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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 30/09/2025, n. 1364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1364 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1473/2019
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
VERBALE DI CAUSA
Oggi 30/09/2025, alle ore 09:30, innanzi al dott. Antonio Pianoforte, sono comparsi: per ), gli avv.ti PANZARELLA e DANNINO, oggi Parte_1 C.F._1 sostituiti dall'avv. VERONICA RIZZA;
per , nessuno compare. Controparte_1
Il giudice invita le parti a precisare le rispettive conclusioni e a discutere la causa, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.
L'avv. di parte appellante insiste nell'appello e nelle note conclusive. Insiste sull'inammissibilità di eventuali domande nuove, in quanto non sono state formulate specifiche eccezioni;
eccepisce la nullità e inesistenza di tutte le notifiche per mancata produzione della ricevuta c.a.d. Chiede l'accoglimento del ricorso in appello e che la causa venga decisa. La sanzioni amministrative non sono state notificate presso la dimora abituale, dato che era fatto noto che lo stesso fosse residente presso il palazzo D'Orleans, sede della Presidenza della Regione, in Palermo.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Uscito dalla camera di consiglio, pronuncia sentenza dandone lettura, con relativa stesura a verbale:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero di r.g. 1473/2019 pendente tra: pagina 1 di 11 (C.F.: ), nato ad [...] l' 8/2/1951 ed ivi Parte_1 CodiceFiscale_2 residente nella via via Laconia (Coop. Vittorini) s.n.c., con il patrocinio dell'avv.to prof. Alessandro
Dagnino (C.F.: ), (pec: e dell'avv.to CodiceFiscale_3 Email_1
Ambrogio Panzarella (C.F.: ), (pec: con elezione CodiceFiscale_4 Email_2 di domicilio presso il domicilio digitale dei predetti difensori;
APPELLANTE contro
(c.f. Controparte_2
, in persona p.t. rappresentato e difeso dal dirigente pro tempore dell'area III, Vice prefetto P.IVA_1 aggiunto, elettivamente domiciliato in via M. Rapisardi n. 124, presso la sede della , CP_1 CP_1 con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato
APPELLATA
Conclusioni
Appellante: “disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, voglia l'On. Tribunale civile di Ragusa, con qualsiasi statuizione, eventualmente anche ai sensi dell'art. 6, comma 11, del D.Lgs. 150/2011, ritenere e dichiarare nulla ovvero annullare l'ordinanza ingiunzione impugnata e, per l'effetto, ritenere
e dichiarare che le somme richieste al Sig. per i fatti di causa non sono dovute. Con Parte_1 vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
Appellata: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito rigettare l'appello avversario e, per l'effetto, confermare
l'impugnata sentenza di primo grado ed i provvedimenti amministrativi sanzionatori oggetto di opposizione. Vinte le spese”.
Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente depositato in data 2/2/2018, proponeva formale opposizione Parte_1 avverso l'ordinanza ingiunzione prot. n. 20222/15/R.M. Area III del 7.12.2017, ricevuta a mezzo posta in data 16/1/2018, con la quale il Prefetto di Ragusa gli aveva ingiunto di pagare, in qualità di asserito
“committente/proprietario dei manifesti”, il pagamento della somma di euro 4.841,00 (euro 103,00 x 47) oltre euro 7,70 per spese di notifica, a titolo di sanzione amministrativa per l'asserita violazione delle
«disposizioni di cui all'art. 8 della Legge n. 212/56 come modificato dall'art. 15 della Legge 515/1993, in quanto in occasione dell'elezioni politiche nazionali del 24-25 febbraio 2013 - venivano effettuati in luogo pubblico affissioni di manifesti elettorali contenenti la sua immagine fuori dagli spazi all'uopo assegnati dal CP_3
pagina 2 di 11 In particolare, deduceva la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 14 L. 689/1981 per omessa Pt_1 notifica e/o comunque inesistenza giuridica dei 47 verbali di contestazione presupposti alla impugnata ordinanza ingiunzione oltre che al difetto di legittimazione passiva in capo allo stesso.
Si costituiva in giudio la , chiedendo il rigetto del ricorso avversato perché infondato Controparte_1 in ogni sua parte.
Con sentenza n.369/2018, emessa dal Giudice di Pace, nella persona Dott. Montante, proc. iscritto al r.g.
n. 232/2018, pubblicata 27.9.2018, non notificata, avente ad oggetto “opposizione avverso ordinanza ingiunzione di pagamento”, veniva adottata la seguente pronuncia: “Il Giudice Onorario di Pace: -
Conferma l'ordinanza ingiunzione prot. n. 20222/15/R.M. Area III del 7/12/2017 con riferimento ai seguenti n. 44 verbale di contestazione:
1. verbale di contestazione n. 85/A/2013 del 16/4/2013; 2. verbale di contestazione n. 81/A/2013 del 16/4/2013; 3. verbale di contestazione n. 82/A/2013 del
l6/4/2013; 4. verbale di contestazione n. 83/A/20l3 del 16/4/2013; 5. verbale di contestazione n.
84/A/2013 del 16/4/2013; 6. verbale di contestazione n. 90/A/2013 del 16/4/2013; 7. verbale di contestazione n. 97/A/2013 del l7/4/2013; 8. verbale di contestazione n. 98/A/2013 del 17/4/2013; 9. verbale di contestazione n. A/127/2013 del 23/3/2013; 10. verbale di contestazione n. A/128/2013 del
23/3/2013; 11. verbale di contestazione n. A/140/2013 del 23/3/2013; 12. verbale di contestazione n.
A/150/2013 del 23/312013; 13. verbale di contestazione n. A/151/2013 del 23/3/2013; 14. verbale di contestazione n. A/152/2013 del 23/3/2013; 15. verbale di contestazione n. 153/A/2013 del 20/4/2013;
16. verbale di contestazione n. 154/A/2013 del 20/4/2013; 17. verbale di contestazione n. 161/A/2013 del 20/4/2013; 18. verbale di contestazione n. A/197/2013 del 23/3/2013; 19. verbale di contestazione n.
A/198/2013 del 23/3/2013; 20. verbale di contestazione n. A/199/2013 del 23/3/2013; 2l. verbale di contestazione n. A/200/2013 del 23/3/2013; 22. verbale di contestazione n. A/228/2013 del 23/3/20l3;
23. verbale di contestazione n. A/227/2013 del 23/3/2013;
24. verbale di contestazione n. A/226/2013 del 23/3/2013; 25. verbale di contestazione n. A/225/2013 del 23/3/2013; 26. verbale di contestazione n. A/213/2013 del 23/3/2013; 27. verbale di contestazione n.
A/202/2013 del 23/3/2013; 28. verbale di contestazione n. A/229/2013 del 23/3/2013; 29. verbale di contestazione n. A/230/2013 del 23/3/2013; 30. verbale di contestazione n. A/231/2013 del 23/3/2013;
31. verbale di contestazione n. A/232/2013 del 23/3/20l3; 32. verbale di contestazione n. A/233/2013 del
23/3/2013; 33. verbale di contestazione n. A/260/2013 del 23/3/2013; 34. verbale di contestazione n.
