti dal
D.M. sopra richiamato in quanto la variazione è stata registrata in banca dati il 03.09.2023, entro i dodici mesi ( vedi sentenza della Regionale della Lombardia n. 412/2019).- La Cassazione ha affermato, peraltro, che il termine di dodici mesi per la determinazione della rendita catastale definitiva da parte dell'Ufficio ha natura ordinatoria e non perentoria ( ( Ord. n. 6218/2020, e da ultimo Ord. n. 155/2025).- Ciò si deduce sia dalla norma primaria sia da quella regolamentare, che non prevede una specifica sanzione in caso di superamento del termine.- In particolare, la Corte di Cassazione con la Ordinanza n. 6218/2020 ha ribadito che un limite temporale alla rettifica o all'aggiornamento delle rendite catastali sarebbe “assolutamente incompatibile” con la disciplina legislativa di riferimento.-
La Corte, assorbita ogni altra questione, respinge il ricorso qui proposto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo di sentenza.
P.Q.M.
respinge ilo ricorso. Condanna la società alla refusione delle spese di lite che liquida in euro 500