Ordinanza cautelare 10 ottobre 2024
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 20/06/2025, n. 12191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12191 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2025
N. 12191/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09518/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9518 del 2024, proposto da CE AT, rappresentato e difeso dall'avvocato Danilo Valentino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
a) del provvedimento m_pi.AOODPIT. REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI R.0031272 del 15/07/2024 (doc. 1) ricevuto a mezzo email, con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l''internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo ed il conseguente rigetto dell’istanza prot. n. 1190 del 13/01/2023
b) per quanto occorra, del preavviso di rigetto emanato ex art. 10-bis L. 241/1990 comunicato in data 16/03/2024 con nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione (doc. 2)
c) nonché di ogni ulteriore atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Vista la nota del 16.6.2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 giugno 2025 il dott. Ciro Daniele Piro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo parte ricorrente ha impugnato il provvedimento, meglio indicato in epigrafe, di rigetto dell’istanza di riconoscimento del titolo abilitativo conseguito all’estero per la classe di concorso A046.
2. In data 30.9.2024 si è costituito in giudizio il Ministero resistente con atto di stile.
3. Con ordinanza n. 4576/2024, il Collegio ha accolto la domanda cautelare ed ha disposto la sospensione dell’efficacia del diniego impugnato.
4. In data 16.6.2025, parte ricorrente deposita una nota con cui rappresenta il sopravvenuto difetto di interesse, a seguito dell’adozione da parte del Ministero di un decreto di riconoscimento del titolo conseguito all’estero, sottoposto a misure compensative.
5. All’udienza pubblica del 17.6.2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
6. Ritiene il Collegio di prendere atto della dichiarazione di parte ricorrente, rilevando che dall’intervenuta adozione del sopra citato decreto di riconoscimento sia derivata la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del gravame, avendo il citato decreto sostituito l’atto impugnato, con conseguente inutilità della prosecuzione del ricorso originario per la sua definizione nel merito.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
7. La natura della controversia e la sua definizione in rito giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Maria Rosaria Oliva, Referendario
Ciro Daniele Piro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ciro Daniele Piro | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO