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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 26/08/2025, n. 896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 896 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 2042/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Domenico Pellegrini Presidente
dott. Danilo Corvacchiola Giudice
dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione promosso congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
GU (GE), il 27/06/1978, residente in via Nazionale, Sestri Levante (GE) ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Nicoletta Rebori (C.F.
, che la rappresenta e la difende, come da procura in atti C.F._2
E
, C.F. nato a Controparte_1 C.F._3
Rapallo (GE), il 01/12/1982, residente in [...], Lavagna (GE), elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Nicoletta Rebori (C.F.
, che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti C.F._2
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in atti
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Casarza GU (GE) il 10/07/2011 che
è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico, ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi
e Parte_1 Controparte_1
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 OMOLOGA le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o dei coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1)I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo di portarsi reciproco rispetto;
2) Il figlio minore in oggi di anni 9, viene affidato con modalità condivisa CP_1
ai due genitori e risiederà con la mamma in Sestri Levante, nell'appartamento sito in Via Nazionale 313 int 14 condotto in locazione dalla medesima. I genitori in caso di propria assenza/ impedimento ritengono di delegare per prendere/ portare il figlio a scuola e/o ad impegni ludico sportivi, la nonna materna signora Pt_2
;
[...]
3) il figlio minore starà con il padre: CP_1
- tutti i venerdì (il padre usufruisce del permesso 104) dall'uscita della scuola sino a dopo cena intorno alle 21:30 circa;
- un altro pomeriggio alla settimana a scelta da comunicarsi alla madre entro il sabato della settimana precedente via what's app;
-l'ultimo week end del mese dal sabato sera sino alla domenica sera alle ore 21:30
- una settimana durante il periodo estivo da comunicarsi alla madre entro il 30 maggio;
- le festività civili e religiose verranno trascorse dal minore con l'uno o con l'altro genitore secondo il criterio dell'alternanza annuale
4) Il Sig. si impegna a versare a titolo di contributo ordinario Parte_3
per il mantenimento di la somma mensile di € 170,00 entro il giorno 15 CP_1
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 di ogni mese e ciò tramite bonifico bancario, somma da rivalutarsi annualmente su base Istat;
5) La pensione di invalidità e l'indennità di accompagnamento di cui beneficia il minore seguiterà ad essere accreditata sul libretto di risparmio Controparte_1
Banco Posta n. 50134493 e la sig.ra è autorizzata a prelevare Parte_1
mensilmente dal libretto quanto le necessita per le esigenze del figlio con CP_1 obbligo di evidenza documentale al dei pagamenti effettuati;
CP_1
6) Il contributo per le gravissime disabilità percepito dal minore
[...] continuerà ad essere accreditato sul conto corrente della madre che lo CP_1
utilizzerà per il suo mantenimento e per quanto altro possa occorrere al minore così come rendicontato trimestralmente ai Servizi Sociali competenti;
7) Il sig. contribuirà in ragione del 50% alle spese straordinarie Parte_3
– ad eccezione delle spese che potranno essere onorate con i contributi di cui beneficia il minore per la patologia di cui è affetto - come da protocollo CP_1
del Tribunale di Genova del 15/09/2016; I genitori si riconosceranno reciprocamente con cadenza mensile i rimborsi di quanto dall'uno o dall'altra per intero anticipato a titolo di spese straordinarie;
8) La Sig.ra percepirà l'assegno unico universale relativo al figlio Parte_4
in misura integrale;
CP_1
9) L'autovettura Peugeot 208 oggi intestata a rimarrà in uso Controparte_1 alla Sig.ra alla quale verrà trasferita la proprietà e il costo della voltura Pt_1
suddiviso tra le parti al 50%; l'autovettura Opel Astra oggi intestata alla sig.ra rimarrà in uso al sig. al quale verrà trasferita la Parte_1 Controparte_1
proprietà e il costo della voltura suddiviso tra le parti al 50%;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 10) I coniugi si rilasciano fin d'ora reciproco consenso al rilascio/rinnovo dei rispettivi passaporti e/o documenti validi all'espatrio e al rilascio /rinnovo del passaporto e/o documento valido all'espatrio del figlio minore
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2011, Numero 6, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, 25 luglio 2025
Il Presidente est.
