Ordinanza collegiale 8 gennaio 2025
Ordinanza collegiale 25 luglio 2025
Sentenza 28 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 28/04/2026, n. 7704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7704 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07704/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04734/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4734 del 2020, proposto da
Associazione Velica di Bracciano, -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Renzo Cuonzo, Stefano Gattamelata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Renzo Cuonzo in Roma, via di Monte Fiore 22;
contro
Comune di Bracciano, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell’ordinanza n. 16 datata 11 febbraio 2020 con la quale l'Area LL.PP. Urbanistica Edilizia Ambiente e Territorio del Comune di Bracciano ha ingiunto ai ricorrenti, nelle rispettive qualità di gestore dell'attività sportiva velica (Circolo Associazione Velica Bracciano) e di proprietario dell'immobile, e quali pretesi responsabili degli abusi edilizi, “ di provvedere, a propria cura e spese, alla demolizione e rimozione delle opere (riportate da verbale della Polizia Locale di Bracciano n. 02/2020 registrato al Protocollo al numero 4229 del 02/02/2020), nonché al ripristino dello stato originario dei luoghi, entro il termine perentorio di giorni 90 (novanta) con effetto dalla data di notifica della presente Ordinanza ”;
e di ogni ulteriore atto, ancorché non conosciuto, a detta ingiunzione presupposto, connesso o dipendente, ivi compresi, in particolare, il predetto verbale della Polizia Locale (invero n. 1/2020) redatto l’8 gennaio 2020 dal Corpo Intercomunale di Polizia Locale Comune di Bracciano – Comune di Manziana;
nonché poiché richiamato in quest’ultimo verbale, la relazione tecnica di sopralluogo prot. 638/19 PG-E del 20.11.2019 a firma del tecnico comunale, conseguente al sopralluogo edilizio eseguito in data 31.10.2019 (tale ultima relazione non si conosce cosicché si chiede che in via istruttoria ne venga ordinato il deposito in giudizio, riservandosi, all''esito, la proposizione di motivi aggiunti).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 aprile 2026 la dott.ssa FR FE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e DI
1. Questi i fatti per cui è causa.
L’ Associazione velica di Bracciano, conduttrice delle aree in questione dagli anni 70, ha effettuato nel corso degli anni interventi ampliativi assentiti dall’Amministrazione comunale in particolare con concessione in sanatoria n. 27/2003 del 21 ottobre 2003.
A seguito di sopralluogo, con verbale dell’8 gennaio 2020, il Corpo Intercomunale di Polizia Locale del comune di Bracciano – comune di Manziana sono state contestate alla predetta Associazione le violazioni edilizie ivi elencate.
Quindi, con Ordinanza n. 16 dell’11 febbraio 2020 è stata ordinata la demolizione e la rimozione delle opere abusive indicate e il ripristino dello stato dei luoghi precedente l’esecuzione degli abusi ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001.
Con il ricorso in esame, l’Associazione ha chiesto l’annullamento della predetta ordinanza.
A sostegno della propria domanda ha formulato il seguente motivo di diritto:
“ I) Violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 9 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Bracciano nonché dell’art. 2 del D.M. aprile 1968 n. 1444. – Violazione e falsa applicazione degli artt. 55 e 59 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Bracciano e dei principi generali in tema di manutenzione straordinaria e di ampliamento. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 70 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Bracciano. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 149 del D. Lgs. n. 42/2004. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 23 e dell’allegata Tabella B), nonché dell’art. 35, commi 4, 6 e 8, e degli artt. 2 comma 8, 7 comma 1, 62 comma 4, e 65 del P.T.P.R. adottato con D.G.R. n. 1025 del 21.12.2007 e approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio del 13 febbraio 2020, n. 4. – Violazione e falsa applicazione del P.T.P. Parco Naturale di Bracciano – Martignano istituito con la L.R. n. 36 del 25.11.1999. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31. Eccesso di potere per irragionevolezza dell’azione, perplessità e contraddittorietà dell’azione, e per erronea considerazione dei presupposti di fatto e di diritto e degli elementi acquisiti in sede istruttoria. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, nonché per erronea valutazione delle risultanze del sopralluogo. Sproporzionalità del provvedimento rispetto a quanto accertato. Sviamento ”.
Con ordinanza collegiale n. 305 del 18 gennaio 2025 è stato ordinato al Comune di Bracciano di depositare una sintetica relazione illustrativa in ordine alla vicenda de qua, alla luce delle precise contestazioni svolte nel ricorso introduttivo dalla società istante.
Il Comune ha provveduto a versare in atti una relazione sui fatti per cui è causa in data 26 marzo 2025.
Con memoria versata in atti in data 9 aprile 2026, parte ricorrente ha riferito che, avendo l'Associazione provveduto, nelle more del presente giudizio, in parte a ottemperare e in parte a sanare i pretesi interventi edilizi abusivi contestati dal Comune di Bracciano, è venuto meno l'interesse a coltivare il ricorso indicato in epigrafe. Ha quindi dichiarato di voler rinunciare al ricorso de quo.
All’udienza di smaltimento del 24 aprile 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione, previo avviso ex art. 73 comma 3 della sussistenza di una causa di improcedibilità.
2. Osserva il Collegio che la rinuncia de qua appare irrituale, in quanto non integra i requisiti formali definiti dal codice per la rinuncia agli atti di causa.
Invero, l’art. 84 c.p.a. prevede al primo comma che: “ La parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa ” oltre che dall’avvocato munito all’uopo di mandato speciale “ e depositata presso la segreteria ” ovvero “ mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale ”.
Prescrive, altresì, al comma 3, che “ la rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza ”.
Orbene, la dichiarazione di rinuncia al ricorso in epigrafe all’esame del Collegio, seppure depositata in segreteria il 9 aprile 2026 a fronte dell’odierna Camera di consiglio del 24 aprile 2026, non è stata notificata.
Il Collegio, rilevato che tale rinuncia appare irrituale, ritiene comunque di inferirne il sopravvenuto difetto di interesse ex art. 84 comma 4 c.p.a.
3. Sussistono giustificate ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, così come precisato in parte motiva.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2026 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dagli artt. 87, comma 4 bis, c.p.a. e 13 quater disp. att. c.p.a. con l'intervento dei magistrati:
NN HI, Presidente FF
FR FE, Primo Referendario, Estensore
Manuela Bucca, Primo Referendario
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| FR FE | NN HI |
IL SEGRETARIO