Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 03/03/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. 501/2022 R. G.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica, nella persona del giudice
Giuliana Gaudiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 501/2022 r.g. proposta da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Parte_1
SOMMARIO
-attrice-
Contro in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante, ora incorporante della Controparte_2 CP_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano MUNI
-convenuta-
FATTO E DIRITTO
I.
Fatti di causa
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt.
132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con atto di citazione ex art. 618 c.p.c. Parte_1 conveniva in giudizio la al fine Controparte_1
“Annullare il provvedimento, emesso dal Giudice dell'Esecuzione – Dott. del Per_1
26/11/2021, di approvazione del progetto di distribuzione o modificare lo stesso, relativo alla procedura esecutiva n. 10/91. 2) Dichiarare la nullità del titolo esecutivo relativa al pagamento degli interessi e di conseguenza dichiarare che al creditore procedente sia assegnata la somma capitare ed assegnare alla Sig.ra Parte_1
la residua somma”.
[...]
Deduceva di aver presentato opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza emessa dal Giudice dell'Esecuzione in data 26/11/2021, con la quale è stato approvato il progetto di distribuzione del professionista delegato dell'08/11/2021, emesso nella procedura esecutiva n. 10/91 R.G.E. e che detta richiesta veniva rigettata dal GE in fase cautelare. Introduceva, pertanto, il presente giudizio di merito deducendo, quanto già evidenziato dinanzi al GE, ed in particolare:
1. Che, in data 19/11/2021, il Professionista delegato nella procedura esecutiva N. 10/1991, inoltrava alle parti il progetto di distribuzione, il provvedimento del Giudice dell'Esecuzione del 08/11/2021 e l'avviso comparizione parti per il giorno 26/11/2021;
2. Che parte attrice proponeva opposizione al progetto di distribuzione e
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3. Che il Giudice Dott. in data 26/11/2021 approvava il progetto di Per_1 distribuzione, senza attendere l'esito della comparizione delle parti davanti al professionista delegato;
4. Avverso detto provvedimento proponeva Parte_1 opposizione chiedendo la sospensione dell'esecutività della stessa sul presupposto che:
a. in violazione della disposizione di cui all'art. 596, co. 2 c.p.c., non sarebbe stato rispettato il termine minimo ivi indicato, tenuto conto che l'udienza di comparizione delle parti sarebbe stata fissata per la data del 26.11.2021, mentre la comunicazione della fissazione di tale udienza sarebbe avvenuta in data 19.11.2021;
b. il Giudice dell'Esecuzione avrebbe approvato il progetto di distribuzione prima che le parti comparissero dinanzi al professionista delegato e, comunque, senza fissare apposita udienza per l'esame delle contestazioni mosse da essa debitrice;
c. le somme assegnate a titolo di interessi in favore della creditrice procedente non sarebbero dovute, stante la nullità, l'illegittimità e l'inesistenza del decreto ingiuntivo posto a fondamento dell'esecuzione, di cui si avrebbe diritto a chiedere la revocazione, posto che gli interessi sarebbero stati ivi calcolati in violazione della normativa antiusura e del principio che vieta la capitalizzazione trimestrale;
La creditrice si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto Parte_2 della domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto.
La causa istruita con prove documentali è stata rinviata all'udienza del 03/12/2024 per la precisazione delle conclusioni e la discussione, ed all'esito della stessa veniva introitata per la decisione.
II. Nel merito
Nel merito, l'opposizione è infondata e va pertanto rigettata.
II.1 nullità dell'ordinanza di approvazione del progetto di distribuzione
Parte attrice ha sostenuto che l'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione in data 26.11.2021 di approvazione del progetto di distribuzione è nulla e illegittima per violazione dell'art. 596 e ss. c.p.c. in quanto il GE avrebbe emesso il provvedimento di approvazione del piano di distribuzione prima della effettiva comparizione delle parti all'udienza fissata per il giorno 26.11.2021 dinnanzi al professionista delegato e non tenendo conto dell'opposizione proposta dalla stessa alla bozza del progetto.
