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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 18/07/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.Aff.Cont. n. 803/2024
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione Civile
Il Giudice, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.; preso atto di quanto affermato nelle suddette note di trattazione scritta, pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. la sentenza che segue e che fa parte integrante del presente provvedimento.
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Andrizzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Valentina Andrizzi, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al numero 803 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, promossa
Da
Avv. Lorenzo Mario Zangari, c.f. elettivamente C.F._1
domiciliato in Bovalino Marina, alla via Garibaldi n. 94, in proprio, rappresentato e difeso da sé stesso ex art. 86 cpc;
- 1 - RICORRENTE
Contro
, in persona del Ministro pro-tempore, c. f. , Controparte_1 P.IVA_1
con sede in Roma, via Arenula n. 70, rappresentato ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria e ivi domiciliato in via Miraglia 10;
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Ricorso in opposizione al decreto di liquidazione dei compensi del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso regolarmente notificato, depositato in data 08.08.2024, l'Avv.
Lorenzo Mario Zangari ha proposto opposizione avverso il decreto di liquidazione, emesso il 18.07.2024 e successivamente comunicato a mezzo Pec in data 23.07.2024 nell'ambito del procedimento del Tribunale di Locri Sez. Lavoro R.G. n. 1037/2023, inerente al compenso allo stesso spettante per l'attività professionale svolta nell'interesse del sig. , provvisoriamente ammesso al patrocinio a spese Persona_1
dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Locri n. 40 del
17.03.2023. Il ricorrente ha lamentato l'illegittimità del provvedimento impugnato contestando, in primo luogo, l'erronea determinazione del valore della controversia e, in ogni caso, la non corrispondenza tra il computo operato dal Giudice rispetto ai parametri indicati nella parte motiva del medesimo decreto di liquidazione opposto.
Ciò posto, l'opponente ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate: “riformare il provvedimento impugnato e conseguentemente liquidare in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello stato il compenso indicato nella già depositata istanza di liquidazione, ridotta alla metà ai sensi di legge, per la somma di €
2.335,55 e/o € 2.318,25 (rettificata) oltre accessori, o comunque il maggiore o minore compenso che sarà ritenuto di giustizia, secondo le previsioni del D.M. 55/2014, comprensivo di tutte le fasi processuali effettivamente svolte e con l'ulteriore liquidazione anche delle spese e competenze relative al presente giudizio”.
Disposta la notificazione del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza e acquisito il fascicolo R.G. n. 1037/2023 sez. Lavoro, con
- 2 - ordinanza del 25.02.2025, stante la regolarità della notifica, è stata dichiarata la contumacia del e, ritenuta la causa matura per la decisione, Controparte_1
la stessa è stata rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
§ 2. Nel merito il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.
L'opponente ha agito in giudizio al fine di ottenere la rideterminazione del corrispettivo spettantegli in relazione all'opera professionale prestata in favore di
[...]
, nell'ambito del procedimento per A.T.P. ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al Persona_1
n. 1037/2023 R.G.L. del Tribunale di Locri, liquidato con decreto del 18.07.2024 per complessive € 300,00, oltre accessori.
Preliminarmente, giova osservare che la giurisprudenza di legittimità formatasi in relazione ai giudizi in materia previdenziale afferma che «ai fini della determinazione del valore della causa per la liquidazione delle spese di giudizio, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali va applicato il criterio previsto dall'art. 13 c.p.c., comma 1, per cui, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni» (cfr. Cass. Sez. Unite sentenza n. 10455 del 2015); inoltre, «ai sensi del D.M. n.
55 del 2014 (artt. 1 e 4), poi, il giudice è tenuto a liquidare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, non essendo, invece, vincolato alla determinazione, in misura media, del compenso professionale;
a tale riguardo, è stato anche chiarito, con riferimento al D.M. n. 140 del 2012 - ma con principio che resta attuale anche nella vigenza del D.M. n. 55 del 2014 - che il giudice è tenuto ad indicare le concrete circostanze che giustificano la liquidazione solo in caso di deroga ai minimi e massimi stabiliti dal Decreto Ministeriale ( cfr. Cass. n. 18167 del
2015; Cass. n. 16225 del 2016; Cass. n. 253 del 2016)» (cfr. in motivazione Cass. Civ., sez. VI, ord. n. 2186 del 24.1.2023). Tali principi restano validi anche in relazione al
D.M. 147/2022 che non ha introdotto modifiche idonee a scalfire le conclusioni raggiunte dalla giurisprudenza di legittimità.
