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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/02/2025, n. 872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 872 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 7312/2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Julie
Martini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale ex art. 429 c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da
(c.f.: ) rappresentata e difesa dagli avv.ti Silvia Balestro e Parte_1 C.F._1
Giulia Moroni, presso lo studio dei quali in Milano, Corso Italia n. 8 ha eletto domicilio come da procura in atti
- RICORRENTE -
contro
(C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. VIVIAN CRISTIANA con domicilio eletto CP_1 P.IVA_1 presso l'Ufficio di Milano, via Savarè, 1 come da procura in atti
- RESISTENTE -
Oggetto: assegno - pensione
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.6.2024, la ricorrente ha convenuto in giudizio l' Parte_1 CP_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“a) accertare e dichiarare il diritto della signora all'assegno sociale a decorrere dal 1° Parte_1 aprile 2023 per tutte le ragioni di cui in diritto, nonché a percepire l'assegno sociale mediante autocertificazione della situazione reddituale nel paese di origine;
pagina 1 di 5 b) condannare l' a erogare alla signora l'assegno sociale di cui all'art. 3, comma CP_1 Parte_1
6, L. 335/1995, con decorrenza dal 1° aprile 2023 (o dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia) e pertanto a pagare alla stessa la somma di € 8.417,18 maturata dal 1° aprile 2023 al 30 giugno 2024, oltre agli ulteriori ratei maturandi nelle more del giudizio” con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente ha esposto di aver presentato il 14.3.2023 domanda di assegno sociale per titolari di carta di soggiorno ai sensi dell'art. 3 comma 6 L. 335/1995 (doc. 3 ric.), successivamente integrata, su richiesta di , in data 30.6.2023 con l'autocertificazione relativa ai CP_1
propri redditi ed a quelli del marito con apposito modulo AP15 (doc. 4 ric.).
La ricorrente lamenta che l'11.7.2023 ha respinto la sua domanda con la seguente motivazione CP_1
“in base ai documenti prodotti in domanda e dopo, non è stato possibile verificare il soggiorno continuativo in Italia per almeno 10 anni. Presentare nuova domanda allegando, oltre alla documentazione già prodotta, documento sostitutivo dei passaporti rilasciato dalla competente autorità dello Stato estero, corredato di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesti la conformità all'originale ovvero, qualora trattasi di autorità appartenente a Stato aderente alla convenzione dell'Aia, riportante l'apostille e la traduzione giurata in lingua italiana” (doc. 5 ric.).
Il successivo 18.9.2023 la ricorrente ha presentato domanda di riesame, trasmettendo il passaporto precedente con validità 2009-2019 (doc. 6 ric.).
Esperito il ricorso al Comitato provinciale sempre il 18.9.2023, lo stesso è stato rigettato con delibera
CP_ comunicata il 30.10.2023, sull'assunto che “In data 14 giugno 2023 la Sede competente ha richiesto la documentazione utile per poter stabilire il diritto alla prestazione. In data 6 luglio 2023 la domanda di assegno sociale è stata respinta in quanto la documentazione non è stata prodotta entro i termini previsti dalla normativa. Si invita a presentare una nuova domanda corredata di documentazione idonea e completa” (doc. 8 ric.).
Tutto ciò premesso, la ricorrente, ribadendo il proprio diritto alla liquidazione dell'assegno sociale con decorrenza dal 1.4.2023, ha concluso come in atti.
Si è costituito in giudizio l' , il quale ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato. CP_1
Il giudice, rilevata la natura documentale della causa concesso breve termine per note a parte ricorrente, ha fissato per la discussione della causa l'udienza del 20 febbraio 2025, al termine della quale la causa
è stata decisa come da sentenza contestuale.
*
Nel merito, il ricorso è fondato.
pagina 2 di 5 L'assegno sociale – introdotto dall'art. 3, comma 6°, della L. n. 335/1995 in sostituzione, a decorrere dal 1° gennaio 1996, della “pensione sociale” – è una prestazione di carattere assistenziale cui hanno diritto i soggetti che versano in condizioni economiche disagiate al raggiungimento di una determinata età anagrafica.
Tale beneficio, in origine riservato ai soli cittadini italiani residenti in Italia, è stato esteso, dall'art. 39 della L. n. 40/1998, anche ai cittadini dell'Unione Europea nonché ai cittadini extracomunitari titolari della carta di soggiorno o soggiorno di durata non inferiore a un anno. L'art. 20, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
Tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n.133, ha stabilito che «a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto
1995, n. 335 è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno 10 anni nel territorio nazionale».