Orbene, sul punto non può che richiamarsi quanto GE statuito dal Giudice dell'esecuzione in relazione ai motivi deducibili in sede di opposizione agli atti esecutivi, in caso di contestazioni circa la violazione del contradditorio.
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte, infatti, “nel processo esecutivo il contraddittorio tra le parti non si atteggia in modo analogo a quello che si
2 instaura nel processo di cognizione, perché, da un lato, le attività che si compiono nel processo esecutivo non sono dirette all'accertamento in senso proprio di diritti, ma alla loro realizzazione pratica sulla base di un preesistente titolo esecutivo e dall'altro proprio l'esistenza di un titolo esecutivo impedisce al debitore esecutato di contestare l'azione esecutiva in via di eccezione, come avviene per il convenuto nel giudizio di cognizione, ma gli consente soltanto di avvalersi del rimedio dell'opposizione. Ne consegue che è inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi fondata sulla mera violazione del principio del contraddittorio, ove l'opponente non indichi sotto quale concreto profilo quella violazione abbia pregiudicato il suo diritto di difesa” (Cass.
Civ., Sez. III, sentenza n. 22279 del 2 novembre 2010).
Inoltre, si è specificato che, "nell'opposizione agli atti esecutivi, le ragioni per le quali la lesione del contraddittorio abbia comportato l'ingiustizia dell'atto dell'esecuzione contestato, causata dall'impossibilità di difendersi a tutela di un proprio diritto, devono essere poste a fondamento dell'impugnazione e vanno, pertanto, tempestivamente dedotte in sede di opposizione" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1609 del
03/02/2012).
Orbene, nel ricorso in opposizione la debitrice ha dedotto la violazione del termine previsto dall'art. 596, co. 2 c.p.c. e la mancata fissazione di apposita udienza per l'esame delle contestazioni al progetto di distribuzione ma non ha indicato come, in concreto, tali asserite violazioni procedimentali abbiano pregiudicato il suo diritto di difesa.
In particolare, come già evidenziato a suo tempo dal G.E., quindi, la mera violazione del contraddittorio non determina, di per sé, l'illegittimità del provvedimento impugnato, in quanto l'opponente avrebbe dovuto evidenziare le difese che avrebbe proposto, se fosse stato rispettato il termine per la comparizione.
Ed è appena il caso di precisare che un tale difetto di allegazione e di prova, da parte dell'opponente, di quale specifica lesione ad un proprio interesse sostanziale sia conseguita alla denunziata violazione del contraddittorio innanzi al G.E. è perdurato anche nel presente giudizio di opposizione.
Per contro, è noto sia che "il potere di allegazione rimane riservato esclusivamente alla parte anche rispetto ai fatti costitutivi di eccezioni rilevabili
d'ufficio, perché il giudice può surrogare la parte nella postulazione degli effetti giuridici dei fatti allegati, ma non può surrogarla nell'onere di allegazione, che, risolvendosi nella formulazione delle ipotesi di ricostruzione dei fatti funzionali alle pretese da far valere in giudizio, non può non essere riservato in via esclusiva a chi di quel diritto assuma di essere titolare" (Cass. N. 15142/2003; Cass. Sezioni Unite: N.
1099 del 1998), sia che "l'attività di allegazione non può esaurirsi nell'affermazione di un fatto generico, ma comporta l'individuazione di un fatto specifico" (Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 4392 del 07/04/2000). "E poiché il giudice non ha un potere di ricerca dei fatti, il rilievo d'ufficio delle questioni presuppone che un fatto sia già stato allegato pur senza invocarne gli effetti e si riferisce alla produzione degli effetti costitutivi, modificativi, estintivi che discendono dal fatto allegato" (Cass. N. 4392/2000; Cass. N.
3 7878/2000).
A ciò si aggiunga, altresì, che il GE nell'ordinanza impugnata ha comunque tenuto conto delle contestazioni svolte da parte attrice avverso il progetto di distribuzione formulato dal delegato, disattendendole.