A/251/20l3 del 23/3/2013; 35. verbale di contestazione n. A/252/2013 del 23/3/2013; 36. verbale di contestazione n. A/253/2013 del 23/3/2013; 37. verbale di contestazione n. A/255/2013 del 23/3/2013;
38. verbale di contestazione n. A/256/2013 del 23/3/2013; 39. verbale di contestazione n. A/257/2013 del 23/3/2013; 40. verbale di contestazione n. 261/A/2013 del 26/4/2013; 41. verbale di contestazione n. pagina 3 di 11 269/A/2013 del 27/4/2013; 42. verbale di contestazione n. 270/A/2013 del 27/4/2013; 43. verbale di contestazione n. 227/A/2013 del 27/4/2013; 44. verbale di contestazione n. 280/A/2013 del 27/4/2013. -
Annulla la medesima ordinanza ingiunzione prot. n. 20222/15/R.M. Area III del 7/12/2017 soltanto nella parte relativa ai rimanenti n. 3 verbali di contestazione;
- Per l'effetto, modifica l'importo ingiunto in
4.532,00 euro ( 103,00 x 44) per sanzioni amministrative, oltre spese;
- Nulla sulle spese processuali».
Con ricorso in appello ritualmente notificato, ha proposto appello avverso la predetta Parte_1 sentenza n. 369/2018, giudice di pace di Ragusa, lamentando l'erroneità della decisione del primo giudice, ritenendo che:
1) la notifica dei presupposti verbali di contestazione di illecito doveva farsi non già a Gela bensì a
Palermo, costituendo fatto notorio quello secondo il quale esso appellato aveva rivestito, al tempo della notifica, la carica di presidente della regione Siciliana, fissando per lo svolgimento delle funzioni istituzionali la sua dimora abituale nel capoluogo di regione;
2) la sentenza gravata doveva intendersi errata ed ingiusta posto che le notifiche relative ai verbali di contestazione di illecito nr. 127/A/2013, nr. 140/A/2013, nr. 150/A/2013, nr. 153/A/2013, nr.
154/A/2013, nr. 161/A/2013, nr. 197/A/2013, nr. 198/A/2013, nr. 199/A/2013, nr. 202/A/2013, nr.
213/A/2013, nr. 225/A/2013, nr. 226/A/2013, nr. 227/A/2013, nr. 228/A/2013, nr. 229/A/2013, nr.
230/A/2013, nr. 231/A/2013, nr. 250/A/2013, nr. 270/A/2013, nr. 280/A/2013, dovevano ritenersi inesistenti o, comunque, nulle in quanto carenti di prova in ordine alla ricezione da parte del destinatario della comunicazione di avvenuto deposito dell'atto giudiziario presso l'ufficio postale) essendo Pt_2 necessaria, ai fini del perfezionamento della notifica, la produzione dell'avviso di ricevimento, al contrario, non bastando la sola attestazione di avvenuta spedizione;
3) le notifiche dei verbali di contestazione di illecito nr. 232/A/2013 e nr. 280/A/2013, anch'essi, dovevano ritenersi inesistenti o, comunque, nulle, atteso che l'Amministrazione resistente aveva omesso di depositare copia degli avvisi di ricevimento delle relative raccomandate;
4) le notifiche dei verbali di contestazione di illecito nr. 82/A/2013, nr. 90/A/2013, nr. 197/A/2013, nr.
198/A/2013, nr. 226/A/2013, nr. 227/A/2013 e nr. 253/A/2013 erano da ritenersi inesistenti o, comunque, nulle, atteso che l'agente notificatore non aveva dato atto, nell' avviso di ricevimento, delle ragioni per cui si è proceduto ad effettuare la notifica mediante deposito presso l'ufficio postale ai sensi dell'art. 8 della legge 890/1982, mancando il segno di spunta nelle caselle relative alle diverse ipotesi di mancata consegna del plico al domicilio del debitore;
Tutto ciò premesso, l'appellante chiedendo la riforma della sentenza impugnata, insisteva nel dichiararsi la nullità e/o comunque l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata e, per l'effetto, ritenere e pagina 4 di 11 dichiarare, per i fatti di causa, la non debenza delle somme ingiunte, con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Si costituiva in giudizio la prefettura di chiedendo il rigetto dell'appello perché infondato in fatto CP_1 ed in diritto, insisteva nella conferma integrale della sentenza impugnata.
Il giudice istruttore, infine, ritenuta la causa matura per la decisione, fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione, ha pronunciato la presente sentenza di secondo grado.
Nel merito
L'appello proposto da è parzialmente fondato e, entro i seguenti limiti, deve essere Parte_1 accolto.
In merito al riparto dell'onere probatorio nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione, la giurisprudenza di legittimità afferma: “[n]el giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all'art. 2697 c.c.; pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti
a fondamento della sua pretesa e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione” (Cass. civ., sez. 6 - 2, ord, n. 1921 del 24/01/2019).
In ordine al primo motivo di appello si deve rilevare come parte appellante abbia contestato l'omessa o comunque irregolare notifica dei presupposti verbali di accertamento in quanto effettuata presso un luogo che, pur risultando quale propria residenza anagrafica, non costituiva tuttavia la dimora effettiva. Al riguardo è sufficiente rilevare come, secondo un ormai costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, “ln tema della validità della notifica, nei casi in cui la notifica di un atto sia eseguita nel luogo di residenza del destinatario risultante dai registri anagrafici, la notifica può dichiararsi nulla soltanto nel caso in cui il destinatario provi di essersi trasferito altrove e altresì che il notificante fosse
a conoscenza, ovvero avrebbe potuto conoscere con l'uso dell'ordinaria diligenza, tale nuovo indirizzo, dovendosi ritenere prevalente in tal caso sul dato della residenza anagrafica le residenza reale, presso cui il notificante è tenuto ad eseguire la notifica, a mente dell'art.139 del codice di procedura civile”
(Cass. sent. n.27368/2021).
Più specificamente, le ricerche che il notificante è tenuto a compiere nei luoghi di dimora o domicilio - essendo la sola residenza elemento certo poiché pubblicizzato- presuppongono la conoscenza o conoscibilità del dato attraverso l'impiego della diligenza ordinaria, non essendo richiesti adempimenti che travalichino detti limiti;
incombendo, viceversa, sul destinatario che abbandoni l'originaria pagina 5 di 11 residenza, senza curarsi di effettuare la necessaria registrazione anagrafica, il rischio di un perfezionamento della notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in caso di mancata dimostrazione che la propria reperibilità era nota alla controparte.
