Articolo 7 della Legge 13 marzo 1958, n. 308
Articolo 6
Versione
30 aprile 1958
Art. 7.

Nei concorsi per l'ammissione alle varie carriere nelle Amministrazioni di cui all'art. 1, la minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato, salvo la dichiarazione di idoneita' di cui al primo capoverso dell'articolo precedente.
Nello svolgimento degli esami orali per la interrogazione del candidato sordomuto la Commissione degli esami e' tenuta ad avvalersi di un esperto autorizzato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.

Entrata in vigore il 30 aprile 1958
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