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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 24/09/2025, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1773 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci
All'udienza del 24/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza nella causa civile di I Grado promossa da:
, nato in [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(TE), alla Via San Michele, n. 2, Codice Fiscale , in proprio e nella C.F._1 qualità di socio accomandatario e legale rappresentante p.t. della ditta “
[...]
, avente sede in Sant'Omero (TE), alla Via Capo di Parte_2
Fuori, s.n.c., Partita Iva , rappresentato e difeso, congiuntamente e P.IVA_1 disgiuntamente, dall'Avv. Giovanni Melchiorre, (Codice Fiscale ) C.F._2 titolare dell'indirizzo di PEC e dall'Avv. Email_1
Francesca Cipolloni (Codice Fiscale ) titolare dell'indirizzo di PEC C.F._3
elettivamente domiciliato in Bellante (TE), Via Email_2
Molise, n. 17, presso e nel loro studio, in virtù di procura in atti.
OPPONENTE
Contro
, c.f. , nata a [...] il [...] e Controparte_1 CodiceFiscale_4 residente in [...];
, c.f. , nata a [...] il [...] e Controparte_2 CodiceFiscale_5 residente in Controguerra (TE), Contrada Torretta n. 7 bis;
entrambe elettivamente domiciliate in Teramo al Viale Giuseppe Mazzini n. 2, presso e nello studio dell'Avv. Domenico Di Sabatino, c.f. , che le rappresenta e CodiceFiscale_6 difende nel giudizio di cui al presente atto, giuste procure allegate al fascicolo telematico del ricorso per decreto ingiuntivo del 20 luglio 2023; si indica di seguito l'indirizzo e-mail
1 l'indirizzo di posta elettronica certificata domenico. Email_3 Email_4 ted il telefax 0861 611415 presso cui il procuratore intende ricevere gli avvisi
[...]
e i provvedimenti prescritti dalla normativa codicistica
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Parte opponente: “- respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi in premessa: 1) accertata e dichiarata la simulazione del contratto di lavoro sottoscritto tra
[...] e in data 11.11.2020 e del Parte_2 Controparte_1 contratto di lavoro sottoscritto tra e Parte_2
in data 3.5.2019, entrambi dissimulanti contratto di collaborazione coordinata e Controparte_2 continuativa, revocare il provvedimento monitorio oggetto di opposizione e rigettare la domanda ivi contenuta, attesa la non debenza degli importi ivi intimati a carico della società opponente;
2) In via subordinata: ove accertata la natura di rapporto di lavoro subordinato, per ciascuna delle convenute opposte rideterminare gli importi effettivamente dovuti così come risultanti all'esito dell'istruttoria.”
Parte opposta: “1) rigettare il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo promosso da
, in proprio e nella qualità di socio accomandatario della Parte_2 [...]
e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. Parte_2 345/2023 (R.G. n. 1262/2023), emesso in data 12 settembre 2023 dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Teramo;
2) accogliere, in ogni caso, la domanda di pagamento e, per l'effetto, condannare la , in solido con il socio Parte_2 accomandatario a pagare alle parti ricorrenti la somma di Parte_2
€.11.679,79, così ripartita:
- in favore di , €. 2.329,67, comprensiva di TFR e rimborso Irpef;
Controparte_1
- in favore di , €. 9.350,12 di cui €. 3.663,82 per mensilità di agosto 2022, €. Controparte_2 5.686,30 per TFR;
3) con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 24.10.2023 la società
ed il socio accomandatario Parte_2 [...]
, hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 345/2023 (R.G. Parte_2
n. 1262/2023) emesso in data 12 settembre 2023, con cui il Giudice del Lavoro del Tribunale adito ingiungeva di pagare la somma di €. 11.679,79, così ripartita:
- in favore di : l'importo di €. 2.329,67 comprensiva di TFR e Controparte_1 rimborso Irpef;
- in favore di €. 9.350,12, di cui €. 3.663,82 per mensilità di agosto Controparte_2
2022, €. 5.683,30 per TFR;
oltre interessi, rivalutazione e spese di procedura.
2 A sostegno della domanda assumevano l'assenza di un vincolo di subordinazione tra le parti e la sussistenza, di contro, di una prestazione di opera continuativa e coordinata, caratterizzata, dunque, dalla mancanza degli indici costitutivi della subordinazione.
In particolare, la parte opponente deduceva di aver instaurato con le opposte un fittizio rapporto di lavoro subordinato, al solo fine di consentire l'ingresso delle medesime nella compagine sociale della Aggiungeva che tali trattative ebbero esito Parte_2 negativo, a seguito di contrasti insorti con il sig. nei primi del mese di giugno Parte_3
2022, tanto da condurre le opposte del tutto pretestuosamente e deliberatamente ad interrompere ogni rapporto di lavoro con l'opponente il quale le diffidava al rientro al lavoro.
Rilevava che l'assenza ingiustificata dal lavoro non dava diritto a percepire retribuzione né altro compenso o emolumento di natura retributiva, sottolineando che le opposte si dimettevano dal contratto per giusta causa per mancato pagamento delle mensilità da maggio a luglio 2022, dopo aver artatamente predisposto le buste paga relative ai mesi di maggio, giugno e luglio 2022 al solo scopo di richiedere un licenziamento per giusta causa e inoltrare domanda per la NASPI.
Deduceva la costituzione, ad opera delle lavoratrici, di una società denominata GSE
Vending s.r.l., concentrata, a detta dell'opponente, sul medesimo settore merceologico della e quindi in concorrenza con la medesima. Parte_2
Contestava, altresì, l'indebita trattenuta, da parte delle lavoratrici, di beni di proprietà della , in particolare un mazzo contenente diciotto chiavi, una macchina erogatrice Parte_2 canapa light, marca HARWIN dell'Azienda Novasana S.r.l. e macchina HARWIN, Pc
“MacBook Pro” con caricabatteria.
A fronte di tali considerazioni chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo e l'accoglimento delle spiegate conclusioni ed in subordine la loro diversa quantificazione, assumendo, sotto tale ultimo profilo, in particolare, che attesa la cessazione di ogni attività lavorativa da parte delle opposte a far data dal 6 giugno 2022, a tutto voler concedere, non erano dovuti gli emolumenti per il mese di agosto 2022, con conseguente necessità di rideterminazione del trattamento di fine rapporto.
1.2. Si costituivano in giudizio e che, dopo aver Controparte_1 Controparte_2 richiamato il precedente procedimento monitorio incardinato e le ragioni della duplicazione delle domande monitorie, hanno contestato il fondamento della opposizione e chiesto la conferma del decreto ingiuntivo. In ordine all'eccezione di simulazione sottolineavano che, a parte la infondatezza della doglianza, la stessa appariva priva di fondamento in ragione del fatto che trattandosi di eccezione di simulazione relativa e non assoluta, la medesima non era
3 in grado di annullare la pretesa economica vantata, soprattutto alla luce della previsione di cui all'articolo 2 comma 1 del D.lgs n. 81 del 2015.