Dott. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Domenico Pellegrini Presidente
dott. Danilo Corvacchiola Giudice
dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione promosso congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
GU (GE), il 27/06/1978, residente in via Nazionale, Sestri Levante (GE) ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Nicoletta Rebori (C.F.
, che la rappresenta e la difende, come da procura in atti C.F._2
E
, C.F. nato a Controparte_1 C.F._3
Rapallo (GE), il 01/12/1982, residente in [...], Lavagna (GE), elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Nicoletta Rebori (C.F.
, che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti C.F._2
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in atti
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Casarza GU (GE) il 10/07/2011 che
è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico, ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi
e Parte_1 Controparte_1
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 OMOLOGA le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o dei coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1)I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo di portarsi reciproco rispetto;
2) Il figlio minore in oggi di anni 9, viene affidato con modalità condivisa CP_1
ai due genitori e risiederà con la mamma in Sestri Levante, nell'appartamento sito in Via Nazionale 313 int 14 condotto in locazione dalla medesima. I genitori in caso di propria assenza/ impedimento ritengono di delegare per prendere/ portare il figlio a scuola e/o ad impegni ludico sportivi, la nonna materna signora Pt_2
;
[...]
3) il figlio minore starà con il padre: CP_1
- tutti i venerdì (il padre usufruisce del permesso 104) dall'uscita della scuola sino a dopo cena intorno alle 21:30 circa;
- un altro pomeriggio alla settimana a scelta da comunicarsi alla madre entro il sabato della settimana precedente via what's app;
-l'ultimo week end del mese dal sabato sera sino alla domenica sera alle ore 21:30
- una settimana durante il periodo estivo da comunicarsi alla madre entro il 30 maggio;
- le festività civili e religiose verranno trascorse dal minore con l'uno o con l'altro genitore secondo il criterio dell'alternanza annuale
4) Il Sig. si impegna a versare a titolo di contributo ordinario Parte_3
per il mantenimento di la somma mensile di € 170,00 entro il giorno 15 CP_1
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 di ogni mese e ciò tramite bonifico bancario, somma da rivalutarsi annualmente su base Istat;
5) La pensione di invalidità e l'indennità di accompagnamento di cui beneficia il minore seguiterà ad essere accreditata sul libretto di risparmio Controparte_1
Banco Posta n. 50134493 e la sig.ra è autorizzata a prelevare Parte_1
mensilmente dal libretto quanto le necessita per le esigenze del figlio con CP_1 obbligo di evidenza documentale al dei pagamenti effettuati;
CP_1
6) Il contributo per le gravissime disabilità percepito dal minore
[...] continuerà ad essere accreditato sul conto corrente della madre che lo CP_1
utilizzerà per il suo mantenimento e per quanto altro possa occorrere al minore così come rendicontato trimestralmente ai Servizi Sociali competenti;
7) Il sig. contribuirà in ragione del 50% alle spese straordinarie Parte_3
– ad eccezione delle spese che potranno essere onorate con i contributi di cui beneficia il minore per la patologia di cui è affetto - come da protocollo CP_1
del Tribunale di Genova del 15/09/2016; I genitori si riconosceranno reciprocamente con cadenza mensile i rimborsi di quanto dall'uno o dall'altra per intero anticipato a titolo di spese straordinarie;
8) La Sig.ra percepirà l'assegno unico universale relativo al figlio Parte_4
in misura integrale;
CP_1
9) L'autovettura Peugeot 208 oggi intestata a rimarrà in uso Controparte_1 alla Sig.ra alla quale verrà trasferita la proprietà e il costo della voltura Pt_1
suddiviso tra le parti al 50%; l'autovettura Opel Astra oggi intestata alla sig.ra rimarrà in uso al sig. al quale verrà trasferita la Parte_1 Controparte_1
proprietà e il costo della voltura suddiviso tra le parti al 50%;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 10) I coniugi si rilasciano fin d'ora reciproco consenso al rilascio/rinnovo dei rispettivi passaporti e/o documenti validi all'espatrio e al rilascio /rinnovo del passaporto e/o documento valido all'espatrio del figlio minore
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2011, Numero 6, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, 25 luglio 2025
Il Presidente est.
Dott. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5