Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Protocollo adottato a Montreal il 21 giugno 1961, relativo all'emendamento dell'articolo 50, lettera a), della Convenzione internazionale per l'aviazione civile stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616 .
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Protocollo adottato a Montreal il 21 giugno 1961, relativo all'emendamento dell'articolo 50, lettera a), della Convenzione internazionale per l'aviazione civile stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616 .