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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 23/10/2025, n. 1654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1654 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI
IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE
E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, in funzione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Nicole Cefis, nella causa iscritta al n. 3995 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023, promossa da:
(C.F.: , nata il [...] a [...]/SP Parte_1 C.F._1
(Brasile), ed ivi residente alla Rua Capital Federal, 444; in proprio e per conto dei figli minori:
(C.F.: ), nato il [...] a [...]/SP (Brasile) ed ivi Persona_1 C.F._2
residente alla Rua Capital Federal, 444; (C.F.: ), nato il Parte_2 C.F._3
23/09/2011 a San Paolo/SP (Brasile) ed ivi residente alla Rua Capital Federal, 444; tutti rappresentati e difesi dall'Avv.to Armando Pedicini (C.F.: ), del Foro di Roma C.F._4
; Email_1
ricorrenti nei confronti di
, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per Controparte_1 legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso la quale è elettivamente domiciliato in Cagliari, alla via Nuoro n. 50 resistente
e
in sede Controparte_2
INTERVENIENTE EX LEGE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ritualmente notificato i ricorrenti hanno convenuto in giudizio il Controparte_1
chiedendo che venisse loro riconosciuta e dichiarata la cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere
1 discendenti di cittadino italiano emigrato in Brasile, il quale non ha mai rinunciato Persona_2
alla cittadinanza italiana e non si è mai naturalizzato cittadino brasiliano.
In virtù di quanto dichiarato dai ricorrenti e della documentazione allegata al ricorso risulta così ricostruita la linea di discendenza:
- in data 30.09.1913, da genitori italiani, nasceva in Italia, nel Comune di Porto Torres (SS),
Persona_3
- in data 04.12.1943, contraeva matrimonio con e dalla loro unione Persona_2 Persona_4
nasceva, in data 26.09.1944, a Pennapolis/SP (Brasile), (madre nonché nonna degli Persona_5
odierni ricorrenti);
- in data 14.10.1961, contraeva matrimonio con e dalla loro unione Persona_5 Parte_3
nasceva, in data 28.04.1972, a San Paolo/SP (Brasile), ; Parte_1
- in data 28.11.2009, contraeva matrimonio con dal Parte_1 Persona_6
quale adottava il cognome da coniugata, chiamandosi e firmandosi da allora come Parte_1
odierna ricorrente.
[...]
Dalla loro unione sono nati due figli, anch'essi odierni ricorrenti: nato il [...] Persona_1
a San Paolo/SP (Brasile) e nato il [...] a [...]/SP (Brasile). Parte_2
I ricorrenti hanno dichiarato e documentato di aver tentato, invano, di inoltrare domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis al competente Ufficio Consolare di San
Paolo: in particolare “la ricorrente per se ed i propri figli, compilava e sottoscriveva il “modulo di richiesta riconoscimento della cittadinanza italiana” inviandolo il 12.12.2022 a mezzo e-mail all'indirizzo (cfr. all. 4), come indicato allora sul sito ufficiale del Email_2
Consolato Italiano di San Paolo (quale Consolato responsabile e competente a ricevere l'istanza e dare seguito all'istruttoria di riconoscimento della cittadinanza Iure Sanguinis dei ricorrenti), e specificato dallo stesso Consolato nel proprio sito ufficiale. Che all'email di cui sopra, riscontrava con una e-mail di risposta automatica, l'Ufficio Cittadinanza del Consolato stesso in data 13.12.2022
(cfr. all. 5), informando i ricorrenti che sarebbero stati inseriti in una lista di attesa per l'anno 2022, la quale sarebbe stata visibile con pubblicazione sul sito ufficiale del Consolato a partire dal 2023.
Che il Consolato Generale d'Italia presso San Paolo, trascorsi ampiamente i termini prescritti dall'art.
