Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 01/04/2026, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00644/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01491/2021 REG.RIC.
N. 01492/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1491 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Edo Biagini, Marco Baldassarri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Regione Toscana, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Annamaria Delfino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- U.T.G.-Prefettura di Firenze, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
sul ricorso numero di registro generale 1492 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Edo Biagini, Marco Baldassarri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Regione Toscana, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Annamaria Delfino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- U.T.G.-Prefettura di Firenze, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
A) quanto al ricorso n. 1491 del 2021:
- del provvedimento adottato dalla Giunta della Regione Toscana, Direzione Ambiente ed Energia, Settore Autorizzazioni Rifiuti, con decreto dirigenziale -OMISSIS- in data 17.08.2021, avente ad oggetto la revoca dell'Autorizzazione unica A.D. n. -OMISSIS- della Provincia di Firenze e dei successivi atti di modifica, rilasciati in favore della società ricorrente per l'esercizio dell'impianto di gestione rifiuti ubicato nel Comune di Figline e Incisa Valdarno;
- di ogni altro atto o provvedimento, presupposto o conseguente, fra cui, per quanto occorrer possa, la nota di avvio della procedura di verifica antimafia prot. -OMISSIS- del 28.07.2021;
B) quanto al ricorso n. 1492 del 2021:
- del provvedimento adottato dalla Giunta della Regione Toscana, Direzione Ambiente ed Energia, Settore Autorizzazioni Rifiuti, con decreto dirigenziale-OMISSIS-in data 17.08.2021, avente ad oggetto la revoca dell'Autorizzazione unica A.D. n. -OMISSIS- della Provincia di Firenze e dei successivi atti di modifica, rilasciati in favore della società ricorrente, per l'esercizio dell'impianto di gestione rifiuti ubicato nel Comune di Firenze;
- di ogni altro atto o provvedimento, presupposto o conseguente, fra cui, per quanto occorrer possa, la nota di avvio della procedura di verifica antimafia prot. -OMISSIS- del 29.07.2021.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle PP.AA.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il dott. RE VI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Premesso che:
- a) con ricorso n.r.g. T.A.R. Toscana 1491/2021, la società ricorrente, -OMISSIS- (di seguito solo “-OMISSIS-”), si è doluta del decreto dirigenziale regionale -OMISSIS- del 17.08.2021, con cui le era stata revocata l’autorizzazione unica “ A.D. n. -OMISSIS-, resa ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i., per l’esercizio dell’impianto di gestione rifiuti ubicato nel Comune di Figline e Incisa Valdarno ” e degli atti presupposti o conseguenti;
- b) con ricorso n.r.g. T.A.R. Toscana 1492/2021, la società ricorrente, -OMISSIS- (di seguito solo “-OMISSIS-”), si è doluta del decreto dirigenziale regionale-OMISSIS-del 17.08.2021, con cui le era stata revocata l’autorizzazione unica “ A.D. n. -OMISSIS-, resa ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., per l’esercizio dell’impianto di gestione rifiuti ubicato nel Comune di Firenze ” e degli atti presupposti e conseguenti;
- c) con memoria difensiva unica, depositata in entrambi i giudizi in data 20 febbraio 2026, il difensore di entrambe le società si è sostanzialmente rimesso a questo Tribunale ai fini della declaratoria d’improcedibilità di entrambi i ricorsi, evidenziando quanto segue;
- c.1) gli atti impugnati conseguono a interdittive del 2021, che sono state oggetto di separati gravami, definiti con sentenze T.A.R. Toscana n. 1164/2024 (per -OMISSIS-) e 1163/2024 (per -OMISSIS-), entrambe recanti declaratoria d’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione, giusta dichiarazione resa in tal senso dalla parte ricorrente perché era “ sopraggiunta una nuova informativa interdittiva sulla quale si viene a concentrare l’interesse all’impugnazione ”;
- c.2) sia -OMISSIS- che -OMISSIS- hanno impugnato le successive interdittive (del 2024), che sono state annullate con sentenze T.A.R. Toscana n. 1413/2025 (per -OMISSIS-) – confermata da C.d.S. n. 578/2026 – e n. 1412/2025 (per -OMISSIS-), avverso la quale pende ancora l’appello;
- c.3) in ragione delle suddette sentenze d’improcedibilità nn. 1163/2024 e 1164/2024 (relative alle interdittive 2021), “ le presenti impugnazioni, discendenti integralmente dalle interdittive antimafia del 2021 definite come sopra, dovranno sortire il medesimo esito ” (pag. 3 cit. memoria difensiva);
- d) la Regione, con repliche del 2 marzo 2026, depositate nei due giudizi, ha dedotto quanto segue;
- d.1) le stesse parti ricorrenti ammettono che il destino dei due giudizi in esame è logicamente e giuridicamente vincolato agli esiti delle interdittive 2021, già definite;
- d.2) inoltre, nelle more dei due giudizi, una diversa società di capitali è subentrata nella gestione degli impianti delle ricorrenti, ottenendo due autonome autorizzazioni rilasciate con decreti regionali -OMISSIS-del 27/05/2025 (relativo all’impianto di -OMISSIS-) e-OMISSIS-del 06/06/2025 (relativo all’impianto -OMISSIS-);
- e) all’udienza pubblica del 25 marzo 2026, le due cause sono state trattenute in decisione.
2) Ritenuto che:
- a) i due ricorsi possano essere riuniti, considerata la loro sostanziale omogeneità;
- b) possa essere dichiarata l’improcedibilità di entrambi i ricorsi, per sopravvenuta carenza d’interesse alla relativa decisione, alla luce delle circostanze, sopra richiamate, dedotte nella memoria difensiva unica delle ricorrenti del 20 febbraio 2026 e nella replica della Regione del 2 marzo 2026;
- c) le spese di lite possano essere compensate, considerata la fattispecie nel suo complesso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sui due ricorsi, come in epigrafe proposti, li riunisce e li dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza d’interesse.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento di qualsiasi dato idoneo ad identificare i soggetti ricorrenti.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AL AR, Presidente
RE VI, Consigliere, Estensore
Marcello Faviere, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RE VI | AL AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.