In relazione a tale ultimo requisito la Suprema Corte ha chiarito che “Lo straniero extracomunitario ha diritto al riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, alla condizione del possesso della carta di soggiorno a tempo indeterminato - ora permesso di soggiorno
UE per soggiornanti di lungo periodo - nonché, a decorrere dal 1° gennaio 2009, per effetto dell'art.
20, comma 10, del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. nella l. n. 133 del 2008, del soggiorno legale, in via continuativa, per almeno dieci anni, nel territorio nazionale, senza che tale requisito possa essere considerato quale limite alla libertà di circolazione di cui agli artt. 16, comma 2, Cost., 21 e 45 del T.F.U.E., perché non implica alcun divieto violativo della libera scelta del singolo e si sostanzia in un radicamento territoriale che non si identifica con la assoluta, costante ed ininterrotta permanenza sul territorio nazionale”. (Cass. Sez. L - , Sentenza n. 16989 del 25/06/2019, Rv. 654380 - 01).
La disciplina vigente (art 3 co.6 della L.335/95 e successive modifiche, integrata dall'art 20 co 10 del
DL 25.06.2008 n 112 conv. in L 133/2008) stabilisce, pertanto, che per ottenere l'assegno sociale è necessario avere i seguenti requisiti:
-65 anni e 7 mesi di età,
-stato di bisogno economico,
-cittadinanza italiana
-per i cittadini stranieri comunitari, iscrizione all'anagrafe del comune di residenza -per i cittadini extracomunitari, titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno)
-residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno 10 anni nel territorio nazionale.
pagina 3 di 5 *
Pacifica in capo alla ricorrente la sussistenza del requisito anagrafico ed anche dello stato di bisogno, non contestato in maniera specifica dall' , nonché la titolarità del permesso di soggiorno CE per CP_1
soggiornanti di lungo periodo, è invece in discussione la sussistenza del requisito della residenza stabile e continuativa in Italia da oltre 10 anni.
La prova del soggiorno continuativo in Italia, a detta della ricorrente, sarebbe riconducibile alle copie dei passaporti, inviati a , sia quello rilasciato il 3.4.2019 allegato già alla domanda originaria del CP_1
marzo 2023 sia quello relativo al decennio 2009-2019 allegato alla domanda di riesame presentata il
18.9.2023 (doc. 6 ric.). Passaporti entrambi prodotti in giudizio.
ha messo in dubbio la sussistenza di tale requisito, affermando in memoria che “il passaporto e CP_1 gli altri documenti, quand'anche fossero ritenuti utili alla prova qui richiesta, danno atto di una presenza discontinua nel tempo (esemplificativamente, il passaporto è del 2019 e la carta di identità è del 2022)”.
In realtà, la ricorrente ha dato dimostrazione in giudizio di possedere il requisito in contestazione.
Dalla documentazione prodotta (passaporto 2009/2019 e passaporto del 2019) emergono, infatti, elementi di prova idonei a consentire di ritenere integrato anche il requisito della permanenza nel territorio italiano.
I documenti sopra indicati sono senz'altro idonei a consentire di ritenere provato, in via presuntiva, il requisito della permanenza decennale in Italia non ravvisandosi periodi di assenza dall'Italia superiori ai sei mesi nell'arco dell'anno.
Ne consegue, pertanto, che non essendo in discussione il possesso da parte della ricorrente degli altri requisiti richiesti dall'art. 3, co. 6, legge n. 335 del 1995 (cittadinanza italiana, residenza in Italia e compimento del 65° anno di età), il ricorso deve essere accolto.
Priva di pregio, a opinione dello scrivente giudice, è l'eccezione di di improponibilità del ricorso CP_1 sul presupposto che “Non avendo provveduto nel termine di 30 gg assegnato – in quanto pacificamente il passaporto è stato prodotto dal ricorrente in allegato al ricorso amm.vo presentato ad ottobre 2023 - la domanda presentata dalla ricorrente senza la documentazione necessaria alla valutazione del possesso dei fatti costitutivi del diritto, è tamquam non esset”.
La deduzione di è del tutto generica, manca qualsivoglia riferimento normativo alla natura CP_1
decadenziale del termine di 30 giorni che rileva non essere stato rispettato dalla ricorrente.