Sul punto, un principio giurisprudenziale ormai consolidato, afferma che “nell'ipotesi in cui la notifica venga eseguita nel luogo indicato nell'atto da notificare e nella richiesta di notifica, secondo le forme previste dall'art.140 c.p.c., è da presumere che in quel luogo si trovi la dimora del destinatario e, qualora quest'ultimo intenda contestare in giudizio tale fatto al fine di far dichiarare la nullità della notificazione stessa, ha l'onere di fornire la prova” (cfr. Cass. sentenza n. 10107/2014).
Orbene, nel caso di specie, ritiene questo giudice che non vi siano elementi tali o comunque sufficienti per sostenere che il notificante potesse essere a conoscenza del trasferimento di parte opponente presso un luogo diverso dalla residenza anagrafica.
Infatti, incontestata la rivestita carica di presidente della Regione da parte del , quest'ultimo Pt_1 tuttavia non ha fornito elementi per superare opportunamente la presunzione di coincidenza tra la residenza anagrafica e la sua presunta dimora abituale.
Parte appellante, infatti, non ha prodotto documentazione dalla quale emergere una dimora abituale o quanto meno temporanea in Palermo diversa da quella di residenza sita in Gela, in via Laconia, per come risultante dai certificati anagrafici comunali.
A prescindere dalla bontà della tesi della notorietà della carica politica assunta dall'appellante, non può ritenersi parimenti notorio che, conseguentemente, quest'ultimo abbia deciso, di fatto, di dimorare stabilmente in Palermo, non essendo noto, né tantomeno provato, i quotidiani impegni di cui concretamente si è fatto carico (presenza in ufficio, ecc.) e l'incompatibilità degli stessi con spostamenti dal suo luogo di residenza anagrafico.
Ciò premesso, le notificazioni eseguite nei confronti dell'appellante presso l'indirizzo risultante dalle certificazioni anagrafiche del comune di Gela, devono considerarsi pienamente provate e perfezionate, con conseguente validità dei verbali di contestazione sottesi all'appellata ordinanza di ingiunzione.
Alla luce di quanto precede tale motivo di appello deve essere interamente rigettato.
Orbene quanto, al motivo afferente alla asserita nullità e/o annullabilità relativa alla prova circa l' omessa notifica dei verbali di contestazione, sottesi all'ingiunzione opposta, si osserva quanto segue.
La suprema corte ha efficacemente chiarito che “con specifico riguardo alla notifica di atto impositivo
(o processuale) tramite servizio postale secondo le previsioni della L. n. 890 del 1982, questa Corte, a sezioni unite, ha da ultimo affermato la necessità di distinguere tra l'ipotesi regolata dalla L. n. 890 del
1982, art. 8, e art. 140 c.p.c., connotata dal fatto che l'atto notificando non sia stato consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità pagina 6 di 11 di altre persone a riceverlo, e sia soltanto depositato presso l'ufficio postale (ovvero, nella notifica codicistica, presso la casa comunale), e quella eseguita ai sensi dell'art. 139 c.p.c., comma 4, e dalla L.
n. 890 del 1982, art. 7, u.c., in cui la consegna dell'atto notificando sia avvenuta a persona diversa, stabilendo che la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio debba essere fornita dal notificante attraverso la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), soltanto nel primo caso, stante l'insufficienza dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima (Cass., Sez. U,
15/4/2021, n. 10012), e non anche nel secondo. La scelta di maggior rigore dettata dal legislatore in proposito, allorché impone l'affissione dell'avviso di deposito nel luogo della notifica (immissione in cassetta postale) e la spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento (C.A.D.), trova giustificazione, ad avviso della Corte, nella comparazione di tale procedura notificatoria con quella prevista, tra le modalità di notifica curate dall'Ufficiale giudiziario, dall'art. 140 c.p.c., e basata sull'identico presupposto fattuale della c.d. "irreperibilità relativa" del destinatario (e fattispecie assimilate), mentre la procedura stabilita per i casi di consegna a soggetto diverso dal destinatario dell'atto, consistente nell'invio al destinatario di una raccomandata "semplice" che gli dia notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto notificando (C.A.N.), è dovuta alla ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (famigliari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) aventi con esso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a questo fine (Cass., Sez. U, 15/4/2021,
n. 10012, in motivazione).
Sul punto, è stata peraltro ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della L. n. 890 del 1982, art. 7, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non richiede, per il perfezionamento della notifica a mezzo posta effettuata mediante consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario, la "ricezione" della raccomandata cd. informativa, come invece previsto nel caso di notifica a persone irreperibili ex art. 140 c.p.c., ed L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 2, atteso che la mancata estensione alla notifica, eseguita ai sensi del citato art. 7, degli interventi additivi richiesti dalla
Corte costituzionale (sentenza del 14/1/2010 n. 3), al fine di equiparare i procedimenti notificatori di cui all'art. 140 c.p.c., ed L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 2, trova ragione nella evidente diversità fenomenica contemplata dalle norme in comparazione - nell'un caso essendo stata eseguita la consegna dell'atto a persona abilitata e riceverlo, nell'altro difettando del tutto la materiale consegna dell'atto notificando - cui consegue la diversità degli adempimenti necessari al perfezionamento delle rispettive fattispecie notificatorie, nella prima ipotesi costituiti dalla sola "spedizione" della raccomandata, nell'altra occorrendo un quid pluris inteso a compensare il maggior deficit di conoscibilità, costituito pagina 7 di 11 dalla effettiva ricezione della raccomandata, ovvero, in assenza di ricezione, dal decorso di dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento (Cass., Sez. 3, 7/6/2018, n.
14722)” (Cassazione civile, Sez. V, ordinanza 20/07/2021, n. 20736).
Dall'esame dei principi sopra esposti, poi ulteriormente confermati con ordinanza del 04/05/2022 n.
14093 deriva chela notifica dei verbali di contestazione n. 127/A/2013, n.154/A/2013, n.161/A/2013, n.
250/A/2013, n. 280/A/2013 risultano affetti da nullità per violazione dell'art. 8 della l. 890/1982, stante l'omessa produzione in atti dell'avviso di ricevimento della raccomandata comunicante l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale, risultando insufficiente l'attestazione della sola avvenuta spedizione della raccomandata medesima.
Conseguentemente, in relazione ai predetti avvisi, non essendosi formato un valido titolo esecutivo, per decorso del termine di cui all'art. 14, co. 2, l. 689/1981, ne discende che le somme indicate nell'ingiunzione fiscale impugnata devono in parte considerarsi non dovute.
Al contrario, in relazione ai restanti verbali di accertamento per i quali si è proposto appello ossia quelli contraddistinti dal nr. 140/A/2013, nr. 150/A/2013, nr. 153/A/2013, nr. 197/A/2013, nr. 198/A/2013, nr.
199/A/2013, nr. 202/A/2013, nr. 213/A/2013, nr. 225/A/2013, nr. 226/A/2013, nr. 227/A/2013, nr.
228/A/2013, nr. 229/A/2013, nr. 230/A/2013, nr. 231/A/2013, nr. 270/A/2013, nr. 280/A/2013, nr.
