Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 1229
CGT2
Sentenza 4 febbraio 2026

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  • Altro
    Prescrizione del diritto alla riscossione

    La Corte di secondo grado ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado per violazione del contraddittorio nei confronti della Regione Campania, rimettendo la causa al primo giudice.

  • Altro
    Illegittimità per mancata prova dell'esecutività del ruolo esattoriale

    La Corte di secondo grado ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado per violazione del contraddittorio nei confronti della Regione Campania, rimettendo la causa al primo giudice.

  • Altro
    Carenza di legittimazione passiva del concessionario

    La Corte di secondo grado ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado per violazione del contraddittorio nei confronti della Regione Campania, rimettendo la causa al primo giudice.

  • Accolto
    Violazione del contraddittorio per mancata notifica all'ente impositore

    La Corte rileva che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 14 c. 6 bis del D. lgs. 546/1992, in quanto la cartella impugnata è stata emessa dall'Agenzia delle Entrate NE e l'atto presupposto (avviso di accertamento) è stato emesso dalla Regione Campania, e il contribuente ha lamentato la mancata notifica di tale atto presupposto. Pertanto, il primo giudice avrebbe dovuto ordinare l'integrazione del contraddittorio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 1229
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 1229
    Data del deposito : 4 febbraio 2026

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