L'Ente si limita a richiamare una mera comunicazione della Direzione Centrale Normativa dell' CP_1 di Roma che, su analoga questione da altre sede dell' , aveva così risposto in data 2.5.2019: CP_1
“Qualora la documentazione allegata alla domanda di prestazione non sia completa delle informazioni
pagina 4 di 5 o certificazione relativa a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni come previsto dall'articolo due comma 7 della legge 241 del 1990, si deve richiedere un'integrazione documentale entro 30 giorni. Se l'utente non ottempera all'invito di integrazione entro 30 giorni., si conferma che la domanda di prestazione deve essere respinta. Si conferma altresì che, in caso di reiezione per carente documentazione, ai sensi di quanto sopra esposto, un'eventuale domanda di riesame che consista unicamente nella presentazione di documentazione prima non trasmessa nonostante l'invito a provvedere entro 30 giorni non può essere accolta. L'utente potrà presentare invece una nuova domanda di prestazione che avrà come decorrenza il primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda stessa…”.
Si tratta di un termine che non può comportare alcuna decadenza della ricorrente dal suo diritto alla corresponsione dell'assegno sociale sin dall'1.4.2023 (ovvero il primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa del 14 marzo 2023) tenuto conto che la stessa ha dimostrato, in ogni caso, di possedere tutti i requisiti normativamente previsti per l'assegno sociale ex art. 3, comma 6, L. 335/95 sin dalla domanda originaria.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, nella persona del giudice, dr.ssa Julie Martini, definitivamente pronunziando, disattesa e assorbita ogni diversa istanza o eccezione, così provvede:
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'assegno sociale ex art. 3, comma 6, L. 335/95 con decorrenza dal 1° aprile 2023 e, per l'effetto, condanna al pagamento della relativa prestazione CP_1
nella misura di legge, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo effettivo;
- condanna l' alla refusione in favore della ricorrente delle spese di lite che si liquidano in euro CP_1
1.865,00, oltre spese generali, IVA e CPA da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Sentenza esecutiva.
Così deciso in Milano, il 20 febbraio 2025.
Il Giudice del Lavoro
Julie Martini
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Julie
Martini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale ex art. 429 c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da
(c.f.: ) rappresentata e difesa dagli avv.ti Silvia Balestro e Parte_1 C.F._1
Giulia Moroni, presso lo studio dei quali in Milano, Corso Italia n. 8 ha eletto domicilio come da procura in atti
- RICORRENTE -
contro
(C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. VIVIAN CRISTIANA con domicilio eletto CP_1 P.IVA_1 presso l'Ufficio di Milano, via Savarè, 1 come da procura in atti
- RESISTENTE -
Oggetto: assegno - pensione
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.6.2024, la ricorrente ha convenuto in giudizio l' Parte_1 CP_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“a) accertare e dichiarare il diritto della signora all'assegno sociale a decorrere dal 1° Parte_1 aprile 2023 per tutte le ragioni di cui in diritto, nonché a percepire l'assegno sociale mediante autocertificazione della situazione reddituale nel paese di origine;
pagina 1 di 5 b) condannare l' a erogare alla signora l'assegno sociale di cui all'art. 3, comma CP_1 Parte_1
6, L. 335/1995, con decorrenza dal 1° aprile 2023 (o dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia) e pertanto a pagare alla stessa la somma di € 8.417,18 maturata dal 1° aprile 2023 al 30 giugno 2024, oltre agli ulteriori ratei maturandi nelle more del giudizio” con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente ha esposto di aver presentato il 14.3.2023 domanda di assegno sociale per titolari di carta di soggiorno ai sensi dell'art. 3 comma 6 L. 335/1995 (doc. 3 ric.), successivamente integrata, su richiesta di , in data 30.6.2023 con l'autocertificazione relativa ai CP_1
propri redditi ed a quelli del marito con apposito modulo AP15 (doc. 4 ric.).
La ricorrente lamenta che l'11.7.2023 ha respinto la sua domanda con la seguente motivazione CP_1
“in base ai documenti prodotti in domanda e dopo, non è stato possibile verificare il soggiorno continuativo in Italia per almeno 10 anni. Presentare nuova domanda allegando, oltre alla documentazione già prodotta, documento sostitutivo dei passaporti rilasciato dalla competente autorità dello Stato estero, corredato di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesti la conformità all'originale ovvero, qualora trattasi di autorità appartenente a Stato aderente alla convenzione dell'Aia, riportante l'apostille e la traduzione giurata in lingua italiana” (doc. 5 ric.).