Ne deriva, pertanto, che, alla luce del principio giurisprudenziale detto motivo di opposizione lamenta presunti profili di violazione inammissibili.
III.4 nullità del titolo esecutivo
Per quanto attiene al motivo di opposizione relativo alla presunta usurarietà dei tassi indicati nel decreto ingiuntivo con conseguente assegnazione al creditore del solo capitale e non anche degli interessi, si osserva quanto segue.
Il credito, esecutivamente azionato dalla banca creditrice e oggetto di contestazione da parte dell'esecutata, è fondato su un decreto ingiuntivo, mai opposto e pertanto diventato esecutivo.
Sul punto costituisce principio consolidato quello in virtù del quale “il titolo esecutivo giudiziale copre i fatti estintivi (o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa, per cui, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo solo controllare la persistente validità di quest'ultimo ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione” (Cfr. Cass. n.
3667/2013).
Ne deriva, quindi, che la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore può essere neutralizzata soltanto con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato dal giudicato, che si siano verificati successivamente alla formazione dello stesso.
Invero, sul punto, la giurisprudenza di legittimità, da cui non vi sono motivi per discostarsi, afferma che “in relazione ad un titolo esecutivo ormai formatosi, non può considerarsi fatto modificativo sopravvenuto la promulgazione della L. n. 108 del 1996, in quanto gli interessi pretesi con quel titolo non sono suscettibili di alcuna valutazione in termini di usurarietà alla luce dei criteri della legge sopravvenuta (Cass. 18 ottobre
2012, n. 17903); invero il mutamento del quadro giuridico di riferimento intervenuto successivamente al formarsi del giudicato è inidoneo ad incidere sull'efficacia della sentenza che abbia deciso in maniera definitiva la questione oggetto dell'intervento normativo, potendo assumere rilievo, a tal fine, solamente la modifica delle circostanze di fatto oggetto della controversia” (Cassazione civile sez. III, 02/12/2014, n.25430).
In altri termini, la promulgazione della L. n. 108 del 1996 non può considerarsi fatto modificativo idoneo a incidere sul titolo esecutivo di formazione giudiziale di talché sul medesimo il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo
4 intrinseco sul titolo diretto ad invalidarne l'efficacia. A ciò si aggiunga quanto già evidenziato dal GE ossia che “avverso tale titolo non risulta neppure proposta revocazione ex art. 656 c.p.c., nonché che, in ogni caso, le contestazioni sollevate dalla debitrice in merito alla usurarietà degli interessi e alla capitalizzazione trimestrale degli stessi appaiono estremamente generiche”.
Dalle considerazioni suesposte ne deriva anche il rigetto del motivo relativo alla presunta usurarietà dei tassi indicati nel decreto ingiuntivo con conseguente assegnazione al creditore del solo capitale e non anche degli interessi.
III. Spese legali
Alla soccombenza segue la condanna alle spese processuali, liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri fissati dal d.m. 10/3/2014 n. 55 (artt.
4-5 e tab.
A allegata, scaglione da Euro € 26.001 ed € 52.000– valori minimi in considerazione della difficoltà delle questioni trattate), con la precisione che tenendo conto della natura della causa non si tiene conto delle spese relative alla fase istruttoria e con liquidazione unica per la , e per essa la mandataria con rappresentanza CP_4 [...]
, e in ragione della totale comunanza di Controparte_5 Parte_2 posizione e difese.
P.q.m.
il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, definitivamente decidendo sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante, ora incorporante della ogni Controparte_2 CP_3 contraria istanza disattesa, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione;
2) CONDANNA al pagamento delle spese Parte_1 processuali pari ad € 3.000 in favore della e per essa Parte_2 [...]
, e per essa la mandataria con rappresentanza CP_4 Controparte_5
oltre a rimborso forf. spese gen., Iva e Cpa come per legge;
[...]
3) MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Castrovillari, 03/3/2025
Il Giudice
Giuliana Gaudiano
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