2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (“conclusione del procedimento amministrativo”), non notiziava in alcun modo la ricorrente sig.ra sull'andamento del procedimento di Parte_1
riconoscimento della propria cittadinanza italiana e dei suoi figli. Che dal sito ufficiale del Consolato Italiano di San Paolo, risulta evidente: https://conssanpaolo.esteri.it/consolato_sanpaolo/it/i_servizi/per_i_cittadini/cittadinanza/consulta zione-delle-liste-riguardanti.html, la visualizzazione delle solo liste di attesa degli anni 2018, 2019,
2020 e 2021, aggiornato al 23.02.2023. Che nello stesso sito web di cui sopra, viene evidenziato in maniera piuttosto pacifica il decennale ritardo da parte dell'amministrazione consolare per evadere le pratiche di riconoscimento della cittadinanza italiana “Iure Sanguinis”
(https://conssanpaolo.esteri.it/consolato_sanpaolo/it/i_servizi/per_i_cittadini/cittadinanza/riconos cimento-della-cittadinanza_1.html), difatti è a chiare lettere specificato quanto segue:
“RICHIEDENTI INSERITI NELLA LISTA D'ATTESA DELL' ANNO 2011- Il termine di invio della conferma di interesse per prenotare l'appuntamento ai fini della consegna della documentazione è scaduto il 15/07/2022”, evidenziando a maggior ragione un sostanziale diniego del diritto azionato visto l'imposizione di un tempo di attesa di oltre dieci anni (essendo tale in proiezione l'arco temporale ipotizzabile per l'evasione delle domande presentate dagli odierni ricorrenti!). Che il suddetto ritardo, è altresì facilmente riscontrabile attraverso il portale internet del sito ufficiale del Consolato Generale d'Italia presso San Paolo in Brasile
(https://conssanpaolo.esteri.it/consolato_sanpaolo/it/i_servizi/per_i_cittadini/cittadinanza/qual- ano-de-requerimento-esta-sendo.html), ove a chiare lettere è ribadito e specificato che: “SI
INFORMA CHE SONO ATTUALMENTE IN FASE DI CONVOCAZIONE I RICHIEDENTI
INSERITI NELLE LISTE D'ATTESA 2011 E 2012”.
Ciò ha indotto gli istanti a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
I ricorrenti hanno poi dedotto a fondamento del proprio ricorso, sinteticamente, i seguenti motivi di diritto: “Che l'avo italiano dei ricorrenti, sig. , per quanto in premessa esposto Persona_2
perdeva o rinunciava alla cittadinanza italiana, e lo stesso di conseguenza la tramandava alla propria figlia sig.ra anche se nata in [...] quanto disposto dell'allora Persona_5
vigente normativa sulla cittadinanza italiana ex art. 1 della legge 13 giugno 1912, n. 555 - oggi sostituita dalla vigente legge n. 91 del 05.02.1992), che a sua volta la tramandava senza nessuna interruzione iure sanguinis a tutti i suoi discendenti in linea retta, fino a comprendere gli odierni ricorrenti, non rilevandosi nel caso in esame la fattispecie dei disposti ex art. 8 della legge n.
555/1912, né tantomeno quello degli artt. 11-12 della legge n. 91/1992 che disciplinavano e disciplinano tassativamente i casi di perdita e rinuncia alla cittadinanza italiana. Che l'allora vigente legge 555 del 1912 prevedeva all'art. 7: “Salve speciali disposizioni da stipulare con trattati internazionali, il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma, divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi”. Sul punto, il legislatore del 1912 si limitava a recepire e formalizzare quanto già
3 applicato dalla giurisprudenza dell'epoca sui casi di doppia cittadinanza dei figli degli emigranti italiani, nati in paesi ius soli (cfr. Corte di Appello di Casale del 15 aprile 1902 – all. 6), difatti in questi casi, l'art. 7 della Legge del 1912 chiariva anche come tali individui, doppi cittadini fin dalla nascita, potevano rinunciare, in maniera espressa, alla cittadinanza italiana al raggiungimento della maggiore età. Che come affermato ultimamente dalla Cassazione a S.U.: “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U. Sent. n. 25317 del 24/08/2022). Che alla luce di quanto sopra dedotto, i ricorrenti hanno il pieno e legittimo interesse ad agire nel presente giudizio per vedersi riconoscere un diritto soggettivo quale quello dello status civitatis italiano per filiazione, in quanto documentalmente provato dai certificati allegati in atti, e che tale interesse al conseguimento di un'utilità e vantaggio personale (quale quello di essere cittadini italiani per nascita), non può che ottenersi nel caso di specie, con l'intervento del Giudice Ordinario, visti gli acclarati ed eccessivi tempi di attesa presso il Consolato Italiano di San Paolo in Brasile per il riconoscimento del suddetto diritto (che in previsione vanno a superare senza dubbio quelli previsti dal D.P.C.M. del
17.01.2014 n. 33, ovvero, 730 giorni!). Che il diritto dei ricorrenti ad essere riconosciuti cittadini italiani, gli viene impedito solo ed esclusivamente a causa di una inefficienza della macchina burocratica amministrativa italiana (ben descritta dallo stesso Consolato italiano di San Paolo nel proprio sito web!), caratterizzata da una condizione di sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti in ragione della mole di domande in merito al riconoscimento di cittadinanza italiana presentate, e pertanto, il Giudice Ordinario è nella piena facoltà di poter porre un rimedio ad una situazione di impraticabilità di fatto del diritto soggettivo azionato, affermando direttamente lo status civitatis italiano all'interessata (sul punto, recenti Ordinanze di accoglimento totale emesse dalle Sezioni Specializzate di Immigrazione Civile dei Tribunali Ordinari distrettuali – cfr. all. 7).”.
