TAR Salerno, sez. III, sentenza breve 28/01/2026, n. 167
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Sentenza breve 28 gennaio 2026

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  • Accolto
    Violazione art. 3 L. 118/2022 e principi UE

    La concessione per attività di biglietteria non rientra tra quelle turistico-ricreative soggette a proroga automatica. Inoltre, le proroghe automatiche sono in contrasto con il diritto UE (Direttiva Servizi e TFUE) che impone procedure di selezione competitive. L'amministrazione comunale avrebbe dovuto disapplicare le norme nazionali che prevedevano proroghe automatiche.

  • Rigettato
    Inesistenza obbligo di provvedere sull'istanza

    L'istanza del ricorrente non poteva essere qualificata come un'istanza volta a far sorgere un obbligo di provvedere da parte del Comune, in quanto riguardava una richiesta di revisione in autotutela di un atto già esistente. L'esercizio dei poteri di autotutela è discrezionale e non coercibile mediante ricorso avverso il silenzio inadempimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Salerno, sez. III, sentenza breve 28/01/2026, n. 167
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
    Numero : 167
    Data del deposito : 28 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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