Nel merito dell'opposizione confutavano l'assunto avversario, assumendo che le lavoratrici erano effettivamente assoggettate al potere etero organizzativo del titolare.
In ordine all'asserito difetto di giusta causa delle dimissioni, rilevavano che la in realtà, fu verbalmente posta in ferie dallo stesso , tant'è che l'incontro in CP_2 Pt_2 sede sindacale per chiarire il pretestuoso addebito si concluse senza alcun provvedimento disciplinare, mentre nei riguardi della lavoratrice le uniche assenze erano dovute ad CP_1 un intervento subito in data 9 maggio 2022 all'ospedale Gavazzeni di Bergamo, tanto da essere posta regolarmente in congedo per malattia.
Aggiungevano che le assenze erano registrate con un sistema installato dalla ditta
Proietti, di timbrature elettroniche personalizzate che automaticamente inviavano le presenze al consulente per la compilazione dei cedolini mensili.
Quanto alla costituzione della società G.S.E. Vending S.r.l., deducevano che la stessa non si occupa solo di Vending, come la , ma anche di gestione di pubblici esercizi Parte_2 in genere, con facoltà di vendita per asporto, quali esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, esercizi di ristorazione per la somministrazione di pasti e bevande, anche self services, attività di intrattenimento e svago, rivendita di giornali, riviste e periodici, attività immobiliari, che tuttavia risulta ancora inattiva.
In ordine, infine, al trattenimento dei beni, deducevano che lla già con pec CP_1 del 19 settembre 2022 aveva rappresentato più volte, di essere in attesa di conoscere tempi e modalità di restituzione del materiale, al tempo consegnatole come dipendente;
riconsegna che avvenne nelle mani dello stesso in data 3 novembre 2022, il quale ne confermava Pt_2
l'integrità e conformità a quanto consegnato.
Concludevano, dunque, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, tentata senza esito la conciliazione della lite, la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed escussione testimoniale e rinviata all'udienza del 24.9.2025 per discussione con termine per note fino a 10 giorni prima.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, solo parte opposta ha depositato note di udienza, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
4 2. La parte opponente concentra la propria difesa sulla ritenuta insussistenza dei caratteri della subordinazione dei due rispettivi contratti di lavoro azionati con il decreto ingiuntivo, sostenendo, in particolare, che i contratti di lavoro subordinati sottoscritti dalle ricorrenti avevano il solo fine di consentire loro di formalizzare un rapporto lavorativo, in attesa di entrare a far parte della compagine sociale della Parte_4
A supporto della propria tesi ha sostenuto che le lavoratrici erano autonome e non soggette alle direttive del titolare, tanto che, a seguito dell'esito negativo delle trattative, avevano costituito una nuova società in concorrenza con quella opponente.
Ha anche aggiunto che sempre per i contrasti insorti nei primi del mese di giugno 2022, le ricorrenti-opposte deliberatamente interrompevano ogni rapporto di lavoro con l'opponente, per poi dimettersi per giusta causa, dopo aver artatamente predisposto le buste paga relative ai mesi di maggio, giugno e luglio 2022 al solo scopo di richiedere un licenziamento per giusta causa e inoltrare domanda per la NASPI.
Sempre in via preliminare ed al fine di delimitare compiutamente l'oggetto della pretesa, è bene rilevare che le ricorrenti opposte, con una prima domanda monitoria, hanno ottenuto decreto ingiuntivo n. 267/2022 (R.G. n. 1710/2022), con cui veniva ingiunto alla
[...] ed al socio accomandatario , Parte_2 Pt_2 Parte_2 di pagare la somma di €. 11.702,58, di cui €. 5.956,23 in favore di ed €. Controparte_1
5.746,35 in favore di per i titoli risultanti dalle buste paga allora disponibili, Controparte_2 ovvero: , per le mensilità di maggio, giugno, luglio agosto 2022 e Controparte_1 competenze di fine rapporto e per le mensilità di maggio, ratei 13ma e Controparte_2
14ma, giugno e luglio 2022; entrambe riservando di agire la prima per il TFR e la seconda per la mensilità di agosto, le competenze di fine rapporto ed il TFR.
Dopo aver ottenuto le buste paga mancanti dall'Ispettorato del lavoro, le lavoratrici hanno proposto nuova domanda monitoria, chiedendo la condanna della Parte_2
al pagamento degli ulteriori crediti vantati a titolo di mensilità di agosto,
[...] competenze di fine rapporto e TFR.
Si tratta del decreto ingiuntivo n. 345/2023 del 12 settembre 2023, oggetto del presente giudizio di opposizione, con cui veniva ingiunto alla società Parte_2
ed al socio accomandatario , di corrispondere
[...] Parte_2 in favore delle parti ricorrenti, entro il termine di quaranta giorni, la somma di €. 11.679,79, così ripartita:
5 - in favore di : l'importo di €. 2.329,67 comprensiva di TFR e rimborso Controparte_1
Irpef;
- in favore di €. 9.350,12, di cui €. 3.663,82 per mensilità di agosto 2022, Controparte_2
€. 5.683,30 per TFR.
I motivi sollevati dalla società a sostegno dell'opposizione sono, in parte, simili a quelli già sostenuti nella controversia iscritta al n. 2094/2022 R.G. (relativa al primo decreto ingiuntivo), e definita con sentenza resa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Teramo in data 26 febbraio 2025, rispetto alla quale si ritiene di poter richiamare i passaggi di diritto, comuni anche alla presente controversia.
3. Tanto premesso, in punto di diritto è noto che, ai sensi dell'art.2697 c.c., chiunque chieda l'attuazione della volontà della legge in relazione ad un diritto deve provare il fatto giuridico da cui fa discendere il preteso diritto, e quindi tutti gli elementi o requisiti necessari per legge alla nascita del diritto stesso che costituiscono le condizioni positive della pretesa, mentre non ha l'onere di provare l'inesistenza delle condizioni negative, cioè dei fatti idonei a impedire la nascita o il perdurare del vantato diritto. Tale prova è a carico del convenuto, interessato a dimostrare che il rapporto dedotto in giudizio in realtà non è sorto, ovvero, pur essendosi validamente costituito, si è poi estinto. In tema di inadempimento di obbligazioni e relativa ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., nel caso in cui sia dedotto l'inadempimento ovvero l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante è sufficiente dimostrare l'esistenza dell'obbligazione, gravando invece sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile (art.1218 c.c.).
Nel contratto di lavoro, ai fini del riconoscimento del diritto alla retribuzione, pertanto, il lavoratore è tenuto a provare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, gravando invece sul datore di lavoro l'onere della prova dell'avvenuto adempimento delle sue obbligazioni ovvero dell'estinzione dell'obbligazione.
In tema di simulazione del contratto, invece, va sottolineato che la stessa può essere fatta valere sia in via di azione che di eccezione, non essendo, di converso, necessario che sia proposta con domanda riconvenzionale quando è diretta solo a contrastare l'avversa pretesa di adempimento.
Nella simulazione assoluta sono presenti un contratto simulato che le parti non vogliono e l'accordo simulatorio e, cioè, la comune intenzione delle parti di rendere palese un negozio
6 soltanto in apparenza produttivo di effetti giuridici;
nella simulazione relativa coesistono, oltre all'accordo simulatorio che consiste nella comune intenzione delle parti di rendere palese un negozio produttivo di effetti apparenti diversi da quelli realmente voluti e dissimulati, il contratto simulato che non è voluto e quello dissimulato che è realmente voluto.
3.1. Trasponendo tali principi al caso di specie, come sopra esposto, la società opponente non eccepisce la simulazione assoluta del contratto di lavoro, ma eccepisce una simulazione relativa, assumendo che la volontà delle parti fosse quella di costituire un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, caratterizzato da autonomia operative e gestoria, anziché un rapporto di subordinazione.
Ebbene, si ritiene che tale eccezione, aldilà della fondatezza o meno nel merito, non sia di per sé tale da paralizzare in tutto la pretesa delle ricorrenti, in quanto, anche nell'ambito del rapporto di collaborazione, sussiste il diritto al pagamento del compenso maturato, applicandosi la stessa disciplina prevista per il rapporto di lavoro subordinato.
Ciò considerando, soprattutto, che ai sensi dell'articolo 2 comma 1 del D.lgs n. 81 del
2015: “
1. A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalita' di esecuzione sono organizzate dal committente [anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro]. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalita' di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali”.
In altri termini, anche qualificando il rapporto intercorso tra le parti come collaborazione coordinata e continuativa, di carattere personale, ed etero organizzata dal committente, il diritto al compenso maturato dalle opposte per l'attività lavorativa prestata rimarrebbe sussistente ed andrebbe comunque quantificato, applicando la disciplina del rapporto di lavoro subordinato.
Ad ogni modo, si ritiene che dalle risultanze della prova testimoniale non sia emerso che la volontà delle parti fosse quella di simulare la natura subordinata del rapporto di lavoro e di voler costituire un rapporto di collaborazione autonomo, non essendo state le dichiarazioni testimoniali in grado di superare la volontà negoziale delle parti formalizzata nei contratti.
Valga, peraltro, aggiungere che nel caso di specie, la precostituzione di un rapporto di subordinazione non rappresentava la premessa necessaria per il futuro inserimento delle ricorrenti nella compagine societaria, nel senso che tale progressivo processo di inserimento
7 sarebbe potuto avvenire anche nell'ambito di un rapporto di collaborazione diverso da quello formalizzato.
Non si ritiene, dunque, convincente quanto assunto dalla società opponente, secondo cui i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato part-time venivano sottoscritti dalle ricorrenti al solo fine di garantire loro le tutele previste, in vista dell'ingresso formale di entrambe nella compagine sociale della Parte_2
Ma passando ad analizzare le risultanze istruttorie, si ritiene utile partire dai documenti prodotti.
è stata assunta alle dipendenze della società opponente in data 3 maggio Controparte_2
2019, in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed a tempo pieno, con la qualifica di impiegata amministrativa, inquadrata al 5° livello del CCNL Commercio e
Terziario.
In data 1 luglio 2022 le veniva contestata l'assenza sul luogo di lavoro a far data dal 13 giugno 2022, a cui non seguiva alcun provvedimento disciplinare. Successivamente, in data
30 agosto 2022, la lavoratrice rassegnava le proprie dimissioni per giusta causa.
Ha agito in via monitoria per ottenere il pagamento della mensilità di agosto 2022 ed il
TFR.
Le buste paga di agosto 2022 e settembre 2022 (quest'ultima contenente il TFR) risultano elaborate in data 14.10.2022 ed entrambe indicano come data di cessazione del rapporto quella del 31.8.2022, sicchè appare indiscusso che le stesse siano state elaborate in un'epoca in cui la lavoratrice non era più in azienda. Nella busta paga di agosto 2022 non risulta liquidato il compenso a titolo di retribuzione ordinaria, emergendo, invece, la qualificazione delle giornate lavorative come ferie.
è stata, invece, assunta in data 11.11.2020, in forza di contratto di Controparte_1 lavoro subordinato a tempo indeterminato ed a tempo parziale di 20 ore settimanali, con mansioni di responsabile di azienda, inquadrata al 1° livello del CCNL Commercio e
Terziario.
In data 30 agosto 2022 rassegnava dimissioni volontarie per giusta causa ed ha agito in giudizio in via monitoria al fine di ottenere il pagamento del TFR e rimborso Irpef indicato in busta paga.
Anche in questo caso le buste paga di agosto e settembre 2022 risultano elaborate in epoca successiva alla cessazione del rapporto di lavoro, con la conseguenza che le evidenze ivi
8 contenute sono certamente il frutto di determinazione e volontà dell'amministratore della società.
Le somme pretese con il decreto ingiuntivo trovano fondamento nelle buste paga emesse dalla società opponente ed in quanto tali, come noto, rivestono carattere di confessione stragiudiziale.
Le stesse, secondo quanto affermato dalle opposte, sono state ottenute per il tramite dell'ispettorato del lavoro e come sopra riferito sono state elaborate successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro.
Nei confronti del datore di lavoro, i cedolini paga costituiscono piena prova dei dati in esse indicati, in ragione della loro specifica normativa (legge nr. 4/1953) che prevede l'obbligatorietà del loro contenuto e la corrispondenza di esso alle registrazioni eseguite. Dalla attribuzione ai prospetti paga della natura di confessione stragiudiziale deriva, in applicazione degli artt. 2734 e 2735 c.c., che la piena efficacia di prova legale è circoscritta ai soli casi in cui la dichiarazione, quale riconoscimento puro e semplice della verità di fatti sfavorevoli alla parte dichiarante, assume carattere di univocità ed incontrovertibilità, vincolante per il giudice.
Sempre sotto il profilo delle risultanze documentali, costituisce un rilevante elemento indiziario della natura subordinata del rapporto di lavoro, anche la circostanza che per il periodo pregresso rispetto a quello oggetto della domanda monitoria, la società opponente abbia sempre provveduto a corrispondere alle opposte le retribuzioni dovute mensilmente, in base alle buste paga emesse.
Va, da ultimo, evidenziato, quantomeno rispetto alla che la prospettazione CP_2 difensiva di parte opponente circa l'autonomia operativa della stessa nella gestione della prestazione lavorativa, appare del tutto smentita dalla lettera di contestazione della società con cui si contestava alla medesima la sua assenza dal lavoro ingiustificata.
Se, infatti, come ritiene la società, la operava unitamente al datore di lavoro nella CP_2 conduzione aziendale, senza alcun vincolo orario e di subordinazione, non si vede perché abbia contestato alla stessa l'assenza ingiustificata.
Il valore probatorio dei suddetti documenti non risulta scalfito dalle risultanze della prova testimoniale.
Ed infatti, quanto al rapporto di lavoro con nessuno dei testi escussi ha Controparte_2 messo in dubbio la natura subordinata dello stesso, tanto è vero che la dipendente era
9 soggetta, non solo al rispetto dell'orario di lavoro predeterminato, ma risulta documentalmente provato, come sopra accennato, che fosse sottoposta anche al potere disciplinare del titolare, che infatti, le ha contestato formalmente l'assenza dal lavoro dal posto di lavoro. Ciò rende particolarmente evidente l'infondatezza dell'eccezione di simulazione relativa sollevata dalla società opponente.
Più in particolare, il teste , dopo aver riferito di aver lavorato per Testimone_1 un'attività agricola inerente la rispetto alla ha riferito di averla vista lavorare Per_1 CP_2 nel magazzino: la vedevo anche nel magazzino, a volte in ufficio, a volte Controparte_2 caricava il furgone per il giro”
Di particolare rilievo assume, invece, la deposizione del consulente del lavoro della società
, estraneo agli esiti della vicenda, il quale ha confermato la Parte_5 sussistenza di un rapporto di subordinazione, e quindi il fatto che le opposte fossero dipendenti e che il raffronto a livello fiscale avveniva con l'amministratore: “ Controparte_2
e erano dipendenti. La società gestiva distributori automatici;
si occupava CP_1 CP_1 di amministrazione, dell'attività produttiva. A volte ed a volte CP_2 CP_1 CP_2 venivano nel mio ufficio per portare la documentazione. Ai fini fiscali mi relazionavo poi con
l'amministratore ”; oltre a confermare la presenza di un rilevatore marcatempo: “So che avevano questa macchina, a me mandavano un foglio con l'indicazione delle presenze giornaliere, l'invio avveniva via email. Non so chi compilasse il foglio presenza”.
La titolarità dell'esercizio del potere datoriale in capo a risulta, Parte_2 inoltre, confermata dal teste , il quale, pur affermando di non Testimone_2 conoscere la posizioni lavorativa delle opposte, in quanto addetto allo svolgimento di attività all'esterno della sede, ha affermato: “Ero dipendente di dopo il Covid Parte_2 non sono più rientrato, per 4-5 anni, dal 2016 circa, io uscivo a riempire i distributori, ero sempre in giro, uscivo la mattina e rientravo la sera. L'azienda si occupa di distributori automatici, le direttive me le dava il titolare , io peraltro avevo il mio giro e Pt_2 sapevo cosa fare. la conosco, mentre è Controparte_1 Controparte_2 arrivata poco prima che andassi via, ma lei stava in ufficio e non so che mansioni svolgesse”.
Dalle dichiarazioni testimoniali è emerso che nel 2021 la gestisse anche un'attività Per_1 agricola inerente la produzione della canapa, tanto che il teste ha riferito Testimone_1 di aver prestato attività lavorativa alle sue dipendenze, lavorando proprio nei magazzini della
. Parte_2
Tale circostanza, per quanto non possa essere esclusa, si ritiene che non precluda, però, la concomitanza del rapporto di subordinazione oggetto del presente giudizio, considerando,
10 peraltro, sia la diversità delle mansioni e delle attività inerenti le due imprese, e dall'altro lato, il fatto che la era formalmente assunta con contratto a tempo parziale alle CP_1 dipendenze della società opponente.
In definitiva sintesi, a fronte di un rapporto di lavoro formalmente stipulato nelle forme della subordinazione, deve ritenersi che le risultanze della prova testimoniale non siano state in grado di provare la natura simulata del rapporto di subordinazione intercorso tra le parti e di superare la volontà negoziale delle parti contenuta nei contratti di assunzione, con la conseguenza che sotto tale profilo l'opposizione non merita accoglimento.
Ad ogni modo, come sopra esposto, anche volendo ammettere che le parti abbiano inteso concordare una diversa qualificazione del rapporto di collaborazione tra di loro intercorso, ciò non avrebbe comunque paralizzato in assoluto la pretesa economica vantata dalle opposte.
3.2. Quanto, invece, alla sussistenza o meno della giusta causa delle dimissioni, deve ritenersi che tale questione sia esulante dal presente giudizio, in quanto, da un lato le parti opposte hanno agito in via monitoria al fine di ottenere il pagamento degli emolumenti indicati nelle buste paga trasmesse (in cui non risulta alcuna voce a titolo di mancato preavviso), mentre, dall'altro lato, la società opponente non ha sollevato alcuna eccezione di compensazione in tale senso, in termini, eventualmente di indennità per mancato preavviso.
In relazione, infine, alla ritenuta assenza dal lavoro delle opposte, i testi escussi nulla hanno saputo riferire, mentre, di converso, risulta dagli atti di causa che la da maggio Per_1
2022 ha presentato all'azienda diversi certificati di malattia, tanto che le relative indennità sono state liquidate nelle buste paga (anche in sede di busta paga di agosto risultano annotate le indennità per la malattia, cfr. al riguardo il certificato di malattia del 9.8.2022, il cui numero del certificato telematico è stato inviato con e-mail del 10.8.2022 all'indirizzo dell'azienda), mentre nei confronti della risulta che la contestazione disciplinare di assenza CP_2 ingiustificata non è stata seguita da alcun provvedimento disciplinare, così ritenendosi tollerata o giustificata dall'azienda. La sul punto, si difende affermando che dai CP_2 documenti prodotti risulterebbe la sua collocazione in ferie forzate nel periodo di luglio, ma di tale evidenza non risulta effettivo riscontro nei messaggi in atti. L'unico riscontro delle ferie godute risulta, invece, dalle buste paga di giugno, luglio ed agosto 2022, in cui risultano annotate le ferie godute. Né può assumersi che tali buste paga siano state elaborate dalle parti opposte direttamente, in quanto, per quanto interessa in questa sede, come sopra sottolineato, le buste paga azionate con la domanda monitoria risultano elaborate in epoca successiva alla
11 cessazione del rapporto, e quindi quando ormai le opposte non erano più presenti negli uffici della società.
In conclusione, l'opposizione non può essere accolta e va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
4. Le spese di lite sono poste a carico di parte opponente e liquidate come da dispositivo, nei valori di cui al D.M. 147 del 2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1773/2023 così provvede:
• Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 345/2023 emesso in data 12 settembre 2023 dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Teramo;
• condanna la parte opponente al pagamento, in favore dell'opposto, delle spese di lite del presente giudizio che liquida nella complessiva somma di € 5.388,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CAP come per legge.
Teramo, 24.9.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci
All'udienza del 24/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza nella causa civile di I Grado promossa da:
, nato in [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(TE), alla Via San Michele, n. 2, Codice Fiscale , in proprio e nella C.F._1 qualità di socio accomandatario e legale rappresentante p.t. della ditta “
[...]
, avente sede in Sant'Omero (TE), alla Via Capo di Parte_2
Fuori, s.n.c., Partita Iva , rappresentato e difeso, congiuntamente e P.IVA_1 disgiuntamente, dall'Avv. Giovanni Melchiorre, (Codice Fiscale ) C.F._2 titolare dell'indirizzo di PEC e dall'Avv. Email_1
Francesca Cipolloni (Codice Fiscale ) titolare dell'indirizzo di PEC C.F._3
elettivamente domiciliato in Bellante (TE), Via Email_2
Molise, n. 17, presso e nel loro studio, in virtù di procura in atti.
OPPONENTE
Contro
, c.f. , nata a [...] il [...] e Controparte_1 CodiceFiscale_4 residente in [...];
, c.f. , nata a [...] il [...] e Controparte_2 CodiceFiscale_5 residente in Controguerra (TE), Contrada Torretta n. 7 bis;
entrambe elettivamente domiciliate in Teramo al Viale Giuseppe Mazzini n. 2, presso e nello studio dell'Avv. Domenico Di Sabatino, c.f. , che le rappresenta e CodiceFiscale_6 difende nel giudizio di cui al presente atto, giuste procure allegate al fascicolo telematico del ricorso per decreto ingiuntivo del 20 luglio 2023; si indica di seguito l'indirizzo e-mail
1 l'indirizzo di posta elettronica certificata domenico. Email_3 Email_4 ted il telefax 0861 611415 presso cui il procuratore intende ricevere gli avvisi
[...]
e i provvedimenti prescritti dalla normativa codicistica
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Parte opponente: “- respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi in premessa: 1) accertata e dichiarata la simulazione del contratto di lavoro sottoscritto tra
[...] e in data 11.11.2020 e del Parte_2 Controparte_1 contratto di lavoro sottoscritto tra e Parte_2
in data 3.5.2019, entrambi dissimulanti contratto di collaborazione coordinata e Controparte_2 continuativa, revocare il provvedimento monitorio oggetto di opposizione e rigettare la domanda ivi contenuta, attesa la non debenza degli importi ivi intimati a carico della società opponente;
2) In via subordinata: ove accertata la natura di rapporto di lavoro subordinato, per ciascuna delle convenute opposte rideterminare gli importi effettivamente dovuti così come risultanti all'esito dell'istruttoria.”
Parte opposta: “1) rigettare il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo promosso da
, in proprio e nella qualità di socio accomandatario della Parte_2 [...]
e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. Parte_2 345/2023 (R.G. n. 1262/2023), emesso in data 12 settembre 2023 dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Teramo;
2) accogliere, in ogni caso, la domanda di pagamento e, per l'effetto, condannare la , in solido con il socio Parte_2 accomandatario a pagare alle parti ricorrenti la somma di Parte_2
€.11.679,79, così ripartita:
- in favore di , €. 2.329,67, comprensiva di TFR e rimborso Irpef;
Controparte_1
- in favore di , €. 9.350,12 di cui €. 3.663,82 per mensilità di agosto 2022, €. Controparte_2 5.686,30 per TFR;
3) con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 24.10.2023 la società
ed il socio accomandatario Parte_2 [...]
, hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 345/2023 (R.G. Parte_2
n. 1262/2023) emesso in data 12 settembre 2023, con cui il Giudice del Lavoro del Tribunale adito ingiungeva di pagare la somma di €. 11.679,79, così ripartita:
- in favore di : l'importo di €. 2.329,67 comprensiva di TFR e Controparte_1 rimborso Irpef;
- in favore di €. 9.350,12, di cui €. 3.663,82 per mensilità di agosto Controparte_2
2022, €. 5.683,30 per TFR;
oltre interessi, rivalutazione e spese di procedura.
2 A sostegno della domanda assumevano l'assenza di un vincolo di subordinazione tra le parti e la sussistenza, di contro, di una prestazione di opera continuativa e coordinata, caratterizzata, dunque, dalla mancanza degli indici costitutivi della subordinazione.
In particolare, la parte opponente deduceva di aver instaurato con le opposte un fittizio rapporto di lavoro subordinato, al solo fine di consentire l'ingresso delle medesime nella compagine sociale della Aggiungeva che tali trattative ebbero esito Parte_2 negativo, a seguito di contrasti insorti con il sig. nei primi del mese di giugno Parte_3
2022, tanto da condurre le opposte del tutto pretestuosamente e deliberatamente ad interrompere ogni rapporto di lavoro con l'opponente il quale le diffidava al rientro al lavoro.
Rilevava che l'assenza ingiustificata dal lavoro non dava diritto a percepire retribuzione né altro compenso o emolumento di natura retributiva, sottolineando che le opposte si dimettevano dal contratto per giusta causa per mancato pagamento delle mensilità da maggio a luglio 2022, dopo aver artatamente predisposto le buste paga relative ai mesi di maggio, giugno e luglio 2022 al solo scopo di richiedere un licenziamento per giusta causa e inoltrare domanda per la NASPI.
Deduceva la costituzione, ad opera delle lavoratrici, di una società denominata GSE
Vending s.r.l., concentrata, a detta dell'opponente, sul medesimo settore merceologico della e quindi in concorrenza con la medesima. Parte_2
Contestava, altresì, l'indebita trattenuta, da parte delle lavoratrici, di beni di proprietà della , in particolare un mazzo contenente diciotto chiavi, una macchina erogatrice Parte_2 canapa light, marca HARWIN dell'Azienda Novasana S.r.l. e macchina HARWIN, Pc
“MacBook Pro” con caricabatteria.
A fronte di tali considerazioni chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo e l'accoglimento delle spiegate conclusioni ed in subordine la loro diversa quantificazione, assumendo, sotto tale ultimo profilo, in particolare, che attesa la cessazione di ogni attività lavorativa da parte delle opposte a far data dal 6 giugno 2022, a tutto voler concedere, non erano dovuti gli emolumenti per il mese di agosto 2022, con conseguente necessità di rideterminazione del trattamento di fine rapporto.
1.2. Si costituivano in giudizio e che, dopo aver Controparte_1 Controparte_2 richiamato il precedente procedimento monitorio incardinato e le ragioni della duplicazione delle domande monitorie, hanno contestato il fondamento della opposizione e chiesto la conferma del decreto ingiuntivo. In ordine all'eccezione di simulazione sottolineavano che, a parte la infondatezza della doglianza, la stessa appariva priva di fondamento in ragione del fatto che trattandosi di eccezione di simulazione relativa e non assoluta, la medesima non era
3 in grado di annullare la pretesa economica vantata, soprattutto alla luce della previsione di cui all'articolo 2 comma 1 del D.lgs n. 81 del 2015.
Nel merito dell'opposizione confutavano l'assunto avversario, assumendo che le lavoratrici erano effettivamente assoggettate al potere etero organizzativo del titolare.
In ordine all'asserito difetto di giusta causa delle dimissioni, rilevavano che la in realtà, fu verbalmente posta in ferie dallo stesso , tant'è che l'incontro in CP_2 Pt_2 sede sindacale per chiarire il pretestuoso addebito si concluse senza alcun provvedimento disciplinare, mentre nei riguardi della lavoratrice le uniche assenze erano dovute ad CP_1 un intervento subito in data 9 maggio 2022 all'ospedale Gavazzeni di Bergamo, tanto da essere posta regolarmente in congedo per malattia.
Aggiungevano che le assenze erano registrate con un sistema installato dalla ditta
Proietti, di timbrature elettroniche personalizzate che automaticamente inviavano le presenze al consulente per la compilazione dei cedolini mensili.
Quanto alla costituzione della società G.S.E. Vending S.r.l., deducevano che la stessa non si occupa solo di Vending, come la , ma anche di gestione di pubblici esercizi Parte_2 in genere, con facoltà di vendita per asporto, quali esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, esercizi di ristorazione per la somministrazione di pasti e bevande, anche self services, attività di intrattenimento e svago, rivendita di giornali, riviste e periodici, attività immobiliari, che tuttavia risulta ancora inattiva.
In ordine, infine, al trattenimento dei beni, deducevano che lla già con pec CP_1 del 19 settembre 2022 aveva rappresentato più volte, di essere in attesa di conoscere tempi e modalità di restituzione del materiale, al tempo consegnatole come dipendente;
riconsegna che avvenne nelle mani dello stesso in data 3 novembre 2022, il quale ne confermava Pt_2
l'integrità e conformità a quanto consegnato.
Concludevano, dunque, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, tentata senza esito la conciliazione della lite, la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed escussione testimoniale e rinviata all'udienza del 24.9.2025 per discussione con termine per note fino a 10 giorni prima.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, solo parte opposta ha depositato note di udienza, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
4 2. La parte opponente concentra la propria difesa sulla ritenuta insussistenza dei caratteri della subordinazione dei due rispettivi contratti di lavoro azionati con il decreto ingiuntivo, sostenendo, in particolare, che i contratti di lavoro subordinati sottoscritti dalle ricorrenti avevano il solo fine di consentire loro di formalizzare un rapporto lavorativo, in attesa di entrare a far parte della compagine sociale della Parte_4
A supporto della propria tesi ha sostenuto che le lavoratrici erano autonome e non soggette alle direttive del titolare, tanto che, a seguito dell'esito negativo delle trattative, avevano costituito una nuova società in concorrenza con quella opponente.
Ha anche aggiunto che sempre per i contrasti insorti nei primi del mese di giugno 2022, le ricorrenti-opposte deliberatamente interrompevano ogni rapporto di lavoro con l'opponente, per poi dimettersi per giusta causa, dopo aver artatamente predisposto le buste paga relative ai mesi di maggio, giugno e luglio 2022 al solo scopo di richiedere un licenziamento per giusta causa e inoltrare domanda per la NASPI.
Sempre in via preliminare ed al fine di delimitare compiutamente l'oggetto della pretesa, è bene rilevare che le ricorrenti opposte, con una prima domanda monitoria, hanno ottenuto decreto ingiuntivo n. 267/2022 (R.G. n. 1710/2022), con cui veniva ingiunto alla
[...] ed al socio accomandatario , Parte_2 Pt_2 Parte_2 di pagare la somma di €. 11.702,58, di cui €. 5.956,23 in favore di ed €. Controparte_1
5.746,35 in favore di per i titoli risultanti dalle buste paga allora disponibili, Controparte_2 ovvero: , per le mensilità di maggio, giugno, luglio agosto 2022 e Controparte_1 competenze di fine rapporto e per le mensilità di maggio, ratei 13ma e Controparte_2
14ma, giugno e luglio 2022; entrambe riservando di agire la prima per il TFR e la seconda per la mensilità di agosto, le competenze di fine rapporto ed il TFR.
Dopo aver ottenuto le buste paga mancanti dall'Ispettorato del lavoro, le lavoratrici hanno proposto nuova domanda monitoria, chiedendo la condanna della Parte_2
al pagamento degli ulteriori crediti vantati a titolo di mensilità di agosto,
[...] competenze di fine rapporto e TFR.
Si tratta del decreto ingiuntivo n. 345/2023 del 12 settembre 2023, oggetto del presente giudizio di opposizione, con cui veniva ingiunto alla società Parte_2
ed al socio accomandatario , di corrispondere
[...] Parte_2 in favore delle parti ricorrenti, entro il termine di quaranta giorni, la somma di €. 11.679,79, così ripartita:
5 - in favore di : l'importo di €. 2.329,67 comprensiva di TFR e rimborso Controparte_1
Irpef;
- in favore di €. 9.350,12, di cui €. 3.663,82 per mensilità di agosto 2022, Controparte_2
€. 5.683,30 per TFR.
I motivi sollevati dalla società a sostegno dell'opposizione sono, in parte, simili a quelli già sostenuti nella controversia iscritta al n. 2094/2022 R.G. (relativa al primo decreto ingiuntivo), e definita con sentenza resa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Teramo in data 26 febbraio 2025, rispetto alla quale si ritiene di poter richiamare i passaggi di diritto, comuni anche alla presente controversia.
3. Tanto premesso, in punto di diritto è noto che, ai sensi dell'art.2697 c.c., chiunque chieda l'attuazione della volontà della legge in relazione ad un diritto deve provare il fatto giuridico da cui fa discendere il preteso diritto, e quindi tutti gli elementi o requisiti necessari per legge alla nascita del diritto stesso che costituiscono le condizioni positive della pretesa, mentre non ha l'onere di provare l'inesistenza delle condizioni negative, cioè dei fatti idonei a impedire la nascita o il perdurare del vantato diritto. Tale prova è a carico del convenuto, interessato a dimostrare che il rapporto dedotto in giudizio in realtà non è sorto, ovvero, pur essendosi validamente costituito, si è poi estinto. In tema di inadempimento di obbligazioni e relativa ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., nel caso in cui sia dedotto l'inadempimento ovvero l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante è sufficiente dimostrare l'esistenza dell'obbligazione, gravando invece sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile (art.1218 c.c.).
Nel contratto di lavoro, ai fini del riconoscimento del diritto alla retribuzione, pertanto, il lavoratore è tenuto a provare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, gravando invece sul datore di lavoro l'onere della prova dell'avvenuto adempimento delle sue obbligazioni ovvero dell'estinzione dell'obbligazione.