232/A/2013 e nr. 280/A/2013, nr. 82/A/2013, nr. 90/A/2013, nr. 197/A/2013, nr. 198/A/2013, nr.
226/A/2013, nr. 227/A/2013 e nr. 253/A/2013 si deve rilevare come essi risultino tutti regolarmente notificati per compiuta giacenza (cfr. verbali di contestazione e verbali di contestazione notificati allegati alla comparsa responsiva), stante l'allegazione in primo grado delle raccomandate integranti sia l'avviso di ricevimento che la C.A.D., dovendosi considerare la mancanza del segno di spunta nelle caselle relative alle diverse ipotesi che hanno condotto la mancata consegna del plico a domicilio, in alcuni di essi, una mera irregolarità.
La raccomandata con avviso di ricevimento, infatti, in presenza dell'attestazione di compiuta giacenza, si presume conosciuta ex art. 1335 c.c., quest'ultima comprovando il perfezionamento del procedimento notificatorio consistente nell'arrivo della dichiarazione all'indirizzo del destinatario (Cassazione civile, sez. VI, 23/06/2022, n. 20273); il destinatario, per superare la presunzione di conoscenza di cui sopra, deve provare di essere stato, senza colpa, nell'impossibilità di avere avuto notizia dell'atto. La prova richiesta dalla legge, per poter vincere la presunzione legale, deve necessariamente avere ad oggetto un fatto o una situazione che spezza o interrompe in modo duraturo il collegamento esistente tra il destinatario ed il luogo di destinazione della comunicazione e deve, altresì, dimostrare che tale situazione
è incolpevole, non poteva cioè essere superata dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza (Cass. civ., sez. II, 6 novembre 2011 n. 20482). pagina 8 di 11 Ciò premesso, nel caso in disamina, l'appellante non ha fornito la richiamata prova ragion per cui anche quest'ultimo motivo di impugnazione merita di essere parzialmente rigettato.
Le spese di lite del complessivo giudizio devono essere parzialmente compensate di 1/5. Infatti, ancorché il giudizio di primo grado sia stato iniziato con un unico atto e contro un unico provvedimento, in esso sono comprese plurime domande recuperatorie, aventi ad oggetto diversi petitum, ossia l'accertamento negativo del credito derivante da ciascun verbale di accertamento alla base dell'unica ordinanza ingiunzione, per causa petendi e motivi propri di ciascuno di essi (art. 14, co. 2, l. 689/1981 per ciascuno di essi, per le relative ragioni). Di conseguenza, l'appello è fondato, quanto ai motivi recuperatori, solo con riferimento, su 47 verbali contestati, ai 4 verbali di contestazione n. 127/A/2013, n.154/A/2013,
n.161/A/2013, n. 250/A/2013, n. 280/A/2013, a cui si aggiungono i tre verbali di contestazione la cui sanzione è già stata accertata come estinta dal giudice di pace, con capo di sentenza, in parte qua, non impugnato da parte dell'appellato.
Si liquidano secondo i valori medi, in ragione dei plurimi motivi affrontati e delle diverse relate esaminate, secondo il d.m. 55/2014, valore della causa quello effettivo: euro 4.017,00, oltre spese.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, accoglie parzialmente l'appello formulato da e, per l'effetto: Parte_1
- conferma l'ordinanza di ingiunzione prot. n. 20222/15/R.M. Area III del 7/12/2007, per l'importo di euro 4.017,00 per sanzioni amministrative oltre spese, con riferimento ai seguenti verbali di contestazione:
1. verbale di contestazione n. 85/A/2013 del 16/4/2013;
2. verbale di contestazione n. 81/A/2013 del 16/4/2013;
3. verbale di contestazione n. 82/A/2013 del l6/4/2013;
4. verbale di contestazione n. 83/A/20l3 del 16/4/2013;
5. verbale di contestazione n. 84/A/2013 del 16/4/2013;
6. verbale di contestazione n. 90/A/2013 del 16/4/2013;
7. verbale di contestazione n. 97/A/2013 del l7/4/2013;
8. verbale di contestazione n. 98/A/2013 del 17/4/2013;
9. verbale di contestazione n. A/128/2013 del 23/3/2013;
10. verbale di contestazione n. A/140/2013 del 23/3/2013;
11. verbale di contestazione n. A/150/2013 del 23/312013;
12. verbale di contestazione n. A/151/2013 del 23/3/2013;
13. verbale di contestazione n. A/152/2013 del 23/3/2013; pagina 9 di 11 14. verbale di contestazione n. 153/A/2013 del 20/4/2013;
15. verbale di contestazione n. A/197/2013 del 23/3/2013;
16. verbale di contestazione n. A/198/2013 del 23/3/2013;
17. verbale di contestazione n. A/199/2013 del 23/3/2013;
18. verbale di contestazione n. A/200/2013 del 23/3/2013;
19. verbale di contestazione n. A/228/2013 del 23/3/20l3;
20. verbale di contestazione n. A/227/2013 del 23/3/2013;
21. verbale di contestazione n. A/226/2013 del 23/3/2013;
22. verbale di contestazione n. A/225/2013 del 23/3/2013;
23. verbale di contestazione n. A/213/2013 del 23/3/2013;
24. verbale di contestazione n. A/202/2013 del 23/3/2013;
25. verbale di contestazione n. A/229/2013 del 23/3/2013;
26. verbale di contestazione n. A/230/2013 del 23/3/2013;
27. verbale di contestazione n. A/231/2013 del 23/3/2013;
28. verbale di contestazione n. A/232/2013 del 23/3/20l3;
29. verbale di contestazione n. A/233/2013 del 23/3/2013;
30. verbale di contestazione n. A/260/2013 del 23/3/2013;
31. verbale di contestazione n. A/251/20l3 del 23/3/2013;
32. verbale di contestazione n. A/252/2013 del 23/3/2013;
33. verbale di contestazione n. A/253/2013 del 23/3/2013;
34. verbale di contestazione n. A/255/2013 del 23/3/2013;
35. verbale di contestazione n. A/256/2013 del 23/3/2013;
36. verbale di contestazione n. A/257/2013 del 23/3/2013;
37. verbale di contestazione n. 261/A/2013 del 26/4/2013;
38. verbale di contestazione n. 269/A/2013 del 27/4/2013;
39. verbale di contestazione n. 227/A/2013 del 27/4/2013;
• accerta l'estinzione della sanzione di cui ai verbali di contestazione: 127/A/2013, n.154/A/2013,
n.161/A/2013, n. 250/A/2013, n. 280/A/2013;
• condanna parte appellante a rifondere alla parte appellata le spese di lite, che si liquidano, al netto della compensazione parziale di 1/5, per il primo grado, in euro 1.012,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, ed in euro (1.265,00 – 1/5) per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, ed in euro 2.041,60 (2.552,00 – 1/5) per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta. pagina 10 di 11 Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c.
Così deciso in Ragusa, 30/09/2025.
