Art. 7.
Nei concorsi per l'ammissione alle varie carriere nelle Amministrazioni di cui all'art. 1, la minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato, salvo la dichiarazione di idoneita' di cui al primo capoverso dell'articolo precedente.
Nello svolgimento degli esami orali per la interrogazione del candidato sordomuto la Commissione degli esami e' tenuta ad avvalersi di un esperto autorizzato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.
Nei concorsi per l'ammissione alle varie carriere nelle Amministrazioni di cui all'art. 1, la minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato, salvo la dichiarazione di idoneita' di cui al primo capoverso dell'articolo precedente.
Nello svolgimento degli esami orali per la interrogazione del candidato sordomuto la Commissione degli esami e' tenuta ad avvalersi di un esperto autorizzato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.