In tema di simulazione del contratto, invece, va sottolineato che la stessa può essere fatta valere sia in via di azione che di eccezione, non essendo, di converso, necessario che sia proposta con domanda riconvenzionale quando è diretta solo a contrastare l'avversa pretesa di adempimento.
Nella simulazione assoluta sono presenti un contratto simulato che le parti non vogliono e l'accordo simulatorio e, cioè, la comune intenzione delle parti di rendere palese un negozio
6 soltanto in apparenza produttivo di effetti giuridici;
nella simulazione relativa coesistono, oltre all'accordo simulatorio che consiste nella comune intenzione delle parti di rendere palese un negozio produttivo di effetti apparenti diversi da quelli realmente voluti e dissimulati, il contratto simulato che non è voluto e quello dissimulato che è realmente voluto.
3.1. Trasponendo tali principi al caso di specie, come sopra esposto, la società opponente non eccepisce la simulazione assoluta del contratto di lavoro, ma eccepisce una simulazione relativa, assumendo che la volontà delle parti fosse quella di costituire un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, caratterizzato da autonomia operative e gestoria, anziché un rapporto di subordinazione.
Ebbene, si ritiene che tale eccezione, aldilà della fondatezza o meno nel merito, non sia di per sé tale da paralizzare in tutto la pretesa delle ricorrenti, in quanto, anche nell'ambito del rapporto di collaborazione, sussiste il diritto al pagamento del compenso maturato, applicandosi la stessa disciplina prevista per il rapporto di lavoro subordinato.
Ciò considerando, soprattutto, che ai sensi dell'articolo 2 comma 1 del D.lgs n. 81 del
2015: “
1. A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalita' di esecuzione sono organizzate dal committente [anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro]. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalita' di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali”.
In altri termini, anche qualificando il rapporto intercorso tra le parti come collaborazione coordinata e continuativa, di carattere personale, ed etero organizzata dal committente, il diritto al compenso maturato dalle opposte per l'attività lavorativa prestata rimarrebbe sussistente ed andrebbe comunque quantificato, applicando la disciplina del rapporto di lavoro subordinato.
Ad ogni modo, si ritiene che dalle risultanze della prova testimoniale non sia emerso che la volontà delle parti fosse quella di simulare la natura subordinata del rapporto di lavoro e di voler costituire un rapporto di collaborazione autonomo, non essendo state le dichiarazioni testimoniali in grado di superare la volontà negoziale delle parti formalizzata nei contratti.
Valga, peraltro, aggiungere che nel caso di specie, la precostituzione di un rapporto di subordinazione non rappresentava la premessa necessaria per il futuro inserimento delle ricorrenti nella compagine societaria, nel senso che tale progressivo processo di inserimento
7 sarebbe potuto avvenire anche nell'ambito di un rapporto di collaborazione diverso da quello formalizzato.
Non si ritiene, dunque, convincente quanto assunto dalla società opponente, secondo cui i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato part-time venivano sottoscritti dalle ricorrenti al solo fine di garantire loro le tutele previste, in vista dell'ingresso formale di entrambe nella compagine sociale della Parte_2
Ma passando ad analizzare le risultanze istruttorie, si ritiene utile partire dai documenti prodotti.
è stata assunta alle dipendenze della società opponente in data 3 maggio Controparte_2
2019, in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed a tempo pieno, con la qualifica di impiegata amministrativa, inquadrata al 5° livello del CCNL Commercio e
Terziario.
In data 1 luglio 2022 le veniva contestata l'assenza sul luogo di lavoro a far data dal 13 giugno 2022, a cui non seguiva alcun provvedimento disciplinare. Successivamente, in data
30 agosto 2022, la lavoratrice rassegnava le proprie dimissioni per giusta causa.
Ha agito in via monitoria per ottenere il pagamento della mensilità di agosto 2022 ed il
TFR.
Le buste paga di agosto 2022 e settembre 2022 (quest'ultima contenente il TFR) risultano elaborate in data 14.10.2022 ed entrambe indicano come data di cessazione del rapporto quella del 31.8.2022, sicchè appare indiscusso che le stesse siano state elaborate in un'epoca in cui la lavoratrice non era più in azienda. Nella busta paga di agosto 2022 non risulta liquidato il compenso a titolo di retribuzione ordinaria, emergendo, invece, la qualificazione delle giornate lavorative come ferie.
è stata, invece, assunta in data 11.11.2020, in forza di contratto di Controparte_1 lavoro subordinato a tempo indeterminato ed a tempo parziale di 20 ore settimanali, con mansioni di responsabile di azienda, inquadrata al 1° livello del CCNL Commercio e
Terziario.
In data 30 agosto 2022 rassegnava dimissioni volontarie per giusta causa ed ha agito in giudizio in via monitoria al fine di ottenere il pagamento del TFR e rimborso Irpef indicato in busta paga.
Anche in questo caso le buste paga di agosto e settembre 2022 risultano elaborate in epoca successiva alla cessazione del rapporto di lavoro, con la conseguenza che le evidenze ivi
8 contenute sono certamente il frutto di determinazione e volontà dell'amministratore della società.
Le somme pretese con il decreto ingiuntivo trovano fondamento nelle buste paga emesse dalla società opponente ed in quanto tali, come noto, rivestono carattere di confessione stragiudiziale.
Le stesse, secondo quanto affermato dalle opposte, sono state ottenute per il tramite dell'ispettorato del lavoro e come sopra riferito sono state elaborate successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro.
Nei confronti del datore di lavoro, i cedolini paga costituiscono piena prova dei dati in esse indicati, in ragione della loro specifica normativa (legge nr. 4/1953) che prevede l'obbligatorietà del loro contenuto e la corrispondenza di esso alle registrazioni eseguite. Dalla attribuzione ai prospetti paga della natura di confessione stragiudiziale deriva, in applicazione degli artt. 2734 e 2735 c.c., che la piena efficacia di prova legale è circoscritta ai soli casi in cui la dichiarazione, quale riconoscimento puro e semplice della verità di fatti sfavorevoli alla parte dichiarante, assume carattere di univocità ed incontrovertibilità, vincolante per il giudice.
Sempre sotto il profilo delle risultanze documentali, costituisce un rilevante elemento indiziario della natura subordinata del rapporto di lavoro, anche la circostanza che per il periodo pregresso rispetto a quello oggetto della domanda monitoria, la società opponente abbia sempre provveduto a corrispondere alle opposte le retribuzioni dovute mensilmente, in base alle buste paga emesse.
Va, da ultimo, evidenziato, quantomeno rispetto alla che la prospettazione CP_2 difensiva di parte opponente circa l'autonomia operativa della stessa nella gestione della prestazione lavorativa, appare del tutto smentita dalla lettera di contestazione della società con cui si contestava alla medesima la sua assenza dal lavoro ingiustificata.
