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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 22/09/2025, n. 1346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1346 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Raffaele Califano Presidente dott.ssa Michela Palladino giudice dott.ssa Paola Beatrice giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 838/2025 avente ad oggetto separazione personale dei coniugi
TRA nata ad [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Gioconda Giliberti ed elettivamente domiciliata in Solofra (Av) alla via Della Libertà n. 2;
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
; C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con il visto reso dal P.M. in data 17.07.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.03.2025 ha chiesto al Tribunale di Avellino di Parte_1
pronunciare la separazione personale con addebito al resistente nonché di disporre l'assegnazione della casa coniugale a sé per esserne l'esclusiva titolare del diritto di usufrutto e di porre a carico del resistente un assegno di mantenimento della somma mensile di € 300,00 in proprio favore anche in considerazione della richiesta di addebito. In punto di fatto la parte,
Pa dopo aver premesso di aver contratto matrimonio il 29.04.1984 e che dalla loro unione sono Per_ nati due figli, il 25.04.1985 e il 19.09.1986, ha esposto che la convivenza Per_1
matrimoniale è risultata difficoltosa a causa di incompatibilità caratteriali aggravate dai comportamenti aggressivi e violenti del resistente, assunti anche alla presenza dei figli. La parte ha, poi, precisato di non avere redditi poiché affetta da tempo da depressione bipolare e di Per_ essere assistita dal figlio mentre la figlia è in cura presso una comunità di Per_1
recupero.
All'udienza del 14.07.2025 la parte ricorrente ha rinunciato alla domanda di addebito e ha precisato che entrambi i figli sono economicamente autosufficienti. In ordine alla posizione reddituale, la parte ha riferito di non aver mai lavorato e di percepire quale unico reddito la somma di € 330,00 a titolo di pensione mentre il marito guadagna euro 750,00 mensili.
Ciò premesso, ritiene il Collegio che la domanda di separazione merita accoglimento in quanto risulta comprovata una crisi del rapporto coniugale e l'impossibilità di ricostituire una comunione di intenti e di sentimenti tra le parti
Nulla deve essere disposto in ordine all'assegnazione della casa coniugale tenuto conto che la ricorrente, all'udienza del 14.07.2025, ha dichiarato che i figli sono autonomi economicamente.
In ordine all'assegno di mantenimento richiesto dalla ricorrente, invece, vale osservare quanto segue.
Ai sensi dell'art. 156 del c.c., “Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.”. In proposito deve essere precisato che l'assegno di separazione presuppone la permanenza del vincolo coniugale e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione. Infatti, il giudizio di adeguatezza dei redditi postula un confronto tra le parti, che conduca ad una situazione patrimoniale di squilibrio e ai fini della predetta valutazione occorre necessariamente considerare la durata del matrimonio, le potenzialità reddituali, l'età del richiedente e le possibilità lavorative dello stesso. Infine, quanto all'onere probatorio, grava sul coniuge richiedente provare i presupposti su cui si fonda la
2/4 domanda e cioè di non disporre di redditi adeguati, la possibilità economica dell'altro coniuge di provvedere al pagamento e il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Orbene, nel caso di specie, dall'esame degli atti emerge che il resistente ha percepito, quale reddito da lavoro dipendente, la somma di € 18.578,78 per l'anno 2023 (cfr. certificazione unica
2024 depositata in atti), che guadagna 750,00 euro mensili e che la ricorrente percepisce, quale unico reddito, la somma di € 330,00 a titolo di pensione, che risulta essere affetta da molteplici problemi di salute tra cui “disturbo bipolare” (cfr. certificati del 27.11.2024 e del 12.02.2025 rilasciati dall'ambulatorio psichiatrico prof. , problemi alla vista (cfr. certificato del Per_3
22.05.2025 rilasciato da Asl Salerno – Distretto di oculistica), problemi di incontinenza urinaria cronica (cfr. certificato del 18.06.2024 dell'ospedale Moscati di Avellino) nonché problemi di deambulazione (cfr. certificato del 2.01.2024 rilasciato dall'ambulatorio diagnostico Fenza
S.r.l.). Inoltre, vale soggiungere che alla ricorrente è stata riconosciuta un'invalidità al 100% a seguito di accertamento dell'Inps comunicato il 13.08.2018.
Da quanto esposto, ritiene il Tribunale di dover porre a carico del resistente un assegno di mantenimento della somma di € 150,00 tenuto conto delle allegazioni della parte, della durata del matrimonio, della minima differenza reddituale sussistente tra i coniugi e della titolarità in capo alla ricorrente del diritto di usufrutto sulla casa coniugale.