Il giudice dott. Antonio Pianoforte
pagina 11 di 11
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
VERBALE DI CAUSA
Oggi 30/09/2025, alle ore 09:30, innanzi al dott. Antonio Pianoforte, sono comparsi: per ), gli avv.ti PANZARELLA e DANNINO, oggi Parte_1 C.F._1 sostituiti dall'avv. VERONICA RIZZA;
per , nessuno compare. Controparte_1
Il giudice invita le parti a precisare le rispettive conclusioni e a discutere la causa, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.
L'avv. di parte appellante insiste nell'appello e nelle note conclusive. Insiste sull'inammissibilità di eventuali domande nuove, in quanto non sono state formulate specifiche eccezioni;
eccepisce la nullità e inesistenza di tutte le notifiche per mancata produzione della ricevuta c.a.d. Chiede l'accoglimento del ricorso in appello e che la causa venga decisa. La sanzioni amministrative non sono state notificate presso la dimora abituale, dato che era fatto noto che lo stesso fosse residente presso il palazzo D'Orleans, sede della Presidenza della Regione, in Palermo.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Uscito dalla camera di consiglio, pronuncia sentenza dandone lettura, con relativa stesura a verbale:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero di r.g. 1473/2019 pendente tra: pagina 1 di 11 (C.F.: ), nato ad [...] l' 8/2/1951 ed ivi Parte_1 CodiceFiscale_2 residente nella via via Laconia (Coop. Vittorini) s.n.c., con il patrocinio dell'avv.to prof. Alessandro
Dagnino (C.F.: ), (pec: e dell'avv.to CodiceFiscale_3 Email_1
Ambrogio Panzarella (C.F.: ), (pec: con elezione CodiceFiscale_4 Email_2 di domicilio presso il domicilio digitale dei predetti difensori;
APPELLANTE contro
(c.f. Controparte_2
, in persona p.t. rappresentato e difeso dal dirigente pro tempore dell'area III, Vice prefetto P.IVA_1 aggiunto, elettivamente domiciliato in via M. Rapisardi n. 124, presso la sede della , CP_1 CP_1 con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato
APPELLATA
Conclusioni
Appellante: “disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, voglia l'On. Tribunale civile di Ragusa, con qualsiasi statuizione, eventualmente anche ai sensi dell'art. 6, comma 11, del D.Lgs. 150/2011, ritenere e dichiarare nulla ovvero annullare l'ordinanza ingiunzione impugnata e, per l'effetto, ritenere
e dichiarare che le somme richieste al Sig. per i fatti di causa non sono dovute. Con Parte_1 vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
Appellata: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito rigettare l'appello avversario e, per l'effetto, confermare
l'impugnata sentenza di primo grado ed i provvedimenti amministrativi sanzionatori oggetto di opposizione. Vinte le spese”.
Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente depositato in data 2/2/2018, proponeva formale opposizione Parte_1 avverso l'ordinanza ingiunzione prot. n. 20222/15/R.M. Area III del 7.12.2017, ricevuta a mezzo posta in data 16/1/2018, con la quale il Prefetto di Ragusa gli aveva ingiunto di pagare, in qualità di asserito
“committente/proprietario dei manifesti”, il pagamento della somma di euro 4.841,00 (euro 103,00 x 47) oltre euro 7,70 per spese di notifica, a titolo di sanzione amministrativa per l'asserita violazione delle
«disposizioni di cui all'art. 8 della Legge n. 212/56 come modificato dall'art. 15 della Legge 515/1993, in quanto in occasione dell'elezioni politiche nazionali del 24-25 febbraio 2013 - venivano effettuati in luogo pubblico affissioni di manifesti elettorali contenenti la sua immagine fuori dagli spazi all'uopo assegnati dal CP_3
pagina 2 di 11 In particolare, deduceva la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 14 L. 689/1981 per omessa Pt_1 notifica e/o comunque inesistenza giuridica dei 47 verbali di contestazione presupposti alla impugnata ordinanza ingiunzione oltre che al difetto di legittimazione passiva in capo allo stesso.
Si costituiva in giudio la , chiedendo il rigetto del ricorso avversato perché infondato Controparte_1 in ogni sua parte.
Con sentenza n.369/2018, emessa dal Giudice di Pace, nella persona Dott. Montante, proc. iscritto al r.g.
n. 232/2018, pubblicata 27.9.2018, non notificata, avente ad oggetto “opposizione avverso ordinanza ingiunzione di pagamento”, veniva adottata la seguente pronuncia: “Il Giudice Onorario di Pace: -
Conferma l'ordinanza ingiunzione prot. n. 20222/15/R.M. Area III del 7/12/2017 con riferimento ai seguenti n. 44 verbale di contestazione:
1. verbale di contestazione n. 85/A/2013 del 16/4/2013; 2. verbale di contestazione n. 81/A/2013 del 16/4/2013; 3. verbale di contestazione n. 82/A/2013 del
l6/4/2013; 4. verbale di contestazione n. 83/A/20l3 del 16/4/2013; 5. verbale di contestazione n.
84/A/2013 del 16/4/2013; 6. verbale di contestazione n. 90/A/2013 del 16/4/2013; 7. verbale di contestazione n. 97/A/2013 del l7/4/2013; 8. verbale di contestazione n. 98/A/2013 del 17/4/2013; 9. verbale di contestazione n. A/127/2013 del 23/3/2013; 10. verbale di contestazione n. A/128/2013 del
23/3/2013; 11. verbale di contestazione n. A/140/2013 del 23/3/2013; 12. verbale di contestazione n.
A/150/2013 del 23/312013; 13. verbale di contestazione n. A/151/2013 del 23/3/2013; 14. verbale di contestazione n. A/152/2013 del 23/3/2013; 15. verbale di contestazione n. 153/A/2013 del 20/4/2013;
16. verbale di contestazione n. 154/A/2013 del 20/4/2013; 17. verbale di contestazione n. 161/A/2013 del 20/4/2013; 18. verbale di contestazione n. A/197/2013 del 23/3/2013; 19. verbale di contestazione n.
A/198/2013 del 23/3/2013; 20. verbale di contestazione n. A/199/2013 del 23/3/2013; 2l. verbale di contestazione n. A/200/2013 del 23/3/2013; 22. verbale di contestazione n. A/228/2013 del 23/3/20l3;
23. verbale di contestazione n. A/227/2013 del 23/3/2013;
24. verbale di contestazione n. A/226/2013 del 23/3/2013; 25. verbale di contestazione n. A/225/2013 del 23/3/2013; 26. verbale di contestazione n. A/213/2013 del 23/3/2013; 27. verbale di contestazione n.
A/202/2013 del 23/3/2013; 28. verbale di contestazione n. A/229/2013 del 23/3/2013; 29. verbale di contestazione n. A/230/2013 del 23/3/2013; 30. verbale di contestazione n. A/231/2013 del 23/3/2013;
31. verbale di contestazione n. A/232/2013 del 23/3/20l3; 32. verbale di contestazione n. A/233/2013 del
23/3/2013; 33. verbale di contestazione n. A/260/2013 del 23/3/2013; 34. verbale di contestazione n.