Se, infatti, come ritiene la società, la operava unitamente al datore di lavoro nella CP_2 conduzione aziendale, senza alcun vincolo orario e di subordinazione, non si vede perché abbia contestato alla stessa l'assenza ingiustificata.
Il valore probatorio dei suddetti documenti non risulta scalfito dalle risultanze della prova testimoniale.
Ed infatti, quanto al rapporto di lavoro con nessuno dei testi escussi ha Controparte_2 messo in dubbio la natura subordinata dello stesso, tanto è vero che la dipendente era
9 soggetta, non solo al rispetto dell'orario di lavoro predeterminato, ma risulta documentalmente provato, come sopra accennato, che fosse sottoposta anche al potere disciplinare del titolare, che infatti, le ha contestato formalmente l'assenza dal lavoro dal posto di lavoro. Ciò rende particolarmente evidente l'infondatezza dell'eccezione di simulazione relativa sollevata dalla società opponente.
Più in particolare, il teste , dopo aver riferito di aver lavorato per Testimone_1 un'attività agricola inerente la rispetto alla ha riferito di averla vista lavorare Per_1 CP_2 nel magazzino: la vedevo anche nel magazzino, a volte in ufficio, a volte Controparte_2 caricava il furgone per il giro”
Di particolare rilievo assume, invece, la deposizione del consulente del lavoro della società
, estraneo agli esiti della vicenda, il quale ha confermato la Parte_5 sussistenza di un rapporto di subordinazione, e quindi il fatto che le opposte fossero dipendenti e che il raffronto a livello fiscale avveniva con l'amministratore: “ Controparte_2
e erano dipendenti. La società gestiva distributori automatici;
si occupava CP_1 CP_1 di amministrazione, dell'attività produttiva. A volte ed a volte CP_2 CP_1 CP_2 venivano nel mio ufficio per portare la documentazione. Ai fini fiscali mi relazionavo poi con
l'amministratore ”; oltre a confermare la presenza di un rilevatore marcatempo: “So che avevano questa macchina, a me mandavano un foglio con l'indicazione delle presenze giornaliere, l'invio avveniva via email. Non so chi compilasse il foglio presenza”.
La titolarità dell'esercizio del potere datoriale in capo a risulta, Parte_2 inoltre, confermata dal teste , il quale, pur affermando di non Testimone_2 conoscere la posizioni lavorativa delle opposte, in quanto addetto allo svolgimento di attività all'esterno della sede, ha affermato: “Ero dipendente di dopo il Covid Parte_2 non sono più rientrato, per 4-5 anni, dal 2016 circa, io uscivo a riempire i distributori, ero sempre in giro, uscivo la mattina e rientravo la sera. L'azienda si occupa di distributori automatici, le direttive me le dava il titolare , io peraltro avevo il mio giro e Pt_2 sapevo cosa fare. la conosco, mentre è Controparte_1 Controparte_2 arrivata poco prima che andassi via, ma lei stava in ufficio e non so che mansioni svolgesse”.
Dalle dichiarazioni testimoniali è emerso che nel 2021 la gestisse anche un'attività Per_1 agricola inerente la produzione della canapa, tanto che il teste ha riferito Testimone_1 di aver prestato attività lavorativa alle sue dipendenze, lavorando proprio nei magazzini della
. Parte_2
Tale circostanza, per quanto non possa essere esclusa, si ritiene che non precluda, però, la concomitanza del rapporto di subordinazione oggetto del presente giudizio, considerando,
10 peraltro, sia la diversità delle mansioni e delle attività inerenti le due imprese, e dall'altro lato, il fatto che la era formalmente assunta con contratto a tempo parziale alle CP_1 dipendenze della società opponente.
In definitiva sintesi, a fronte di un rapporto di lavoro formalmente stipulato nelle forme della subordinazione, deve ritenersi che le risultanze della prova testimoniale non siano state in grado di provare la natura simulata del rapporto di subordinazione intercorso tra le parti e di superare la volontà negoziale delle parti contenuta nei contratti di assunzione, con la conseguenza che sotto tale profilo l'opposizione non merita accoglimento.
Ad ogni modo, come sopra esposto, anche volendo ammettere che le parti abbiano inteso concordare una diversa qualificazione del rapporto di collaborazione tra di loro intercorso, ciò non avrebbe comunque paralizzato in assoluto la pretesa economica vantata dalle opposte.
3.2. Quanto, invece, alla sussistenza o meno della giusta causa delle dimissioni, deve ritenersi che tale questione sia esulante dal presente giudizio, in quanto, da un lato le parti opposte hanno agito in via monitoria al fine di ottenere il pagamento degli emolumenti indicati nelle buste paga trasmesse (in cui non risulta alcuna voce a titolo di mancato preavviso), mentre, dall'altro lato, la società opponente non ha sollevato alcuna eccezione di compensazione in tale senso, in termini, eventualmente di indennità per mancato preavviso.
In relazione, infine, alla ritenuta assenza dal lavoro delle opposte, i testi escussi nulla hanno saputo riferire, mentre, di converso, risulta dagli atti di causa che la da maggio Per_1
2022 ha presentato all'azienda diversi certificati di malattia, tanto che le relative indennità sono state liquidate nelle buste paga (anche in sede di busta paga di agosto risultano annotate le indennità per la malattia, cfr. al riguardo il certificato di malattia del 9.8.2022, il cui numero del certificato telematico è stato inviato con e-mail del 10.8.2022 all'indirizzo dell'azienda), mentre nei confronti della risulta che la contestazione disciplinare di assenza CP_2 ingiustificata non è stata seguita da alcun provvedimento disciplinare, così ritenendosi tollerata o giustificata dall'azienda. La sul punto, si difende affermando che dai CP_2 documenti prodotti risulterebbe la sua collocazione in ferie forzate nel periodo di luglio, ma di tale evidenza non risulta effettivo riscontro nei messaggi in atti. L'unico riscontro delle ferie godute risulta, invece, dalle buste paga di giugno, luglio ed agosto 2022, in cui risultano annotate le ferie godute. Né può assumersi che tali buste paga siano state elaborate dalle parti opposte direttamente, in quanto, per quanto interessa in questa sede, come sopra sottolineato, le buste paga azionate con la domanda monitoria risultano elaborate in epoca successiva alla
11 cessazione del rapporto, e quindi quando ormai le opposte non erano più presenti negli uffici della società.
In conclusione, l'opposizione non può essere accolta e va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
4. Le spese di lite sono poste a carico di parte opponente e liquidate come da dispositivo, nei valori di cui al D.M. 147 del 2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1773/2023 così provvede:
• Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 345/2023 emesso in data 12 settembre 2023 dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Teramo;
• condanna la parte opponente al pagamento, in favore dell'opposto, delle spese di lite del presente giudizio che liquida nella complessiva somma di € 5.388,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CAP come per legge.
Teramo, 24.9.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
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