Le spese di lite devono essere compensate nella misura di due terzi in ragione della mancata opposizione della parte resistente contumace alla pronuncia di separazione, della insussistenza con riferimento a tale pronuncia di una soccombenza e dell'esito del giudizio. La restante parte
è posta a carico della resistente contumace soccombente tenuto conto dei parametri minimi di cui al D.M. 2022 n. 147 in ragione del grado di difficoltà della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione personale proposta dalla ricorrente, così provvede:
- pronuncia, ai sensi dell'art. 151, comma 2, c.c. la separazione personale tra i coniugi sopra generalizzati;
- pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento della somma di € 150,00 entro il cinque di ogni mese in favore della ricorrente con rivalutazione annuale a partire dall'anno successivo alla sentenza in esame secondo gli indici Istat delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai;
3/4 - compensa nella misura di due terzi le spese di lite tra le parti;
- condanna la parte resistente al pagamento della restante parte liquidata in complessivi euro
968,33 oltre spese generali del 15% iva e cpa in favore dello Stato;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge;
- dispone in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 del D.lsg. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio del 18.9.2025
Il giudice estensore dott.ssa Paola Beatrice
Il Presidente dott. Raffaele Califano
4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Raffaele Califano Presidente dott.ssa Michela Palladino giudice dott.ssa Paola Beatrice giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 838/2025 avente ad oggetto separazione personale dei coniugi
TRA nata ad [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Gioconda Giliberti ed elettivamente domiciliata in Solofra (Av) alla via Della Libertà n. 2;
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
; C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con il visto reso dal P.M. in data 17.07.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.03.2025 ha chiesto al Tribunale di Avellino di Parte_1
pronunciare la separazione personale con addebito al resistente nonché di disporre l'assegnazione della casa coniugale a sé per esserne l'esclusiva titolare del diritto di usufrutto e di porre a carico del resistente un assegno di mantenimento della somma mensile di € 300,00 in proprio favore anche in considerazione della richiesta di addebito. In punto di fatto la parte,
Pa dopo aver premesso di aver contratto matrimonio il 29.04.1984 e che dalla loro unione sono Per_ nati due figli, il 25.04.1985 e il 19.09.1986, ha esposto che la convivenza Per_1
matrimoniale è risultata difficoltosa a causa di incompatibilità caratteriali aggravate dai comportamenti aggressivi e violenti del resistente, assunti anche alla presenza dei figli. La parte ha, poi, precisato di non avere redditi poiché affetta da tempo da depressione bipolare e di Per_ essere assistita dal figlio mentre la figlia è in cura presso una comunità di Per_1
recupero.
All'udienza del 14.07.2025 la parte ricorrente ha rinunciato alla domanda di addebito e ha precisato che entrambi i figli sono economicamente autosufficienti. In ordine alla posizione reddituale, la parte ha riferito di non aver mai lavorato e di percepire quale unico reddito la somma di € 330,00 a titolo di pensione mentre il marito guadagna euro 750,00 mensili.
Ciò premesso, ritiene il Collegio che la domanda di separazione merita accoglimento in quanto risulta comprovata una crisi del rapporto coniugale e l'impossibilità di ricostituire una comunione di intenti e di sentimenti tra le parti
Nulla deve essere disposto in ordine all'assegnazione della casa coniugale tenuto conto che la ricorrente, all'udienza del 14.07.2025, ha dichiarato che i figli sono autonomi economicamente.
In ordine all'assegno di mantenimento richiesto dalla ricorrente, invece, vale osservare quanto segue.
Ai sensi dell'art. 156 del c.c., “Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.”. In proposito deve essere precisato che l'assegno di separazione presuppone la permanenza del vincolo coniugale e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione. Infatti, il giudizio di adeguatezza dei redditi postula un confronto tra le parti, che conduca ad una situazione patrimoniale di squilibrio e ai fini della predetta valutazione occorre necessariamente considerare la durata del matrimonio, le potenzialità reddituali, l'età del richiedente e le possibilità lavorative dello stesso. Infine, quanto all'onere probatorio, grava sul coniuge richiedente provare i presupposti su cui si fonda la
2/4 domanda e cioè di non disporre di redditi adeguati, la possibilità economica dell'altro coniuge di provvedere al pagamento e il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Orbene, nel caso di specie, dall'esame degli atti emerge che il resistente ha percepito, quale reddito da lavoro dipendente, la somma di € 18.578,78 per l'anno 2023 (cfr. certificazione unica
2024 depositata in atti), che guadagna 750,00 euro mensili e che la ricorrente percepisce, quale unico reddito, la somma di € 330,00 a titolo di pensione, che risulta essere affetta da molteplici problemi di salute tra cui “disturbo bipolare” (cfr. certificati del 27.11.2024 e del 12.02.2025 rilasciati dall'ambulatorio psichiatrico prof. , problemi alla vista (cfr. certificato del Per_3
22.05.2025 rilasciato da Asl Salerno – Distretto di oculistica), problemi di incontinenza urinaria cronica (cfr. certificato del 18.06.2024 dell'ospedale Moscati di Avellino) nonché problemi di deambulazione (cfr. certificato del 2.01.2024 rilasciato dall'ambulatorio diagnostico Fenza
S.r.l.). Inoltre, vale soggiungere che alla ricorrente è stata riconosciuta un'invalidità al 100% a seguito di accertamento dell'Inps comunicato il 13.08.2018.
Da quanto esposto, ritiene il Tribunale di dover porre a carico del resistente un assegno di mantenimento della somma di € 150,00 tenuto conto delle allegazioni della parte, della durata del matrimonio, della minima differenza reddituale sussistente tra i coniugi e della titolarità in capo alla ricorrente del diritto di usufrutto sulla casa coniugale.
Le spese di lite devono essere compensate nella misura di due terzi in ragione della mancata opposizione della parte resistente contumace alla pronuncia di separazione, della insussistenza con riferimento a tale pronuncia di una soccombenza e dell'esito del giudizio. La restante parte
è posta a carico della resistente contumace soccombente tenuto conto dei parametri minimi di cui al D.M. 2022 n. 147 in ragione del grado di difficoltà della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione personale proposta dalla ricorrente, così provvede:
- pronuncia, ai sensi dell'art. 151, comma 2, c.c. la separazione personale tra i coniugi sopra generalizzati;
- pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento della somma di € 150,00 entro il cinque di ogni mese in favore della ricorrente con rivalutazione annuale a partire dall'anno successivo alla sentenza in esame secondo gli indici Istat delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai;
3/4 - compensa nella misura di due terzi le spese di lite tra le parti;
- condanna la parte resistente al pagamento della restante parte liquidata in complessivi euro
968,33 oltre spese generali del 15% iva e cpa in favore dello Stato;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge;
- dispone in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 del D.lsg. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio del 18.9.2025
Il giudice estensore dott.ssa Paola Beatrice
Il Presidente dott. Raffaele Califano
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