Ciò posto, sulla scorta delle suddette coordinate ermeneutiche, occorre tener conto che: - il procedimento per A.T.P. ex art. 445 bis c.p.c. azionato dal ricorrente aveva ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario necessario Persona_1
all'erogazione della pensione di invalidità; - il ctu ha accertato la sussistenza del requisito sanitario per l'erogazione della pensione di inabilità ex art. 12 L. 118/1971;
- per l'anno 2024, l'importo della suddetta pensione è pari a euro 333,33, con la conseguenza che le somme spettanti al ricorrente per due anni ammontano a euro
- 3 - 8.658,00 (somma calcolata tenuto conto che l'ammontare viene corrisposto per 13 mensilità).
Il valore del procedimento di istruzione preventiva in esame, pertanto, deve essere ricompreso nello scaglione da euro 5.200,01 a euro 26.000,00 di cui al D.M.
55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022.
Quanto, invece, al valore della liquidazione occorre richiamare, per un verso,
l'art. 4 c. 1 del D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022, - il quale prevede che
“Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti.
Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento.” - per altro verso, l'orientamento giurisprudenziale per cui «in tema di patrocinio a spese dello Stato, la disposizione di cui all'art. 82 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che impone di liquidare l'onorario e le spese al difensore in modo che l'importo non risulti superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, va interpretata nel senso che la media dei valori tariffari funge da limite massimo, non nel senso che la liquidazione debba avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe, potendo il compenso essere liquidato anche in misura inferiore alla media, purché non al di sotto delle tariffe minime» (cfr. Cass. Sez. 6, n. 26643 del 12.12.2011), a prescindere dalla operatività della decurtazione prevista dall'applicazione della normativa speciale del gratuito patrocinio, la cui modalità di liquidazione non costituisce violazione del minimo tariffario.
Passando al caso in esame, deve senz'altro affermarsi in relazione ad un giudizio come quello di cui all'art. 445-bis, commi 1, 3 e 4, c.p.c., caratterizzato dall'assenza di questioni giuridiche e di fatto che non siano quelle demandate alla consulenza medico-legale, che sussistono i presupposti per operare la riduzione dei compensi rispetto ai valori medi (cfr. in tal senso Cass. Sentenza n. 29311 del 2020), per cui applicando i valori previsti dal D.M. 55/2014 così come aggiornato dal D.M.
- 4 - 147/2022 per i procedimenti di istruzione preventiva, con riferimento allo scaglione come sopra determinato (da euro 5.200,01 a euro 26.000,00), è liquidabile per l'attività espletata dall'avv. Lorenzo Mario Zangari, la somma di euro 1.285,35 (data dai valori medi ridotti del 45% corrispondenti a euro 311,85 per la fase di studio, euro 389,95 per la fase introduttiva ed euro 583,55 per la fase decisionale). Tale somma va decurtata della metà ai sensi dell'art. 130 DPR 115/2002, per cui la liquidazione in favore dell'avv. Zangari è pari a complessivi euro 642,67.
§ 3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate a favore dell'istante, applicando i valori previsti dal D.M. 55/2014 così come aggiornato dal
D.M. 147/2022 per lo scaglione fino a euro 5.200,01, esclusa la fase istruttoria non esperita e applicando la riduzione del 50 %, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Avv.
Lorenzo Mario Zangari nei confronti del , ogni diversa e Controparte_1
ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione e per l'effetto in riforma dell'impugnato decreto di pagamento ridetermina il compenso liquidato in favore dell'avv. Lorenzo
Mario Zangari in complessivi euro 642,67 oltre spese forfetarie al 15 %, IVA
e CPA come per legge;
2. Condanna il al pagamento delle spese di lite in Controparte_1
favore del ricorrente, liquidate in complessivi euro 280,00 di cui euro 49,00 per esborsi ed euro 231,00 per compensi, oltre spese forfetarie al 15 %, IVA
e CPA come per legge.
