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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 14/02/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente Ettore DI ROBERTO Giudice rel.
Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. n. 2144/2024 promossa da:
(c.f. ), nata alla Spezia il 31.01.1963 e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), nato a [...] il [...], entrambi rappresentati e difesi
[...] C.F._2 dall'avv. Montaruli e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno introdotto in data 12.11.2024 il presente giudizio con ricorso personalmente sottoscritto deducendo: di aver contratto matrimonio concordatario in Ameglia (SP) in data
09.04.1989 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Sarzana (SP) all'anno 1989, numero 12, parte II, serie B); di aver scelto quale regime patrimoniale della famiglia quello della comunione dei beni;
che dall'unione è nata in data [...] la figlia , autosufficiente dal Per_1 punto di vista economico;
di essere titolari delle disponibilità reddituali e patrimoniali risultanti dalla documentazione allegata.
I coniugi hanno quindi chiesto al Tribunale, stanti le notevoli ed insanabili divergenze che hanno deteriorato l'intesa affettiva e la comunione materiale e spirituale proprie del matrimonio, di dichiarare la loro separazione personale alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto;
2) i coniugi concordano che la casa familiare, di proprietà della sig.ra continuerà ad essere Pt_1 abitata dalla stessa;
3) il sig. si impegna a lasciare la casa familiare, reperendo all'uopo una nuova abitazione;
Pt_2
4) a decorrere dalla data di deposito del presente atto, il sig. si impegna a versare Parte_2 entro il 5 di ogni mese a titolo di assegno alimentare nei confronti della moglie, casalinga, la somma mensile di € 300,00 (trecento/00) da rivalutarsi annualmente ed automaticamente, secondo l'indice Istat a partire dall'anno successivo all'udienza presidenziale da corrispondersi a mezzo bonifico bancario;
5) le spese e le competenze legali del presente giudizio si intendono compensate tra i coniugi”. Il pubblico ministero ha espresso il parere di legge. All'udienza del 05.02.2025, le parti sono comparse insistendo come da ricorso, dichiarando espressamente, all'uopo, di non volersi riconciliare. In tal sede, ha altresì precisato di non Pt_1 aver prodotto redditi negli ultimi tre anni, non avendo pertanto presentato alcuna dichiarazione. Tanto premesso, nel merito può osservarsi in termini generali che ai sensi dell'art 151 c.c. la separazione personale dei coniugi può essere richiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi di essi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
il controllo giudiziale su tale presupposto dovendo essere condotto con criteri di relatività, tenuto conto dei fatti nel loro complesso, costituiti da impedimenti morali e materiali, compresa l'assoluta incompatibilità di carattere. Alla stregua di tali principi, il Tribunale non può che pronunciare la richiesta separazione, posto che i fatti dedotti dalle parti sono chiaramente rivelatori dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Quanto alle condizioni della separazione, si omologa l'accordo raggiunto, le pattuizioni concordate fra le parti essendo conformi a legge.
PER TALI MOTIVI
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.:
- pronuncia la separazione personale fra e , generalizzati Parte_1 Parte_2 come in epigrafe e coniugatisi in Ameglia (SP) in data 09.04.1989 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Sarzana (SP) all'anno 1989, numero 12, parte II, serie B);
- omologa le condizioni concordate di separazione, da intendersi qui trascritte, provvedendo in conformità;
- prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate dalle parti;
- manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza. La Spezia, 06.02.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Ettore Di Roberto Lucia Sebastiani