Il successivo 18.9.2023 la ricorrente ha presentato domanda di riesame, trasmettendo il passaporto precedente con validità 2009-2019 (doc. 6 ric.).
Esperito il ricorso al Comitato provinciale sempre il 18.9.2023, lo stesso è stato rigettato con delibera
CP_ comunicata il 30.10.2023, sull'assunto che “In data 14 giugno 2023 la Sede competente ha richiesto la documentazione utile per poter stabilire il diritto alla prestazione. In data 6 luglio 2023 la domanda di assegno sociale è stata respinta in quanto la documentazione non è stata prodotta entro i termini previsti dalla normativa. Si invita a presentare una nuova domanda corredata di documentazione idonea e completa” (doc. 8 ric.).
Tutto ciò premesso, la ricorrente, ribadendo il proprio diritto alla liquidazione dell'assegno sociale con decorrenza dal 1.4.2023, ha concluso come in atti.
Si è costituito in giudizio l' , il quale ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato. CP_1
Il giudice, rilevata la natura documentale della causa concesso breve termine per note a parte ricorrente, ha fissato per la discussione della causa l'udienza del 20 febbraio 2025, al termine della quale la causa
è stata decisa come da sentenza contestuale.
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Nel merito, il ricorso è fondato.
pagina 2 di 5 L'assegno sociale – introdotto dall'art. 3, comma 6°, della L. n. 335/1995 in sostituzione, a decorrere dal 1° gennaio 1996, della “pensione sociale” – è una prestazione di carattere assistenziale cui hanno diritto i soggetti che versano in condizioni economiche disagiate al raggiungimento di una determinata età anagrafica.
Tale beneficio, in origine riservato ai soli cittadini italiani residenti in Italia, è stato esteso, dall'art. 39 della L. n. 40/1998, anche ai cittadini dell'Unione Europea nonché ai cittadini extracomunitari titolari della carta di soggiorno o soggiorno di durata non inferiore a un anno. L'art. 20, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
Tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n.133, ha stabilito che «a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto
1995, n. 335 è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno 10 anni nel territorio nazionale».
In relazione a tale ultimo requisito la Suprema Corte ha chiarito che “Lo straniero extracomunitario ha diritto al riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, alla condizione del possesso della carta di soggiorno a tempo indeterminato - ora permesso di soggiorno
UE per soggiornanti di lungo periodo - nonché, a decorrere dal 1° gennaio 2009, per effetto dell'art.
20, comma 10, del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. nella l. n. 133 del 2008, del soggiorno legale, in via continuativa, per almeno dieci anni, nel territorio nazionale, senza che tale requisito possa essere considerato quale limite alla libertà di circolazione di cui agli artt. 16, comma 2, Cost., 21 e 45 del T.F.U.E., perché non implica alcun divieto violativo della libera scelta del singolo e si sostanzia in un radicamento territoriale che non si identifica con la assoluta, costante ed ininterrotta permanenza sul territorio nazionale”. (Cass. Sez. L - , Sentenza n. 16989 del 25/06/2019, Rv. 654380 - 01).
La disciplina vigente (art 3 co.6 della L.335/95 e successive modifiche, integrata dall'art 20 co 10 del
DL 25.06.2008 n 112 conv. in L 133/2008) stabilisce, pertanto, che per ottenere l'assegno sociale è necessario avere i seguenti requisiti:
-65 anni e 7 mesi di età,
-stato di bisogno economico,
-cittadinanza italiana
-per i cittadini stranieri comunitari, iscrizione all'anagrafe del comune di residenza -per i cittadini extracomunitari, titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno)
-residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno 10 anni nel territorio nazionale.
pagina 3 di 5 *
Pacifica in capo alla ricorrente la sussistenza del requisito anagrafico ed anche dello stato di bisogno, non contestato in maniera specifica dall' , nonché la titolarità del permesso di soggiorno CE per CP_1
soggiornanti di lungo periodo, è invece in discussione la sussistenza del requisito della residenza stabile e continuativa in Italia da oltre 10 anni.