A/251/20l3 del 23/3/2013; 35. verbale di contestazione n. A/252/2013 del 23/3/2013; 36. verbale di contestazione n. A/253/2013 del 23/3/2013; 37. verbale di contestazione n. A/255/2013 del 23/3/2013;
38. verbale di contestazione n. A/256/2013 del 23/3/2013; 39. verbale di contestazione n. A/257/2013 del 23/3/2013; 40. verbale di contestazione n. 261/A/2013 del 26/4/2013; 41. verbale di contestazione n. pagina 3 di 11 269/A/2013 del 27/4/2013; 42. verbale di contestazione n. 270/A/2013 del 27/4/2013; 43. verbale di contestazione n. 227/A/2013 del 27/4/2013; 44. verbale di contestazione n. 280/A/2013 del 27/4/2013. -
Annulla la medesima ordinanza ingiunzione prot. n. 20222/15/R.M. Area III del 7/12/2017 soltanto nella parte relativa ai rimanenti n. 3 verbali di contestazione;
- Per l'effetto, modifica l'importo ingiunto in
4.532,00 euro ( 103,00 x 44) per sanzioni amministrative, oltre spese;
- Nulla sulle spese processuali».
Con ricorso in appello ritualmente notificato, ha proposto appello avverso la predetta Parte_1 sentenza n. 369/2018, giudice di pace di Ragusa, lamentando l'erroneità della decisione del primo giudice, ritenendo che:
1) la notifica dei presupposti verbali di contestazione di illecito doveva farsi non già a Gela bensì a
Palermo, costituendo fatto notorio quello secondo il quale esso appellato aveva rivestito, al tempo della notifica, la carica di presidente della regione Siciliana, fissando per lo svolgimento delle funzioni istituzionali la sua dimora abituale nel capoluogo di regione;
2) la sentenza gravata doveva intendersi errata ed ingiusta posto che le notifiche relative ai verbali di contestazione di illecito nr. 127/A/2013, nr. 140/A/2013, nr. 150/A/2013, nr. 153/A/2013, nr.
154/A/2013, nr. 161/A/2013, nr. 197/A/2013, nr. 198/A/2013, nr. 199/A/2013, nr. 202/A/2013, nr.
213/A/2013, nr. 225/A/2013, nr. 226/A/2013, nr. 227/A/2013, nr. 228/A/2013, nr. 229/A/2013, nr.
230/A/2013, nr. 231/A/2013, nr. 250/A/2013, nr. 270/A/2013, nr. 280/A/2013, dovevano ritenersi inesistenti o, comunque, nulle in quanto carenti di prova in ordine alla ricezione da parte del destinatario della comunicazione di avvenuto deposito dell'atto giudiziario presso l'ufficio postale) essendo Pt_2 necessaria, ai fini del perfezionamento della notifica, la produzione dell'avviso di ricevimento, al contrario, non bastando la sola attestazione di avvenuta spedizione;
3) le notifiche dei verbali di contestazione di illecito nr. 232/A/2013 e nr. 280/A/2013, anch'essi, dovevano ritenersi inesistenti o, comunque, nulle, atteso che l'Amministrazione resistente aveva omesso di depositare copia degli avvisi di ricevimento delle relative raccomandate;
4) le notifiche dei verbali di contestazione di illecito nr. 82/A/2013, nr. 90/A/2013, nr. 197/A/2013, nr.
198/A/2013, nr. 226/A/2013, nr. 227/A/2013 e nr. 253/A/2013 erano da ritenersi inesistenti o, comunque, nulle, atteso che l'agente notificatore non aveva dato atto, nell' avviso di ricevimento, delle ragioni per cui si è proceduto ad effettuare la notifica mediante deposito presso l'ufficio postale ai sensi dell'art. 8 della legge 890/1982, mancando il segno di spunta nelle caselle relative alle diverse ipotesi di mancata consegna del plico al domicilio del debitore;
Tutto ciò premesso, l'appellante chiedendo la riforma della sentenza impugnata, insisteva nel dichiararsi la nullità e/o comunque l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata e, per l'effetto, ritenere e pagina 4 di 11 dichiarare, per i fatti di causa, la non debenza delle somme ingiunte, con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Si costituiva in giudizio la prefettura di chiedendo il rigetto dell'appello perché infondato in fatto CP_1 ed in diritto, insisteva nella conferma integrale della sentenza impugnata.
Il giudice istruttore, infine, ritenuta la causa matura per la decisione, fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione, ha pronunciato la presente sentenza di secondo grado.
Nel merito
L'appello proposto da è parzialmente fondato e, entro i seguenti limiti, deve essere Parte_1 accolto.
In merito al riparto dell'onere probatorio nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione, la giurisprudenza di legittimità afferma: “[n]el giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all'art. 2697 c.c.; pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti
a fondamento della sua pretesa e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione” (Cass. civ., sez. 6 - 2, ord, n. 1921 del 24/01/2019).
In ordine al primo motivo di appello si deve rilevare come parte appellante abbia contestato l'omessa o comunque irregolare notifica dei presupposti verbali di accertamento in quanto effettuata presso un luogo che, pur risultando quale propria residenza anagrafica, non costituiva tuttavia la dimora effettiva. Al riguardo è sufficiente rilevare come, secondo un ormai costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, “ln tema della validità della notifica, nei casi in cui la notifica di un atto sia eseguita nel luogo di residenza del destinatario risultante dai registri anagrafici, la notifica può dichiararsi nulla soltanto nel caso in cui il destinatario provi di essersi trasferito altrove e altresì che il notificante fosse
a conoscenza, ovvero avrebbe potuto conoscere con l'uso dell'ordinaria diligenza, tale nuovo indirizzo, dovendosi ritenere prevalente in tal caso sul dato della residenza anagrafica le residenza reale, presso cui il notificante è tenuto ad eseguire la notifica, a mente dell'art.139 del codice di procedura civile”
(Cass. sent. n.27368/2021).
Più specificamente, le ricerche che il notificante è tenuto a compiere nei luoghi di dimora o domicilio - essendo la sola residenza elemento certo poiché pubblicizzato- presuppongono la conoscenza o conoscibilità del dato attraverso l'impiego della diligenza ordinaria, non essendo richiesti adempimenti che travalichino detti limiti;
incombendo, viceversa, sul destinatario che abbandoni l'originaria pagina 5 di 11 residenza, senza curarsi di effettuare la necessaria registrazione anagrafica, il rischio di un perfezionamento della notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in caso di mancata dimostrazione che la propria reperibilità era nota alla controparte.