Così deciso in Locri il 18 luglio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Andrizzi
- 5 -
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione Civile
Il Giudice, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.; preso atto di quanto affermato nelle suddette note di trattazione scritta, pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. la sentenza che segue e che fa parte integrante del presente provvedimento.
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Andrizzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Valentina Andrizzi, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al numero 803 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, promossa
Da
Avv. Lorenzo Mario Zangari, c.f. elettivamente C.F._1
domiciliato in Bovalino Marina, alla via Garibaldi n. 94, in proprio, rappresentato e difeso da sé stesso ex art. 86 cpc;
- 1 - RICORRENTE
Contro
, in persona del Ministro pro-tempore, c. f. , Controparte_1 P.IVA_1
con sede in Roma, via Arenula n. 70, rappresentato ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria e ivi domiciliato in via Miraglia 10;
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Ricorso in opposizione al decreto di liquidazione dei compensi del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso regolarmente notificato, depositato in data 08.08.2024, l'Avv.
Lorenzo Mario Zangari ha proposto opposizione avverso il decreto di liquidazione, emesso il 18.07.2024 e successivamente comunicato a mezzo Pec in data 23.07.2024 nell'ambito del procedimento del Tribunale di Locri Sez. Lavoro R.G. n. 1037/2023, inerente al compenso allo stesso spettante per l'attività professionale svolta nell'interesse del sig. , provvisoriamente ammesso al patrocinio a spese Persona_1
dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Locri n. 40 del
17.03.2023. Il ricorrente ha lamentato l'illegittimità del provvedimento impugnato contestando, in primo luogo, l'erronea determinazione del valore della controversia e, in ogni caso, la non corrispondenza tra il computo operato dal Giudice rispetto ai parametri indicati nella parte motiva del medesimo decreto di liquidazione opposto.
Ciò posto, l'opponente ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate: “riformare il provvedimento impugnato e conseguentemente liquidare in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello stato il compenso indicato nella già depositata istanza di liquidazione, ridotta alla metà ai sensi di legge, per la somma di €
2.335,55 e/o € 2.318,25 (rettificata) oltre accessori, o comunque il maggiore o minore compenso che sarà ritenuto di giustizia, secondo le previsioni del D.M. 55/2014, comprensivo di tutte le fasi processuali effettivamente svolte e con l'ulteriore liquidazione anche delle spese e competenze relative al presente giudizio”.
Disposta la notificazione del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza e acquisito il fascicolo R.G. n. 1037/2023 sez. Lavoro, con
- 2 - ordinanza del 25.02.2025, stante la regolarità della notifica, è stata dichiarata la contumacia del e, ritenuta la causa matura per la decisione, Controparte_1
la stessa è stata rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
§ 2. Nel merito il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.
L'opponente ha agito in giudizio al fine di ottenere la rideterminazione del corrispettivo spettantegli in relazione all'opera professionale prestata in favore di
[...]
, nell'ambito del procedimento per A.T.P. ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al Persona_1
n. 1037/2023 R.G.L. del Tribunale di Locri, liquidato con decreto del 18.07.2024 per complessive € 300,00, oltre accessori.
Preliminarmente, giova osservare che la giurisprudenza di legittimità formatasi in relazione ai giudizi in materia previdenziale afferma che «ai fini della determinazione del valore della causa per la liquidazione delle spese di giudizio, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali va applicato il criterio previsto dall'art. 13 c.p.c., comma 1, per cui, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni» (cfr. Cass. Sez. Unite sentenza n. 10455 del 2015); inoltre, «ai sensi del D.M. n.
55 del 2014 (artt. 1 e 4), poi, il giudice è tenuto a liquidare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, non essendo, invece, vincolato alla determinazione, in misura media, del compenso professionale;
a tale riguardo, è stato anche chiarito, con riferimento al D.M. n. 140 del 2012 - ma con principio che resta attuale anche nella vigenza del D.M. n. 55 del 2014 - che il giudice è tenuto ad indicare le concrete circostanze che giustificano la liquidazione solo in caso di deroga ai minimi e massimi stabiliti dal Decreto Ministeriale ( cfr. Cass. n. 18167 del
2015; Cass. n. 16225 del 2016; Cass. n. 253 del 2016)» (cfr. in motivazione Cass. Civ., sez. VI, ord. n. 2186 del 24.1.2023). Tali principi restano validi anche in relazione al
D.M. 147/2022 che non ha introdotto modifiche idonee a scalfire le conclusioni raggiunte dalla giurisprudenza di legittimità.