La prova del soggiorno continuativo in Italia, a detta della ricorrente, sarebbe riconducibile alle copie dei passaporti, inviati a , sia quello rilasciato il 3.4.2019 allegato già alla domanda originaria del CP_1
marzo 2023 sia quello relativo al decennio 2009-2019 allegato alla domanda di riesame presentata il
18.9.2023 (doc. 6 ric.). Passaporti entrambi prodotti in giudizio.
ha messo in dubbio la sussistenza di tale requisito, affermando in memoria che “il passaporto e CP_1 gli altri documenti, quand'anche fossero ritenuti utili alla prova qui richiesta, danno atto di una presenza discontinua nel tempo (esemplificativamente, il passaporto è del 2019 e la carta di identità è del 2022)”.
In realtà, la ricorrente ha dato dimostrazione in giudizio di possedere il requisito in contestazione.
Dalla documentazione prodotta (passaporto 2009/2019 e passaporto del 2019) emergono, infatti, elementi di prova idonei a consentire di ritenere integrato anche il requisito della permanenza nel territorio italiano.
I documenti sopra indicati sono senz'altro idonei a consentire di ritenere provato, in via presuntiva, il requisito della permanenza decennale in Italia non ravvisandosi periodi di assenza dall'Italia superiori ai sei mesi nell'arco dell'anno.
Ne consegue, pertanto, che non essendo in discussione il possesso da parte della ricorrente degli altri requisiti richiesti dall'art. 3, co. 6, legge n. 335 del 1995 (cittadinanza italiana, residenza in Italia e compimento del 65° anno di età), il ricorso deve essere accolto.
Priva di pregio, a opinione dello scrivente giudice, è l'eccezione di di improponibilità del ricorso CP_1 sul presupposto che “Non avendo provveduto nel termine di 30 gg assegnato – in quanto pacificamente il passaporto è stato prodotto dal ricorrente in allegato al ricorso amm.vo presentato ad ottobre 2023 - la domanda presentata dalla ricorrente senza la documentazione necessaria alla valutazione del possesso dei fatti costitutivi del diritto, è tamquam non esset”.
La deduzione di è del tutto generica, manca qualsivoglia riferimento normativo alla natura CP_1
decadenziale del termine di 30 giorni che rileva non essere stato rispettato dalla ricorrente.
L'Ente si limita a richiamare una mera comunicazione della Direzione Centrale Normativa dell' CP_1 di Roma che, su analoga questione da altre sede dell' , aveva così risposto in data 2.5.2019: CP_1
“Qualora la documentazione allegata alla domanda di prestazione non sia completa delle informazioni
pagina 4 di 5 o certificazione relativa a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni come previsto dall'articolo due comma 7 della legge 241 del 1990, si deve richiedere un'integrazione documentale entro 30 giorni. Se l'utente non ottempera all'invito di integrazione entro 30 giorni., si conferma che la domanda di prestazione deve essere respinta. Si conferma altresì che, in caso di reiezione per carente documentazione, ai sensi di quanto sopra esposto, un'eventuale domanda di riesame che consista unicamente nella presentazione di documentazione prima non trasmessa nonostante l'invito a provvedere entro 30 giorni non può essere accolta. L'utente potrà presentare invece una nuova domanda di prestazione che avrà come decorrenza il primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda stessa…”.
Si tratta di un termine che non può comportare alcuna decadenza della ricorrente dal suo diritto alla corresponsione dell'assegno sociale sin dall'1.4.2023 (ovvero il primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa del 14 marzo 2023) tenuto conto che la stessa ha dimostrato, in ogni caso, di possedere tutti i requisiti normativamente previsti per l'assegno sociale ex art. 3, comma 6, L. 335/95 sin dalla domanda originaria.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, nella persona del giudice, dr.ssa Julie Martini, definitivamente pronunziando, disattesa e assorbita ogni diversa istanza o eccezione, così provvede:
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'assegno sociale ex art. 3, comma 6, L. 335/95 con decorrenza dal 1° aprile 2023 e, per l'effetto, condanna al pagamento della relativa prestazione CP_1
nella misura di legge, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo effettivo;
- condanna l' alla refusione in favore della ricorrente delle spese di lite che si liquidano in euro CP_1
1.865,00, oltre spese generali, IVA e CPA da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Sentenza esecutiva.
Così deciso in Milano, il 20 febbraio 2025.
Il Giudice del Lavoro
Julie Martini
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