Sul punto, un principio giurisprudenziale ormai consolidato, afferma che “nell'ipotesi in cui la notifica venga eseguita nel luogo indicato nell'atto da notificare e nella richiesta di notifica, secondo le forme previste dall'art.140 c.p.c., è da presumere che in quel luogo si trovi la dimora del destinatario e, qualora quest'ultimo intenda contestare in giudizio tale fatto al fine di far dichiarare la nullità della notificazione stessa, ha l'onere di fornire la prova” (cfr. Cass. sentenza n. 10107/2014).
Orbene, nel caso di specie, ritiene questo giudice che non vi siano elementi tali o comunque sufficienti per sostenere che il notificante potesse essere a conoscenza del trasferimento di parte opponente presso un luogo diverso dalla residenza anagrafica.
Infatti, incontestata la rivestita carica di presidente della Regione da parte del , quest'ultimo Pt_1 tuttavia non ha fornito elementi per superare opportunamente la presunzione di coincidenza tra la residenza anagrafica e la sua presunta dimora abituale.
Parte appellante, infatti, non ha prodotto documentazione dalla quale emergere una dimora abituale o quanto meno temporanea in Palermo diversa da quella di residenza sita in Gela, in via Laconia, per come risultante dai certificati anagrafici comunali.
A prescindere dalla bontà della tesi della notorietà della carica politica assunta dall'appellante, non può ritenersi parimenti notorio che, conseguentemente, quest'ultimo abbia deciso, di fatto, di dimorare stabilmente in Palermo, non essendo noto, né tantomeno provato, i quotidiani impegni di cui concretamente si è fatto carico (presenza in ufficio, ecc.) e l'incompatibilità degli stessi con spostamenti dal suo luogo di residenza anagrafico.
Ciò premesso, le notificazioni eseguite nei confronti dell'appellante presso l'indirizzo risultante dalle certificazioni anagrafiche del comune di Gela, devono considerarsi pienamente provate e perfezionate, con conseguente validità dei verbali di contestazione sottesi all'appellata ordinanza di ingiunzione.
Alla luce di quanto precede tale motivo di appello deve essere interamente rigettato.
Orbene quanto, al motivo afferente alla asserita nullità e/o annullabilità relativa alla prova circa l' omessa notifica dei verbali di contestazione, sottesi all'ingiunzione opposta, si osserva quanto segue.
La suprema corte ha efficacemente chiarito che “con specifico riguardo alla notifica di atto impositivo
(o processuale) tramite servizio postale secondo le previsioni della L. n. 890 del 1982, questa Corte, a sezioni unite, ha da ultimo affermato la necessità di distinguere tra l'ipotesi regolata dalla L. n. 890 del
1982, art. 8, e art. 140 c.p.c., connotata dal fatto che l'atto notificando non sia stato consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità pagina 6 di 11 di altre persone a riceverlo, e sia soltanto depositato presso l'ufficio postale (ovvero, nella notifica codicistica, presso la casa comunale), e quella eseguita ai sensi dell'art. 139 c.p.c., comma 4, e dalla L.
n. 890 del 1982, art. 7, u.c., in cui la consegna dell'atto notificando sia avvenuta a persona diversa, stabilendo che la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio debba essere fornita dal notificante attraverso la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), soltanto nel primo caso, stante l'insufficienza dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima (Cass., Sez. U,
15/4/2021, n. 10012), e non anche nel secondo. La scelta di maggior rigore dettata dal legislatore in proposito, allorché impone l'affissione dell'avviso di deposito nel luogo della notifica (immissione in cassetta postale) e la spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento (C.A.D.), trova giustificazione, ad avviso della Corte, nella comparazione di tale procedura notificatoria con quella prevista, tra le modalità di notifica curate dall'Ufficiale giudiziario, dall'art. 140 c.p.c., e basata sull'identico presupposto fattuale della c.d. "irreperibilità relativa" del destinatario (e fattispecie assimilate), mentre la procedura stabilita per i casi di consegna a soggetto diverso dal destinatario dell'atto, consistente nell'invio al destinatario di una raccomandata "semplice" che gli dia notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto notificando (C.A.N.), è dovuta alla ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (famigliari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) aventi con esso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a questo fine (Cass., Sez. U, 15/4/2021,
n. 10012, in motivazione).
Sul punto, è stata peraltro ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della L. n. 890 del 1982, art. 7, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non richiede, per il perfezionamento della notifica a mezzo posta effettuata mediante consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario, la "ricezione" della raccomandata cd. informativa, come invece previsto nel caso di notifica a persone irreperibili ex art. 140 c.p.c., ed L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 2, atteso che la mancata estensione alla notifica, eseguita ai sensi del citato art. 7, degli interventi additivi richiesti dalla
Corte costituzionale (sentenza del 14/1/2010 n. 3), al fine di equiparare i procedimenti notificatori di cui all'art. 140 c.p.c., ed L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 2, trova ragione nella evidente diversità fenomenica contemplata dalle norme in comparazione - nell'un caso essendo stata eseguita la consegna dell'atto a persona abilitata e riceverlo, nell'altro difettando del tutto la materiale consegna dell'atto notificando - cui consegue la diversità degli adempimenti necessari al perfezionamento delle rispettive fattispecie notificatorie, nella prima ipotesi costituiti dalla sola "spedizione" della raccomandata, nell'altra occorrendo un quid pluris inteso a compensare il maggior deficit di conoscibilità, costituito pagina 7 di 11 dalla effettiva ricezione della raccomandata, ovvero, in assenza di ricezione, dal decorso di dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento (Cass., Sez. 3, 7/6/2018, n.
14722)” (Cassazione civile, Sez. V, ordinanza 20/07/2021, n. 20736).
Dall'esame dei principi sopra esposti, poi ulteriormente confermati con ordinanza del 04/05/2022 n.
14093 deriva chela notifica dei verbali di contestazione n. 127/A/2013, n.154/A/2013, n.161/A/2013, n.
250/A/2013, n. 280/A/2013 risultano affetti da nullità per violazione dell'art. 8 della l. 890/1982, stante l'omessa produzione in atti dell'avviso di ricevimento della raccomandata comunicante l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale, risultando insufficiente l'attestazione della sola avvenuta spedizione della raccomandata medesima.
Conseguentemente, in relazione ai predetti avvisi, non essendosi formato un valido titolo esecutivo, per decorso del termine di cui all'art. 14, co. 2, l. 689/1981, ne discende che le somme indicate nell'ingiunzione fiscale impugnata devono in parte considerarsi non dovute.
Al contrario, in relazione ai restanti verbali di accertamento per i quali si è proposto appello ossia quelli contraddistinti dal nr. 140/A/2013, nr. 150/A/2013, nr. 153/A/2013, nr. 197/A/2013, nr. 198/A/2013, nr.
199/A/2013, nr. 202/A/2013, nr. 213/A/2013, nr. 225/A/2013, nr. 226/A/2013, nr. 227/A/2013, nr.
228/A/2013, nr. 229/A/2013, nr. 230/A/2013, nr. 231/A/2013, nr. 270/A/2013, nr. 280/A/2013, nr.
