Articolo 4 della Legge 6 agosto 1974, n. 390
Articolo 3Articolo 5
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14 settembre 1974
Art. 4.

All'onere derivante dall'attuazione del precedente articolo 3, stabilito per l'anno finanziario 1974 in lire 200 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario 1974.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 14 settembre 1974