Ciò posto, sulla scorta delle suddette coordinate ermeneutiche, occorre tener conto che: - il procedimento per A.T.P. ex art. 445 bis c.p.c. azionato dal ricorrente aveva ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario necessario Persona_1
all'erogazione della pensione di invalidità; - il ctu ha accertato la sussistenza del requisito sanitario per l'erogazione della pensione di inabilità ex art. 12 L. 118/1971;
- per l'anno 2024, l'importo della suddetta pensione è pari a euro 333,33, con la conseguenza che le somme spettanti al ricorrente per due anni ammontano a euro
- 3 - 8.658,00 (somma calcolata tenuto conto che l'ammontare viene corrisposto per 13 mensilità).
Il valore del procedimento di istruzione preventiva in esame, pertanto, deve essere ricompreso nello scaglione da euro 5.200,01 a euro 26.000,00 di cui al D.M.
55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022.
Quanto, invece, al valore della liquidazione occorre richiamare, per un verso,
l'art. 4 c. 1 del D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022, - il quale prevede che
“Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti.
Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento.” - per altro verso, l'orientamento giurisprudenziale per cui «in tema di patrocinio a spese dello Stato, la disposizione di cui all'art. 82 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che impone di liquidare l'onorario e le spese al difensore in modo che l'importo non risulti superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, va interpretata nel senso che la media dei valori tariffari funge da limite massimo, non nel senso che la liquidazione debba avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe, potendo il compenso essere liquidato anche in misura inferiore alla media, purché non al di sotto delle tariffe minime» (cfr. Cass. Sez. 6, n. 26643 del 12.12.2011), a prescindere dalla operatività della decurtazione prevista dall'applicazione della normativa speciale del gratuito patrocinio, la cui modalità di liquidazione non costituisce violazione del minimo tariffario.
Passando al caso in esame, deve senz'altro affermarsi in relazione ad un giudizio come quello di cui all'art. 445-bis, commi 1, 3 e 4, c.p.c., caratterizzato dall'assenza di questioni giuridiche e di fatto che non siano quelle demandate alla consulenza medico-legale, che sussistono i presupposti per operare la riduzione dei compensi rispetto ai valori medi (cfr. in tal senso Cass. Sentenza n. 29311 del 2020), per cui applicando i valori previsti dal D.M. 55/2014 così come aggiornato dal D.M.
- 4 - 147/2022 per i procedimenti di istruzione preventiva, con riferimento allo scaglione come sopra determinato (da euro 5.200,01 a euro 26.000,00), è liquidabile per l'attività espletata dall'avv. Lorenzo Mario Zangari, la somma di euro 1.285,35 (data dai valori medi ridotti del 45% corrispondenti a euro 311,85 per la fase di studio, euro 389,95 per la fase introduttiva ed euro 583,55 per la fase decisionale). Tale somma va decurtata della metà ai sensi dell'art. 130 DPR 115/2002, per cui la liquidazione in favore dell'avv. Zangari è pari a complessivi euro 642,67.
§ 3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate a favore dell'istante, applicando i valori previsti dal D.M. 55/2014 così come aggiornato dal
D.M. 147/2022 per lo scaglione fino a euro 5.200,01, esclusa la fase istruttoria non esperita e applicando la riduzione del 50 %, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Avv.
Lorenzo Mario Zangari nei confronti del , ogni diversa e Controparte_1
ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione e per l'effetto in riforma dell'impugnato decreto di pagamento ridetermina il compenso liquidato in favore dell'avv. Lorenzo
Mario Zangari in complessivi euro 642,67 oltre spese forfetarie al 15 %, IVA
e CPA come per legge;
2. Condanna il al pagamento delle spese di lite in Controparte_1
favore del ricorrente, liquidate in complessivi euro 280,00 di cui euro 49,00 per esborsi ed euro 231,00 per compensi, oltre spese forfetarie al 15 %, IVA
e CPA come per legge.
Così deciso in Locri il 18 luglio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Andrizzi
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