232/A/2013 e nr. 280/A/2013, nr. 82/A/2013, nr. 90/A/2013, nr. 197/A/2013, nr. 198/A/2013, nr.
226/A/2013, nr. 227/A/2013 e nr. 253/A/2013 si deve rilevare come essi risultino tutti regolarmente notificati per compiuta giacenza (cfr. verbali di contestazione e verbali di contestazione notificati allegati alla comparsa responsiva), stante l'allegazione in primo grado delle raccomandate integranti sia l'avviso di ricevimento che la C.A.D., dovendosi considerare la mancanza del segno di spunta nelle caselle relative alle diverse ipotesi che hanno condotto la mancata consegna del plico a domicilio, in alcuni di essi, una mera irregolarità.
La raccomandata con avviso di ricevimento, infatti, in presenza dell'attestazione di compiuta giacenza, si presume conosciuta ex art. 1335 c.c., quest'ultima comprovando il perfezionamento del procedimento notificatorio consistente nell'arrivo della dichiarazione all'indirizzo del destinatario (Cassazione civile, sez. VI, 23/06/2022, n. 20273); il destinatario, per superare la presunzione di conoscenza di cui sopra, deve provare di essere stato, senza colpa, nell'impossibilità di avere avuto notizia dell'atto. La prova richiesta dalla legge, per poter vincere la presunzione legale, deve necessariamente avere ad oggetto un fatto o una situazione che spezza o interrompe in modo duraturo il collegamento esistente tra il destinatario ed il luogo di destinazione della comunicazione e deve, altresì, dimostrare che tale situazione
è incolpevole, non poteva cioè essere superata dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza (Cass. civ., sez. II, 6 novembre 2011 n. 20482). pagina 8 di 11 Ciò premesso, nel caso in disamina, l'appellante non ha fornito la richiamata prova ragion per cui anche quest'ultimo motivo di impugnazione merita di essere parzialmente rigettato.
Le spese di lite del complessivo giudizio devono essere parzialmente compensate di 1/5. Infatti, ancorché il giudizio di primo grado sia stato iniziato con un unico atto e contro un unico provvedimento, in esso sono comprese plurime domande recuperatorie, aventi ad oggetto diversi petitum, ossia l'accertamento negativo del credito derivante da ciascun verbale di accertamento alla base dell'unica ordinanza ingiunzione, per causa petendi e motivi propri di ciascuno di essi (art. 14, co. 2, l. 689/1981 per ciascuno di essi, per le relative ragioni). Di conseguenza, l'appello è fondato, quanto ai motivi recuperatori, solo con riferimento, su 47 verbali contestati, ai 4 verbali di contestazione n. 127/A/2013, n.154/A/2013,
n.161/A/2013, n. 250/A/2013, n. 280/A/2013, a cui si aggiungono i tre verbali di contestazione la cui sanzione è già stata accertata come estinta dal giudice di pace, con capo di sentenza, in parte qua, non impugnato da parte dell'appellato.
Si liquidano secondo i valori medi, in ragione dei plurimi motivi affrontati e delle diverse relate esaminate, secondo il d.m. 55/2014, valore della causa quello effettivo: euro 4.017,00, oltre spese.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, accoglie parzialmente l'appello formulato da e, per l'effetto: Parte_1
- conferma l'ordinanza di ingiunzione prot. n. 20222/15/R.M. Area III del 7/12/2007, per l'importo di euro 4.017,00 per sanzioni amministrative oltre spese, con riferimento ai seguenti verbali di contestazione:
1. verbale di contestazione n. 85/A/2013 del 16/4/2013;
2. verbale di contestazione n. 81/A/2013 del 16/4/2013;
3. verbale di contestazione n. 82/A/2013 del l6/4/2013;
4. verbale di contestazione n. 83/A/20l3 del 16/4/2013;
5. verbale di contestazione n. 84/A/2013 del 16/4/2013;
6. verbale di contestazione n. 90/A/2013 del 16/4/2013;
7. verbale di contestazione n. 97/A/2013 del l7/4/2013;
8. verbale di contestazione n. 98/A/2013 del 17/4/2013;
9. verbale di contestazione n. A/128/2013 del 23/3/2013;
10. verbale di contestazione n. A/140/2013 del 23/3/2013;
11. verbale di contestazione n. A/150/2013 del 23/312013;
12. verbale di contestazione n. A/151/2013 del 23/3/2013;
13. verbale di contestazione n. A/152/2013 del 23/3/2013; pagina 9 di 11 14. verbale di contestazione n. 153/A/2013 del 20/4/2013;
15. verbale di contestazione n. A/197/2013 del 23/3/2013;
16. verbale di contestazione n. A/198/2013 del 23/3/2013;
17. verbale di contestazione n. A/199/2013 del 23/3/2013;
18. verbale di contestazione n. A/200/2013 del 23/3/2013;
19. verbale di contestazione n. A/228/2013 del 23/3/20l3;
20. verbale di contestazione n. A/227/2013 del 23/3/2013;
21. verbale di contestazione n. A/226/2013 del 23/3/2013;
22. verbale di contestazione n. A/225/2013 del 23/3/2013;
23. verbale di contestazione n. A/213/2013 del 23/3/2013;
24. verbale di contestazione n. A/202/2013 del 23/3/2013;
25. verbale di contestazione n. A/229/2013 del 23/3/2013;
26. verbale di contestazione n. A/230/2013 del 23/3/2013;
27. verbale di contestazione n. A/231/2013 del 23/3/2013;
28. verbale di contestazione n. A/232/2013 del 23/3/20l3;
29. verbale di contestazione n. A/233/2013 del 23/3/2013;
30. verbale di contestazione n. A/260/2013 del 23/3/2013;
31. verbale di contestazione n. A/251/20l3 del 23/3/2013;
32. verbale di contestazione n. A/252/2013 del 23/3/2013;
33. verbale di contestazione n. A/253/2013 del 23/3/2013;
34. verbale di contestazione n. A/255/2013 del 23/3/2013;
35. verbale di contestazione n. A/256/2013 del 23/3/2013;
36. verbale di contestazione n. A/257/2013 del 23/3/2013;
37. verbale di contestazione n. 261/A/2013 del 26/4/2013;
38. verbale di contestazione n. 269/A/2013 del 27/4/2013;
39. verbale di contestazione n. 227/A/2013 del 27/4/2013;
• accerta l'estinzione della sanzione di cui ai verbali di contestazione: 127/A/2013, n.154/A/2013,
n.161/A/2013, n. 250/A/2013, n. 280/A/2013;
• condanna parte appellante a rifondere alla parte appellata le spese di lite, che si liquidano, al netto della compensazione parziale di 1/5, per il primo grado, in euro 1.012,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, ed in euro (1.265,00 – 1/5) per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, ed in euro 2.041,60 (2.552,00 – 1/5) per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta. pagina 10 di 11 Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c.
Così deciso in Ragusa, 30/09/2025.
Il giudice dott. Antonio Pianoforte
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