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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XLI, sentenza 12/01/2026, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 403/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 41, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CARRELLI PALOMBI DI MONT TO MARIA, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13952/2024 depositato il 28/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Verona
elettivamente domiciliato presso dp.verona@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. 2024 550534 IRPEF-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2024 01214167 70 000 IRPEF-ALTRO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22/2026 depositato il 05/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Ricorrente_1 Srl, p. IVA P.IVA_1, con sede in Roma alla Indirizzo_1, in persona del legale rappresentante pro tempore, Dott.ssa Rappresentante_1 ,, ricorre nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione ed Agenzia delle Entrate – direzione provinciale di Verona per l'annullamento del ruolo n. 2024/550534 e della cartella di pagamento n. 097 2024 01214167 70000 dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, Agente della Riscossione della Provincia di Roma, notificata il
06/05/2024, riguardante sanzioni per complessivi euro 130,38; solleva i seguenti motivi:
1.1. violazione dell'art. 39 comma 2 D. Lgs. n. 241/1997 in quanto il ruolo è stato formato da un soggetto incompetente, cioè dalla Direzione Provinciale del luogo ove ha il domicilio fiscale il contribuente cliente del Ricorrente_1, anziché dalla Direzione Regionale della Campania.
1.2. Illegittimità per infondatezza nel merito della pretesa.
1.3. Nullità per difetto di motivazione.
1.4. Illegittimità per violazione dell'art. 10 della Legge 27/07/2000 n. 212 e dell'art. 97 della Costituzione.
1.5. Illegittimità dell'irrogazione delle sanzioni e della pretesa per interessi per violazione dell'art. 10, commi
2 e 3, della Legge 27/07/2000 n. 212, nonché ai sensi dell'art. 6, co. 1 del D. Lgs. 18/12/1997 n. 472 e/o inapplicabilità delle stesse;
7. Inapplicabilità delle sanzioni ex art. 8 del D. Lgs. 31/12/1992 n. 546.
2. Si è costituita con controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Verona chiedendo in via preliminare di dichiararsi l'incompetenza territoriale della Corte di Giustizia Tributaria di Roma, essendo competente la Corte Tributaria di Verona ed in subordine il rigetto del ricorso per infondatezza dei motivi proposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. L'intervenuto sgravio da parte dell'ente impositore delle somme iscritte di cui all'intimazione impugnata, così come comunicato da parte resistente comporta l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Roma, 12 dicembre 2025 Il Giudice
dott. Roberto M. Carrelli Palombi di Montrone
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 41, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CARRELLI PALOMBI DI MONT TO MARIA, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13952/2024 depositato il 28/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Verona
elettivamente domiciliato presso dp.verona@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. 2024 550534 IRPEF-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2024 01214167 70 000 IRPEF-ALTRO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22/2026 depositato il 05/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Ricorrente_1 Srl, p. IVA P.IVA_1, con sede in Roma alla Indirizzo_1, in persona del legale rappresentante pro tempore, Dott.ssa Rappresentante_1 ,, ricorre nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione ed Agenzia delle Entrate – direzione provinciale di Verona per l'annullamento del ruolo n. 2024/550534 e della cartella di pagamento n. 097 2024 01214167 70000 dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, Agente della Riscossione della Provincia di Roma, notificata il
06/05/2024, riguardante sanzioni per complessivi euro 130,38; solleva i seguenti motivi:
1.1. violazione dell'art. 39 comma 2 D. Lgs. n. 241/1997 in quanto il ruolo è stato formato da un soggetto incompetente, cioè dalla Direzione Provinciale del luogo ove ha il domicilio fiscale il contribuente cliente del Ricorrente_1, anziché dalla Direzione Regionale della Campania.
1.2. Illegittimità per infondatezza nel merito della pretesa.
1.3. Nullità per difetto di motivazione.
1.4. Illegittimità per violazione dell'art. 10 della Legge 27/07/2000 n. 212 e dell'art. 97 della Costituzione.
1.5. Illegittimità dell'irrogazione delle sanzioni e della pretesa per interessi per violazione dell'art. 10, commi
2 e 3, della Legge 27/07/2000 n. 212, nonché ai sensi dell'art. 6, co. 1 del D. Lgs. 18/12/1997 n. 472 e/o inapplicabilità delle stesse;
7. Inapplicabilità delle sanzioni ex art. 8 del D. Lgs. 31/12/1992 n. 546.
2. Si è costituita con controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Verona chiedendo in via preliminare di dichiararsi l'incompetenza territoriale della Corte di Giustizia Tributaria di Roma, essendo competente la Corte Tributaria di Verona ed in subordine il rigetto del ricorso per infondatezza dei motivi proposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. L'intervenuto sgravio da parte dell'ente impositore delle somme iscritte di cui all'intimazione impugnata, così come comunicato da parte resistente comporta l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Roma, 12 dicembre 2025 Il Giudice
dott. Roberto M. Carrelli Palombi di Montrone