CASS
Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/10/2025, n. 35447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35447 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SC SA, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 15/05/2025 del Tribunale di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini;
sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale Francesca Ceroni, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
sentito l'Avvocato Contestabile, nell'interesse del ricorrente, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe, emessa ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., il Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato la richiesta di SA SC volta ad ottenere la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, Penale Sent. Sez. 6 Num. 35447 Anno 2025 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA Data Udienza: 25/09/2025 disposta per il delitto di partecipazione ad un'associazione dedita al narcotraffico (capo A) e per due reati-fine in materia di stupefacenti (capi C10 e C28), con gli arresti domiciliari. 2. Avverso detta ordinanza SA SC ha proposto ricorso, tramite il difensore di fiducia, articolando i seguenti motivi limitati alle esigenze cautelari. 2.1. Con il primo e il secondo motivo censura il vizio di motivazione del provvedimento impugnato in quanto i fatti contestati risalgono al 2018, dunque in assenza di attualità del pericolo, e costituendo una vera e propria probatio diabolica dimostrare la rescissione dei rapporti dal sodalizio criminoso, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità che esclude che la dissociazione ne sia l'indicatore, attesa la differenza tra associazione di tipo mafioso ed associazione dedita al narcotraffico. 2.2. Con il terzo motivo censura il vizio di motivazione del provvedimento impugnato/ per avere valorizzato la trasgressione alle prescrizioni imposte senza operare una valutazione in concreto della pericolosità attuale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.II ricorso è infondato. 2. Va premesso che/ in caso di ricorso in materia di misure cautelari, la Corte di cassazione è tenuta a verificare soltanto se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni del suo convincimento su punti rilevanti per il giudizio e se sia completo e logico, nei passaggi necessari, il provvedimento impugnato / tanto da rendere comprensibili le ragioni che hanno giustificato la scelta della misura. 3. Il Tribunale di Reggio Calabria, in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, ha fornito congrua e logica motivazione allorchè ha richiamato i seguenti dati oggettivi: a) l'intervenuta conferma in appello, in data 5 marzo 2025, della condanna inflitta ad SA SC alla penAis'étte anni, quattro mesi e venti giorni di reclusione, con sentenza emessa con il rito abbreviato, quale partecipe di un'associazione dedita al narcotraffico e di due reati-fine; b) l'ammissione di SC agli arresti domiciliari presso l'abitazione dei genitori, anche con divieto di comunicare con soggetti diversi dkilconviventi;
c) la violazione il 28 luglio 2024 di detta prescrizione in quanto trovato con diversi soggetti non coabitanti e alcuni gravati da precedenti di polizia per reati in materia di sostanze stupefacenti;
d) il ripristino, il 12 agosto 2024, della custodia cautelare in carcere. 2 Questi elementi di fatto, non contestati, rendono destituite di fondamento le censure difensive in ordine alla dimostrazione della dissociazione con recisione del vincolo associativo e al decorso del tempo rispetto ai fatti, risalenti al 2018, rispetto alla data di emissione dell'ordinanza genetica del 17 novembre 2023. Infatti, con apprezzamento di merito insindacabile in sede di legittimità ed adottando argomenti non illogici, il provvedimento impugnato ha valorizzato i oltre alla condanna inflitta a SC, in primo e in secondo grado, per i delitti contestatigli, anche la presunzione relativa di pericolosità connessa alla sua partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico e, soprattutto, la recentissima violazione delle prescrizioni - frequentazione di soggetti con precedenti proprio per reati in materia di stupefacenti - avvenuta nonostante il processo fosse in corso e SC avesse ottenuto l'attenuazione della misura massimamente afflittiva. 4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del procedimento, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 25 settembre 2025 La Consigliera estensora
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini;
sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale Francesca Ceroni, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
sentito l'Avvocato Contestabile, nell'interesse del ricorrente, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe, emessa ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., il Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato la richiesta di SA SC volta ad ottenere la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, Penale Sent. Sez. 6 Num. 35447 Anno 2025 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA Data Udienza: 25/09/2025 disposta per il delitto di partecipazione ad un'associazione dedita al narcotraffico (capo A) e per due reati-fine in materia di stupefacenti (capi C10 e C28), con gli arresti domiciliari. 2. Avverso detta ordinanza SA SC ha proposto ricorso, tramite il difensore di fiducia, articolando i seguenti motivi limitati alle esigenze cautelari. 2.1. Con il primo e il secondo motivo censura il vizio di motivazione del provvedimento impugnato in quanto i fatti contestati risalgono al 2018, dunque in assenza di attualità del pericolo, e costituendo una vera e propria probatio diabolica dimostrare la rescissione dei rapporti dal sodalizio criminoso, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità che esclude che la dissociazione ne sia l'indicatore, attesa la differenza tra associazione di tipo mafioso ed associazione dedita al narcotraffico. 2.2. Con il terzo motivo censura il vizio di motivazione del provvedimento impugnato/ per avere valorizzato la trasgressione alle prescrizioni imposte senza operare una valutazione in concreto della pericolosità attuale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.II ricorso è infondato. 2. Va premesso che/ in caso di ricorso in materia di misure cautelari, la Corte di cassazione è tenuta a verificare soltanto se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni del suo convincimento su punti rilevanti per il giudizio e se sia completo e logico, nei passaggi necessari, il provvedimento impugnato / tanto da rendere comprensibili le ragioni che hanno giustificato la scelta della misura. 3. Il Tribunale di Reggio Calabria, in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, ha fornito congrua e logica motivazione allorchè ha richiamato i seguenti dati oggettivi: a) l'intervenuta conferma in appello, in data 5 marzo 2025, della condanna inflitta ad SA SC alla penAis'étte anni, quattro mesi e venti giorni di reclusione, con sentenza emessa con il rito abbreviato, quale partecipe di un'associazione dedita al narcotraffico e di due reati-fine; b) l'ammissione di SC agli arresti domiciliari presso l'abitazione dei genitori, anche con divieto di comunicare con soggetti diversi dkilconviventi;
c) la violazione il 28 luglio 2024 di detta prescrizione in quanto trovato con diversi soggetti non coabitanti e alcuni gravati da precedenti di polizia per reati in materia di sostanze stupefacenti;
d) il ripristino, il 12 agosto 2024, della custodia cautelare in carcere. 2 Questi elementi di fatto, non contestati, rendono destituite di fondamento le censure difensive in ordine alla dimostrazione della dissociazione con recisione del vincolo associativo e al decorso del tempo rispetto ai fatti, risalenti al 2018, rispetto alla data di emissione dell'ordinanza genetica del 17 novembre 2023. Infatti, con apprezzamento di merito insindacabile in sede di legittimità ed adottando argomenti non illogici, il provvedimento impugnato ha valorizzato i oltre alla condanna inflitta a SC, in primo e in secondo grado, per i delitti contestatigli, anche la presunzione relativa di pericolosità connessa alla sua partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico e, soprattutto, la recentissima violazione delle prescrizioni - frequentazione di soggetti con precedenti proprio per reati in materia di stupefacenti - avvenuta nonostante il processo fosse in corso e SC avesse ottenuto l'attenuazione della misura massimamente afflittiva. 4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del procedimento, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 25 settembre 2025 La Consigliera estensora