I ricorrenti hanno quindi concluso per l'esistenza di una catena di discendenza diretta ininterrotta dalla quale era dato inferire la trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis.
4 Con memoria di costituzione depositata il 02.10.2023 si è costituito in giudizio il CP_1
convenuto, rilevando che la controparte deve provare gli elementi costitutivi della domanda, e chiedendo la compensazione delle spese.
Il ha poi dedotto che la presente controversia si inquadra in un contesto complesso, CP_1 caratterizzato da un'abnorme quantità di richieste di riconoscimento dello status civitatis jure sanguinis ex art. 1 L. 91/1992, che ha determinato l'allungamento dei tempi necessari per l'evasione delle stesse, imponendo la loro gestione mediante attribuzione di un ordine cronologico di presentazione.
***
Preliminarmente si rileva che con il D.L. n. 36 del 28.03.2025, convertito con modificazioni dalla L.
n. 74 del 23.05.2025, recante: «Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza», sono state introdotte delle modifiche alla disciplina della cittadinanza contenuta nella L. n. 91 del 5.02.1992. L'art. 1, comma 1, lett. b) del citato Decreto Legge dispone che la nuova disciplina si applica alle domande di accertamento della cittadinanza presentate a far data dal 28.03.2025, mentre alle domande precedenti continuerà ad applicarsi la disciplina previgente contenuta nella L. n. 91 del 5.02.1992.
Nel presente giudizio, la domanda giudiziale è stata presentata in data 02.06.2023, pertanto si applica la disciplina contenuta nella L. n. 91 del 5.02.1992, nella versione precedente alla riforma.
Ciò premesso, nel merito, giova in primo luogo ricordare il principio espresso in materia di cittadinanza italiana per iure sanguinis dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui
“nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912, e dell'attuale l. n. 91 del 1992 la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva.” (Cass. Civ. SS. U. sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
Ciò premesso, la linea di discendenza indicata dai ricorrenti ha trovato esatto riscontro nella documentazione prodotta.
I ricorrenti hanno infatti provato per tabulas di essere discendenti diretti di Persona_2
cittadino italiano, nato a Porto Torres (SS) il 30.09.1913, il quale non risulta abbia mai rinunciato alla cittadinanza italiana, come documentato dal Certificato Negativo di Naturalizzazione, rilasciato in data 28 dicembre 2022 dal Ministero di Giustizia e Sicurezza Pubblica, Segreteria
Nazionale di Giustizia, Dipartimento Migrazioni, prodotto anche in copia tradotta e legalizzata
5 mediante apostille (doc. 3).
Provata la discendenza diretta da cittadino italiano, è all'evidenza provato l'acquisto iure sanguinis della cittadinanza italiana da parte dei ricorrenti.
Conseguentemente, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini dalla nascita.
Si ritiene di compensare le spese processuali tra le parti in ragione della sostanziale impossibilità dell'Amministrazione nel gestire il considerevolissimo numero di pratiche in materia di riconoscimento della cittadinanza in tempi adeguati, rendendosi per ciò solo necessario il ricorso alla via giurisdizionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari, Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Nicole Cefis:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che , e Parte_1 Persona_1
, in epigrafe compiutamente generalizzati, sono cittadini italiani;
Parte_2
- dispone la trasmissione della presente sentenza al , e per esso Controparte_1 all'Ufficiale dello Stato Civile competente, affinché proceda alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile, della cittadinanza delle persone suindicate, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente le spese tra le parti.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Cagliari, 22/10/2025
Il Giudice
(Nicole Cefis)
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il Sig. mai è stato naturalizzato cittadino brasiliano, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione Per_2 rilasciato dal Ministero di Giustizia e Sicurezza Pubblica, Segreteria Nazionale della Giustizia e Cittadinanza, Settore di
Immigrazione della Repubblica Federale del Brasile, in atti.
2